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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 620/2021
La Corte D'Appello di Ancona, Sezione Imprese, in persona dei magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 620/2021 e promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Corridoni del foro di Fermo ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Giordano Gagliardini, sito in Ancona, Piazza Stamira n° 13
- APPELLANTI-
CONTRO ( R.F. Tribunale di Fermo), RT CP_2 corrente in Sant'Elpidio a Mare, Via Tevere n. 27, C.F. e P.IVA in P.IVA_1 persona del Curatore Dott.ssa rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Daniele Bacalini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Mirco Rossini in Ancona, Corso Garibaldi n. 144
OGGETTO: Appello a sentenza n. 1516/2020 emessa in data 26.11.2020 dal
Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in Materia di Impresa e pubblicata in data
3.12.2020 in materia di responsabilità degli amministratori di società
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 2.11.2023
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona sez. Impresa accoglieva la domanda di responsabilità proposta da avverso RT
, , in qualità Controparte_4 TR Controparte_6 Persona_1
di amministratori di fatto della società fallita, pronunciando condanna dei convenuti al risarcimento del danno causato al patrimonio della società fallita, per gravi irregolarità nella gestione, con risarcimento quantificato in € 511.301,86 oltre rivalutazione monetaria, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Il Tribunale di prime cure accertava il ruolo di amministratori di fatto dei convenuti della e la responsabilità per mala gestio del patrimonio della società CP_7
fallita; in particolare imputava:
- la concessione di finanziamenti da parte della ad altre società Controparte_8
appartenenti alla famiglia in assenza di deliberazioni assembleari e di contratti CP_4
di finanziamento, con distrazione di risorse societarie, per €. 184.628,48;
- il mancato recupero dei canoni di affitto spettanti alla fallita e dovuti da per CP_9
€. 27.000,00;
pag. 2/15 - l'illegittima distribuzione di utili ai soci nell'anno 2006 per un importo complessivo di
€. 37.588,00 stante l'insufficienza degli utili di esercizio e delle riserve relative agli anni 2005 e 2006;
- l'uscita di somme pari ad euro 262.085,38 senza alcuna causale formalmente registrata, attraverso la negoziazione extra conto di assegni emessi a pagamento di fatture, a fronte della registrazione in contabilità dell'incasso di dette fatture, per un importo complessivo di €. 262.085,38.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , Controparte_4 TR
, formulando i motivi di gravame esposti in Controparte_6 Persona_1
motivazione; si è costituita la contestando l'appello in fatto ed RT0
in diritto e chiedendone il rigetto;
Ad esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo di gravame gli appellanti tornano a spendere l'eccezione di prescrizione: ricordato che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è quello in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, allegano che l'insufficienza patrimoniale della era emersa dal bilancio dell'esercizio 2008 ove si esponeva una perdita Controparte_8 di esercizio di circa €. 28.000,00; affermano quindi che il giudice di prime cure non ha chiarito il percorso logico-giuridico posto a fondamento del rigetto della eccezione di prescrizione.
Il motivo è carente di specificità, non affrontando adeguatamente il relativo capo della sentenza, ove il tribunale ha valutato che la perdita di esercizio esposta nel bilancio
2008 non era evento idoneo a manifestare l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, in quanto veniva deliberata la copertura, del resto agevole trattandosi di cifra modesta
(“il bilancio dell'esercizio 2008 presentava una perdita di €. 27.793,35 di cui però si deliberava la copertura, e comunque è stato approvato il 30.4.2009”); gli appellanti pag. 3/15 inoltre non aggrediscono la sentenza nella parte in cui valorizza l'effetto interruttivo costituito dall'istanza di sequestro presentata dalla curatela in data 4.4.2014, evento verificatosi nei 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bilancio esercizio 2008 al registro delle imprese.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti tornano ad affermare l'insussistenza di profili di responsabilità con riguardo ai finanziamenti concessi alle società facenti parti del c.d. gruppo affermata l'esistenza di un gruppo societario di fatto, di CP_11
cui facevano parte tutte le società appartenenti alla famiglia;
allegano che le CP_4
operazioni di finanziamento fossero operazioni infragruppo, che oltretutto non necessitavano di delibera assembleare, stante l'ampiezza dei poteri riconosciuti dallo statuto al consiglio di amministrazione;
allegano che dette operazioni avevano generato reciproche poste di dare/avere oltretutto fruttifere per la poiché RT
produttive di interessi in suo favore, richiamando la deposizione testimoniale della dipendente , che con le società finanziate esistevano rapporti commerciali, Tes_1
emergendo dai mastrini contabili che e erano sia Parte_5 CP_12
“clienti” che “fornitori” della che otteneva dalle RT RT
dette società espressi riconoscimenti di debito e l'assunzione dell'obbligo di procedere alla successiva restituzione con modalità libere (quindi anche attraverso l'effettuazione di lavori), che aldava alla (all'epoca Parte_5 RT Parte_6
il credito che quest'ultima aveva verso la forza di delegazione di
[...] RT3
pagamento; deducono che tali operazioni scaturivano da normali dinamiche operative di un gruppo che svolgeva attività in ambito edilizio, e che i rapporti tra la CP_1
[... e le altre società del “gruppo” erano provati dall'affitto di azienda stipulato in data
9.11.2004 tra la e la dal successivo atto di cessione RT Parte_7
d'azienda stipulato in data 27.04.2007 tra le stesse società, dal rapporto di appalto in essere tra la e la RT Parte_7
Il motivo è infondato.
pag. 4/15 Va innanzitutto ribadito che il gruppo societario è un insieme di società od altre entità che sono sottoposte ad una gestione unitaria, ma che al contempo mantengono la propria autonomia gestionale e patrimoniale;
può essere verticale, basato sul controllo, o orizzontale, derivante dal mero coordinamento;
può nascere da una partecipazione al capitale, oppure da un contratto costitutivo del gruppo od infine, di fatto, da legami commerciali che creino una dipendenza economica di una società all'altra. Nel caso di specie, gli appellanti traggono l'esistenza di un gruppo di società di fatto dall'appartenenza delle stesse alla medesima famiglia, dall'essere società operanti nel campo dell'edilizia, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra le varie società (affitto di azienda, rapporti di fornitura ); dette circostanze tuttavia non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di una holding di fatto, essendo necessario dimostrare il controllo o quanto meno il coordinamento, provando quale società svolga l'attività di direzione unitaria.
