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23 ottobre 2001
23 ottobre 2001
Art. 2. (Principi generali in materia di societa' di capitali) 1. La riforma del sistema delle societa' di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, e' ispirata ai seguenti principi generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitivita' delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societa' e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilita' degli organi sociali; c) semplificare la disciplina delle societa', tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalita' di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario; f) nel rispetto dei principi di liberta' di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla societa' a responsabilita' limitata e l'altro alla societa' per azioni, ivi compresa la variante della societa' in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di societa' per azioni; g) disciplinare forme partecipative di societa' in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; h) disciplinare i gruppi di societa' secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Nota all'art. 2:
- I capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile , trattano rispettivamente "Della societa' per azioni", "Della societa' in accomandita per azioni", "Della societa' a responsabilita' limitata", "Della trasformazione della fusione e della scissione delle societa'" e "Delle societa' costituite all'estero, od operanti all'estero".
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitivita' delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societa' e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilita' degli organi sociali; c) semplificare la disciplina delle societa', tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalita' di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario; f) nel rispetto dei principi di liberta' di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla societa' a responsabilita' limitata e l'altro alla societa' per azioni, ivi compresa la variante della societa' in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di societa' per azioni; g) disciplinare forme partecipative di societa' in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; h) disciplinare i gruppi di societa' secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Nota all'art. 2:
- I capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile , trattano rispettivamente "Della societa' per azioni", "Della societa' in accomandita per azioni", "Della societa' a responsabilita' limitata", "Della trasformazione della fusione e della scissione delle societa'" e "Delle societa' costituite all'estero, od operanti all'estero".
Commentari • 17
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 4.0946617
[…] In osservanza di quanto disposto dall'art. 2, lett. f), legge n. 366/2001 [4], il superamento della tradizionale fisionomia di piccola società per azioni si è accompagnato, con finalità di spiccata autonomia del tipo societario quale autonomo corpus normativo, al superamento della tecnica di sistematico rinvio alla disciplina delle società per azioni operato dal codice civile del 1942 [5]. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 20/06/2008, n. 221Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il Fallimento Editrice Portoria s.p.a. e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., con ordinanza del 4 giugno 2007 iscritta al n. 776 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2007.Leggi di più...
- istanza di fissazione di udienza·
- prevista estinzione del processo in luogo della cancellazione della causa dal ruolo·
- controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria·
- procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale·
- non fondatezza della questione.·
- mancata notifica nel termine perentorio·
- esclusione·
- societa'·
- società