Articolo 1 della Legge 29 novembre 1980, n. 922
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981