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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2024, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 8.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1901/2021, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Ciarcia' Milena;
-ricorrente- contro
( ), in proprio e n.q. di rappresentante legale Controparte_1 C.F._2
della E Controparte_1 Controparte_2
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Motta Silvio;
[...] P.IVA_1
-resistente-
Oggetto: agenzia;
indennità di preavviso;
indennità contrattuali;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2021 premesso di svolgere Parte_1
l'attività di agente assicurativo per conto della preponente e di aver stipulato un CP_3
contratto di subagenzia con il convenuto conclusosi per il recesso del Controparte_4
subagente a far data dal 27.7.2020, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di quest'ultimo all'indennità sostitutiva del preavviso nonché al risarcimento dal danno per lo sviamento di clientela, quest'ultimo in solido con la società costituita dal subagente dopo il recesso.
1 Nel dettaglio, a fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto che in data 2.1.2009 aveva stipulato un contratto di subagenzia con;
che questi con lettera del 8.7.2020 aveva CP_1
comunicato di volere recedere dal rapporto a far data dal 27.7.2020; che secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto di subagenzia avrebbe dovuto assicurare un CP_1 preavviso di sei mesi e che, in mancanza, questi era rimasto debitore dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 23.994,04; che alla cessazione del rapporto si era verificata altresì una
“massiva e costante perdita del portafoglio” nel ramo auto e in altri rami assicurativi, imputata dal ricorrente allo sviamento di clientela perpetrato da in violazione dell'art. 17 del CP_1
contratto di subagenzia, atteso che il subagente aveva aperto una propria agenzia assicurativa con altro subagente, ricevendo mandato dalla presso la quale erano CP_2 Org_1
confluiti i clienti facenti parte del suo ex portafoglio;
che aveva posto in essere una CP_1 sistematica attività di sviamento della clientela dell'agenzia in favore della propria CP_3
contattando direttamente i clienti facenti parte del suo portafoglio di subagente;
che tale condotta aveva determinato una perdita di fatturato e un danno complessivamente pari ad €
83.360,49.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“A. Rigettare ogni contraria istanza, deduzione e difesa;
B. Condannare Controparte_5
[…] a pagare al ricorrente la somma di euro 23.994,27 oltre agli interessi Parte_1
dal dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
C. Condannare nato ad [...] il [...], residente in [...]
Acireale, via Giuseppe Verdi, 15, cod. Fisc. , PEC: CodiceFiscale_3
in solido, con la società Email_1 [...]
n persona del suo leg. rappr. p.t., con sede in Controparte_6
Acireale, via Ingegniere Antonino Scalia, 12, P. IVA , pec. P.IVA_1
a pagare al ricorrente la somma di euro Email_2 Parte_1
83.360,49 o quella diversa, anche maggiore, a titolo di risarcimento derivante dalla violazione dell'art. 17 della lettera di nomina e, comunque, per la distrazione di portafoglio;
D. Vittoria di spese e compensi”
1.1. Costituitosi in giudizio in data 29.9.2021 anche in qualità di legale rappresentante della e ha Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
contestato la fondatezza del ricorso e proposto domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento della indennità di gestione ai sensi dell'art. 15 del contratto di subagenzia o dell'art. 1751 c.c., nonché per la condanna al versamento delle indennità provvigionali dovute in forza dell'art. 16 del medesimo contratto di subagenzia.
2 Nel dettaglio, quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, il resistente ne ha contestato i criteri di calcolo, dovendo tenersi conto dei giorni intercorsi tra la comunicazione del recesso e la sua efficacia, con conseguente riduzione dell'importo richiesto da dovuto nella Parte_1
misura di € 23.994,27 corrispondente ai 6/12 del fatturato del subagente dell'anno precedente allo scioglimento del contratto.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, parte resistente ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva di in quanto a far data dal 18.5.2021 Parte_1
questi aveva cessato la sua attività imprenditoriale e, dunque, nessun danno avrebbe potuto subire;
ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della relativa pretesa per l'assenza di alcuna condotta distrattiva e per la mancanza della relativa prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, non essendo evincibile alcuna correlazione causale tra la dedotta perdita di fatturato e il presunto sviamento di clientela.
Quanto alle domande riconvenzionali, parte resistente ha dedotto di essere rimasto creditore dell'indennità di fine rapporto espressamente prevista dall'art. 15 del contratto di subagenzia, che prevede il diritto del sub agente a percepire – per qualunque causa di scioglimento del contratto – un'indennità di fine rapporto nella misura pari all'1% delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni. Assumendo l'iniquità della misura dell'indennità così come prevista dall'art. 15 del contratto di sub agenzia ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 1751 c.c., ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 51.582,20 calcolato ai sensi dell'art. 1751 c.c. e, solo in via subordinata, il pagamento della minore somma pari all'1% dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni così come previsto dall'art. 15 del contratto di subagenzia.
Con ulteriore domanda riconvenzionale ha altresì dedotto di non aver ricevuto CP_1
il pagamento delle provvigioni relativa all'annualità in corso al momento di scioglimento del rapporto e previste dall'art. 16 del contratto, quantificate nella complessiva somma di €
26.345,98, calcolate sull'ammontare del fatturato conseguito dall' di Org_2
nel periodo dal 27/07/2020 al 27/01/2021. Parte_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, in accoglimento della domanda preliminare di cui supra al punto 1, accerti la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, nei termini di cui ivi e, per l'effetto, dichiari
l'inammissibilità, improponibilità e/o l'infondatezza delle domande di cui in ricorso;
2. Nel merito, con riguardo all'indennità di mancato preavviso, ritenere l'erroneità dei conteggi di cui al ricorso, per come ivi evidenziati;
3
3. Ancora, nel merito, con riguardo alle ulteriori pretese di cui al ricorso, dichiari per come in narrativa inammissibili, improponibili e/o comunque infondate tutte le pretese di cui al ricorso, in ogni caso ritenendo la carenza di alcun supporto probatorio e, per l'effetto, le respinga integralmente;
4. Ritenute le domande riconvenzionali che si formulano con la presente memoria, si formula a Codesto Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.p.c., in modifica del decreto di fissazione
d'udienza già emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.c., istanza di emissione di nuovo decreto per la fissazione di nuova udienza.
5. In accoglimento della prima domanda riconvenzionale avanzata da parte odierna resistente, accertare e dichiarare che la clausola di cui all'art. 15 del contratto di sub-agenzia
è iniqua e particolarmente svantaggiosa per il sub-agente nella parte in cui quantifica la percentuale dell'indennità di cessazione del rapporto dovuta al sub-agente nella CP_1 minima misura percentuale pari “all'uno %” dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni e conseguentemente dichiarare la nullità della suddetta clausola contrattuale ed applicare
a tal fine la disciplina codicistica di cui all'art. 1751 c.c., e per l'effetto condannare la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, per il titolo di cui al superiore punto
V.a.i, della somma omnicomprensiva di € 51.582,20 a titolo di indennità di cessazione del rapporto, o alla diversa somma, superiore e/o inferiore, che vorrà eventualmente ove occorra accertare l'Ecc.mo Tribunale adito anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo.
