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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7316/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 7316 dell'anno 2024 e vertente TRA
, e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. FORNARI CATALDO e dall'avv. MARANÒ DANIELE presso i cui domicili digitali sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato ex lege; convenuto OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: per gli attori: “Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A. Accertare e dichiarare che la morte del Sig. è avvenuta a causa o concausa della Parte_1 malattia contratta in servizio e, per l'effetto: B. Condannare il convenuto al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dalla moglie Sig.ra CP_3
secondo le tabelle del Tribunale di Milano o altre in uso presso il Tribunale adito oltre
[...] interessi e rivalutazione dal dì dell'evento in favore degli attori nella loro qualità di eredi della stessa;
C. Condannare il convenuto al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale subito iure proprio dal figlio secondo le tabelle del Tribunale Parte_1 di Milano o altre in uso presso il Tribunale adito oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento; D. Condannare il convenuto al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale subito iure proprio dal figlio secondo le tabelle del Parte_2
Tribunale di Milano o altre in uso presso il Tribunale adito oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento; E. Condannare il convenuto al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale subito iure proprio dalla figlia secondo le tabelle del Tribunale Parte_3 di Milano o altre in uso presso il Tribunale adito oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento; F. Condannare l'Amministrazione resistente, in persona del suo Ministro pro
tempore, al pagamento dei compensi legali della presente procedura con distrazione ai sottoscritti difensori;
” per il convenuto “Voglia il Tribunale adito: accertare e dichiarare la infondatezza della domanda per i motivi sopra esposti, anche per estinzione del diritto, e per l'effetto rigettarla;
nella scongiurata ipotesi di riconoscimento del diritto azionato e conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, disporre lo scomputo di quelle che saranno eventualmente liquidate a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis a seguito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere con i conseguenti benefici economici. – Con vittoria di spese”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e , in proprio e quali eredi di , evocavano in
[...] Parte_3 CP_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale con dipendente civile del , deceduto per Persona_1 CP_1 mesotelioma pleurico, sul presupposto che fosse stato causato dall'esposizione prolungata all'amianto verificatasi durante il rapporto di lavoro presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto. A sostegno delle rassegnate conclusioni gli attori assumevano che: - il proprio padre, Per_1
(marito di ), aveva frequentato l'officina artiglieria dell'Arsenale della
[...] CP_3
Marina Militare di Taranto dapprima (dal 27/10/1947 al 03/12/1952) come frequentante il corso “Scuola operai” e, poi, (dal 14/10/1957 al 02/05/1991) come aggiustatore meccanico e montatore di circuiti oleodinamici;
- in ragione delle mansioni svolte e, in particolare, delle apparecchiature dei sistemi d'arma su cui operava, era stato quotidianamente esposto all'amianto; - l'ambiente di lavoro non era regolarmente pulito;
- il datore di lavoro non aveva mai informato il della pericolosità dell'amianto e del luogo di lavoro, né lo aveva Pt_2 dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- a febbraio 2009 gli era stato diagnosticato un carcinoma tracheale per cui il 31/05/2009 decedeva a causa di tale patologia;
- l' aveva riconosciuto la natura professionale della malattia, erogando le prestazioni CP_4 per il fondo vittime dell'amianto; - la sentenza n. 1054/2023 della Corte d'Appello di Lecce, sezione lavoro, aveva riconosciuto la responsabilità ex art. 2087 c.c. del CP_1 nell'insorgenza della patologia tumorale, condannandolo al risarcimento in favore degli attori dei danni subiti dal e a loro spettanti iure hereditatis; - con ricorso in cassazione il Pt_2
aveva impugnato tale sentenza limitatamente al capo relativo al riconoscimento CP_1 dello status di “vittima del dovere” e la conseguente spettanza dei benefici economico- assistenziali previsti dal d.P.R. n. 243/2006 e dalla L. n. 266/2005; - la pronuncia della Corte d'Appello era, invece, divenuta definitiva con riferimento al riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia tumorale e del conseguente decesso. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/01/2025 si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda avversaria o, in Controparte_1 subordine, il riconoscimento di un minor credito, in ragione di quanto aliunde percepito dagli eredi a titolo di risarcimento danni per il decesso di Persona_1
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In particolare, contestava la valenza probatoria attribuita alla sentenza n. 1054/2023 della Corte d'Appello di Lecce, non avendo essa acquisito valenza di res iudicata stante la pendenza del ricorso per cassazione. Eccepiva la prescrizione del credito risarcitorio, ritenendo applicabile il termine quinquennale o, in subordine, quello di sei anni. Evidenziava, poi, che in base all'età del defunto al Pt_2 momento del decesso (76 anni) era stata superata l'aspettativa media di vita, per cui alcun credito risarcitorio poteva esser riconosciuto ai congiunti per perdita del rapporto parentale. Infine, chiedeva al Tribunale di detrarre dal dovuto gli importi già percepiti dagli eredi a titolo di danno patrimoniale subito iure hereditatis. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle prove testimoniali e della c.t.u. acquisita nel procedimento dinanzi al Giudice del lavoro. Da ultimo, giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/11/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. 2.1. Come premesso, dopo aver promosso domanda risarcitoria iure hereditatis contro il dicastero dinanzi al Tribunale di Taranto, gli attori hanno chiesto in questa sede il ristoro dei danni sofferti dalla perdita del rapporto parentale con , deceduto il 31 maggio Persona_1
2009. E' necessario, anzitutto, notare che la distribuzione dell'onere probatorio si atteggia diversamente nelle domande risarcitorie promosse dai congiunti per danni subiti iure proprio. Viene in rilievo una forma di responsabilità di natura extracontrattuale, essendo i parenti soggetti terzi rispetto al contratto di lavoro tra il congiunto e il datore di lavoro asseritamente danneggiante (cfr. ex multis Cass. n. 2/2020), qui identificato nel MINISTERO DELLA DIFESA. Perciò, diversamente da quanto previsto in materia di responsabilità contrattuale, la distribuzione dell'onere probatorio sulle parti va declinata sull'archetipo della responsabilità aquiliana, “anche se la morte del dipendente [è] derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 2/2020 cit.). In altri termini, la domanda risarcitoria “non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.” (così in Cass. n. 10578/2018). Ciò significa che grava sugli attori asseritamente danneggiati l'onere di dimostrare sia il fatto colposo addebitato al dicastero convenuto, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, qui individuato nella violazione dell'art. 2087 c.c., sia il nesso causale con i danni lamentati, oltre, ovviamente, a quest'ultimo fatto costitutivo. Non vi è alcuna presunzione di colpa datoriale, dovendo gli attori dimostrare, a fronte dell'accertato nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del danneggiante, la relativa rimproverabilità soggettiva. 2.2. Ad ogni modo, “l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia
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condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio"” (così in Cass. n. 10578/2018). Secondo la Suprema Corte è irrilevante “che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (cfr. Cass. n. 10578/2018 cit.). Nel caso di specie, è pacifico che la sentenza n. 1054/2023 della Corte d'Appello di Lecce è ancora sub iudice. Il MINISTERO afferma che su di essa non si è formato il giudicato, essendo ancora in contestazione l'accertamento del nesso causale tra la patologia tumorale e la condotta datoriale, quale elemento costitutivo dello status di vittima del dovere. Secondo il dicastero convenuto non si è ancora giunti ad un accertamento definitivo sull'intensità e la durata dell'esposizione del lavoratore all'agente nocivo, tenuto conto di diverse circostanze, prima tra tutte che il aveva interrotto il rapporto lavorativo Pt_2 presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto nel 1991 e che la malattia tumorale si era manifestata soltanto diciotto anni dopo, nel 2009. Quale seconda circostanza