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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC SC Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 939/23
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( nato il [...] a [...] - C.F. ) con sede legale in Parte_2 C.F._1 in Viale del Fante n. 10, C.A.P. 97100 (C.F./P. I.V.A. ), rappresentata e difesa, Pt_1 P.IVA_1 per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rosario Giommarresi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
– (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede sociale in Vittoria (RG), Strada provinciale per Scoglitti, Via del Tennis n.27, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F.: elettivamente domiciliata in Via E. Gattamelata, 6 presso lo CodiceFiscale_3 Pt_1 studio dell'Avv. Rita Gambuzza , C.F.: che la rappresenta e difende come da C.F._4 mandato in atti
APPELLATO
In fatto e in diritto
Part
Con atto di citazione, notificato in data 21/12/2017, conveniva in giudizio l' Controparte_3
per chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati ai beni
[...] ed ai mezzi di sua proprietà alla stessa concessi in comodato, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di comodato stretti tra le parti, oltre che per violazione delle norme di legge che disciplinano tale istituto, nonché dei principi civilistici contenuti negli artt. 1175, 1374 e 1375 del c.c., quantificati in € 591.056,00 oltre IVA e oneri, come da perizia tecnica, o, in via subordinata, in altra somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. o secondo i criteri di giustizia e di diritto applicabili alla fattispecie, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c..
Part Sempre in via principale, chiedeva la condanna di , ex art. 8, c. 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, CP_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione obbligatoria, nonostante l'attrice avesse insistito nel rilevare la opportunità della definizione in via conciliativa della controversia.
Part In subordine, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_1
Part patrimoniali, in conseguenza dei danni subiti ai beni mobili ed immobili di proprietà di e concessi in comodato d'uso gratuito ad , da quantificarsi in corso di causa. CP_1
Si costituiva, quindi, l' , eccependo la nullità dell'atto di citazione per carenza del requisito di CP_1 cui all'art. 163 n. 6 c.p.c., con riferimento al capo della domanda volto ad ottenere il risarcimento dei danni agli automezzi concessi in comodato e chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, sulla scorta di difese assolutamente generiche ed infondate.
All'udienza del 18/04/2018, il Tribunale di Ragusa assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.
6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 28/11/2018.
Le parti, quindi, depositavano le rispettive memorie ex art. 183 c. 6, insistendo nei propri mezzi istruttori. Il Tribunale di Ragusa ammetteva la CTU, come richiesta da parte attrice, al fine di: a) quantificare e determinare le somme dovute all'odierna attrice in relazione ai danni cagionati dalla condotta di ai beni mobili ed immobili concessi in comodato d'uso Controparte_3 Part gratuito da , tenendo conto di tutte le circostanze esposte Parte_1 sia in punto di fatto che in punto di diritto;
b) verificare i danni e quantificare i costi per il ripristino di tutti i luoghi, di tutte le strutture e di tutti gli impianti del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da
Pozzo Bollente in Vittoria, e quindi quantificare i danni cagionati, tra l'altro, ai pali dell'impianto di illuminazione, ai tiranti di controventatura della rampa in metallo del CC, alle telecamere, ai coperchi dei tombini, al gabbiotto prefabbricato, al capannone per il ricovero dei mezzi ed all'impianto elettrico;
c) verificare i danni e quantificare i costi per la riparazione degli automezzi, dei macchinari e delle attrezzature, ivi compresi n. 8 autocarri di marca od. Gasolone FD29 CP_4 turbo diesel cc 1500 di colore bianco, targati rispettivamente DL090ET, DL091ET, DL092ET,
DL093ET, DL094ET, DL095ET, DL096ET e DL097ET, e n. 4 autocarri di marca CP_5 mod. SC1021 Ercolone benzina cc 1300 di colore bianco, di cui tre targati rispettivamente DL226ET,
DL227ET, DL228ET, attualmente ricoverati presso l'officina Tech Servizi S.r.l. di Palermo;
n. 1 autocarro di marca Mercedes Benzmod. Axor 2533, di colore bianco, allestito con attrezzatura a gancio scarrabile modello ITK 30/7 NL, gru caricatrice modello W100SS, benna a CP_6 polipo da lt 250, gancio svuota campane ed accessori - Daimlerchrysler AG 950 - TG: EG930EB, attualmente ricoverato all'interno di un capannone di proprietà del;
n. 1 carrello Controparte_7
Con elevatore a braccio telescopico marca mod. TLT 25D-TCR e n. 1 pala meccanica compatta di Con marca mod. ROBOT 160, entrambi attualmente ricoverati presso l' di Controparte_10
d) verificare e quantificare i danni cagionati alle opere realizzate, ivi comprese le Pt_1 infrastrutture principali, quali viabilità interna ed esterna, il capannone industriale per il ricovero dei mezzi, il locale ufficio/servizio prefabbricato, la tettoia realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera ondulata e la rampa in metallo. A seguito della trasmissione della bozza di relazione tecnica, e delle relative osservazioni presentate unicamente da parte attrice, il CTU designato Ing.