Soprattutto, l'esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, i quali principi sono ispirati ad una logica atomistica, imperniata cioè sulla singola società, indipendentemente dal fatto che la stessa faccia parte di un gruppo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato l'inesistenza di un concetto di “gruppo” e di un interesse imprenditoriale di “gruppo” idoneo a legittimare il sacrificio dell'interesse della società singola, con conseguente responsabilità dell'amministratore inadempiente al dovere di operare nell'interesse della società amministrata: il sindacato del Giudice in proposito non attiene al merito delle scelte gestionali, riguardando piuttosto la violazione dei doveri connessi alla carica ricoperta, in particolare, il dovere di diligenza e il dovere di fedeltà dell'amministratore verso la società (cfr. Cass. n. 16707/2004).
Il tribunale di prime cure ha ritenuto che i finanziamenti effettuati dalla Controparte_8
alle società della famiglia registrati nei mastrini contabili della fallita sotto CP_4 le voci “Finanz. , ”, Organizzazione_1 Org_2 Org_3 Org_4
, fossero privi di utilità economica per la società Organizzazione_5
finanziatrice poi fallita, in quanto infruttiferi e privi di garanzie;
si tratta di somme di pag. 5/15 denaro che la fallita ha erogato in favore di altre società riconducibili alla famiglia alla società fallita non sono stati restituiti €. 184.628,48, somma non CP_4
contestata nella sua entità.
Gli appellanti sostengono l'erroneità della statuizione relativa alla natura infruttifera dei finanziamenti sulla base di una contraria deposizione testimoniale effettuata dalla dipendente , che tuttavia questo Collegio ritiene priva di rilevanza Tes_1
probatoria, atteso che il patto relativo alla produzione di interessi deve rivestire la forma scritta ex art. 1284 c.c.; né è stata fornita la prova in concreto, attraverso ad esempio movimentazioni bancarie, che i vari finanziamenti concessi siano stati onerosi per le società finanziate.
Irrilevanti sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa l'esistenza di rapporti commerciali di varia natura con le società finanziate, atteso che la circostanza non scalfisce l'assunto motivazionale fondamentale: ossia che la concessione di finanziamenti infruttiferi, a società verso le quali non esistono né poteri di controllo, né di coordinamento, ma solo l'appartenenza alla medesima famiglia, è scelta gestoria irrazionale e comunque contraria ai doveri di diligenza.
Irrilevanti sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa la non necessità di delibere assembleari, stante l'ampiezza dei poteri di amministrazione riconosciuti agli appellati dallo statuto (amministrazione ordinaria e straordinaria): in realtà i finanziamenti concessi, in assenza di delibere assembleari o quanto meno, del consiglio di amministrazione, non risultano giustificati da corrette logiche di gestione della società fallita, e le decisioni di finanziamento risultano essere state adottate senza una previa valutazione ad esempio delle capacità patrimoniali e dei flussi di liquidità della società finanziata, ossia senza una meditata valutazione della futura restituzione del finanziamento operato;
al contrario, dalla documentazione depositata dalla curatela emerge che alcune delle società finanziate non avevano un'attività corrente che garantisse almeno di fatto il rimborso ( ad esempo, era in liquidazione CP_14 dall'1.4.2004, era in liquidazione dall'8.5.2007, CP_12 Persona_2 Org_6
pag. 6/15 Part il 9.11.2004 affittava l'azienda proprio alla fallita ed infine gliela cedeva il
27.4.2007).
Inefficaci infine sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa l'esistenza di vari rapporti contrattuali con le società finanziate, sicchè i prestiti sarebbero stati restituiti mediante compensazioni di credito, delegazioni di pagamento ecc. nell'ambito di dette vicende contrattuali, atteso che dette difese sono mere ripetizioni di quelle spese nel giudizio di primo grado, e non costituiscono puntuale critica alla sentenza, ove si è chiaramente affermato che le modalità di rimborso dei finanziamenti sono irrilevanti e che ai fini della condotta di mala gestio è sufficiente la prova dell'erogazione di finanziamenti infruttiferi ad altre società, sulla base della sola appartenenza al medesimo gruppo familiare, si aggiunge da parte di questa Corte senza la prova di alcuna valutazione circa la solidità finanziaria delle società beneficiarie dei prestiti.
Col terzo motivo di gravame gli appellanti contestano il capo di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità di essi amministratori con riguardo alla mancato riscossione dei canoni di affitto di azienda;
argomentano che il mancato recupero del credito per canoni di locazione non è ascrivibile ad una negligente condotta degli amministratori della bensì alla imprevedibile crisi che colpiva RT
l'affittuaria come dimostrato dalla circostanza che la stessa Curatela ha CP_9
stipulato una transazione con che prevede il pagamento a saldo e stralcio CP_9
dell'importo minimo di euro 1.000,00.
Il motivo è carente di specificità, atteso che il Tribunale di prime cure ha chiaramente addebitato come condotta contraria ai doveri di diligenza degli amministratori l'assenza di iniziative volte alla risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda, in modo da evitare l'aggravamento delle posizioni debitorie della affittuaria e recuperare l'azienda onde ricollocarla sul mercato;
gli appellanti non hanno offerto nessun argomento supportato da idonea prova atto a smentire la rilevata inerzia.
pag. 7/15 Col terzo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto una illegittima distribuzione di utili.; ripropongono le difese spese di primo grado, sostenendo che si trattasse di rimborso infra-gruppo da parte di
[...]
interpretando le risultanze documentali costituite dal libro giornale (in CP_15
pratica le somme erogate andrebbero riferite alla riga precedente); lamenta inoltre che il danno , avrebbe dovuto esser limitato alla differenza tra somme distribuite e utili/ riserve.