valorizzava il fatto che, per le mansioni svolte, il lavoratore non era stato esposto direttamente a fibre d'amianto, correndo solo un rischio ambientale “generico”, al pari di coloro che abitano in contesti industriali nocivi. Ebbene, dalla lettura del ricorso per cassazione (all. 29 citazione) si evince che tra i capi in contestazione non vi è anche quello relativo al nesso causale tra la patologia tumorale e l'esposizione all'amianto durante il rapporto di lavoro. A conferma di tale interpretazione si noti che il dicastero ha corrisposto agli odierni attori la somma dovuta a titolo di risarcimento iure hereditatis pari ad € 69.212,04 (in linea capitale) liquidata dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 1054/2023. Risulta, invece, in contestazione solo il diverso credito indennitario riconosciuto dalla L. n. 266/2005 e dal d.P.R. n. 243/2006, sul presupposto che la mera esposizione all'amianto non costituisca una “condizione straordinaria” o un “rischio eccezionale”. Pertanto, la sentenza può considerarsi res iudicata parziale: sono idonee a formare giudicato parziale le statuizioni relative alla condotta datoriale, al profilo di colpa nell'esposizione del lavoratore alle polveri d'amianto e alla correlazione causale con la patologia che ha, poi, determinato il decesso di . Persona_1
Diversamente da quanto sostiene il convenuto, i fatti accertati nel giudizio risarcitorio promosso iure hereditatis costituiscono il presupposto logico-giuridico della presente controversia (cfr. Cass. n. 42757/1999). La portata del giudicato va valutata non soltanto alla luce del dispositivo, ma anche della motivazione ad esso sottesa. Esaminando, allora, la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce n. 1054/2023 nei capi qui di rilievo e passati in giudicato può ritenersi provata sia l'esposizione di Persona_1 all'amianto presso il luogo di lavoro, ove ha prestato servizio dal 27.10.1947 al 03.12.1952 (frequentando il corso "Scuola operai") e dal 14.10.1957 sino al 02.05.1991 (quale "aggiustatore meccanico e montatore di circuiti oleodinamici" presso l'officina artiglieria
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dell'Arsenale M.M. di Taranto) – circostanza documentata anche nel rapporto informativo del 5.10.2009 in cui si attesta che alcuni componenti delle apparecchiature dei sistemi d'arma su cui operava il contenevano fibre d'amianto (all. 3 citazione) - sia la correlazione Pt_2 eziologica tra la patologia tumorale diagnosticata nel 2009 e detta prolungata esposizione alle sostanze nocive dal 1975 al 1991 (“L'esposizione all'amianto del ha rivestito Pt_2 senz'altro un ruolo determinante all'interno della fase di induzione e quindi le dosi di fibre inalate in quel periodo lavorativo sono state dotate di efficacia condizionante lo sviluppo del tumore” – così a pag. 13 sent.). Quanto alla nocività dell'ambiente lavorativo quale frutto di omissioni datoriali, la Corte d'Appello ha ritenuto provato “il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuali” (se non tuta da lavoro e guanti) valorizzando il rapporto informativo del 14/03/2016, oltre all'assenza di documentazione sanitaria relativa al dipendente . Pt_2
Nella citata sentenza si legge che “gli esiti della prova per testi confermano che il Pt_2 nel corso del suo rapporto di lavoro con il fu a contatto con l'amianto Controparte_1
e che gli ambienti in cui ebbe ad operare non erano adeguatamente protetti dal rischio connesso al contatto con l'amianto e ancora che i lavoratori non furono dotati di adeguati dispostivi di protezione, né informati sul rischio del contatto con l'amianto” (così a pag. 6 sent.), valorizzando le dichiarazioni di e di sia in ordine Parte_4 Persona_2 alla mancata areazione dell'impianto, pulito dagli stessi operai, sia all'assenza di formazione in ordine alla nocività delle sostanze con cui entravano in contatto, sia alla produzione di polvere e dispersione di fibre d'amianto mediante contatto con i ferodi e l'utilizzo di lime. In ordine all'eziologia del tumore, la Corte d'Appello ha valorizzato “le risultanze della consulenza medico-legale disposta dalla Corte” che “confermano la sussistenza del nesso causale fra l'esposizione all'amianto e la patologia che condusse al decesso del congiunto degli appellanti” (così a pag. 4 sent.) Più nel dettaglio, in base agli accertamenti del c.t.u., la Corte d'Appello di Lecce ha osservato che “il problema amianto nella Marina Militare e, quindi, nell'Arsenale Militare di Taranto nasce dal fatto che