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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7917/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA SABATO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI CILENTO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PETTINATO DEBORA MARIA come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione cartella di pagamento
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.3.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 23/06/2023 parte ha proposto avverso la cartella esattoriale n. 097 2021 00017971 91 000 - notificata in data 8.5.2023 - ed avente ad oggetto contributi anni 2011-2014 dovuti alla per un importo Controparte_1
totale complessivo di € 2.181,44. Con un unico motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Si sono costituiti in giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e l' CP_1 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2
per tardività.
2. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
2 c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo
2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
3. Posto che l'azione proposta nel caso in esame è un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, per motivi di ordine logico va esaminata l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata da . Controparte_2
Il Tribunale con ordinanza del 9.1.2025 ha invitato parte ricorrente a prendere posizione sulla tempestività dell'opposizione e la parte ha dedotto che sarebbe possibile far valere in ogni caso la prescrizione quinquennale.
L'eccezione di tardività dell'impugnazione risulta fondata.
E' documentato che la cartella di pagamento è stata notificata in data 8.5.2023 ed il ricorso in sede giurisdizionale risulta depositato soltanto in data 23.6.2023, in violazione del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
3 - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in complessivi € 450,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Aversa, 20.3.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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