6. Nella denegata ipotesi in cui ritenga valida e vincolante la formula dell'art. 15 del contratto di sub-agenzia, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale come in narrativa indicata supra al punto V.a.ii., anch'essa di contenuto riconvenzionale, condannare
l'agente ricorrente medesimo, sig. al pagamento del minore importo Parte_1
secondo la disciplina di cui all'art. 15 del contratto di sub-agenzia, pari all'1% dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni, anche all'esito di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo.
7. In accoglimento della seconda domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente di cui supra al punto V.b, premesso il contenuto della clausola di cui all'art. 16, terzo capoverso del contratto di subagenzia, condannare la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, per il titolo già indicato in narrativa, della somma omnicomprensiva di
€ 26.345,98, o alla diversa somma, superiore e/o inferiore, che vorrà eventualmente ove
4 occorra accertare l'Ecc.mo Tribunale adito anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo;
8. Con espressa istanza, nella ipotesi in cui risulti alcunché dovuto dalla parte resistente in favore della parte ricorrente, voler disporre la compensazione delle relative partite di dare ed avere fra le parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente dell'eventuale eccedenza che risulti dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo”.
1.2. Parte ricorrente con memoria depositata in data 11.4.2022 ha contestato la fondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 1751 c.c. agli agenti di commercio e il difetto di prova quanto ai presupposti costitutivi delle indennità di cui all'art. 16 del contratto di subagenzia.
La causa è stata istruita solo documentalmente, risultando inammissibili e irrilevanti le richieste di prova orale articolate da parte ricorrente, in quanto generiche, e da parte resistente, in quanto valutative, superflue, afferenti a circostanze incontestate o risultanti dalla documentazione in atti.
L'udienza del 8.2.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuto di non riunire il presente procedimento con quello iscritto al n. 1050/2021 in quanto, nonostante i procedimenti vertano su questioni affini, la trattazione unitaria in fase decisionale renderebbe gravoso l'esame delle singole pretese creditorie azionate e la valutazione di sussistenza e dell'entità dei singoli crediti;
all'esito dell'udienza come sopra sostituita, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sulle domande di parte ricorrente.
Occorre in primo luogo esaminare le domande di parte ricorrente, afferenti al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso e al risarcimento del danno per sviamento della clientela.
2.1. Indennità di mancato preavviso.
Con il ricorso introduttivo del giudizio ha anzitutto dedotto che Parte_1
, dopo undici anni di rapporto contrattuale, aveva manifestato la volontà di recesso CP_1
con nota del 8.7.2020 e con efficacia a decorrere dal 27.7.2020 in violazione del termine di preavviso di sei mesi previsto dalle clausole contrattuali. Ha dunque dedotto la violazione dell'art. 14 del contratto, che espressamente prevede “Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di Subagenzia con preavviso previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 1750 del
5 Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 303. In particolare, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura: (…) - 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso un'indennità sostitutiva
a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare
(1° gennaio/31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. (…)”
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso nella misura pari a 6/12 delle provvigioni maturate nell'anno precedente a quello di risoluzione del rapporto pari a complessivi €. 23.994,27.
Costituitosi in giudizio non ha contestato l'an della pretesa, deducendo solo CP_1
l'erroneità del calcolo effettuato da parte ricorrente, in quanto tra la data del 8.7.2020, in cui era stata comunicata la volontà di recesso, e l'effettiva cessazione del rapporto, avvenuta il
27.7.2020, erano decorsi 19 giorni, da scomputarsi dunque dal termine di sei mesi ai fini della quantificazione dell'indennità di preavviso, dovuta pertanto nella misura di € 22.219,35.
Parte ricorrente nulla ha osservato in ordine alla correttezza del calcolo, aderendovi.
Considerato che le circostanze del recesso sono incontestate e che la stessa parte ricorrente ha rappresentato che il recesso è stato comunicato con un preavviso di 19 giorni (dalla
8.7.2020 al 27.7.2020) la domanda afferente all'indennità di mancato preavviso è fondata e va accolta nel limite di € € 22.219,35; va pertanto condannato a versare in favore Controparte_1 di parte ricorrente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 14 del contratto di sub agenzia nella misura pari dell'importo pari ad € 22.219,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art 429 c.p.c.
2.2. Risarcimento del danno.
Quanto all'ulteriore domanda formulata da afferente alla violazione della Parte_1 clausola di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia e al risarcimento del danno per sviamento della clientela, si osserva quanto segue.
2.2.1. Risulta preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, formulata da parte resistente nella memoria di costituzione sul presupposto che la cessazione dell'attività di agenzia da parte di determinerebbe l'impossibilità di Parte_1
configurare alcun danno, atteso che nelle more del giudizio il ricorrente è andato in pensione cedendo la propria attività a decorrere dal 18.5.2021 ad altro agente.
L'eccezione è infondata.
6 Invero, poiché ha agito in giudizio in virtù del rapporto contrattuale intercorso Parte_1
tra le parti, è indubbio che sussista la legittimazione processuale ad causam, intesa in senso proprio quale condizione dell'azione, avendo il ricorrente agito in nome proprio per far valere un diritto vantato parimenti come proprio;
allo stesso modo, sussiste in capo al ricorrente anche la titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, avendo questi lamentato l'inadempimento di obblighi scaturenti da un contratto di cui era stipulante e dovendo quindi ritenersi sussistente, almeno in astratto, il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni conseguenti allo sviamento della clientela, per comportamento tenuti allorché risultava essere ancora il titolare dell' (cfr. in punto di distinzione tra legittimazione processuale e Org_2
titolarità del rapporto Cass. n. 16904/2018; Cass. S.U. 2951/2016; Cass. n. 25471/2017).
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di parte ricorrente afferisca piuttosto alla esistenza di un danno risarcibile e, dunque, alla valutazione di merito della fondatezza della domanda risarcitoria.
Ad ogni buon conto, giova precisare che, come emerge dal ricorso, ha Parte_1
formulato le sue richieste avendo riguardo solo al fatturato registrato nel periodo compreso tra il 30.6.2020 ed il 31.1.2021 sicché, anche sotto tale profilo, è irrilevante quanto dedotto dal resistente in ordine al pensionamento del ricorrente intervenuto nelle more del giudizio e alla successiva cessione della sua attività ad altro agente.
2.2.2. Venendo all'esame nel merito della domanda risarcitoria, essa risulta infondata.
2.2.3. La pretesa si fonda sull'assunta violazione da parte del resistente dagli CP_1 obblighi di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia, il quale prevede:“il Subagente si obbliga ad astenersi nel modo più assoluto, in caso di cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di
Subagenzia, dall'effettuare qualsiasi azione, diretta o indiretta, tendente a distrarre polizze e/o clientela relative al portafoglio della Subagenzia in essere alla data di cessazione del rapporto, qualsiasi possa essere la natura, l'origine o la fonte di acquisizione dei contratti in essere alla stessa data è cosi, inoltre, ad utilizzare informazioni e documenti e materiali ottenuti a qualsivoglia titolo, durante il rapporto di Subagenzia.”
Parte ricorrente ha dedotto che, successivamente al recesso, avrebbe posto in CP_1
essere azioni volte allo sviamento della clientela facente parte del suo ex portafoglio; di aver osservato che tutti clienti facenti parte del portafoglio di avevano deciso di non CP_1
rinnovare le polizze, inviando tutti analoghe lettere di disdetta;
che gli stessi clienti avevano sottoscritto nuove polizze con l'agenzia costituita dal resistente;
che ciò aveva determinato una significativa perdita di fatturato, come comprovato dalla diminuzione dei premi incassati nel ramo auto e danno intervenuta tra il giugno 2020 e il gennaio 2021.