materiali contenenti il minerale hanno trovato nel tempo largo impiego a bordo delle unità navali, nelle strutture di terra e nei dispositivi di protezione del personale, date le sue elevate caratteristiche tecnologiche di coibente termico ed acustico. Nelle navi l'amianto veniva usato per la protezione dal calore, per l'insonorizzazione e l'isolamento: tele, fibre e imbottiture di amianto usate su tubature, per guarnizioni, cavi elettrici, condotte di scarico, motori e pannelli utilizzati come paratie tagliafiamma. Esposti all'amianto sono state le più disparate categorie di lavoratori e lavoratrici: […] e tutti coloro che si sono occupati di manutenzione navale, riparazione e pulizia, aggiustatori meccanici e montatori di circuiti oleodinamici (ferodi nelle parti di asservimenti) come il Cotugno” (così a pag. 11 sent.). Del resto, l'insalubrità del luogo di lavoro e il nesso di causalità fra l'esposizione all'amianto e la patologia tumorale sofferta dal sono comprovate anche dal riconoscimento della Pt_2 spettanza di una rendita vitalizia in favore di da parte dell' ; accertamento CP_3 CP_4 fondato proprio sull'origine professionale della malattia. 2.3. Passando al vaglio il profilo soggettivo, tenuto conto dell'arco temporale di esposizione del all'amianto, devono valorizzarsi le osservazioni del c.t.u., rese nel contraddittorio Pt_2
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tra le parti in seno al procedimento n.r.g. 459/2021 e confluite nella citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce. In particolare, l'ausiliario ha osservato che “l'art. 387 del DPR 547/55 obbligava il datore di lavoro a fornire le maschere respiratorie o altri dispositivi idonei qualora i lavoratori fossero esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi e l'art. 21 del DPR 303/56, pur avendo natura generale e carattere di mera raccomandazione, imponeva la massima tutela contro lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro e l'art. 19 dello stesso Decreto imponeva al datore di lavoro, in presenza di un'attrezzatura di lavoro che comportava pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, di munirla di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. Comunque, già dall'inizio degli anni 70' nel mondo scientifico vi era certezza della cancerogenicità dell'amianto per il polmone e vi erano segnalazioni anche circa il coinvolgimento del polmone come organo bersaglio delle fibre di tale minerale. Nel 1973 avvenne anche il riconoscimento dell'effetto cancerogeno dell'amianto da parte dello IARC nel primo volume della serie delle monografie sui rischi cancerogeni per l'uomo” (così a pag. 10 sent.). La Corte d'Appello ha, allora, considerato che “la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo”, valorizzando a tal fine le disposizioni normative all'epoca già vigenti, che attribuivano una certa pericolosità ai lavori che presupponevano contatto con l'amianto, qualificata come sostanza tossica che necessitava di speciali cautele (R.D. n. 442/1909, D.Lgt. n. 1136/1916, R.D. n. 1720/1936, R.D. n. 530/1927, T.U. n. 1124/1965). Del resto, l'asbestosi era stata inserita tra le malattie professionali già con la L. 455/1943. Pertanto, può affermarsi che già all'inizio del rapporto di lavoro del era “ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che Pt_2
l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre” (così a pag. 16 sent.). Pertanto, nel periodo di esposizione all'amianto (1975-1991) il datore di lavoro ha colpevolmente omesso l'adozione delle cautele imposte dall'art. 2087 c.c.. 2.4. Spetta, quindi, agli attori il risarcimento del danno subito iure proprio – e iure hereditatis quali eredi della madre , moglie del defunto - per la perdita del CP_3 Persona_1 rapporto con il proprio congiunto. 2.5. Al riguardo, il dicastero ha eccepito l'intervenuta estinzione del credito risarcitorio per decorso del termine prescrizionale (decorrente dal decesso del del 31/05/2009) in Pt_2 assenza di atti interruttivi antecedenti al 06/02/2018. Ebbene, come accennato, il credito risarcitorio qui al vaglio ha fonte in un illecito aquiliano, per cui è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.. Il comma 3 della citata norma precisa, però, che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Tale disposizione si applica indistintamente “a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur non avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (così in Cass. n. 26958/2018; conf. Cass. n. 16481/2017).