La alternativa lettura delle risultanze documentali non è condivisibile: dal doc.13 - libro giornale: soci c/utili emerge chiaramente l'appostazione, nell'anno 2006, di cinque erogazioni ai soci di €. 10.000,00 in date 1 – 5 – 15 – 20 – 30 dicembre 2006 per un totale di €. 50.000,00.
Quanto alla determinazione del danno, la somma è stata ricavata proprio tenendo conto degli utili distribuibili nel mese dicembre 2006, pari a €. 12.412,00, per cui il Tribunale di prime cure ha quantificato l'illegittima distribuzione dell'ulteriore somma di euro €
37.588,00 (50.000 – 12.412).
Col quarto motivo di gravame, gli appellanti asseriscono di avere giustificato tutte le uscite finanziarie ritenute prive di motivazione dal Tribunale di prime cure, per un totale di €. 262.085,38.; giustificano il proprio operato, asserendo di avere provveduto ad incassare in contanti gli assegni dei clienti della per impedire che RT
transitassero sul conto passivo della società, provvedendo poi a riversare il denaro nelle casse societarie, che veniva poi utilizzato per pagare fornitori e dipendenti;
affermano che la Curatela attrice non ha fornito la prova della distrazione di dette somme;
negano che nella contabilità della società debbano essere indicate le ragioni giustificatrici dei vari movimenti contabili.
In punto di distribuzione dell'onere probatorio, va ricordato che l'azione sociale esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.Fall. ha natura contrattuale, in pag. 8/15 quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri incombenti sugli amministratori sociali. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione consegue che sull'attore (società o curatore fallimentare) grava l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno subito dalla compagine sociale, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del danno, dimostrando di aver osservato i doveri ed adempiuto gli obblighi loro imposti;
spetta quindi all'amministratore dimostrare di avere adempiuto i propri compiti con diligenza, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo.
La Corte osserva che le operazioni di prelievi indebiti effettuate dagli appellanti risultano tutte elencate nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio;
si tratta di somme portate da titoli bancari emessi in favore della società fallita a pagamento di fatture, il cui incasso risulta dal libro giornale, ove però i corrispondenti movimenti in uscita o mancano o non indicano i destinatari ovvero le giustificazioni causali;
né soccorre l'unico conto cassa nel quale la società ha registrato indistintamente i movimenti dei contanti e degli assegni. Ciò posto:
Sulla somma di euro 22.880,00 gli appellanti sostengono che l'accredito è stato regolarmente registrata nel conto “cassa”; trattasi in realtà di assegno emesso da
[...]
a pagamento della fattura n. 39/2007, che è stato versato sul conto Org_7
personale di acceso presso la : l'operazione che è stata Controparte_4 Org_8
registrata nel conto cassa è solo quella del pagamento della fattura, non risultando alcun versamento di contante successivo alla negoziazione dell'assegno mediante versamento sul conto personale del . Controparte_4
Sull'assegno n° 3916421 di euro 12.000,00, la Curatela ha accertato presso la Org_8
banca trattaria che il titolo è stato negoziato presso con girata Org_9 Per_3
ma la disamina dei conti correnti della società fallita presso non
[...] Org_9
ha mostrato alcuna evidenza contabile, sicchè deve ritenersi che la somma sia stata pag. 9/15 distratta dal girante, in quanto gli amministratori, gravati del relativo onere probatorio, non hanno fornito prova di un diverso impiego in favore della società fallita.
Sull'assegno n. 732981 di euro 10.000,00, trattasi di assegno circolare Org_8
emesso in data 16.11.2007 dalla società fallita per il quale gli amministratori non hanno fornito alcuna giustificazione, atteso che nella contabilità della società risultano registrati in uscita altri due assegni circolari dell'importo di €. 20.000,00 ciascuno.
Sul prelievo in contanti di €. 54.000,00 in data 16.1.1.2007, trattasi di operazione riportata nel libro giornale senza menzionare la giustificazione causale.
Sulle somme ricevute da per il complessivo importo di euro RT6
139.200,00, il libro giornale evidenzia che i titoli bancari emessi a pagamento risultavano contabilizzati, ma non risultavano versati sui conti correnti della società fallita, né risultava la destinazione delle relative somme o la causale giustificativa;
sulle varie operazioni gli amministratori, odierni appellanti, non hanno fornito alcun chiarimento, affermando per contro, ed erroneamente, che gravasse sulla curatela attrice l'onere probatorio di dimostrare la distrazione delle somme, ad esempio dimostrando che i titoli bancari fossero stati girati a soggetti che non avevano alcun rapporto (di lavoro/commerciale) con la RT
Col quinto motivo di gravame gli appellanti contestano la rilevanza probatoria riconosciuta da Tribunale di prime cure alla sentenza di patteggiamento per bancarotta documentale.
Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n.
29318/2022), “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti pag. 10/15 siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 del Cpp) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili”.
Tale sentenza mantiene ex professo un valore indiziario, il quale può, unitamente agli altri convergenti elementi acquisiti al fascicolo, orientare le determinazioni del collegio giudicante, il che è quanto successo nel caso di specie, atteso che il Tribunale di prime cure ha espressamente chiarito di ritenere la sentenza di patteggiamento alla stregua di un elemento di prova.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la qualità di amministratori di fatto di e Parte_8 Parte_9
contestano il corredo probatorio utilizzato in quanto la sentenza di
[...]
patteggiamento non ha valore di prova;
argomentano che parimenti le dichiarazioni assunte dal Curatore ed allegate alla relazione ex art. 33 l.f. non hanno attitudine probatoria in quanto la relazione ex art. 33 l.f. redatta dal Curatore fallimentare fa piena prova fino a querela di falso solo limitatamente ai fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza;
propongono una diversa valutazione delle dichiarazioni asserendo che il teste chiariva che gli atti di gestione di Tes_2 Parte_10
erano stati dallo stesso compiuti in qualità di precedente liquidatore e non, invece, di amministratore di fatto, che il teste ex amministratore della fallita, pur Testimone_3
affermando di avere svolto un ruolo marginale, nulla riferiva in merito alla attività gestoria dei che il teste riferiva d'essersi semplicemente CP_11 Tes_4
interfacciato per i profili tecnico-economici con limitatamente Parte_9 all'incarico relativo alla realizzazione di un opificio, che il teste rendeva Testimone_5
una brevissima e generica dichiarazione dando conto di un pagamento effettuato dal padre (circostanza quindi di cui il non aveva conoscenza diretta), che il teste Tes_5
riferiva mere impressioni, che per il teste non è stato Testimone_6 Tes_7
acquisito il relativo verbale agli atti di causa;
argomentano che nel caso di specie pag. 11/15 erano al più emerso il compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale, inidoneo a configurare la figura dell'amministratore di fatto.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto (Cass. 12 marzo 2008, n. 6719):
l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicchè può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (Cass. 18 settembre 2017, n. 21567); ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, "lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. 1 marzo 2016, n. 4045).
La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Orbene, nel caso di specie la censura si limita ad aggredire il valore probatorio della sentenza di patteggiamento e delle dichiarazioni rese da terzi al curatore fallimentare, omettendo di considerare il documento n.34 fascicolo di primo grado della curatela, ove, con riguardo al ruolo di vengono evidenziate operazioni TR
pag. 12/15 bancarie e n.29 firme per ricevuta e/o quietanza di pagamenti ricevuti per conto della
RT
Il Tribunale di prime cure ha posto a fondamento della decisione una serie di elementi di prova: in primo luogo, la sentenza di patteggiamento emessa anche nei confronti di e sulla base della contestata qualifica Controparte_6 TR
di amministratori di fatto, sentenza che, come sopra si è detto, ha valore di indizio;
la prova circa gli intensi rapporti economici e finanziari tra le varie società di famiglia e la rapporti del resto affermati anche dagli appellanti nelle difese spese RT
per provare l'esistenza di un gruppo societario di fatto;
la circostanza che CP_6
e hanno rivestito negli anni ruoli di amministratori delle
[...] TR
varie società della famiglia;
la circostanza che è stato liquidatore della Controparte_6 dall'8 al 27 marzo 2010; lo svolgimento di un'attività gestionale Organizzazione_10
non episodica, ma continuativa, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria: la gestione dei rapporti contrattuali in essere (v. dichiarazione Testimone_5
a cui si aggiunge il documento n.34 fascicolo di primo grado della curatela, non menzionato nella sentenza gravata, documento che con riguardo al ruolo di CP_5
rappresenta operazioni bancarie e n.29 firme per ricevuta e/o quietanza di
[...]
pagamenti ricevuti per conto della ), e la direzione dei dipendenti e ei RT
professionisti di cui la società si avvaleva (v. dichiarazione geom. e Tes_4 [...]
); le dichiarazioni rese al curatore da e da Tes_6 Persona_4 Tes_3
circa il loro ruolo di prestanome.
[...]
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dal curatore e allegate alla relazione ex art. 33 l. fall., va ricordato che (Cass., V, 17 settembre 2019, n. 38431) il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 30 L.Fall.; sicchè le dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dal curatore fallimentare rappresentano elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice;
quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al curatore, il relativo verbale fa fede, fino a prova contraria, sul tenore e contenuto delle dichiarazioni pag. 13/15 raccolte, sicchè il contenuto di dette dichiarazioni può essere valutato dal giudice e controllato dalle parti.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti tornano a contestare il quantum debeatur asserendo la genericità della sentenza di prime cure.
Si legge nella pronuncia impugnata: Poiché è stata acquisita la prova di specifici danni, determinati nel loro complessivo ammontare, gli amministratori convenuti devono essere condannati – in solido tra loro – al risarcimento del danno in favore del fallimento da liquidarsi nell'importo risultante dalla somma di 184.628,48 euro (per i finanziamenti tra società) + 27.000,00 euro (per la mancata risoluzione del contratto di affitto a + 37.588,00 euro (per l'illegittima distribuzione di Organizzazione_11
utili) + 262.085,38 (per distrazione risorse).
Orbene, la somma di €. 184.628,48 euro corrisponde al credito vantato dalla società fallita verso le altre società della famiglia a titolo di restituzione dei finanziamenti, ed è somma che non è stata contestata nella sua entità; la somma di €. 27.000,00 corrisponde ai canoni di affitto non riscossi da le somma di €. 37.588,00 e di Organizzazione_11
262.085,38 sono state ricostruite contabilmente dalla curatela attrice come spiegato sub disamina terzo e quarto motivo di gravame.
L'entità delle somme è stata esattamente ricostruita dalla curatela attrice, mediante il deposito di un copioso corredo documentale, costituito da mastrini finanziamenti alle società di famiglia, libro giornale dicembre 2006, bilancio 2005, bilancio 2006, schede contabili fatture da emettere e clienti non riscossi documenti relativi alle uscite finanziarie ingiustificate, bilanci 2007-2008-2009 e 31.03.2010, mastrino cassa 2005-
2011, relazione consulente Procura di Fermo, libro giornale integrale 2006-2007-2008-
2009-2010. Detta documentazione risulta depositata nel rispetto delle preclusioni processuali atteso che i documenti da 1 a 40 sono stati depositati con l'atto di citazione pag. 14/15 ed i documenti da 41 a 50 sono stati depositati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In conclusione l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La condanna alle spese di lite del grado va comminata a carico degli appellanti in ragione della soccombenza e del principio di causalità.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , contro Controparte_4 TR Controparte_6 Persona_1
la sentenza in epigrafe così RT7
provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna , Controparte_4 TR Controparte_6 Per_1
in solido al pagamento in favore di
[...] RT
elle spese di lite del grado che liquida in €. 4.389,00 per
[...]