7 2.2.4. La domanda risulta infondata in quanto non è stata comprovata in giudizio la dedotta violazione degli obblighi contrattuali, né risulta dimostrata l'esistenza del lamentato danno o la sua correlazione causale con la presunta condotta illegittima del subagente.
Invero, già in punto di allegazione il ricorso appare il ricorso presenta profili di genericità, non essendo state indicate in modo puntuale le condotte lesive in tesi implicanti lo sviamento della clientela e la violazione degli obblighi di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia. Tali condotte sono state descritte da parte ricorrente solo attraverso la costatazione che “parecchi clienti dell'agenzia – già gestiti dal - sono stati contattati personalmente dal sig. CP_1
o da suoi collaboratori”, che “la tipologia delle disdette ricevute, unitamente alle CP_1
modalità con le quali esse sono state raccolte e trasmesse, consentono di confermare l'esistenza di un'unica regia di tutta l'operazione” e che “alcuni assicurati hanno confermato quanto sin qui dichiarato e cioè di essere stati contattati e di aver ricevuto notizia che il sig. Parte_1 non era più agente”.
Peraltro, del tutto priva di riscontro probatorio è rimasta la deduzione del ricorrente secondo cui “le polizze già facenti parte del portafoglio gestito dal sig. risultano, CP_1 oggi, tutte assicurate presso la , compagnia oggi rappresentata dall'ex subagente” (cfr. Org_1
pagg. 4 e 5 del ricorso).
Al riguardo, si osserva innanzitutto che non sono state indicate in ricorso, nemmeno a titolo esemplificativo, le polizze o il numero complessivo di clienti gestiti da in CP_1
costanza del rapporto di subagenzia, né tantomeno di quelli residuati successivamente alle sue dimissioni;
tali dati non si evincono nemmeno dalla documentazione in atti depositata da parte ricorrente, sicché risulta del tutto preclusa ogni possibile verifica in ordine alla sussistenza e all'entità della lamentata distrazione di clientela.
Del tutto incoferenti sono, a riguardo, i numerosi prospetti estratti dal sito , che Org_3
parte ricorrente assume essere afferenti alle polizze già facenti parte del portafoglio di CP_1
e ora assicurate presso la , compagnia rappresentata dall'ex subagente (cfr. doc. 6 e ss. Org_1
allegati al ricorso). Invero, da tali prospetti non è possibile evincere alcun elemento che consenta di affermare che i clienti ivi indicati fossero prima gestiti da e rientrassero CP_1
nel suo portafoglio, né, d'altra parte, si ravvisano in tali documenti elementi obiettivi che consentano di affermare che il nuovo rapporto assicurativo in essere con dipenda Org_1 dall'intervento del resistente o sia in qualsiasi altro modo imputabile alla sua attività di agente per la suddetta compagnia assicurativa.
Sul punto, è meramente assertiva e priva di riscontro probatorio l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “dal numero di polizza è possibile risalire all'agenzia emittente il
8 contratto. Invero, le prime tre cifre del numero di polizza individuano il codice dell'agenzia di appartenenza. Nel nostro caso, il numero è 17ZX” (cfr. memoria difensiva successiva alla riconvenzionale, depositata il 11.3.2022). Non si riscontra invero in atti alcun documento in forza del quale poter ravvisare una coincidenza tra il sopra indicato numero e l'agenzia facente capo a . CP_1
Quanto all'affermazione secondo cui diversi clienti sarebbero stati contattati da CP_1
e dai suoi collaboratori e che a tale circostanza sarebbero imputabili le numerose disdette aventi tutte il medesimo contenuto ed inviate lo stesso giorno, oltre alla già rilevata genericità dell'allegazione, osserva il Tribunale che tali deduzioni sono altresì prive di chiari e concordanti riscontri documentali.
Sul punto mette conto evidenziare che dall'esame delle lettere di disdetta allegate al ricorso (cfr. doc. n. 7) non è possibile apprezzare con sufficiente grado di certezza che le stesse siano state redatte e spedite con il contributo fattivo del resistente. Invero, le missive risultano essere state redatte su moduli e con modalità diversi – alcune delle quali addirittura scritte di proprio pugno dagli stessi clienti - ed inviate in giorni e da uffici postali differenti. Non risulta nemmeno possibile riscontrare una correlazione temporale tra il recesso del subagente e le disdette dei contraenti, dal momento che le stesse non sono tra loro tutte coeve e nemmeno sono tutte ravvicinate alla data della cessazione del rapporto di subagenzia, bensì risultano essere state inviate in un ampio lasso di tempo, intercorrente tra agosto 2020 e la fine di gennaio 2021.
A ciò si aggiunga, come già evidenziato, che non vi sono elementi per affermare che tali disdette siano relative a rapporti contrattuali del vecchio portafoglio clienti di . CP_1
Nessun rilievo in termini di violazione degli obblighi contrattuali ritiene poi il Tribunale che possa essere attribuito alla condotta di , il quale in memoria ha riconosciuto di CP_1
aver avuto dei contatti con i clienti (i quali li avevano cercato per informazioni in ordine al recesso) e che “una minima percentuale di clienti […] abbia deciso di stipulare una polizza assicurativa con la Compagnia ” (cfr. pag. 10 e 11 della memoria). Tali affermazioni Org_1
non sono dimostrative di nessuna condotta distrattiva della clientela, né diretta né indiretta;
esse appaiono neutre e non dimostrano l'intento contrario agli obblighi contrattuali o fraudolento del resistente, volto a favorire la dismissione dei contratti in essere con la compagnia di assicurazione del ricorrente (cfr. Cass. n. 22362/2021), né il semplice contatto con i clienti denota il carattere illegittimo della condotta, non essendo stato dimostrato (e per la verità neanche compiutamente allegato), che il subagente abbia utilizzato i dati afferenti ai contratti stipulati con i clienti per proporre contratti analoghi o a condizioni più vantaggiose (cfr. Cass.
n. 19701/2016).
9 Ancora, occorre osservare che non risulta nemmeno compiutamente dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile correlato all'ipotetico comportamento illegittimo di
. La circostanza relativa alla riduzione del valore del portafoglio clienti in CP_1
conseguenza al recesso del resistente appare infatti dedotta in modo del tutto generico ed è rimasta priva di riscontro probatorio, né la stessa è idonea a comprovare una riduzione del complessivo fatturato dell'agenzia.
Il ricorrente, infatti, non ha prodotto documenti contabili ufficiali (bilanci, scritture contabili, registri clienti e quant'altro) dai quali sia possibile evincersi o quantificarsi un concreto danno patrimoniale subito;
ha prodotto solo due prospetti, formati da CP_3 contenenti dati aggregati circa l'andamento del portafoglio clienti del , i quali si CP_1
riferiscono per l'appunto al valore del portafoglio, ma nulla consentono di affermare in ordine agli introiti correlati al portafoglio medesimo né alcunché dimostrano in merito al complessivo andamento dell'attività di dopo il recesso del subagente (cfr. doc. nn. 8 e 9 allegati Parte_1
al ricorso)
La prova dello sviamento della clientela non può comunque discendere nemmeno dalle prove orali articolate in ricorso, atteso che i capitoli di prova sono formulati in termini generici e sono dunque inammissibili, riguardando invero fatti non compiutamente individuati in uno specifico contesto spazio-temporale1.
La domanda di risarcimento del danno va dunque rigettata in quanto infondata.
3. Domande riconvenzionali.
Vanno a questo punto esaminate le domande in riconvenzionale avanzate da parte resistente.
4. Indennità ex art 15 del contratto.
4.1. ha in primo luogo dedotto l'iniquità della clausola prevista dall'art. 15 del CP_1
contratto di subagenzia, che quantifica l'indennità di gestione dovuta alla cessazione del rapporto nella misura dell'1%, mentre dovrebbe trovare applicazione la previsione di miglior favore di cui all'art. 1751 c.c.
L'assunto è infondato.
Anzitutto è appena il caso di rilevare che è dubbia in giurisprudenza l'applicazione tout court dell'art. 1751 c.c. ai contratti di agenzia aventi ad oggetto i servizi assicurativi, considerato che l'art. 1753 c.c. prevede l'applicazione delle norme del codice civile agli agenti assicurativi medesimi solo in via residuale e in quanto compatibili (cfr. Cass. 21201/2019).
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, si osserva che contrariamente a quanto asserito del resistente la clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di agenzia, che riconosce all'agente l'indennità di fine rapporto “quali ne siano le cause, tranne che per l'ipotesi di giusta causa”, risulta essere nella sostanza di maggior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 1751 c.c., che espressamente condiziona il diritto dell'agente a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto alla dimostrazione di aver “procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” e che esclude il superiore diritto quando “l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.”
Sul punto mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che
“Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art.
5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna.” (Cass. sez. Lav. n. Sentenza n. 21602/2019) precisando, tuttavia, che “L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.” (cfr. Cass. sez. Lav. 20089/2013)
Ciò posto, la domanda va pertanto rigettata essendo pacifico che il ha CP_1 rassegnato le proprie dimissioni volontariamente in data 8.7.2020 circostanza quest'ultima che esclude in radice il suo diritto a ricevere l'indennità richiesta ex art 1751 c.c.
4.2. Va altresì rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata in subordine da parte resistente e relativa al riconoscimento della indennità di cui all'art. 15 del contratto, calcolata
11 nella misura dell'1%, della quale sono tuttavia rimasti indimostrati i presupposti costitutivi, ossia la misura dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità dovuta.
Pur essendone onerata in applicazione dei generali principi di allegazione e prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, parte resistente nulla ha allegato in ordine all'ammontare delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni di rapporto, pur trattandosi di fatti di sua diretta conoscenza e disponibilità, né ha fornito alcun elemento di prova a riguardo.
Non rilevano a tal fine i prospetti indicati da parte resistente come “registri IVA” (cfr. doc. da
14 a 19 allegati alla memoria), in quanto formati dal medesimo e, dunque, di CP_1
provenienza dalla medesima parte istante, privi di qualsiasi vidimazione o certificazione che consenta di ricondurne il contenuto ad operazioni contabili effettive, non potendo dunque da tali documenti ritenersi provati gli importi percepiti a titolo di provvigioni.
Le carenze probatorie non possono essere supplite né attraverso la richiesta di consulenza tecnica, la quale non è un mezzo di prova e non può essere utilizzata a fini esplorativi, né mediante l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., peraltro genericamente formulato in memoria con riferimento alla “documentazione attinente le commissioni ad esso pagate”, in quanto tale strumento ha carattere residuale e può essere utilizzato solo se la prova del fatto non
è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (Cass. n.
14968/2011), con la conseguenza che il mezzo non può essere utilizzato per superare le regole di riparto dell'onere probatorio in difetto di alcuna specifica e analitica indicazione dei singoli affari promossi e conclusi dall'agente, il quale ben poteva averne conoscenza e allegarli anche in virtù del principio di vicinanza della prova.
Nemmeno può attribuirsi valore confessorio agli importi indicati nella memoria di costituzione conseguente alla domanda riconvenzionale (cfr. memoria del 11.3.2022 di parte ricorrente), ove parte ricorrente, deducendo in primo luogo l'infondatezza della riconvenzionale e il difetto di prova, ha solo in via subordinata, nel caso di ritenuto accoglimento della domanda e senza inversione dell'onere della prova, indicato l'ammontare delle provvigioni corrisposte negli ultimi tre anni al resistente ai fini della corretta quantificazione dell'indennità dovuta nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda. A tali rilievi non può essere attribuito alcun valore confessorio in quanto, per un verso, ha contestato la fondatezza della Parte_1
domanda e ne ha chiesto il rigetto, sicché alla dichiarazione contenuta nello scritto difensivo non può essere correlato alcun animus confitendi; per altro verso, le dichiarazioni rese negli atti difensivi a firma del difensore non valgono di regola a integrare una confessione spontanea ex
12 art. 229 c.p.c., in quanto non promanano direttamente dalla parte che, quindi, non può dirsi abbia dichiarato un fatto contra se (cfr. fra le molte Cass. n. 20701/2007).
5. Provvigioni ex art. 16 del contratto.
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal resistente avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento delle provvigioni non ancora maturate al momento della risoluzione del rapporto, così come previsto dall'art. 16 del contratto di sub agenzia secondo cui “(…) Le provvigioni di acquisto relative ad annualità in corso, che al momento dello scioglimento del presente atto non risultassero ancora maturate, verranno retrocesse al Subagente non appena i relativi premi saranno incassati”.
Anche in tal caso, non risultano essere stati adeguatamente soddisfatti gli oneri di allegazione e prova necessari al riconoscimento del diritto e all'accoglimento della domanda di condanna.
Invero, alla luce del chiaro disposto dell'invocata norma contrattuale, parte resistente non ha, come era suo onere, allegato e dimostrato quanti e quali contratti di assicurazione con i clienti dell'agenzia preponente egli ha concluso nell'anno 2020 (in cui lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni) e se ad essi siano corrisposti premi incassato dopo il recesso. A nulla rilevano peraltro i calcoli formulati con la consulenza di parte, poiché basati sui dati aggregati del fatturato dell'agenzia di parte ricorrente, senza alcuna distinzione tra contratti imputabili al subagente, contratti sui quali fossero già maturate provvigioni e contratti i cui premi dovessero ancora essere incassati.
La domanda va dunque rigettata in quanto infondata.
6. Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di cui al ricorso, le spese di lite possono essere compensate per metà tra le parti. Per la restante metà esse seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto valore della causa determinato in ragione della somma riconosciuta a parte ricorrente e delle fasi del giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1901/2021 R.G. così statuisce: condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 22.219,35 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
13 rigetta le domande riconvenzionali;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna le parti resistenti al pagamento in favore di della restante Parte_1
metà delle spese di lite che si liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 08/06/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A. Vero o no che cessato il rapporto ha contattato personalmente i clienti già gestiti dalla subagenzia?