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In linea con l'indirizzo giurisprudenziale già accolto da questo Tribunale (cfr. da ultimo Trib. Lecce n. 2980/2025), va osservato che il fatto illecito in questione è considerato dalla legge come omicidio colposo, previsto e punito dall'art. 589, co. 2, c.p. in quanto perpetrato “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Ed essendo il decesso occorso il 31/05/2009, la pena all'epoca comminabile era la reclusione da due a sette anni. In applicazione dell'art. 157, co. 1 e 6, c.p. (nella formulazione vigente ratione temporis, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 251/2005) il termine CP_5 di prescrizione per il delitto di cui all'art. 589, co. 2, c.p. era raddoppiato. Ne consegue che il termine di prescrizione del credito risarcitorio spettante ai congiunti iure proprio per perdita del rapporto con il parente defunto è di quattordici anni e, in quanto decorrente dal decesso di (31/05/2009) e interrotto in data 06/02/2018, non è Persona_1 ancora spirato. Il fatto estintivo eccepito dal dicastero convenuto non è, perciò, fondato. 2.6. Venendo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, va ricordato che esso va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema esistenziale basato sull'affettività, sulla condivisione e su una relazione di vita quotidiana (cfr. Cass. n. 9196/2018). Può esser provato anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza, sul presupposto che un rapporto di parentela implichi per il familiare superstite una sofferenza al momento della sua dipartita (cfr. Cass. n. 4253/2012 sulla natura presunta del danno); ferma la possibilità di prova contraria per la controparte, onerata di dedurre e dimostrare l'insussistenza di un legame affettivo tra le parti o, preferibilmente, di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 9231/2013). Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova contraria. Ai fini di una liquidazione equitativa il giudice deve apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno subito dai familiari superstiti, valorizzando i concreti rapporti col congiunto, anche in base ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami, la durata ed intensità del vissuto, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, tenendo a mente l'età della vittima e quella dei familiari danneggiati (cfr. Cass. n. 28989/2019). Pertanto, anche per garantire uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (cfr. Cass. n. 12408/2011), nella presente liquidazione del credito risarcitorio si fa riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 (punto base di € 3.911,00), poiché nell'esser strutturate secondo un sistema a punti consentono di valorizzare l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza e, così, di adottare correttivi sull'importo finale in ragione della particolarità della situazione (cfr. Cass. n. 37009/2022). Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato, le circostanze rilevanti sono: a) l'età della vittima primaria, giacché il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto deceduto, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita (detto parametro consente l'attribuzione minima di 4 punti e
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massima di 28); b) l'età della vittima secondaria, essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima (detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 24); c) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sia tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite (detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti in caso di convivenza e di 8 nel caso in cui vittima primaria e secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale); d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius poiché il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi (detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti nel caso in cui non vi sia alcun superstite e, nel caso in cui vi siano 1, 2 o 3 superstiti, rispettivamente 14, 12 e 9 punti); e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, così tenendo conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (detto parametro consente l'attribuzione di un punteggio che va da 0 a 30). In linea con l'indirizzo accolto da questo Tribunale (cfr. da ultimo Trib. Lecce n. 2980/2025) il riconoscimento del punteggio massimo è consentito solo nell'ipotesi in cui il rapporto parentale presenti circostanze che consentano di presumere una relazione affettiva particolarmente intensa per condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana e dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale (cfr. allegato alle tabelle). Tutto ciò presupposto, nel caso di specie, va rilevato che gli attori non hanno allegato, né provato, circostanze specifiche che consentano una personalizzazione massima, avendo fatto riferimento a massime di carattere generale;
né sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare una particolare intensità del rapporto affettivo. Diversamente da quanto affermato dal convenuto, il superamento dell'aspettativa di vita da parte di non giustifica l'esclusione del danno, ma certamente si traduce in un Persona_1 minor stravolgimento della vita della vittima secondaria – che può ritenersi progressivamente sempre più preparata alla dipartita del congiunto con l'aumentare dell'età di quest'ultimo e, soprattutto, con l'approssimarsi al superamento dell'età media di vita, vieppiù che Per_1 risultava essere un ex fumatore di 40 sigarette al giorno (cfr. pag. 3 all. 12 citazione) –
[...]
e non può non incidere sul quantum debeatur. A parere del Tribunale, quanto ora osservato incide sul parametro soggettivo sub. e, da quantificare in 5 punti per i figli e in 10 punti per la moglie . CP_3
Fatte tutte queste premesse, va ora considerato che la vittima primaria era padre degli attori e marito di , che alla data del 31/05/2009 egli aveva 76 anni e che, all'epoca del CP_3 decesso, ognuno degli attori godeva della presenza di più di due superstiti. Si noti, invero, che
è venuta a mancare solo in data 27/07/2017 (all. 2 citazione). CP_3
Si aggiunga, poi, che al 31/05/2009 , , Parte_1 Parte_2
avevano rispettivamente 47, 43 e 36 anni, mentre aveva Parte_3 CP_3
72 anni. Dalle risultanze in atti solo quest'ultima era convivente con al Persona_1 momento del suo decesso. Del resto, dal certificato anagrafico familiare di i Persona_1
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figli , e risultavano aver costituito altre famiglie (all. 1 Pt_1 Pt_2 Pt_3 citazione). In applicazione dei suesposti parametri spetta a e a Parte_1 Parte_2
un risarcimento di € 179.906,00 cadauno. Spetta, invece, un credito risarcitorio di
[...]
€ 187.728,00 in favore di . Si precisa che il maggior importo liquidato in Parte_3 favore di quest'ultima, in comparazione con quello spettante ai di lei fratelli, deriva dall'età della vittima secondaria. Iure hereditatis spetta poi agli attori un credito complessivo di € 230.749,00, da ripartire internamente in base alle rispettive quote ereditarie, quale credito originariamente vantato da per la perdita del rapporto di coniugio con . CP_3 Persona_1
Le somme ora riconosciute - liquidate sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024 – sono debiti di valore, per cui su di esse vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, da liquidare in conformità con i principi sanciti dalla Cassazione. La rivalutazione mira a reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Per giurisprudenza consolidata “l'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore, alla quale non si applica il principio nominalistico ma la rivalutazione monetaria, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (così in Cass. n. 3894/2016). Una volta compiuta la taxatio, sulle somme così determinate vanno riconosciuti anche gli interessi compensativi, che hanno la funzione di remunerare il danneggiato del ritardo nella reintegrazione del pregiudizio, secondo i criteri matematici stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/1995, secondo cui “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma 21 complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”). Ciò in quanto “quando, infatti, la liquidazione del danno avvenga a distanza di tempo dal suo prodursi, può spettare al creditore, oltre il capitale rivalutato, anche l'ulteriore pregiudizio rappresentato dagli effetti della mora, come si desume dal testo dell'art. 1219 c.c.” (così in Cass. n. 15856/2019). Sull'obbligatorietà di riconoscere gli interessi compensativi anche in assenza di esplicita domanda di parte e della relativa prova – che, nel caso di specie, difetta - si è espressa la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 1637/2020). In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla valutazione giudiziale: il giudice potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Nel caso di specie, non avendo gli attori dato prova che avrebbero reimpiegato il credito risarcitorio ad un tasso maggiore rispetto a quello legale, dovrà necessariamente farsi riferimento a quest'ultimo. In applicazione di tutti i criteri suesposti, le somme sopra quantificate devono essere dapprima devalutate in base agli indici ISTAT sul costo della vita alla data del 31/05/2009 e sugli
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importi così risultanti, rivalutati anno per anno sino al 31 ottobre 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), andranno applicati gli interessi legali sino al soddisfo. Conclusivamente, per effetto della rivalutazione e degli interessi compensativi, alla data odierna il convenuto deve esser condannato a risarcire agli attori le seguenti CP_1 somme: 1) in favore di l'importo di € 219.500,44; 2) in favore di Parte_2
l'importo di € 229.043,94; 3) in favore di Parte_3 Parte_1
l'importo di € 219.500,44; 4) in favore di tutti gli attori in solido l'importo di € 281.533,20. 2.7. Il convenuto ha eccepito in compensazione le somme corrisposte agli attori CP_1 in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1054/2023 (€ 69.212,04 in linea capitale) quale credito risarcitorio per danno non patrimoniale sofferto direttamente da ed acquisito dagli attori iure hereditatis. Persona_1
Trattasi di crediti risarcitori volti a compensare danni tra loro distinti, per cui non si configura un'ipotesi di compensatio lucri cum damno rispetto al danno non patrimoniale sofferto iure proprio dalla moglie e dai figli di Persona_1
Diverso ragionamento andrà, invece, svolto in ordine agli indennizzi assistenziali eventualmente erogati in favore dei superstiti della vittima ove qualificata come “vittima del dovere”. In tal caso, la Suprema Corte ha affermato che dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato iure proprio ai familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto come “vittima del dovere”, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 31007/2018). Ad oggi non v'è prova del versamento di tale indennizzo, essendo del resto ancora sub iudice la qualificazione del Cotugno come “vittima del dovere” e, quindi, uno dei presupposti dell'indennità che gli attori pretendono di ricevere. L'eccezione di compensazione non merita, perciò, accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di complessità media, applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, da liquidare in base ai valori minimi non essendo state assunte prove costituende e in ragione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
e dell'importo di € 219.500,44 cadauno, in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di € 229.043,94 e in favore di tutti gli attori in solido Parte_3 dell'importo di € 281.533,20, tutti oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna il a rimborsare in favore di Controparte_1 Pt_2
, e le spese processuali, che
[...] Parte_3 Parte_1 liquida in € 7.202,00 per onorari, € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
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se dovuta e C.A.P. come per legge, da corrispondere in favore dei difensori avv. FORNARI CATALDO e avv. MARANÒ DANIELE dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 12/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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