la fase di studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio telematica del 10.04.2024
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 620/2021
La Corte D'Appello di Ancona, Sezione Imprese, in persona dei magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 620/2021 e promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Corridoni del foro di Fermo ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Giordano Gagliardini, sito in Ancona, Piazza Stamira n° 13
- APPELLANTI-
CONTRO ( R.F. Tribunale di Fermo), RT CP_2 corrente in Sant'Elpidio a Mare, Via Tevere n. 27, C.F. e P.IVA in P.IVA_1 persona del Curatore Dott.ssa rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Daniele Bacalini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Mirco Rossini in Ancona, Corso Garibaldi n. 144
OGGETTO: Appello a sentenza n. 1516/2020 emessa in data 26.11.2020 dal
Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in Materia di Impresa e pubblicata in data
3.12.2020 in materia di responsabilità degli amministratori di società
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 2.11.2023
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona sez. Impresa accoglieva la domanda di responsabilità proposta da avverso RT
, , in qualità Controparte_4 TR Controparte_6 Persona_1
di amministratori di fatto della società fallita, pronunciando condanna dei convenuti al risarcimento del danno causato al patrimonio della società fallita, per gravi irregolarità nella gestione, con risarcimento quantificato in € 511.301,86 oltre rivalutazione monetaria, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Il Tribunale di prime cure accertava il ruolo di amministratori di fatto dei convenuti della e la responsabilità per mala gestio del patrimonio della società CP_7
fallita; in particolare imputava:
- la concessione di finanziamenti da parte della ad altre società Controparte_8
appartenenti alla famiglia in assenza di deliberazioni assembleari e di contratti CP_4
di finanziamento, con distrazione di risorse societarie, per €. 184.628,48;
- il mancato recupero dei canoni di affitto spettanti alla fallita e dovuti da per CP_9
€. 27.000,00;
pag. 2/15 - l'illegittima distribuzione di utili ai soci nell'anno 2006 per un importo complessivo di
€. 37.588,00 stante l'insufficienza degli utili di esercizio e delle riserve relative agli anni 2005 e 2006;
- l'uscita di somme pari ad euro 262.085,38 senza alcuna causale formalmente registrata, attraverso la negoziazione extra conto di assegni emessi a pagamento di fatture, a fronte della registrazione in contabilità dell'incasso di dette fatture, per un importo complessivo di €. 262.085,38.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , Controparte_4 TR
, formulando i motivi di gravame esposti in Controparte_6 Persona_1
motivazione; si è costituita la contestando l'appello in fatto ed RT0
in diritto e chiedendone il rigetto;
Ad esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo di gravame gli appellanti tornano a spendere l'eccezione di prescrizione: ricordato che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è quello in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, allegano che l'insufficienza patrimoniale della era emersa dal bilancio dell'esercizio 2008 ove si esponeva una perdita Controparte_8 di esercizio di circa €. 28.000,00; affermano quindi che il giudice di prime cure non ha chiarito il percorso logico-giuridico posto a fondamento del rigetto della eccezione di prescrizione.
Il motivo è carente di specificità, non affrontando adeguatamente il relativo capo della sentenza, ove il tribunale ha valutato che la perdita di esercizio esposta nel bilancio
2008 non era evento idoneo a manifestare l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, in quanto veniva deliberata la copertura, del resto agevole trattandosi di cifra modesta
(“il bilancio dell'esercizio 2008 presentava una perdita di €. 27.793,35 di cui però si deliberava la copertura, e comunque è stato approvato il 30.4.2009”); gli appellanti pag. 3/15 inoltre non aggrediscono la sentenza nella parte in cui valorizza l'effetto interruttivo costituito dall'istanza di sequestro presentata dalla curatela in data 4.4.2014, evento verificatosi nei 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bilancio esercizio 2008 al registro delle imprese.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti tornano ad affermare l'insussistenza di profili di responsabilità con riguardo ai finanziamenti concessi alle società facenti parti del c.d. gruppo affermata l'esistenza di un gruppo societario di fatto, di CP_11
cui facevano parte tutte le società appartenenti alla famiglia;
allegano che le CP_4
operazioni di finanziamento fossero operazioni infragruppo, che oltretutto non necessitavano di delibera assembleare, stante l'ampiezza dei poteri riconosciuti dallo statuto al consiglio di amministrazione;
allegano che dette operazioni avevano generato reciproche poste di dare/avere oltretutto fruttifere per la poiché RT
produttive di interessi in suo favore, richiamando la deposizione testimoniale della dipendente , che con le società finanziate esistevano rapporti commerciali, Tes_1
emergendo dai mastrini contabili che e erano sia Parte_5 CP_12
“clienti” che “fornitori” della che otteneva dalle RT RT
dette società espressi riconoscimenti di debito e l'assunzione dell'obbligo di procedere alla successiva restituzione con modalità libere (quindi anche attraverso l'effettuazione di lavori), che aldava alla (all'epoca Parte_5 RT Parte_6
il credito che quest'ultima aveva verso la forza di delegazione di
[...] RT3
pagamento; deducono che tali operazioni scaturivano da normali dinamiche operative di un gruppo che svolgeva attività in ambito edilizio, e che i rapporti tra la CP_1
[... e le altre società del “gruppo” erano provati dall'affitto di azienda stipulato in data
9.11.2004 tra la e la dal successivo atto di cessione RT Parte_7
d'azienda stipulato in data 27.04.2007 tra le stesse società, dal rapporto di appalto in essere tra la e la RT Parte_7
Il motivo è infondato.
pag. 4/15 Va innanzitutto ribadito che il gruppo societario è un insieme di società od altre entità che sono sottoposte ad una gestione unitaria, ma che al contempo mantengono la propria autonomia gestionale e patrimoniale;
può essere verticale, basato sul controllo, o orizzontale, derivante dal mero coordinamento;
può nascere da una partecipazione al capitale, oppure da un contratto costitutivo del gruppo od infine, di fatto, da legami commerciali che creino una dipendenza economica di una società all'altra. Nel caso di specie, gli appellanti traggono l'esistenza di un gruppo di società di fatto dall'appartenenza delle stesse alla medesima famiglia, dall'essere società operanti nel campo dell'edilizia, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra le varie società (affitto di azienda, rapporti di fornitura ); dette circostanze tuttavia non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di una holding di fatto, essendo necessario dimostrare il controllo o quanto meno il coordinamento, provando quale società svolga l'attività di direzione unitaria.