B. Vero o no che ha provveduto ad inviare le disdette che mi si rammostrano ? C. Vero o no che ha informato i clienti che il sig. non era più agente ? Parte_1 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 8.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1901/2021, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Ciarcia' Milena;
-ricorrente- contro
( ), in proprio e n.q. di rappresentante legale Controparte_1 C.F._2
della E Controparte_1 Controparte_2
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Motta Silvio;
[...] P.IVA_1
-resistente-
Oggetto: agenzia;
indennità di preavviso;
indennità contrattuali;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2021 premesso di svolgere Parte_1
l'attività di agente assicurativo per conto della preponente e di aver stipulato un CP_3
contratto di subagenzia con il convenuto conclusosi per il recesso del Controparte_4
subagente a far data dal 27.7.2020, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di quest'ultimo all'indennità sostitutiva del preavviso nonché al risarcimento dal danno per lo sviamento di clientela, quest'ultimo in solido con la società costituita dal subagente dopo il recesso.
1 Nel dettaglio, a fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto che in data 2.1.2009 aveva stipulato un contratto di subagenzia con;
che questi con lettera del 8.7.2020 aveva CP_1
comunicato di volere recedere dal rapporto a far data dal 27.7.2020; che secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto di subagenzia avrebbe dovuto assicurare un CP_1 preavviso di sei mesi e che, in mancanza, questi era rimasto debitore dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 23.994,04; che alla cessazione del rapporto si era verificata altresì una
“massiva e costante perdita del portafoglio” nel ramo auto e in altri rami assicurativi, imputata dal ricorrente allo sviamento di clientela perpetrato da in violazione dell'art. 17 del CP_1
contratto di subagenzia, atteso che il subagente aveva aperto una propria agenzia assicurativa con altro subagente, ricevendo mandato dalla presso la quale erano CP_2 Org_1
confluiti i clienti facenti parte del suo ex portafoglio;
che aveva posto in essere una CP_1 sistematica attività di sviamento della clientela dell'agenzia in favore della propria CP_3
contattando direttamente i clienti facenti parte del suo portafoglio di subagente;
che tale condotta aveva determinato una perdita di fatturato e un danno complessivamente pari ad €
83.360,49.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“A. Rigettare ogni contraria istanza, deduzione e difesa;
B. Condannare Controparte_5
[…] a pagare al ricorrente la somma di euro 23.994,27 oltre agli interessi Parte_1
dal dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
C. Condannare nato ad [...] il [...], residente in [...]
Acireale, via Giuseppe Verdi, 15, cod. Fisc. , PEC: CodiceFiscale_3
in solido, con la società Email_1 [...]
n persona del suo leg. rappr. p.t., con sede in Controparte_6
Acireale, via Ingegniere Antonino Scalia, 12, P. IVA , pec. P.IVA_1
a pagare al ricorrente la somma di euro Email_2 Parte_1
83.360,49 o quella diversa, anche maggiore, a titolo di risarcimento derivante dalla violazione dell'art. 17 della lettera di nomina e, comunque, per la distrazione di portafoglio;
D. Vittoria di spese e compensi”
1.1. Costituitosi in giudizio in data 29.9.2021 anche in qualità di legale rappresentante della e ha Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
contestato la fondatezza del ricorso e proposto domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento della indennità di gestione ai sensi dell'art. 15 del contratto di subagenzia o dell'art. 1751 c.c., nonché per la condanna al versamento delle indennità provvigionali dovute in forza dell'art. 16 del medesimo contratto di subagenzia.
2 Nel dettaglio, quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, il resistente ne ha contestato i criteri di calcolo, dovendo tenersi conto dei giorni intercorsi tra la comunicazione del recesso e la sua efficacia, con conseguente riduzione dell'importo richiesto da dovuto nella Parte_1
misura di € 23.994,27 corrispondente ai 6/12 del fatturato del subagente dell'anno precedente allo scioglimento del contratto.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, parte resistente ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva di in quanto a far data dal 18.5.2021 Parte_1
questi aveva cessato la sua attività imprenditoriale e, dunque, nessun danno avrebbe potuto subire;
ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della relativa pretesa per l'assenza di alcuna condotta distrattiva e per la mancanza della relativa prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, non essendo evincibile alcuna correlazione causale tra la dedotta perdita di fatturato e il presunto sviamento di clientela.
Quanto alle domande riconvenzionali, parte resistente ha dedotto di essere rimasto creditore dell'indennità di fine rapporto espressamente prevista dall'art. 15 del contratto di subagenzia, che prevede il diritto del sub agente a percepire – per qualunque causa di scioglimento del contratto – un'indennità di fine rapporto nella misura pari all'1% delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni. Assumendo l'iniquità della misura dell'indennità così come prevista dall'art. 15 del contratto di sub agenzia ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 1751 c.c., ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 51.582,20 calcolato ai sensi dell'art. 1751 c.c. e, solo in via subordinata, il pagamento della minore somma pari all'1% dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni così come previsto dall'art. 15 del contratto di subagenzia.
Con ulteriore domanda riconvenzionale ha altresì dedotto di non aver ricevuto CP_1
il pagamento delle provvigioni relativa all'annualità in corso al momento di scioglimento del rapporto e previste dall'art. 16 del contratto, quantificate nella complessiva somma di €
26.345,98, calcolate sull'ammontare del fatturato conseguito dall' di Org_2
nel periodo dal 27/07/2020 al 27/01/2021. Parte_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, in accoglimento della domanda preliminare di cui supra al punto 1, accerti la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, nei termini di cui ivi e, per l'effetto, dichiari
l'inammissibilità, improponibilità e/o l'infondatezza delle domande di cui in ricorso;
2. Nel merito, con riguardo all'indennità di mancato preavviso, ritenere l'erroneità dei conteggi di cui al ricorso, per come ivi evidenziati;
3
3. Ancora, nel merito, con riguardo alle ulteriori pretese di cui al ricorso, dichiari per come in narrativa inammissibili, improponibili e/o comunque infondate tutte le pretese di cui al ricorso, in ogni caso ritenendo la carenza di alcun supporto probatorio e, per l'effetto, le respinga integralmente;
4. Ritenute le domande riconvenzionali che si formulano con la presente memoria, si formula a Codesto Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.p.c., in modifica del decreto di fissazione
d'udienza già emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.c., istanza di emissione di nuovo decreto per la fissazione di nuova udienza.
5. In accoglimento della prima domanda riconvenzionale avanzata da parte odierna resistente, accertare e dichiarare che la clausola di cui all'art. 15 del contratto di sub-agenzia
è iniqua e particolarmente svantaggiosa per il sub-agente nella parte in cui quantifica la percentuale dell'indennità di cessazione del rapporto dovuta al sub-agente nella CP_1 minima misura percentuale pari “all'uno %” dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni e conseguentemente dichiarare la nullità della suddetta clausola contrattuale ed applicare
a tal fine la disciplina codicistica di cui all'art. 1751 c.c., e per l'effetto condannare la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, per il titolo di cui al superiore punto
V.a.i, della somma omnicomprensiva di € 51.582,20 a titolo di indennità di cessazione del rapporto, o alla diversa somma, superiore e/o inferiore, che vorrà eventualmente ove occorra accertare l'Ecc.mo Tribunale adito anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo.
6. Nella denegata ipotesi in cui ritenga valida e vincolante la formula dell'art. 15 del contratto di sub-agenzia, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale come in narrativa indicata supra al punto V.a.ii., anch'essa di contenuto riconvenzionale, condannare
l'agente ricorrente medesimo, sig. al pagamento del minore importo Parte_1
secondo la disciplina di cui all'art. 15 del contratto di sub-agenzia, pari all'1% dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni, anche all'esito di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo.
