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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1854/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (già , elettiva- Parte_2
mente domiciliata a Palermo, in via Caltanissetta n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzarella che la rappresenta e difende, unitamen- te e disgiuntamente all'avv.to Marco Sica, per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2
dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato del distretto di Palermo ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
e presso gli uffici, siti in via Valerio Email_1
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
Villareale n. 6,
– parte appellata –
E
Controparte_2
, in persona dei rispettivi
[...]
legali rappresentanti pro tempore
Appellati non costituiti
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 18.2.2019, rigettò le domande proposte dalla società in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, volte a far dichiarare non dovute le somme determinate dall'Amministrazione regionale, quale maggiorazione a titolo di ritardo nel pagamento, previsto dall'art. 14, comma 11, L.R. n. 9/2013 e, per l'effetto, a condannare i convenuti alla restituzione, in solido, degli importi dalla stessa versati, a titolo di ca- none annuo e proporzionale per l'anno 2013, in eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute così come determinate in via definitiva dalla pari a: a) euro 29.868,21= relativi al canone annuo per il CP_1
2013; b) euro 184,65= relativi al canone proporzionale per il 2013; ol-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
tre interessi legali nella misura dovuta per i ritardati pagamenti della p.a., dalla data del pagamento (17.06.2014) al saldo, ed oltre le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_3
(di seguito, per brevità, ”), chiedendone
[...] Parte_1
l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio il solo
[...]
, in Controparte_3
persona dell'Assessore pro tempore, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello, notificato tardivamente, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e, chiedendone, nel me- rito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con ordi- nanza del 17.4.2025 assegnando alle parti termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II,
c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'intero percorso logico-giuridico esposto nella sentenza di primo gra- do sotto il profilo della carenza della pretesa creditoria in capo alla
[...]
, che ha ritenuto dovuto l'integrale pagamento da corri- Controparte_4
spondersi entro il 31.1.2014, in forza della nuova determinazione dei canoni contenuta nella L.R. 9/2013 art. 14, e il consequenziale matu-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
rarsi del ritardo per il quale era stata calcolata la maggiorazione, ai sensi dell'art. 14 comma 11. Rileva la che, tuttavia, tale Parte_1
ragionamento è del tutto errato poiché gli ingenti importi quantificati e richiesti dalla non erano esatti né corrispondevano alle CP_1
somme che avrebbe dovuto versare in applicazione del Parte_1
disposto normativo. Tale circostanza è stata confermata dalla CP_1
stessa che per due volte, dopo che il termine assegnato per il pagamen- to era da tempo decorso (ovvero in data 8 maggio 2014, doc. II.B.8 e in data 31 luglio 2014, doc. II.B.11) e a distanza di oltre sei mesi dalla prima richiesta, aveva rideterminato gli importi riconoscendo che la somma dovuta da era notevolmente inferiore. Indi, trat- Parte_1
tandosi di importi indicati nelle note in data 27 gennaio 2014 solo in via provvisoria, ed avendo la società provveduto al pagamento di quel- li ritenuti corretti entro il 31.1.2014, in data 17 giugno 2014, anche in misura maggiore rispetto alla richiesta definitiva della formu- CP_1
lata solo in data 31 luglio 2014, non avrebbe dovuto pagare alcuna maggiorazione, erroneamente calcolata ed applicata.
2. Con il secondo motivo, parte appellante invoca il canone della buona fede e l'applicazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente). Evidenzia di non essersi mai sottratta ad alcun paga- mento delle somme dovute a titolo di canone corrisposti nell'anno og- getto di causa, pur nell'incertezza dell'ammontare delle somme prete- se. Difatti, la situazione relativa all'anno 2013 era peculiare giacché la
L.R. n. 9/2013 aveva modificato in modo consistente gli importi dovuti, introducendo, peraltro, una disciplina transitoria di difficile applica-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
zione sulla base del quale la società avrebbe dovuto calcolare una somma “bipartita”, composta da un primo importo calcolato sulla base della precedente normativa e da un secondo sulla base della nuova e ciò alla luce dei dati relativi all'emungimento e alla produzione, i quali vengono normalmente ricavati sulla base di un calcolo mensile e non
“a giorni” (come invece preteso dall'applicazione della normativa tran- sitoria in esame) e tale incertezza aveva generato lo scambio epistola- re e la rideterminazione delle somme effettuata, in via definitiva, solo con la nota del prot. 5566 del 31.7.2014, con l'effetto che la maggiora- zione per il ritardo non è dovuta in applicazione della predetta norma.