[...]
depositava la relazione definitiva. Per_1
All'udienza del 20/09/2022, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Tribunale di Ragusa poneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Indi con sentenza n. 50/2023, pubblicata il 16/01/2023 il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza proponeva appello A.T.O. , in persona Pt_1 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore affidano il proprio gravame ai seguenti motivi di censure.
Con il primo motivo si doleva della errata interpretazione da parte del primo giudice delle circostanze poste a base della decisione, delle risultanze istruttorie e degli esiti della CTU. Lamentava in particolare che il primo giudice aveva basato la propria statuizione sul presupposto che essa appellante non avesse dato prova del patito danno, trascurando però che la riconsegna dei beni concessi in comodato d'uso gratuito non era mai avvenuta per causa imputabile ad : come già CP_1 chiarito in sede di atto di citazione essa appellante, con nota prot. ATO n. 5373 del 31/12/2013, aveva infatti comunicato al che i contratti di comodato d'uso gratuito sottoscritti tra Controparte_7
Part
e , “continuano ad oggi ad avere efficacia in quanto i beni sottesi non sono stati restituiti CP_1 all'ATO”.
Con la medesima nota faceva rilevare lo stato di degrado dei mezzi e così si esprimeva: “… Risulta palmare che senza il propedeutico ripristino dell'impianto dal punto di vista della rimozione dei rifiuti e il ripristino/riacquisto dei mezzi di cui sopra, la restituzione degli stessi all'ATO non può avvenire Part e di conseguenza l' non può concedere in comodato d'uso al nuovo soggetto incaricato del servizio di igiene urbana”.
Rappresentava inoltre che anche con il sopralluogo del 03/03/2014 veniva rilevato che “l'impianto
RSU non è attivo … la recinzione perimetrale della discarica versa in pessimo stato d'uso … il piazzale e le vie di circolazione interne sono sporche e prive di manutenzione…”.
Metteva in evidenza che i danni cagionati alla struttura del CC, alle attrezzature, ai mezzi ed ai macchinari oggetto di comodato non erano dovuti al “normale” deterioramento per effetto dell'uso, bensì all'assoluta mancanza di diligenza da parte di;
inoltre specificava che tale condotta CP_1 negligente si poneva in contrasto con gli obblighi derivanti dai contratti di comodato d'uso gratuito stipulati tra le parti ed, in particolare con quelli relativi all'art. 6 che prevedeva testualmente che l'ente comodatario si obbligava a detenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia.
Lamentava anche che la sentenza appellata aveva affermato erroneamente che la comparazione “tra lo stato della struttura alla data di consegna e quello della data odierna”, era di difficile ricostruzione in quanto il CTU non aveva avuto a disposizione il collaudo tecnico-amministrativo del 21/12/2009.
Precisava che anche tale capo della sentenza era del tutto errato in quanto il CTU aveva invece osservato nella propria relazione: “è possibile affermare che il CC, alla data di consegna e di avvio attività (che è possibile fissare tra l'ottobre del 2010 ed il mese di marzo 2011), doveva trovarsi in ottime condizioni ed in perfetto stato manutentivo, essendo stato appena collaudato a conclusione dei lavori di costruzione”.
Era quindi chiaro che il CC era stato appena collaudato quando era stato concesso in comodato ad e, pertanto, doveva trovarsi in perfetto stato manutentivo. CP_1 Criticava altresì la decisione laddove aveva statuito: “come evidenziato dal CTU, le attuali pessime condizioni dei veicoli esaminati sono state sicuramente aggravate in maniera significativa dalle loro modalità di conservazione negli ultimi anni, quando sono state trasferite nella discarica di e Pt_1 non è possibile accertare lo stato di degrado in cui versavano in precedenza”.
A tal proposito infatti deduceva che il CTU, dopo aver affermato che non era possibile stabilire lo stato dei mezzi al momento del trasferimento presso la discarica di aveva però precisato che Pt_1
l'unica “documentazione in grado di evidenziare il precedente stato di conservazione esterno dei mezzi è la perizia redatta dal dott. datata 01/03/2017, dalla quale, attraverso la disamina Per_2 della documentazione fotografica, si evincono danni ai mezzi, cagionati da incidenti ed urti, il cui stato di conservazione non era minimamente paragonabile a quello attuale, in termini di usura e di parti smontate”.
Si doleva inoltre del fatto che la condotta di aveva anche determinato la violazione dell'art. CP_1
1809 c.c., il quale imponeva al comodatario l'obbligo di restituzione della cosa al comodante, qualora questi ne esigesse la restituzione.
Con il secondo motivo di censura lamentava l'errore in iudicando del primo giudice che aveva omesso di richiamare il Consulente e aveva gravemente travisato i fatti di causa.
In particolare si doleva del fatto che la sentenza di primo grado aveva affermato che “la prova dello stato dei luoghi al 2013-2014 non possa essere ricavata dalla documentazione utilizzata dal CTU, trattandosi di atti unilaterali provenienti da parte attrice, in particolare dei verbali di sopralluogo Part redatti dal dott. dirigente dell'Area Tecnica dell' , e dal tecnico incaricato Persona_3
Part dall' , arch. , nonché della perizia di parte del dott. . Persona_4 Per_2
Precisava infatti che non tutti gli atti avevano provenienza unilaterale come per esempio la nota del
Settore Manutenzioni della Provincia di nonché i verbali dei sopralluoghi che erano stati Pt_1
Part effettuati dai tecnici dell' , ma alla presenza dei tecnici di . CP_1
Sotto altro profilo, si doleva del fatto che la sentenza appellata aveva affermato che non era possibile ricostruire “le condizioni dell'impianto negli anni 2013/2014” mentre invece il CTU a pag. 5 della propria relazione aveva detto testualmente: “emerge una cattiva gestione, da parte dell' , del CP_1
CC e dei mezzi oggetto della causa civile”.
Con il terzo motivo di censura lamentava poi il fatto che la sentenza gravata aveva rigettato la domanda di condanna della convenuta al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. n. 28/2010, per mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Rilevava che tale procedura aveva avuto esito negativo in quanto la convenuta aveva ritenuto di non aderire alla mediazione senza fornire alcuna spiegazione, nonostante parte attrice avesse rilevato la opportunità della definizione in via conciliativa della controversia.
Richiamava a tal proposito infatti il disposto di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, ed evidenziava, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza gravata, che le conseguenze di natura sanzionatoria previste dalla norma in esame non si applicavano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, bensì anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro si rifiutasse di partecipare, immotivatamente, alla fase del procedimento di mediazione che si svolgeva all'esito del primo incontro.
Si costituiva la parte appellata la quale evidenziava che la sentenza di primo grado meritava di essere confermata atteso che il Giudice di prime cure aveva rilevato correttamente che la domanda attorea era rimasta sfornita di prova , non avendo il danneggiato provato il danno.
In particolare, evidenziava che la sentenza di primo grado aveva sancito che “ il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cass.
n. 3900/2010).
Part Faceva rilevare che nel caso di specie non aveva provato quale fosse lo stato delle cose
(immobili e mobili) al momento della restituzione, con la conseguenza che mancava la prova che le stesse si fossero deteriorate, e in quale misura, mentre erano nella disponibilità del comodatario.
Deduceva che era innegabile ed emergeva per tabulas che l' già dal 04.10.2013, data di inizio CP_1
Cont dell'attività di raccolta dei rifiuti ad opera della , risultata aggiudicatrice del servizio di raccolta integrata dei rifiuti dopo la messa in liquidazione dell' , aveva cessato ogni rapporto materiale CP_1 sia con il CC sia con gli automezzi , non svolgendo alcun servizio di raccolta dei rifiuti e che quindi a quella data occorreva cristallizzare la situazione in cui versavano i beni concessi in comodato, per poter attribuire eventualmente responsabilità al comodatario. Evidenziava che era la stessa ad affermare nel verbale di sopralluogo effettuato in data Parte_1
16.04.2014 che il C.C.R. non era più in uso all' e che, inoltre, lo stesso Controparte_12
C.C.R. era in uso al nuovo gestore del servizio di igiene urbana ( cfr: verbale del 16.04.2014 “…….Si
è potuto constatare il totale abbandono della struttura, oggetto sia di atti vandalici che di conferimenti impropri e illegali da parte dell'attuale gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune id Vittoria”).
Parimenti non le poteva essere imputato lo stato in cui versavano gli automezzi al momento dell'espletata ctu tecnico estimativa del gennaio 2021 dato che essa appellata non utilizzava i beni Part concessi in comodato da dal mese di ottobre 2013 e considerato , altresì, che gli automezzi erano stati trasferiti prima presso l' officina Tech di Palermo e successivamente presso la discarica di cava dei Modicani a (CFR verbale di udienza del 22.05.2019 e verbale di udienza del 09.09.2019 Pt_1 in cui il difensore di dichiara che gli automezzi sono stati trasferiti dall'Officina TECH Parte_1 di Palermo a presso la discarica di Cava dei Modicani). Pt_1
Quanto poi al mancato ingresso di AM in mediazione chiedeva il rigetto del terzo motivo di appello.
Concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 22.12.2025 poneva la causa in decisione, prendendo atto delle note conclusive depositate dalle parti.
Tanto premesso in punto di fatto, ai fini del vaglio dei primi due motivi di gravame (da trattare congiuntamente) giova chiarire che l'ATO ha concesso all' il CC (Centro comunale di CP_1 raccolta) ed i mezzi oggetto di contenzioso mediante tre contratti di comodato d'uso ed in particolare:
Part
1) Con contratto di comodato del 15/06/2009 (allegato 4 di parte attrice fasc. primo grado) l' ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , alcuni mezzi, tra cui quattro autocarri di CP_1 marca con vasca da 4,5 mc, interessati dal Contenzioso Civile di cui Controparte_13 trattasi;
Part
2) Con contratto di comodato del 19/10/2010 (allegato 9 di parte attrice fasc. primo grado) l' ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , una parte del Centro Comunale di Raccolta CP_1 interessato dal Contenzioso Civile di cui trattasi e precisamente, “ […] il capannone industriale destinato a ricovero mezzi CC, i servizi ad esso collegati, il locale ufficio/servizi prefabbricato, realizzato con struttura metallica coibentata, la tettoia realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera ondulata presente frontalmente all'ingresso del capannone ricovero mezzi avente una sup. coperta di mq 250,00, l'uso di parte dell'area attrezzata quale CC (meglio evidenziata nella planimetria allegata) […]”, oltre a 6 cassoni scarrabili non oggetto di contenzioso;
Part 3) Con contratto di comodato del 25/03/2011 (allegato 13 di parte attrice) l ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , l'intero Centro Comunale di Raccolta interessato dal CP_1
Contenzioso Civile di cui trattasi oltre agli automezzi, attrezzature e macchinari, tra cui quelli interessati dal Contenzioso Civile di cui trattasi, ovvero un autocarro Mercedes mod. Axor
2533, 4 autocarri costipatori con vasca da 4,5 mc marca mod. FD29 e 4 CP_4 CP_13 autocarri marca mod. CP_5 CP_14
Per come evincibile dagli atti di primo grado, in data 16/11/2010 il Settore Manutenzioni del
[...]
autorizzò l'inizio delle attività del CC di c.da Pozzo Bollente in Vittoria, richiamando il CP_7 collaudo tecnico amministrativo del 21/12/2009 e l'ultimazione dei lavori del 16/06/2009 ed evidenziando che “ […] il CC possiede tutti i requisiti tecnico-gestionali previsti dal Decreto
08/04/2008 Ministero dell'Ambiente recante Disciplina dei centri comunali di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc del Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152 e successive modifiche […]” (allegato 10 di parte attrice).
Da quanto sopra è quindi possibile affermare che il CC, alla data di consegna e di avvio attività (che
è possibile fissare tra l'ottobre del 2010 ed il mese di marzo 2011), doveva trovarsi in ottime condizioni ed in perfetto stato manutentivo, essendo stato appena collaudato a conclusione dei lavori di costruzione.
Anche i mezzi si presume potessero trovarsi in buone condizioni di manutenzione, seppur teoricamente in attività già da oltre due anni, essendo stati acquistati dall'ATO nel mese di luglio
2008.
Part Si può quindi ritenere come dato di fatto che all'inizio del rapporto di comodato l' abbia concesso in comodato beni e strutture in buono stato di manutenzione.