7. In accoglimento della seconda domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente di cui supra al punto V.b, premesso il contenuto della clausola di cui all'art. 16, terzo capoverso del contratto di subagenzia, condannare la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, per il titolo già indicato in narrativa, della somma omnicomprensiva di
€ 26.345,98, o alla diversa somma, superiore e/o inferiore, che vorrà eventualmente ove
4 occorra accertare l'Ecc.mo Tribunale adito anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa contestuale istanza, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al dì del soddisfo;
8. Con espressa istanza, nella ipotesi in cui risulti alcunché dovuto dalla parte resistente in favore della parte ricorrente, voler disporre la compensazione delle relative partite di dare ed avere fra le parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente dell'eventuale eccedenza che risulti dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo”.
1.2. Parte ricorrente con memoria depositata in data 11.4.2022 ha contestato la fondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 1751 c.c. agli agenti di commercio e il difetto di prova quanto ai presupposti costitutivi delle indennità di cui all'art. 16 del contratto di subagenzia.
La causa è stata istruita solo documentalmente, risultando inammissibili e irrilevanti le richieste di prova orale articolate da parte ricorrente, in quanto generiche, e da parte resistente, in quanto valutative, superflue, afferenti a circostanze incontestate o risultanti dalla documentazione in atti.
L'udienza del 8.2.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuto di non riunire il presente procedimento con quello iscritto al n. 1050/2021 in quanto, nonostante i procedimenti vertano su questioni affini, la trattazione unitaria in fase decisionale renderebbe gravoso l'esame delle singole pretese creditorie azionate e la valutazione di sussistenza e dell'entità dei singoli crediti;
all'esito dell'udienza come sopra sostituita, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sulle domande di parte ricorrente.
Occorre in primo luogo esaminare le domande di parte ricorrente, afferenti al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso e al risarcimento del danno per sviamento della clientela.
2.1. Indennità di mancato preavviso.
Con il ricorso introduttivo del giudizio ha anzitutto dedotto che Parte_1
, dopo undici anni di rapporto contrattuale, aveva manifestato la volontà di recesso CP_1
con nota del 8.7.2020 e con efficacia a decorrere dal 27.7.2020 in violazione del termine di preavviso di sei mesi previsto dalle clausole contrattuali. Ha dunque dedotto la violazione dell'art. 14 del contratto, che espressamente prevede “Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di Subagenzia con preavviso previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 1750 del
5 Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1991 n. 303. In particolare, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura: (…) - 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso un'indennità sostitutiva
a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare
(1° gennaio/31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. (…)”
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso nella misura pari a 6/12 delle provvigioni maturate nell'anno precedente a quello di risoluzione del rapporto pari a complessivi €. 23.994,27.
Costituitosi in giudizio non ha contestato l'an della pretesa, deducendo solo CP_1
l'erroneità del calcolo effettuato da parte ricorrente, in quanto tra la data del 8.7.2020, in cui era stata comunicata la volontà di recesso, e l'effettiva cessazione del rapporto, avvenuta il
27.7.2020, erano decorsi 19 giorni, da scomputarsi dunque dal termine di sei mesi ai fini della quantificazione dell'indennità di preavviso, dovuta pertanto nella misura di € 22.219,35.
Parte ricorrente nulla ha osservato in ordine alla correttezza del calcolo, aderendovi.
Considerato che le circostanze del recesso sono incontestate e che la stessa parte ricorrente ha rappresentato che il recesso è stato comunicato con un preavviso di 19 giorni (dalla
8.7.2020 al 27.7.2020) la domanda afferente all'indennità di mancato preavviso è fondata e va accolta nel limite di € € 22.219,35; va pertanto condannato a versare in favore Controparte_1 di parte ricorrente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 14 del contratto di sub agenzia nella misura pari dell'importo pari ad € 22.219,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art 429 c.p.c.
2.2. Risarcimento del danno.
Quanto all'ulteriore domanda formulata da afferente alla violazione della Parte_1 clausola di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia e al risarcimento del danno per sviamento della clientela, si osserva quanto segue.
2.2.1. Risulta preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, formulata da parte resistente nella memoria di costituzione sul presupposto che la cessazione dell'attività di agenzia da parte di determinerebbe l'impossibilità di Parte_1
configurare alcun danno, atteso che nelle more del giudizio il ricorrente è andato in pensione cedendo la propria attività a decorrere dal 18.5.2021 ad altro agente.
L'eccezione è infondata.
6 Invero, poiché ha agito in giudizio in virtù del rapporto contrattuale intercorso Parte_1
tra le parti, è indubbio che sussista la legittimazione processuale ad causam, intesa in senso proprio quale condizione dell'azione, avendo il ricorrente agito in nome proprio per far valere un diritto vantato parimenti come proprio;
allo stesso modo, sussiste in capo al ricorrente anche la titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, avendo questi lamentato l'inadempimento di obblighi scaturenti da un contratto di cui era stipulante e dovendo quindi ritenersi sussistente, almeno in astratto, il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni conseguenti allo sviamento della clientela, per comportamento tenuti allorché risultava essere ancora il titolare dell' (cfr. in punto di distinzione tra legittimazione processuale e Org_2
titolarità del rapporto Cass. n. 16904/2018; Cass. S.U. 2951/2016; Cass. n. 25471/2017).
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di parte ricorrente afferisca piuttosto alla esistenza di un danno risarcibile e, dunque, alla valutazione di merito della fondatezza della domanda risarcitoria.
Ad ogni buon conto, giova precisare che, come emerge dal ricorso, ha Parte_1
formulato le sue richieste avendo riguardo solo al fatturato registrato nel periodo compreso tra il 30.6.2020 ed il 31.1.2021 sicché, anche sotto tale profilo, è irrilevante quanto dedotto dal resistente in ordine al pensionamento del ricorrente intervenuto nelle more del giudizio e alla successiva cessione della sua attività ad altro agente.
2.2.2. Venendo all'esame nel merito della domanda risarcitoria, essa risulta infondata.
2.2.3. La pretesa si fonda sull'assunta violazione da parte del resistente dagli CP_1 obblighi di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia, il quale prevede:“il Subagente si obbliga ad astenersi nel modo più assoluto, in caso di cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di
Subagenzia, dall'effettuare qualsiasi azione, diretta o indiretta, tendente a distrarre polizze e/o clientela relative al portafoglio della Subagenzia in essere alla data di cessazione del rapporto, qualsiasi possa essere la natura, l'origine o la fonte di acquisizione dei contratti in essere alla stessa data è cosi, inoltre, ad utilizzare informazioni e documenti e materiali ottenuti a qualsivoglia titolo, durante il rapporto di Subagenzia.”
Parte ricorrente ha dedotto che, successivamente al recesso, avrebbe posto in CP_1
essere azioni volte allo sviamento della clientela facente parte del suo ex portafoglio; di aver osservato che tutti clienti facenti parte del portafoglio di avevano deciso di non CP_1
rinnovare le polizze, inviando tutti analoghe lettere di disdetta;
che gli stessi clienti avevano sottoscritto nuove polizze con l'agenzia costituita dal resistente;
che ciò aveva determinato una significativa perdita di fatturato, come comprovato dalla diminuzione dei premi incassati nel ramo auto e danno intervenuta tra il giugno 2020 e il gennaio 2021.