3. Con il terzo motivo di appello, la censura il ca- Parte_1
rattere sproporzionato delle somme, pari ad € 78.461,03, chiedendone la riduzione, stante l'inescusabilità dell'errore, prodotto dalla stessa
Amministrazione creditrice, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
4. Infine, l'appellante si duole della condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) Eccezione preliminare
1. In via preliminare è rigettata l'eccezione, sollevata dall' , di inammissibilità dell'appello per tardiva Controparte_5
sua proposizione.
2. La sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata in data 1.3.2019 e il termine c.d. “lungo” per la proposizione dell'appello scadeva in data 1.10.2019, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
3. Risulta, dagli atti di causa, che la società appellante ha inviato la
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
notifica a mezzo servizio postale, consegnando i relativi plichi all'ufficiale postale proprio in data 1.10.2019, indirizzandoli alla
[...]
, , Distretto Minera- Controparte_4 Controparte_2
rio di Caltanissetta e alla Giunta Regionale Siciliana (notifiche perfe- zionate in data 4.10.2019, si vedano cartoline prodotte). Nella mede- sima data l'appello è stato consegnato all'Ufficiale postale per la notifi- ca dell'Assessorato regionale della Regione siciliana presso l'Avvocatura dello Stato, con sede a Palermo in via De Gasperi n. 81, non andata però a buon fine per irreperibilità del destinatario, essendo gli Uffici dell'Avvocatura, nelle more del giudizio, trasferiti ad altro in- dirizzo sicché la notifica veniva ripetuta a mezzo PEC in data
17.10.2019.
4. Sul punto ai fini di confermare la tempestività della proposizio- ne del gravame è sufficiente rilevare che il termine decadenziale per la proposizione del gravame va calcolato "ex nominatione dierum" pre- scindendo, cioè, dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese e aggiungendo al termine annuale, 30 giorni, senza tener conto del primo agosto e del primo settembre di ciascun anno, per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Inoltre, la spedizione, effettuata prima dello spirare del termine di decadenza, deve considerarsi tempestiva e a nulla rileva che la con- segna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, 10 gennaio 2017, sent. n. 385), principio costantemente affermato, dopo la pronuncia della Corte Co- stituzionale 477/2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
dell'art. 149 c.p.c.), dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si produ- cono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficia- le giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destina- tario - al momento della ricezione” (ex plurimis Cass. nn. 8867/2016,
22320/2014; 11457/2012; 15298/2008 ed altre). Ne deriva, pertanto che, in forza di siffatti principi, ove l'appellante abbia consegnato l'atto d'appello l'ultimo giorno utile opera il principio secondo cui la notifi- cazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante, al compimento delle formalità prescritte dalla legge, con l'effetto che essa deve intendersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficiale giu- diziario o all'ufficiale postale prescindendo dalla successiva consegna al destinatario e ciò anche nel caso in cui la stessa di perfezioni solo per alcuni tra i destinatari.
6. La notifica eseguita direttamente ai destinatari, ancorché sog- getti pubblici, integra un'ipotesi di nullità sanabile sia con la rinnova- zione, nella specie, eseguita dalla stessa appellante presso l'indirizzo
PEC dell'Avvocatura dello Stato sia dalla costituzione in giudizio della parte.
7. Del resto, l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC è stata in- trodotta in Italia dal Decreto Legislativo n. 149/2022, entrato in vigore il 1° marzo 2023.
8. Ne consegue che, l'avere notificato l'appello tempestivamente ad alcune delle parti appellate la cui notifica è andata a buon fine, po- stula l'ammissibilità del gravame che, semmai, nel caso di notifica nulla
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, non andata a buon fine, avrebbe imposto la sua rinnovazione, resa superflua dall'avvenuta co- stituzione dell'Assessorato che si è difeso nel merito.