Soprattutto, l'esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, i quali principi sono ispirati ad una logica atomistica, imperniata cioè sulla singola società, indipendentemente dal fatto che la stessa faccia parte di un gruppo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato l'inesistenza di un concetto di “gruppo” e di un interesse imprenditoriale di “gruppo” idoneo a legittimare il sacrificio dell'interesse della società singola, con conseguente responsabilità dell'amministratore inadempiente al dovere di operare nell'interesse della società amministrata: il sindacato del Giudice in proposito non attiene al merito delle scelte gestionali, riguardando piuttosto la violazione dei doveri connessi alla carica ricoperta, in particolare, il dovere di diligenza e il dovere di fedeltà dell'amministratore verso la società (cfr. Cass. n. 16707/2004).
Il tribunale di prime cure ha ritenuto che i finanziamenti effettuati dalla Controparte_8
alle società della famiglia registrati nei mastrini contabili della fallita sotto CP_4 le voci “Finanz. , ”, Organizzazione_1 Org_2 Org_3 Org_4
, fossero privi di utilità economica per la società Organizzazione_5
finanziatrice poi fallita, in quanto infruttiferi e privi di garanzie;
si tratta di somme di pag. 5/15 denaro che la fallita ha erogato in favore di altre società riconducibili alla famiglia alla società fallita non sono stati restituiti €. 184.628,48, somma non CP_4
contestata nella sua entità.
Gli appellanti sostengono l'erroneità della statuizione relativa alla natura infruttifera dei finanziamenti sulla base di una contraria deposizione testimoniale effettuata dalla dipendente , che tuttavia questo Collegio ritiene priva di rilevanza Tes_1
probatoria, atteso che il patto relativo alla produzione di interessi deve rivestire la forma scritta ex art. 1284 c.c.; né è stata fornita la prova in concreto, attraverso ad esempio movimentazioni bancarie, che i vari finanziamenti concessi siano stati onerosi per le società finanziate.
Irrilevanti sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa l'esistenza di rapporti commerciali di varia natura con le società finanziate, atteso che la circostanza non scalfisce l'assunto motivazionale fondamentale: ossia che la concessione di finanziamenti infruttiferi, a società verso le quali non esistono né poteri di controllo, né di coordinamento, ma solo l'appartenenza alla medesima famiglia, è scelta gestoria irrazionale e comunque contraria ai doveri di diligenza.
Irrilevanti sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa la non necessità di delibere assembleari, stante l'ampiezza dei poteri di amministrazione riconosciuti agli appellati dallo statuto (amministrazione ordinaria e straordinaria): in realtà i finanziamenti concessi, in assenza di delibere assembleari o quanto meno, del consiglio di amministrazione, non risultano giustificati da corrette logiche di gestione della società fallita, e le decisioni di finanziamento risultano essere state adottate senza una previa valutazione ad esempio delle capacità patrimoniali e dei flussi di liquidità della società finanziata, ossia senza una meditata valutazione della futura restituzione del finanziamento operato;
al contrario, dalla documentazione depositata dalla curatela emerge che alcune delle società finanziate non avevano un'attività corrente che garantisse almeno di fatto il rimborso ( ad esempo, era in liquidazione CP_14 dall'1.4.2004, era in liquidazione dall'8.5.2007, CP_12 Persona_2 Org_6
pag. 6/15 Part il 9.11.2004 affittava l'azienda proprio alla fallita ed infine gliela cedeva il
27.4.2007).
Inefficaci infine sono le argomentazioni spese dagli appellanti circa l'esistenza di vari rapporti contrattuali con le società finanziate, sicchè i prestiti sarebbero stati restituiti mediante compensazioni di credito, delegazioni di pagamento ecc. nell'ambito di dette vicende contrattuali, atteso che dette difese sono mere ripetizioni di quelle spese nel giudizio di primo grado, e non costituiscono puntuale critica alla sentenza, ove si è chiaramente affermato che le modalità di rimborso dei finanziamenti sono irrilevanti e che ai fini della condotta di mala gestio è sufficiente la prova dell'erogazione di finanziamenti infruttiferi ad altre società, sulla base della sola appartenenza al medesimo gruppo familiare, si aggiunge da parte di questa Corte senza la prova di alcuna valutazione circa la solidità finanziaria delle società beneficiarie dei prestiti.
Col terzo motivo di gravame gli appellanti contestano il capo di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità di essi amministratori con riguardo alla mancato riscossione dei canoni di affitto di azienda;
argomentano che il mancato recupero del credito per canoni di locazione non è ascrivibile ad una negligente condotta degli amministratori della bensì alla imprevedibile crisi che colpiva RT
l'affittuaria come dimostrato dalla circostanza che la stessa Curatela ha CP_9
stipulato una transazione con che prevede il pagamento a saldo e stralcio CP_9
dell'importo minimo di euro 1.000,00.
Il motivo è carente di specificità, atteso che il Tribunale di prime cure ha chiaramente addebitato come condotta contraria ai doveri di diligenza degli amministratori l'assenza di iniziative volte alla risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda, in modo da evitare l'aggravamento delle posizioni debitorie della affittuaria e recuperare l'azienda onde ricollocarla sul mercato;
gli appellanti non hanno offerto nessun argomento supportato da idonea prova atto a smentire la rilevata inerzia.
pag. 7/15 Col terzo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto una illegittima distribuzione di utili.; ripropongono le difese spese di primo grado, sostenendo che si trattasse di rimborso infra-gruppo da parte di
[...]
interpretando le risultanze documentali costituite dal libro giornale (in CP_15
pratica le somme erogate andrebbero riferite alla riga precedente); lamenta inoltre che il danno , avrebbe dovuto esser limitato alla differenza tra somme distribuite e utili/ riserve.
