Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg 7005 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.2.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 7005 / 2024
TRA
e n,.q. di genitori della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. RIANNA ANTONIO e dall'avv. MASELLI ISABELLA
[...]
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito di accertamento sanitario compiuto in data 6.2.2024 in capo alla minore veniva riconosciuto il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza, con decorrenza
CP_ dal 6.2.2024, che aveva inoltrato in data 12.02.2024 il modello AP70 all' per comunicare i dati
che l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento dei ratei e chiedeva quindi la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi.
CP_ Si costituiva l' con memoria del 12.11.2024 deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento in data 1.7.2024 nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa. CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto in data 1.7.2024, e, dunque, in data antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 3.7.2024 (e che la comunicazione di liquidazione era avvenuta in data 11.6.2024).
Le spese di lite sono quindi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 14/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo