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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
ER LL RE PRESIDENTE
GI DR CONSIGLIERA
MA GR CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 165/2025 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ISIDE STORACE (C.F. ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CLAUDIA CP_1 P.IVA_1
CONSORTE (C.F. ) C.F._3
appellata
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1279/2024 pubblicata in data 13/12/2024 il Tribunale di
Genova ha accolto il ricorso depositato in data 8/04/2022 da Parte_1 al fine di ottenere il riconoscimento di malattia professionale,
[...]
con condanna dell' alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 D. CP_1
Lgs. 38/2000 od in subordine alla liquidazione dell'indennizzo per danno biologico.
Il Tribunale, escussi i testi ammessi, ha disposto una prima CTU medico legale che, “in quanto fondata esclusivamente sulla base del DVR depositato dall' , non è stata ritenuta sufficientemente motivata”, è CP_1
stata rinnovata con assegnazione dell'incarico ad un diverso consulente.
All'esito, il Tribunale ha dato atto che il CTU ha escluso l'origine professionale dell'“ernia discale cervicale”, mentre, per la denunciata
“ernia lombare/spondiloartrosi discopatica” - correttamente ricondotta ad un caso di “spondilo discoartrosi del tratto lombo sacrale L2 e S1” - ne ha riconosciuto la concausalità lavorativa, quantificando il danno biologico nella misura del 7%.
Il Tribunale, condividendo siffatte conclusioni, ha quindi riconosciuto “il diritto del ricorrente all'indennizzo del danno biologico ex art. 13 del D.
Lgs. 38/2000 in relazione al danno conseguente a patologia di origine professionale nella misura del 7%, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della “complessità dell'accertamento alla luce anche delle discordi valutazioni risultanti dalle consulenze in atti”. Le spese delle due CTU sono state poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna ed in solido tra loro.
Con ricorso depositato in data 10/6/2025 propone Parte_1
appello in punto a compensazione delle spese del giudizio e ripartizione delle spese di CTU, lamentando l'erroneità della decisione per violazione pag. 2/5 del principio della soccombenza, chiedendo la condanna dell alla CP_1
refusione integrale delle spese del primo grado e, in ogni caso, che le spese di CTU fossero poste a carico della controparte.
L' resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
E' pacifico e documentale che in data 23.10.2019 il ricorrente ha inoltrato all' due distinte pratiche per le malattie professionali (“ernia discale CP_1
C5-C6” ed “ernia discale L5-S1”), lamentando postumi complessivi del
18%; con due distinti provvedimenti in pari data (4.02.2020) l' ha CP_1
respinto entrambe le domande, negando l'eziologia professionale.
Ritenendo che le patologie del tratto lombare e cervicale originassero dalle mansioni svolte per 30 anni (conducente di mezzi di trasporto industriali raccolta rifiuti, esposto a “vibrazioni trasmesse a corpo intero” e tenuto a sollevare carichi) il ha proposto ricorso per ottenere Pt_1
l'accertamento delle provvidenze di legge a fronte di una percentuale di invalidità che ha indicato nel 18% od in quella “meglio vista”, ipotizzando anche postumi inferiori al 16%, con liquidazione di un indennizzo in linea capitale.
Tanto chiarito in punto di fatto, deve ritenersi che l'accertamento dell'eziologia professionale di una sola delle due patologie lamentate non giustifichi la compensazione delle spese di lite, né integrale né parziale, e pag. 3/5 che la motivazione addotta dal giudice di prime cure non sia comunque condivisibile.
In primo luogo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che ove venga accolta la domanda proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano “distinte ed autonome, e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse. (…) Pertanto quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, o comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale” (cfr. ex multis Cass. 26043/2020).
E' di tutta evidenza che nel caso in esame domanda principale e domanda subordinata si fondino sulle medesime questioni in fatto ed in diritto.
In secondo luogo, non è corretta l'affermazione circa l'esistenza di CTU discordanti, quando è lo stesso Tribunale ad aver giudicato insoddisfacente il primo elaborato peritale per la sua evidente incompletezza, tanto da disporne la rinnovazione. Né la complessità degli accertamenti demandati al CTU può giustificare di per sé la frustrazione delle aspettative della parte vittoriosa in punto a spese di lite;
peraltro nel caso in esame le pur articolate valutazioni del CTU sono state adeguatamente riassunte dal
Tribunale in poche righe di motivazione, il che suggerisce piuttosto l'idea di una indagine medico – legale non particolarmente complessa.
Deve infine rilevarsi che la sentenza invocata dall' per sostenere la CP_1
correttezza della compensazione non è pertinente;
con la pronuncia n.
26137/2025 la Suprema Corte si è in realtà occupa delle spese liquidate in pag. 4/5 sede di giudizio di rinvio, in cui occorre considerare l'esito complessivo del giudizio, ed in una fattispecie in cui il ricorrente aveva avuto ragione in primo grado e la controparte in appello.
In accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo grado vanno poste a carico di , e liquidate in applicazione del cd. principio del decisum CP_1
(cfr. Cass. n. 13145/2025), nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di CTU vanno del pari poste a carico dell' . CP_1
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
In accoglimento dell'appello, condanna l' a rifondere all'appellante CP_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e distrae in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante delle CP_1
spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 19 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA GR CA ER LL RE
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
ER LL RE PRESIDENTE
GI DR CONSIGLIERA
MA GR CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 165/2025 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ISIDE STORACE (C.F. ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CLAUDIA CP_1 P.IVA_1
CONSORTE (C.F. ) C.F._3
appellata
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1279/2024 pubblicata in data 13/12/2024 il Tribunale di
Genova ha accolto il ricorso depositato in data 8/04/2022 da Parte_1 al fine di ottenere il riconoscimento di malattia professionale,
[...]
con condanna dell' alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 D. CP_1
Lgs. 38/2000 od in subordine alla liquidazione dell'indennizzo per danno biologico.
Il Tribunale, escussi i testi ammessi, ha disposto una prima CTU medico legale che, “in quanto fondata esclusivamente sulla base del DVR depositato dall' , non è stata ritenuta sufficientemente motivata”, è CP_1
stata rinnovata con assegnazione dell'incarico ad un diverso consulente.
All'esito, il Tribunale ha dato atto che il CTU ha escluso l'origine professionale dell'“ernia discale cervicale”, mentre, per la denunciata
“ernia lombare/spondiloartrosi discopatica” - correttamente ricondotta ad un caso di “spondilo discoartrosi del tratto lombo sacrale L2 e S1” - ne ha riconosciuto la concausalità lavorativa, quantificando il danno biologico nella misura del 7%.
Il Tribunale, condividendo siffatte conclusioni, ha quindi riconosciuto “il diritto del ricorrente all'indennizzo del danno biologico ex art. 13 del D.
Lgs. 38/2000 in relazione al danno conseguente a patologia di origine professionale nella misura del 7%, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della “complessità dell'accertamento alla luce anche delle discordi valutazioni risultanti dalle consulenze in atti”. Le spese delle due CTU sono state poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna ed in solido tra loro.
Con ricorso depositato in data 10/6/2025 propone Parte_1
appello in punto a compensazione delle spese del giudizio e ripartizione delle spese di CTU, lamentando l'erroneità della decisione per violazione pag. 2/5 del principio della soccombenza, chiedendo la condanna dell alla CP_1
refusione integrale delle spese del primo grado e, in ogni caso, che le spese di CTU fossero poste a carico della controparte.
L' resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
E' pacifico e documentale che in data 23.10.2019 il ricorrente ha inoltrato all' due distinte pratiche per le malattie professionali (“ernia discale CP_1
C5-C6” ed “ernia discale L5-S1”), lamentando postumi complessivi del
18%; con due distinti provvedimenti in pari data (4.02.2020) l' ha CP_1
respinto entrambe le domande, negando l'eziologia professionale.
Ritenendo che le patologie del tratto lombare e cervicale originassero dalle mansioni svolte per 30 anni (conducente di mezzi di trasporto industriali raccolta rifiuti, esposto a “vibrazioni trasmesse a corpo intero” e tenuto a sollevare carichi) il ha proposto ricorso per ottenere Pt_1
l'accertamento delle provvidenze di legge a fronte di una percentuale di invalidità che ha indicato nel 18% od in quella “meglio vista”, ipotizzando anche postumi inferiori al 16%, con liquidazione di un indennizzo in linea capitale.
Tanto chiarito in punto di fatto, deve ritenersi che l'accertamento dell'eziologia professionale di una sola delle due patologie lamentate non giustifichi la compensazione delle spese di lite, né integrale né parziale, e pag. 3/5 che la motivazione addotta dal giudice di prime cure non sia comunque condivisibile.
In primo luogo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che ove venga accolta la domanda proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano “distinte ed autonome, e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse. (…) Pertanto quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, o comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale” (cfr. ex multis Cass. 26043/2020).
E' di tutta evidenza che nel caso in esame domanda principale e domanda subordinata si fondino sulle medesime questioni in fatto ed in diritto.
In secondo luogo, non è corretta l'affermazione circa l'esistenza di CTU discordanti, quando è lo stesso Tribunale ad aver giudicato insoddisfacente il primo elaborato peritale per la sua evidente incompletezza, tanto da disporne la rinnovazione. Né la complessità degli accertamenti demandati al CTU può giustificare di per sé la frustrazione delle aspettative della parte vittoriosa in punto a spese di lite;
peraltro nel caso in esame le pur articolate valutazioni del CTU sono state adeguatamente riassunte dal
Tribunale in poche righe di motivazione, il che suggerisce piuttosto l'idea di una indagine medico – legale non particolarmente complessa.
Deve infine rilevarsi che la sentenza invocata dall' per sostenere la CP_1
correttezza della compensazione non è pertinente;
con la pronuncia n.
26137/2025 la Suprema Corte si è in realtà occupa delle spese liquidate in pag. 4/5 sede di giudizio di rinvio, in cui occorre considerare l'esito complessivo del giudizio, ed in una fattispecie in cui il ricorrente aveva avuto ragione in primo grado e la controparte in appello.
In accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo grado vanno poste a carico di , e liquidate in applicazione del cd. principio del decisum CP_1
(cfr. Cass. n. 13145/2025), nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di CTU vanno del pari poste a carico dell' . CP_1
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
In accoglimento dell'appello, condanna l' a rifondere all'appellante CP_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e distrae in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante delle CP_1
spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 19 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA GR CA ER LL RE
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