7 2.2.4. La domanda risulta infondata in quanto non è stata comprovata in giudizio la dedotta violazione degli obblighi contrattuali, né risulta dimostrata l'esistenza del lamentato danno o la sua correlazione causale con la presunta condotta illegittima del subagente.
Invero, già in punto di allegazione il ricorso appare il ricorso presenta profili di genericità, non essendo state indicate in modo puntuale le condotte lesive in tesi implicanti lo sviamento della clientela e la violazione degli obblighi di cui all'art. 17 del contratto di subagenzia. Tali condotte sono state descritte da parte ricorrente solo attraverso la costatazione che “parecchi clienti dell'agenzia – già gestiti dal - sono stati contattati personalmente dal sig. CP_1
o da suoi collaboratori”, che “la tipologia delle disdette ricevute, unitamente alle CP_1
modalità con le quali esse sono state raccolte e trasmesse, consentono di confermare l'esistenza di un'unica regia di tutta l'operazione” e che “alcuni assicurati hanno confermato quanto sin qui dichiarato e cioè di essere stati contattati e di aver ricevuto notizia che il sig. Parte_1 non era più agente”.
Peraltro, del tutto priva di riscontro probatorio è rimasta la deduzione del ricorrente secondo cui “le polizze già facenti parte del portafoglio gestito dal sig. risultano, CP_1 oggi, tutte assicurate presso la , compagnia oggi rappresentata dall'ex subagente” (cfr. Org_1
pagg. 4 e 5 del ricorso).
Al riguardo, si osserva innanzitutto che non sono state indicate in ricorso, nemmeno a titolo esemplificativo, le polizze o il numero complessivo di clienti gestiti da in CP_1
costanza del rapporto di subagenzia, né tantomeno di quelli residuati successivamente alle sue dimissioni;
tali dati non si evincono nemmeno dalla documentazione in atti depositata da parte ricorrente, sicché risulta del tutto preclusa ogni possibile verifica in ordine alla sussistenza e all'entità della lamentata distrazione di clientela.
Del tutto incoferenti sono, a riguardo, i numerosi prospetti estratti dal sito , che Org_3
parte ricorrente assume essere afferenti alle polizze già facenti parte del portafoglio di CP_1
e ora assicurate presso la , compagnia rappresentata dall'ex subagente (cfr. doc. 6 e ss. Org_1
allegati al ricorso). Invero, da tali prospetti non è possibile evincere alcun elemento che consenta di affermare che i clienti ivi indicati fossero prima gestiti da e rientrassero CP_1
nel suo portafoglio, né, d'altra parte, si ravvisano in tali documenti elementi obiettivi che consentano di affermare che il nuovo rapporto assicurativo in essere con dipenda Org_1 dall'intervento del resistente o sia in qualsiasi altro modo imputabile alla sua attività di agente per la suddetta compagnia assicurativa.
Sul punto, è meramente assertiva e priva di riscontro probatorio l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “dal numero di polizza è possibile risalire all'agenzia emittente il
8 contratto. Invero, le prime tre cifre del numero di polizza individuano il codice dell'agenzia di appartenenza. Nel nostro caso, il numero è 17ZX” (cfr. memoria difensiva successiva alla riconvenzionale, depositata il 11.3.2022). Non si riscontra invero in atti alcun documento in forza del quale poter ravvisare una coincidenza tra il sopra indicato numero e l'agenzia facente capo a . CP_1
Quanto all'affermazione secondo cui diversi clienti sarebbero stati contattati da CP_1
e dai suoi collaboratori e che a tale circostanza sarebbero imputabili le numerose disdette aventi tutte il medesimo contenuto ed inviate lo stesso giorno, oltre alla già rilevata genericità dell'allegazione, osserva il Tribunale che tali deduzioni sono altresì prive di chiari e concordanti riscontri documentali.
Sul punto mette conto evidenziare che dall'esame delle lettere di disdetta allegate al ricorso (cfr. doc. n. 7) non è possibile apprezzare con sufficiente grado di certezza che le stesse siano state redatte e spedite con il contributo fattivo del resistente. Invero, le missive risultano essere state redatte su moduli e con modalità diversi – alcune delle quali addirittura scritte di proprio pugno dagli stessi clienti - ed inviate in giorni e da uffici postali differenti. Non risulta nemmeno possibile riscontrare una correlazione temporale tra il recesso del subagente e le disdette dei contraenti, dal momento che le stesse non sono tra loro tutte coeve e nemmeno sono tutte ravvicinate alla data della cessazione del rapporto di subagenzia, bensì risultano essere state inviate in un ampio lasso di tempo, intercorrente tra agosto 2020 e la fine di gennaio 2021.
A ciò si aggiunga, come già evidenziato, che non vi sono elementi per affermare che tali disdette siano relative a rapporti contrattuali del vecchio portafoglio clienti di . CP_1
Nessun rilievo in termini di violazione degli obblighi contrattuali ritiene poi il Tribunale che possa essere attribuito alla condotta di , il quale in memoria ha riconosciuto di CP_1
aver avuto dei contatti con i clienti (i quali li avevano cercato per informazioni in ordine al recesso) e che “una minima percentuale di clienti […] abbia deciso di stipulare una polizza assicurativa con la Compagnia ” (cfr. pag. 10 e 11 della memoria). Tali affermazioni Org_1
non sono dimostrative di nessuna condotta distrattiva della clientela, né diretta né indiretta;
esse appaiono neutre e non dimostrano l'intento contrario agli obblighi contrattuali o fraudolento del resistente, volto a favorire la dismissione dei contratti in essere con la compagnia di assicurazione del ricorrente (cfr. Cass. n. 22362/2021), né il semplice contatto con i clienti denota il carattere illegittimo della condotta, non essendo stato dimostrato (e per la verità neanche compiutamente allegato), che il subagente abbia utilizzato i dati afferenti ai contratti stipulati con i clienti per proporre contratti analoghi o a condizioni più vantaggiose (cfr. Cass.
n. 19701/2016).
9 Ancora, occorre osservare che non risulta nemmeno compiutamente dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile correlato all'ipotetico comportamento illegittimo di
. La circostanza relativa alla riduzione del valore del portafoglio clienti in CP_1
conseguenza al recesso del resistente appare infatti dedotta in modo del tutto generico ed è rimasta priva di riscontro probatorio, né la stessa è idonea a comprovare una riduzione del complessivo fatturato dell'agenzia.
Il ricorrente, infatti, non ha prodotto documenti contabili ufficiali (bilanci, scritture contabili, registri clienti e quant'altro) dai quali sia possibile evincersi o quantificarsi un concreto danno patrimoniale subito;
ha prodotto solo due prospetti, formati da CP_3 contenenti dati aggregati circa l'andamento del portafoglio clienti del , i quali si CP_1
riferiscono per l'appunto al valore del portafoglio, ma nulla consentono di affermare in ordine agli introiti correlati al portafoglio medesimo né alcunché dimostrano in merito al complessivo andamento dell'attività di dopo il recesso del subagente (cfr. doc. nn. 8 e 9 allegati Parte_1
al ricorso)
La prova dello sviamento della clientela non può comunque discendere nemmeno dalle prove orali articolate in ricorso, atteso che i capitoli di prova sono formulati in termini generici e sono dunque inammissibili, riguardando invero fatti non compiutamente individuati in uno specifico contesto spazio-temporale1.