XXXX
D) Merito
1. L'appello proposto dalla è fondato e postula Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata.
2. E' bene premettere la normativa di settore e la ricostruzione della tempistica amministrativa che ha contrassegnato la vicenda in esame, rendendo l'eventuale ritardo nel quale è stato effettuato il pa- gamento definitivo delle somme in alcun modo imputabile alla Pt_4
.
[...]
3. La , subentrata alle precedenti società, è titolare Parte_1
della concessione trentennale di acqua oligominerale “Fonte Santa Ro- salia”, in località Margimuto nel Comune di S. Stefano Quisquina, as- sentita con D.R.S. n. 1152/serv. II del 2003 e successiva D.R.S. n.
292/serv. II del 2006.
4. La regolamentazione dei canoni dovuti per lo sfruttamento dell'acqua era dapprima contenuta nella L.R. 10/1999, modificata dalla
LR. 9/2013. L'art. 14 di tale ultima legge ha radicalmente mutato il si- stema di calcolo del canone, introducendo la previsione di due distinti importi: 1) un diritto c.d. proporzionale “per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione” (comma 2), aumentando la misura del canone indicata dalla L.R. n. 10/1999; 2) un diritto c.d. annuo “commisurato alla quantità di acqua emunta relati-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
vamente alle acque minerali naturali e di sorgente” (comma 5).
5. La Legge, entrata in vigore a maggio del 2013, in via transitoria, prevedeva, al comma 12, l'immediata applicabilità della nuova norma- tiva “limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vi- gore delle suddette disposizione (17 maggio 2013) ed il 31 dicembre del- lo stesso anno”.
6. I dubbi interpretativi sono sorti fin dall'entrata in vigore della nuova legge, in relazione alle modalità di calcolo del canone annuo per il 2013 sulla base di un sistema “bipartito”, suddiviso tra un primo pe- riodo, da gennaio ad aprile 2013, il cui calcolo doveva conformarsi ai criteri previgenti, e il successivo arco temporale, da maggio a dicembre
2013, per il quale dovevano applicarsi i nuovi parametri.
7. Con tre note prot. 679, 680 e 681 del 27.1.2014 l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (di seguito
[...]
), inviò alla il conteggio sia del cano- Controparte_6 Parte_1
ne proporzionale sia di quello superficiario ed annuo, pervenendo ad un calcolo rispettivamente di € 3.134,87, € 5000,00 ed € 336.954,22.
In particolare, le maggiori contestazioni attenevano al canone annuo che nella nota 681/2014 veniva individuato suddividendo il primo pe- riodo, secondo la previgente disciplina da gennaio/aprile e, il secondo periodo da maggio/dicembre, con la precisazione che “sarà differenzia- ta la quantità di acqua effettivamente imbottigliata da quella comunque emunta”, sulla base della tabella contenuta nella stessa nota (si vedano all.ti 2, 3, 4 produzione primo grado appellante).
8. La società con nota del 18.4.2014, dopo varie interlocuzioni con
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
la PA di cui dava atto nella missiva e dopo aver pagato una parte del canone di cui ai bonifici eseguiti in data 30.1.2014 (all.ti 5 e 6), operò un conteggio differente rispetto ai due periodi relativamente al canone annuo e comunicò i dati di acqua emunta dalle fonti “Margimuto 2” e
Margimuto 3”, quella effettivamente imbottigliata e quella utilizzata, ciò ai fini di consentire un calcolo corretto del canone, anche in rispo- sta allo scambio di corrispondenza e alla richiesta di informazioni (si veda ll. 7).
9. Con successiva nota prot. 3550 dell'8 maggio 2014
l'Assessorato quantificò un diverso e più ridotto canone pari ad €
330.084,58 con riserva di ulteriori valutazioni di merito, prendendo at- to dei dati in precedenza trasmessi dalla (All. 8), cui se- Parte_1
guì altra nota del 30.5.2014 prot. 4111 ove, sollecitando il pagamento, preannunciò che il mancato completo versamento avrebbe comportato l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 14 comma II L.R.
9/2014.
10. La , con nota del 13.6.2014 anticipata via fax. co- Parte_1
municò di avere eseguito l'integrale pagamento richiesto pur ribaden- do di ritenere non corretta la ripartizione dei periodi dell'anno 2013 perché applicava le maggiorazioni per tutto il mese di maggio, seppur la nuova legge fosse entrata in vigore solo il 17 maggio 2013 e conte- stò, perché considerate errate, anche le modalità applicative della vec- chia norma rispetto al primo periodo dell'anno 2013 (all. 10 e 11 boni- fici eseguiti in data 17.6.2014).