La alternativa lettura delle risultanze documentali non è condivisibile: dal doc.13 - libro giornale: soci c/utili emerge chiaramente l'appostazione, nell'anno 2006, di cinque erogazioni ai soci di €. 10.000,00 in date 1 – 5 – 15 – 20 – 30 dicembre 2006 per un totale di €. 50.000,00.
Quanto alla determinazione del danno, la somma è stata ricavata proprio tenendo conto degli utili distribuibili nel mese dicembre 2006, pari a €. 12.412,00, per cui il Tribunale di prime cure ha quantificato l'illegittima distribuzione dell'ulteriore somma di euro €
37.588,00 (50.000 – 12.412).
Col quarto motivo di gravame, gli appellanti asseriscono di avere giustificato tutte le uscite finanziarie ritenute prive di motivazione dal Tribunale di prime cure, per un totale di €. 262.085,38.; giustificano il proprio operato, asserendo di avere provveduto ad incassare in contanti gli assegni dei clienti della per impedire che RT
transitassero sul conto passivo della società, provvedendo poi a riversare il denaro nelle casse societarie, che veniva poi utilizzato per pagare fornitori e dipendenti;
affermano che la Curatela attrice non ha fornito la prova della distrazione di dette somme;
negano che nella contabilità della società debbano essere indicate le ragioni giustificatrici dei vari movimenti contabili.
In punto di distribuzione dell'onere probatorio, va ricordato che l'azione sociale esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.Fall. ha natura contrattuale, in pag. 8/15 quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri incombenti sugli amministratori sociali. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione consegue che sull'attore (società o curatore fallimentare) grava l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno subito dalla compagine sociale, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del danno, dimostrando di aver osservato i doveri ed adempiuto gli obblighi loro imposti;
spetta quindi all'amministratore dimostrare di avere adempiuto i propri compiti con diligenza, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo.
La Corte osserva che le operazioni di prelievi indebiti effettuate dagli appellanti risultano tutte elencate nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio;
si tratta di somme portate da titoli bancari emessi in favore della società fallita a pagamento di fatture, il cui incasso risulta dal libro giornale, ove però i corrispondenti movimenti in uscita o mancano o non indicano i destinatari ovvero le giustificazioni causali;
né soccorre l'unico conto cassa nel quale la società ha registrato indistintamente i movimenti dei contanti e degli assegni. Ciò posto:
Sulla somma di euro 22.880,00 gli appellanti sostengono che l'accredito è stato regolarmente registrata nel conto “cassa”; trattasi in realtà di assegno emesso da
[...]
a pagamento della fattura n. 39/2007, che è stato versato sul conto Org_7
personale di acceso presso la : l'operazione che è stata Controparte_4 Org_8
registrata nel conto cassa è solo quella del pagamento della fattura, non risultando alcun versamento di contante successivo alla negoziazione dell'assegno mediante versamento sul conto personale del . Controparte_4
Sull'assegno n° 3916421 di euro 12.000,00, la Curatela ha accertato presso la Org_8
banca trattaria che il titolo è stato negoziato presso con girata Org_9 Per_3
ma la disamina dei conti correnti della società fallita presso non
[...] Org_9
ha mostrato alcuna evidenza contabile, sicchè deve ritenersi che la somma sia stata pag. 9/15 distratta dal girante, in quanto gli amministratori, gravati del relativo onere probatorio, non hanno fornito prova di un diverso impiego in favore della società fallita.
Sull'assegno n. 732981 di euro 10.000,00, trattasi di assegno circolare Org_8
emesso in data 16.11.2007 dalla società fallita per il quale gli amministratori non hanno fornito alcuna giustificazione, atteso che nella contabilità della società risultano registrati in uscita altri due assegni circolari dell'importo di €. 20.000,00 ciascuno.
Sul prelievo in contanti di €. 54.000,00 in data 16.1.1.2007, trattasi di operazione riportata nel libro giornale senza menzionare la giustificazione causale.
Sulle somme ricevute da per il complessivo importo di euro RT6
139.200,00, il libro giornale evidenzia che i titoli bancari emessi a pagamento risultavano contabilizzati, ma non risultavano versati sui conti correnti della società fallita, né risultava la destinazione delle relative somme o la causale giustificativa;
sulle varie operazioni gli amministratori, odierni appellanti, non hanno fornito alcun chiarimento, affermando per contro, ed erroneamente, che gravasse sulla curatela attrice l'onere probatorio di dimostrare la distrazione delle somme, ad esempio dimostrando che i titoli bancari fossero stati girati a soggetti che non avevano alcun rapporto (di lavoro/commerciale) con la RT
Col quinto motivo di gravame gli appellanti contestano la rilevanza probatoria riconosciuta da Tribunale di prime cure alla sentenza di patteggiamento per bancarotta documentale.
Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n.
29318/2022), “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti pag. 10/15 siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 del Cpp) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili”.
Tale sentenza mantiene ex professo un valore indiziario, il quale può, unitamente agli altri convergenti elementi acquisiti al fascicolo, orientare le determinazioni del collegio giudicante, il che è quanto successo nel caso di specie, atteso che il Tribunale di prime cure ha espressamente chiarito di ritenere la sentenza di patteggiamento alla stregua di un elemento di prova.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la qualità di amministratori di fatto di e Parte_8 Parte_9
contestano il corredo probatorio utilizzato in quanto la sentenza di
[...]