La domanda di risarcimento del danno va dunque rigettata in quanto infondata.
3. Domande riconvenzionali.
Vanno a questo punto esaminate le domande in riconvenzionale avanzate da parte resistente.
4. Indennità ex art 15 del contratto.
4.1. ha in primo luogo dedotto l'iniquità della clausola prevista dall'art. 15 del CP_1
contratto di subagenzia, che quantifica l'indennità di gestione dovuta alla cessazione del rapporto nella misura dell'1%, mentre dovrebbe trovare applicazione la previsione di miglior favore di cui all'art. 1751 c.c.
L'assunto è infondato.
Anzitutto è appena il caso di rilevare che è dubbia in giurisprudenza l'applicazione tout court dell'art. 1751 c.c. ai contratti di agenzia aventi ad oggetto i servizi assicurativi, considerato che l'art. 1753 c.c. prevede l'applicazione delle norme del codice civile agli agenti assicurativi medesimi solo in via residuale e in quanto compatibili (cfr. Cass. 21201/2019).
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, si osserva che contrariamente a quanto asserito del resistente la clausola contrattuale di cui all'art. 15 del contratto di agenzia, che riconosce all'agente l'indennità di fine rapporto “quali ne siano le cause, tranne che per l'ipotesi di giusta causa”, risulta essere nella sostanza di maggior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 1751 c.c., che espressamente condiziona il diritto dell'agente a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto alla dimostrazione di aver “procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” e che esclude il superiore diritto quando “l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.”
Sul punto mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che
“Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art.
5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna.” (Cass. sez. Lav. n. Sentenza n. 21602/2019) precisando, tuttavia, che “L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 c.c., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.” (cfr. Cass. sez. Lav. 20089/2013)
Ciò posto, la domanda va pertanto rigettata essendo pacifico che il ha CP_1 rassegnato le proprie dimissioni volontariamente in data 8.7.2020 circostanza quest'ultima che esclude in radice il suo diritto a ricevere l'indennità richiesta ex art 1751 c.c.
4.2. Va altresì rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata in subordine da parte resistente e relativa al riconoscimento della indennità di cui all'art. 15 del contratto, calcolata
11 nella misura dell'1%, della quale sono tuttavia rimasti indimostrati i presupposti costitutivi, ossia la misura dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità dovuta.
Pur essendone onerata in applicazione dei generali principi di allegazione e prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, parte resistente nulla ha allegato in ordine all'ammontare delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni di rapporto, pur trattandosi di fatti di sua diretta conoscenza e disponibilità, né ha fornito alcun elemento di prova a riguardo.
Non rilevano a tal fine i prospetti indicati da parte resistente come “registri IVA” (cfr. doc. da
14 a 19 allegati alla memoria), in quanto formati dal medesimo e, dunque, di CP_1
provenienza dalla medesima parte istante, privi di qualsiasi vidimazione o certificazione che consenta di ricondurne il contenuto ad operazioni contabili effettive, non potendo dunque da tali documenti ritenersi provati gli importi percepiti a titolo di provvigioni.
Le carenze probatorie non possono essere supplite né attraverso la richiesta di consulenza tecnica, la quale non è un mezzo di prova e non può essere utilizzata a fini esplorativi, né mediante l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., peraltro genericamente formulato in memoria con riferimento alla “documentazione attinente le commissioni ad esso pagate”, in quanto tale strumento ha carattere residuale e può essere utilizzato solo se la prova del fatto non
è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (Cass. n.
14968/2011), con la conseguenza che il mezzo non può essere utilizzato per superare le regole di riparto dell'onere probatorio in difetto di alcuna specifica e analitica indicazione dei singoli affari promossi e conclusi dall'agente, il quale ben poteva averne conoscenza e allegarli anche in virtù del principio di vicinanza della prova.
Nemmeno può attribuirsi valore confessorio agli importi indicati nella memoria di costituzione conseguente alla domanda riconvenzionale (cfr. memoria del 11.3.2022 di parte ricorrente), ove parte ricorrente, deducendo in primo luogo l'infondatezza della riconvenzionale e il difetto di prova, ha solo in via subordinata, nel caso di ritenuto accoglimento della domanda e senza inversione dell'onere della prova, indicato l'ammontare delle provvigioni corrisposte negli ultimi tre anni al resistente ai fini della corretta quantificazione dell'indennità dovuta nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda. A tali rilievi non può essere attribuito alcun valore confessorio in quanto, per un verso, ha contestato la fondatezza della Parte_1
domanda e ne ha chiesto il rigetto, sicché alla dichiarazione contenuta nello scritto difensivo non può essere correlato alcun animus confitendi; per altro verso, le dichiarazioni rese negli atti difensivi a firma del difensore non valgono di regola a integrare una confessione spontanea ex
12 art. 229 c.p.c., in quanto non promanano direttamente dalla parte che, quindi, non può dirsi abbia dichiarato un fatto contra se (cfr. fra le molte Cass. n. 20701/2007).
5. Provvigioni ex art. 16 del contratto.
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal resistente avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento delle provvigioni non ancora maturate al momento della risoluzione del rapporto, così come previsto dall'art. 16 del contratto di sub agenzia secondo cui “(…) Le provvigioni di acquisto relative ad annualità in corso, che al momento dello scioglimento del presente atto non risultassero ancora maturate, verranno retrocesse al Subagente non appena i relativi premi saranno incassati”.
Anche in tal caso, non risultano essere stati adeguatamente soddisfatti gli oneri di allegazione e prova necessari al riconoscimento del diritto e all'accoglimento della domanda di condanna.
Invero, alla luce del chiaro disposto dell'invocata norma contrattuale, parte resistente non ha, come era suo onere, allegato e dimostrato quanti e quali contratti di assicurazione con i clienti dell'agenzia preponente egli ha concluso nell'anno 2020 (in cui lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni) e se ad essi siano corrisposti premi incassato dopo il recesso. A nulla rilevano peraltro i calcoli formulati con la consulenza di parte, poiché basati sui dati aggregati del fatturato dell'agenzia di parte ricorrente, senza alcuna distinzione tra contratti imputabili al subagente, contratti sui quali fossero già maturate provvigioni e contratti i cui premi dovessero ancora essere incassati.
La domanda va dunque rigettata in quanto infondata.
6. Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di cui al ricorso, le spese di lite possono essere compensate per metà tra le parti. Per la restante metà esse seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto valore della causa determinato in ragione della somma riconosciuta a parte ricorrente e delle fasi del giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1901/2021 R.G. così statuisce: condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 22.219,35 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
13 rigetta le domande riconvenzionali;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna le parti resistenti al pagamento in favore di della restante Parte_1
metà delle spese di lite che si liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 08/06/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A. Vero o no che cessato il rapporto ha contattato personalmente i clienti già gestiti dalla subagenzia?
B. Vero o no che ha provveduto ad inviare le disdette che mi si rammostrano ? C. Vero o no che ha informato i clienti che il sig. non era più agente ? Parte_1 10