11. In risposta alle predette contestazioni, l'Assessorato con nota n
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
5566 del 31.7.2014, accogliendo i rilievi formulati dalla società con- cessionaria, rideterminò i canoni, prese atto che la aveva Parte_1
eseguito, sulla base degli errati conteggi dell'Amministrazione, paga- menti in misura superiore a quelli dovuti, per un ammontare comples- sivo di € 29.868,21, ma, tuttavia, applicò la maggiorazione prevista nella norma per il caso di ritardato pagamento, quantificata in €
78.461,03, e, operando una compensazione tra poste debitorie e credi- torie, quantificò l'importo dovuto in € 48.592,82 di cui richiese il pa- gamento.
12. Così riassunto il quadro della corrispondenza in atti, emerge con evidenza che, l'avvenuto mutamento normativo innovando in ma- niera radicale il sistema di calcolo del canone ha indotto in reiterati er- rori la stessa Amministrazione regionale nel conteggio delle somme dovute.
13. E', ancora, emersa la diligenza mostrata dalla la Parte_1
quale, pur avendo evidenziato e comunicato prontamente gli errori, ha comunque provveduto a pagare somme di importo maggiore rispetto a quello dovuto, così incorrendo in un ritardo del tutto scusabile, in al- cun modo imputabile alla società e, piuttosto, dovuto all'incertezza normativa e ai plurimi errori dello stesso Assessorato.
14. Peraltro, il completamento del processo di individuazione dei canoni corretti, secondo le previsioni della nuova legge, è coinciso con l'invio dell'ultima nota del 31.7.2014 quando la aveva Parte_1
già eseguito il pagamento corrispondendo un canone errato e di entità maggiore rispetto a quello dovuto.
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
15. E' bene rilevare che l'art. 14 comma 11 L.R. 9/2014, configura un'ipotesi di maggiorazione normativamente prevista quale sanzione per un ritardo colpevole nel pagamento dei relativi canoni ed è ovvio che postula, come ogni forma di sanzione accessoria avente funzione deterrente, quali presupposti ulteriori rispetto al mero ritardo, l'impu- tabilità e la colpevolezza, per cui l'applicazione della maggiorazione si configura come legittima allorquando ricorrano, tutti e contestualmen- te, i sopra indicati presupposti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI,
06/09/2023, n.8185 in tema di maggiorazione per ritardato pagamen- to delle somme ingiunte, prevista dall'art. 27, comma 6, legge n.
689/1981).
16. Ne consegue che, nella specie, alcuna maggiorazione potrà esse- re legittimamente applicata non configurandosi alcun ritardo colpevo- le e la somma pari ad € 78.461,03 non è dovuta.
17. Dovrà, pertanto, essere accolta non solo la domanda di accer- tamento dell'inesistenza del credito per maggiorazione vantato dall'Assessorato ma anche la domanda di condanna alla restituzione della somma di 29.868,21 indicata nella nota prot. 5566 del 31.7.2014, riconosciuta come importo indebitamente corrisposto che dovrà for- mare oggetto di restituzione.
18. Pertanto, l' dovrà essere condannato a Controparte_5
pagare alla la complessiva somma di € 29.868,21 oltre Parte_1
gli interessi legali dalla data della domanda (21.11.2014), trattandosi di un pagamento non dovuto acquisito dalla PA in buona fede in ragio- ne dei mutamenti normativi intervenuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., fino
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
al soddisfo.
***
E) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tarif- fe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della senten- za n. 1142/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.2.2019, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 78.461,03 da parte del-
in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_5
re, a titolo di maggiorazione di cui alla L.R. 9/2013, art. 14 comma 11, nei confronti dell' Controparte_7
, in persona dell'Assessore pro tempore;
[...]
condanna l' CP_5 Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore, a pagare
[...]
alla in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, la somma di € 29.868,21, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (21.11.2014) fino al soddisfo, a titolo di restituzione di cano- ni indebitamente corrisposti in eccedenza;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida in € 3.700,00 per il primo grado ed €
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
3.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1854/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (già , elettiva- Parte_2
mente domiciliata a Palermo, in via Caltanissetta n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzarella che la rappresenta e difende, unitamen- te e disgiuntamente all'avv.to Marco Sica, per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2
dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato del distretto di Palermo ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
e presso gli uffici, siti in via Valerio Email_1
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
Villareale n. 6,
– parte appellata –
E
Controparte_2
, in persona dei rispettivi
[...]
legali rappresentanti pro tempore
Appellati non costituiti
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata –
come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 18.2.2019, rigettò le domande proposte dalla società in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, volte a far dichiarare non dovute le somme determinate dall'Amministrazione regionale, quale maggiorazione a titolo di ritardo nel pagamento, previsto dall'art. 14, comma 11, L.R. n. 9/2013 e, per l'effetto, a condannare i convenuti alla restituzione, in solido, degli importi dalla stessa versati, a titolo di ca- none annuo e proporzionale per l'anno 2013, in eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute così come determinate in via definitiva dalla pari a: a) euro 29.868,21= relativi al canone annuo per il CP_1
2013; b) euro 184,65= relativi al canone proporzionale per il 2013; ol-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
tre interessi legali nella misura dovuta per i ritardati pagamenti della p.a., dalla data del pagamento (17.06.2014) al saldo, ed oltre le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_3
(di seguito, per brevità, ”), chiedendone
[...] Parte_1
l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio il solo
[...]
, in Controparte_3
persona dell'Assessore pro tempore, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello, notificato tardivamente, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e, chiedendone, nel me- rito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con ordi- nanza del 17.4.2025 assegnando alle parti termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II,
c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'intero percorso logico-giuridico esposto nella sentenza di primo gra- do sotto il profilo della carenza della pretesa creditoria in capo alla
[...]
, che ha ritenuto dovuto l'integrale pagamento da corri- Controparte_4
spondersi entro il 31.1.2014, in forza della nuova determinazione dei canoni contenuta nella L.R. 9/2013 art. 14, e il consequenziale matu-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
rarsi del ritardo per il quale era stata calcolata la maggiorazione, ai sensi dell'art. 14 comma 11. Rileva la che, tuttavia, tale Parte_1
ragionamento è del tutto errato poiché gli ingenti importi quantificati e richiesti dalla non erano esatti né corrispondevano alle CP_1
somme che avrebbe dovuto versare in applicazione del Parte_1
disposto normativo. Tale circostanza è stata confermata dalla CP_1
stessa che per due volte, dopo che il termine assegnato per il pagamen- to era da tempo decorso (ovvero in data 8 maggio 2014, doc. II.B.8 e in data 31 luglio 2014, doc. II.B.11) e a distanza di oltre sei mesi dalla prima richiesta, aveva rideterminato gli importi riconoscendo che la somma dovuta da era notevolmente inferiore. Indi, trat- Parte_1
tandosi di importi indicati nelle note in data 27 gennaio 2014 solo in via provvisoria, ed avendo la società provveduto al pagamento di quel- li ritenuti corretti entro il 31.1.2014, in data 17 giugno 2014, anche in misura maggiore rispetto alla richiesta definitiva della formu- CP_1
lata solo in data 31 luglio 2014, non avrebbe dovuto pagare alcuna maggiorazione, erroneamente calcolata ed applicata.
2. Con il secondo motivo, parte appellante invoca il canone della buona fede e l'applicazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente). Evidenzia di non essersi mai sottratta ad alcun paga- mento delle somme dovute a titolo di canone corrisposti nell'anno og- getto di causa, pur nell'incertezza dell'ammontare delle somme prete- se. Difatti, la situazione relativa all'anno 2013 era peculiare giacché la
L.R. n. 9/2013 aveva modificato in modo consistente gli importi dovuti, introducendo, peraltro, una disciplina transitoria di difficile applica-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
zione sulla base del quale la società avrebbe dovuto calcolare una somma “bipartita”, composta da un primo importo calcolato sulla base della precedente normativa e da un secondo sulla base della nuova e ciò alla luce dei dati relativi all'emungimento e alla produzione, i quali vengono normalmente ricavati sulla base di un calcolo mensile e non
“a giorni” (come invece preteso dall'applicazione della normativa tran- sitoria in esame) e tale incertezza aveva generato lo scambio epistola- re e la rideterminazione delle somme effettuata, in via definitiva, solo con la nota del prot. 5566 del 31.7.2014, con l'effetto che la maggiora- zione per il ritardo non è dovuta in applicazione della predetta norma.