patteggiamento non ha valore di prova;
argomentano che parimenti le dichiarazioni assunte dal Curatore ed allegate alla relazione ex art. 33 l.f. non hanno attitudine probatoria in quanto la relazione ex art. 33 l.f. redatta dal Curatore fallimentare fa piena prova fino a querela di falso solo limitatamente ai fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza;
propongono una diversa valutazione delle dichiarazioni asserendo che il teste chiariva che gli atti di gestione di Tes_2 Parte_10
erano stati dallo stesso compiuti in qualità di precedente liquidatore e non, invece, di amministratore di fatto, che il teste ex amministratore della fallita, pur Testimone_3
affermando di avere svolto un ruolo marginale, nulla riferiva in merito alla attività gestoria dei che il teste riferiva d'essersi semplicemente CP_11 Tes_4
interfacciato per i profili tecnico-economici con limitatamente Parte_9 all'incarico relativo alla realizzazione di un opificio, che il teste rendeva Testimone_5
una brevissima e generica dichiarazione dando conto di un pagamento effettuato dal padre (circostanza quindi di cui il non aveva conoscenza diretta), che il teste Tes_5
riferiva mere impressioni, che per il teste non è stato Testimone_6 Tes_7
acquisito il relativo verbale agli atti di causa;
argomentano che nel caso di specie pag. 11/15 erano al più emerso il compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale, inidoneo a configurare la figura dell'amministratore di fatto.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto (Cass. 12 marzo 2008, n. 6719):
l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicchè può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (Cass. 18 settembre 2017, n. 21567); ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, "lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. 1 marzo 2016, n. 4045).
La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Orbene, nel caso di specie la censura si limita ad aggredire il valore probatorio della sentenza di patteggiamento e delle dichiarazioni rese da terzi al curatore fallimentare, omettendo di considerare il documento n.34 fascicolo di primo grado della curatela, ove, con riguardo al ruolo di vengono evidenziate operazioni TR
pag. 12/15 bancarie e n.29 firme per ricevuta e/o quietanza di pagamenti ricevuti per conto della
RT
Il Tribunale di prime cure ha posto a fondamento della decisione una serie di elementi di prova: in primo luogo, la sentenza di patteggiamento emessa anche nei confronti di e sulla base della contestata qualifica Controparte_6 TR
di amministratori di fatto, sentenza che, come sopra si è detto, ha valore di indizio;
la prova circa gli intensi rapporti economici e finanziari tra le varie società di famiglia e la rapporti del resto affermati anche dagli appellanti nelle difese spese RT
per provare l'esistenza di un gruppo societario di fatto;
la circostanza che CP_6
e hanno rivestito negli anni ruoli di amministratori delle
[...] TR
varie società della famiglia;
la circostanza che è stato liquidatore della Controparte_6 dall'8 al 27 marzo 2010; lo svolgimento di un'attività gestionale Organizzazione_10
non episodica, ma continuativa, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria: la gestione dei rapporti contrattuali in essere (v. dichiarazione Testimone_5
a cui si aggiunge il documento n.34 fascicolo di primo grado della curatela, non menzionato nella sentenza gravata, documento che con riguardo al ruolo di CP_5
rappresenta operazioni bancarie e n.29 firme per ricevuta e/o quietanza di
[...]
pagamenti ricevuti per conto della ), e la direzione dei dipendenti e ei RT
professionisti di cui la società si avvaleva (v. dichiarazione geom. e Tes_4 [...]
); le dichiarazioni rese al curatore da e da Tes_6 Persona_4 Tes_3
circa il loro ruolo di prestanome.
[...]
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dal curatore e allegate alla relazione ex art. 33 l. fall., va ricordato che (Cass., V, 17 settembre 2019, n. 38431) il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 30 L.Fall.; sicchè le dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dal curatore fallimentare rappresentano elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice;
quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al curatore, il relativo verbale fa fede, fino a prova contraria, sul tenore e contenuto delle dichiarazioni pag. 13/15 raccolte, sicchè il contenuto di dette dichiarazioni può essere valutato dal giudice e controllato dalle parti.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti tornano a contestare il quantum debeatur asserendo la genericità della sentenza di prime cure.
Si legge nella pronuncia impugnata: Poiché è stata acquisita la prova di specifici danni, determinati nel loro complessivo ammontare, gli amministratori convenuti devono essere condannati – in solido tra loro – al risarcimento del danno in favore del fallimento da liquidarsi nell'importo risultante dalla somma di 184.628,48 euro (per i finanziamenti tra società) + 27.000,00 euro (per la mancata risoluzione del contratto di affitto a + 37.588,00 euro (per l'illegittima distribuzione di Organizzazione_11
utili) + 262.085,38 (per distrazione risorse).
Orbene, la somma di €. 184.628,48 euro corrisponde al credito vantato dalla società fallita verso le altre società della famiglia a titolo di restituzione dei finanziamenti, ed è somma che non è stata contestata nella sua entità; la somma di €. 27.000,00 corrisponde ai canoni di affitto non riscossi da le somma di €. 37.588,00 e di Organizzazione_11
262.085,38 sono state ricostruite contabilmente dalla curatela attrice come spiegato sub disamina terzo e quarto motivo di gravame.
L'entità delle somme è stata esattamente ricostruita dalla curatela attrice, mediante il deposito di un copioso corredo documentale, costituito da mastrini finanziamenti alle società di famiglia, libro giornale dicembre 2006, bilancio 2005, bilancio 2006, schede contabili fatture da emettere e clienti non riscossi documenti relativi alle uscite finanziarie ingiustificate, bilanci 2007-2008-2009 e 31.03.2010, mastrino cassa 2005-
2011, relazione consulente Procura di Fermo, libro giornale integrale 2006-2007-2008-
2009-2010. Detta documentazione risulta depositata nel rispetto delle preclusioni processuali atteso che i documenti da 1 a 40 sono stati depositati con l'atto di citazione pag. 14/15 ed i documenti da 41 a 50 sono stati depositati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In conclusione l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La condanna alle spese di lite del grado va comminata a carico degli appellanti in ragione della soccombenza e del principio di causalità.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , contro Controparte_4 TR Controparte_6 Persona_1
la sentenza in epigrafe così RT7
provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna , Controparte_4 TR Controparte_6 Per_1
in solido al pagamento in favore di
[...] RT
elle spese di lite del grado che liquida in €. 4.389,00 per
[...]
la fase di studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio telematica del 10.04.2024
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 15/15