3. Con il terzo motivo di appello, la censura il ca- Parte_1
rattere sproporzionato delle somme, pari ad € 78.461,03, chiedendone la riduzione, stante l'inescusabilità dell'errore, prodotto dalla stessa
Amministrazione creditrice, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
4. Infine, l'appellante si duole della condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) Eccezione preliminare
1. In via preliminare è rigettata l'eccezione, sollevata dall' , di inammissibilità dell'appello per tardiva Controparte_5
sua proposizione.
2. La sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata in data 1.3.2019 e il termine c.d. “lungo” per la proposizione dell'appello scadeva in data 1.10.2019, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
3. Risulta, dagli atti di causa, che la società appellante ha inviato la
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notifica a mezzo servizio postale, consegnando i relativi plichi all'ufficiale postale proprio in data 1.10.2019, indirizzandoli alla
[...]
, , Distretto Minera- Controparte_4 Controparte_2
rio di Caltanissetta e alla Giunta Regionale Siciliana (notifiche perfe- zionate in data 4.10.2019, si vedano cartoline prodotte). Nella mede- sima data l'appello è stato consegnato all'Ufficiale postale per la notifi- ca dell'Assessorato regionale della Regione siciliana presso l'Avvocatura dello Stato, con sede a Palermo in via De Gasperi n. 81, non andata però a buon fine per irreperibilità del destinatario, essendo gli Uffici dell'Avvocatura, nelle more del giudizio, trasferiti ad altro in- dirizzo sicché la notifica veniva ripetuta a mezzo PEC in data
17.10.2019.
4. Sul punto ai fini di confermare la tempestività della proposizio- ne del gravame è sufficiente rilevare che il termine decadenziale per la proposizione del gravame va calcolato "ex nominatione dierum" pre- scindendo, cioè, dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese e aggiungendo al termine annuale, 30 giorni, senza tener conto del primo agosto e del primo settembre di ciascun anno, per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Inoltre, la spedizione, effettuata prima dello spirare del termine di decadenza, deve considerarsi tempestiva e a nulla rileva che la con- segna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, 10 gennaio 2017, sent. n. 385), principio costantemente affermato, dopo la pronuncia della Corte Co- stituzionale 477/2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
dell'art. 149 c.p.c.), dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si produ- cono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficia- le giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destina- tario - al momento della ricezione” (ex plurimis Cass. nn. 8867/2016,
22320/2014; 11457/2012; 15298/2008 ed altre). Ne deriva, pertanto che, in forza di siffatti principi, ove l'appellante abbia consegnato l'atto d'appello l'ultimo giorno utile opera il principio secondo cui la notifi- cazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante, al compimento delle formalità prescritte dalla legge, con l'effetto che essa deve intendersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficiale giu- diziario o all'ufficiale postale prescindendo dalla successiva consegna al destinatario e ciò anche nel caso in cui la stessa di perfezioni solo per alcuni tra i destinatari.
6. La notifica eseguita direttamente ai destinatari, ancorché sog- getti pubblici, integra un'ipotesi di nullità sanabile sia con la rinnova- zione, nella specie, eseguita dalla stessa appellante presso l'indirizzo
PEC dell'Avvocatura dello Stato sia dalla costituzione in giudizio della parte.
7. Del resto, l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC è stata in- trodotta in Italia dal Decreto Legislativo n. 149/2022, entrato in vigore il 1° marzo 2023.
8. Ne consegue che, l'avere notificato l'appello tempestivamente ad alcune delle parti appellate la cui notifica è andata a buon fine, po- stula l'ammissibilità del gravame che, semmai, nel caso di notifica nulla
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eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, non andata a buon fine, avrebbe imposto la sua rinnovazione, resa superflua dall'avvenuta co- stituzione dell'Assessorato che si è difeso nel merito.
XXXX
D) Merito
1. L'appello proposto dalla è fondato e postula Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata.
2. E' bene premettere la normativa di settore e la ricostruzione della tempistica amministrativa che ha contrassegnato la vicenda in esame, rendendo l'eventuale ritardo nel quale è stato effettuato il pa- gamento definitivo delle somme in alcun modo imputabile alla Pt_4
.
[...]
3. La , subentrata alle precedenti società, è titolare Parte_1
della concessione trentennale di acqua oligominerale “Fonte Santa Ro- salia”, in località Margimuto nel Comune di S. Stefano Quisquina, as- sentita con D.R.S. n. 1152/serv. II del 2003 e successiva D.R.S. n.
292/serv. II del 2006.
4. La regolamentazione dei canoni dovuti per lo sfruttamento dell'acqua era dapprima contenuta nella L.R. 10/1999, modificata dalla
LR. 9/2013. L'art. 14 di tale ultima legge ha radicalmente mutato il si- stema di calcolo del canone, introducendo la previsione di due distinti importi: 1) un diritto c.d. proporzionale “per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione” (comma 2), aumentando la misura del canone indicata dalla L.R. n. 10/1999; 2) un diritto c.d. annuo “commisurato alla quantità di acqua emunta relati-
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vamente alle acque minerali naturali e di sorgente” (comma 5).
5. La Legge, entrata in vigore a maggio del 2013, in via transitoria, prevedeva, al comma 12, l'immediata applicabilità della nuova norma- tiva “limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vi- gore delle suddette disposizione (17 maggio 2013) ed il 31 dicembre del- lo stesso anno”.
6. I dubbi interpretativi sono sorti fin dall'entrata in vigore della nuova legge, in relazione alle modalità di calcolo del canone annuo per il 2013 sulla base di un sistema “bipartito”, suddiviso tra un primo pe- riodo, da gennaio ad aprile 2013, il cui calcolo doveva conformarsi ai criteri previgenti, e il successivo arco temporale, da maggio a dicembre
2013, per il quale dovevano applicarsi i nuovi parametri.
7. Con tre note prot. 679, 680 e 681 del 27.1.2014 l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (di seguito
[...]
), inviò alla il conteggio sia del cano- Controparte_6 Parte_1
ne proporzionale sia di quello superficiario ed annuo, pervenendo ad un calcolo rispettivamente di € 3.134,87, € 5000,00 ed € 336.954,22.
In particolare, le maggiori contestazioni attenevano al canone annuo che nella nota 681/2014 veniva individuato suddividendo il primo pe- riodo, secondo la previgente disciplina da gennaio/aprile e, il secondo periodo da maggio/dicembre, con la precisazione che “sarà differenzia- ta la quantità di acqua effettivamente imbottigliata da quella comunque emunta”, sulla base della tabella contenuta nella stessa nota (si vedano all.ti 2, 3, 4 produzione primo grado appellante).
8. La società con nota del 18.4.2014, dopo varie interlocuzioni con
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1854/2019
la PA di cui dava atto nella missiva e dopo aver pagato una parte del canone di cui ai bonifici eseguiti in data 30.1.2014 (all.ti 5 e 6), operò un conteggio differente rispetto ai due periodi relativamente al canone annuo e comunicò i dati di acqua emunta dalle fonti “Margimuto 2” e
Margimuto 3”, quella effettivamente imbottigliata e quella utilizzata, ciò ai fini di consentire un calcolo corretto del canone, anche in rispo- sta allo scambio di corrispondenza e alla richiesta di informazioni (si veda ll. 7).
9. Con successiva nota prot. 3550 dell'8 maggio 2014
l'Assessorato quantificò un diverso e più ridotto canone pari ad €
330.084,58 con riserva di ulteriori valutazioni di merito, prendendo at- to dei dati in precedenza trasmessi dalla (All. 8), cui se- Parte_1
guì altra nota del 30.5.2014 prot. 4111 ove, sollecitando il pagamento, preannunciò che il mancato completo versamento avrebbe comportato l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 14 comma II L.R.
9/2014.
10. La , con nota del 13.6.2014 anticipata via fax. co- Parte_1
municò di avere eseguito l'integrale pagamento richiesto pur ribaden- do di ritenere non corretta la ripartizione dei periodi dell'anno 2013 perché applicava le maggiorazioni per tutto il mese di maggio, seppur la nuova legge fosse entrata in vigore solo il 17 maggio 2013 e conte- stò, perché considerate errate, anche le modalità applicative della vec- chia norma rispetto al primo periodo dell'anno 2013 (all. 10 e 11 boni- fici eseguiti in data 17.6.2014).
11. In risposta alle predette contestazioni, l'Assessorato con nota n
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5566 del 31.7.2014, accogliendo i rilievi formulati dalla società con- cessionaria, rideterminò i canoni, prese atto che la aveva Parte_1
eseguito, sulla base degli errati conteggi dell'Amministrazione, paga- menti in misura superiore a quelli dovuti, per un ammontare comples- sivo di € 29.868,21, ma, tuttavia, applicò la maggiorazione prevista nella norma per il caso di ritardato pagamento, quantificata in €
78.461,03, e, operando una compensazione tra poste debitorie e credi- torie, quantificò l'importo dovuto in € 48.592,82 di cui richiese il pa- gamento.
12. Così riassunto il quadro della corrispondenza in atti, emerge con evidenza che, l'avvenuto mutamento normativo innovando in ma- niera radicale il sistema di calcolo del canone ha indotto in reiterati er- rori la stessa Amministrazione regionale nel conteggio delle somme dovute.
13. E', ancora, emersa la diligenza mostrata dalla la Parte_1
quale, pur avendo evidenziato e comunicato prontamente gli errori, ha comunque provveduto a pagare somme di importo maggiore rispetto a quello dovuto, così incorrendo in un ritardo del tutto scusabile, in al- cun modo imputabile alla società e, piuttosto, dovuto all'incertezza normativa e ai plurimi errori dello stesso Assessorato.
14. Peraltro, il completamento del processo di individuazione dei canoni corretti, secondo le previsioni della nuova legge, è coinciso con l'invio dell'ultima nota del 31.7.2014 quando la aveva Parte_1
già eseguito il pagamento corrispondendo un canone errato e di entità maggiore rispetto a quello dovuto.
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15. E' bene rilevare che l'art. 14 comma 11 L.R. 9/2014, configura un'ipotesi di maggiorazione normativamente prevista quale sanzione per un ritardo colpevole nel pagamento dei relativi canoni ed è ovvio che postula, come ogni forma di sanzione accessoria avente funzione deterrente, quali presupposti ulteriori rispetto al mero ritardo, l'impu- tabilità e la colpevolezza, per cui l'applicazione della maggiorazione si configura come legittima allorquando ricorrano, tutti e contestualmen- te, i sopra indicati presupposti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI,
06/09/2023, n.8185 in tema di maggiorazione per ritardato pagamen- to delle somme ingiunte, prevista dall'art. 27, comma 6, legge n.
689/1981).
16. Ne consegue che, nella specie, alcuna maggiorazione potrà esse- re legittimamente applicata non configurandosi alcun ritardo colpevo- le e la somma pari ad € 78.461,03 non è dovuta.
17. Dovrà, pertanto, essere accolta non solo la domanda di accer- tamento dell'inesistenza del credito per maggiorazione vantato dall'Assessorato ma anche la domanda di condanna alla restituzione della somma di 29.868,21 indicata nella nota prot. 5566 del 31.7.2014, riconosciuta come importo indebitamente corrisposto che dovrà for- mare oggetto di restituzione.
18. Pertanto, l' dovrà essere condannato a Controparte_5
pagare alla la complessiva somma di € 29.868,21 oltre Parte_1
gli interessi legali dalla data della domanda (21.11.2014), trattandosi di un pagamento non dovuto acquisito dalla PA in buona fede in ragio- ne dei mutamenti normativi intervenuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., fino
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al soddisfo.
***
E) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tarif- fe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della senten- za n. 1142/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.2.2019, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 78.461,03 da parte del-
in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_5
re, a titolo di maggiorazione di cui alla L.R. 9/2013, art. 14 comma 11, nei confronti dell' Controparte_7
, in persona dell'Assessore pro tempore;
[...]
condanna l' CP_5 Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore, a pagare
[...]
alla in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, la somma di € 29.868,21, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (21.11.2014) fino al soddisfo, a titolo di restituzione di cano- ni indebitamente corrisposti in eccedenza;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida in € 3.700,00 per il primo grado ed €
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3.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 4.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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