La gestione di tali beni appare in crisi a far data dalla fine del 2012 e, in particolare, in occasione della visita ispettiva del 13/11/2012 da parte dell'ATO. In quella circostanza infatti sono emersi diversi danni agli autocarri compattatori e guasti alla centralina del carrello elevatore, condizione manutentiva peggiorata in occasione della successiva visita ispettiva del 29/04/2013, come si evince dalla lettura dei due verbali di sopralluogo (allegati 15 e 16 di parte attrice fascicolo primo grado).
Le prime evidenze in merito alla cattiva gestione, conduzione e manutenzione del CC si evincono, invece, dalla lettura della relazione redatta dall'ATO a seguito del sopralluogo del 18/04/2013
(allegato 17 di parte attrice fascicolo primo grado). In tale relazione si legge della presenza di rifiuti gestiti non correttamente e si parla anche di danni alla copertura del capannone del CC, […] “irrimediabilmente danneggiata a causa del parziale crollo di tegoloni autoportanti, probabilmente costituiti da cemento-amianto” […].
La stessa identica situazione in merito alla cattiva gestione dei rifiuti ed ai danni alla copertura del capannone del CC si legge dal verbale di sopralluogo del 16/07/2013 redatto dai tecnici dell'ATO
(allegato 19 di parte attrice).
Il cattivo stato di manutenzione dei mezzi viene ancora una volta documentato dai verbali di sopralluogo del 29/07/2013 e del 17/09/2013 (allegati 20 e 21 di parte attrice).
Part Alla luce di tali documenti non è possibile dire che la non abbia dato prova del patito danno, al contrario. Vi è certamente una dimostrazione del danno peraltro maturata nel contraddittorio delle parti poiché i verbali ispettivi sono stati redatti in presenza della parte comodataria.
Ciò che invece va valutato è il periodo entro il quale tale danno possa essere imputato alla parte appellata.
E, infatti, dalla documentazione prodotta da parte appellata in primo grado, emerge che in data
04/10/2012 il Consiglio Comunale di Vittoria deliberò la messa in liquidazione dell' e con CP_1 determina del 27/12/2012 venne nominato il collegio dei liquidatori con il compito di svolgere l'attività ordinaria fino alla definitiva aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti che nelle more il provvedeva ad appaltare. Controparte_7
A seguito dell'espletata gara d'appalto, nel luglio 2013, il servizio di gestione dei R.U. veniva affidato CP_1 alla alla quale in data 30/09/2013 venivano consegnati i servizi che iniziavano ad Parte_3 essere svolti dal 04/10/2013.
Ne deriva che il danno imputabile alla , certamente evincibile dai verbali ispettivi già citati, va CP_1 limitato al periodo corrente dalla stipula dei contratti di comodato alla data del 4/10/2013.
A tale data infatti in base alla documentazione risalgono sicuramente i danni al tetto del capannone,
e un cattivo stato di manutenzione dei mezzi (cfr: verbali di sopralluogo del 29/07/2013 e del
17/09/2013 (allegati 20 e 21 di parte attrice).
Quanto invece ai danni al CC , agli atti vandalici ed ai furti emergenti dai verbali di ispezione del
03.03.2014, del 10.04.2014 e del 16.04.2014 (doc. n. 28, 32 e 36 della produzione attorea in primo grado )essi non appaiono imputabili alla parte appellata perché successivi alla data sopra indicata. Peraltro dal verbale di ispezione del 16.04.2014 (doc. n. 36 della produzione attorea in primo grado) emerge la consapevolezza di che ormai a che a gestire il CC non è più Parte_1
L' , infatti , nel verbale del 16.04.2014 si legge quanto segue: “ …si è potuto constatare il totale CP_1 abbandono della struttura , oggetto sia di atti vandalici che di conferimenti impropri ed illegali da parte dell'attuale gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune di Vittoria “.
Ora, mentre per il danno riguardante il tetto è certamente possibile operare una valutazione sulla scorta di quanto emerge dalla consulenza (che, per come sotto si dirà, è riuscita a quantificare il nocumento e a individuare l'estensione e l'area coinvolta) invece per ciò che riguarda il danno agli automezzi, anche se risulta provato l'”an”, ossia un già avviato cattivo stato manutentivo, certamente violativo dell'obbligo di diligenza cui il comodatario si era impegnato con la sottoscrizione del contratto, è impossibile determinare il quantum, del quale la parte appellante non ha fornito prova.
E, invero, gli elementi in tal senso forniti dai verbali di sopralluogo sono generici, ed è quindi impossibile individuare a livello temporale quale fosse lo stato dei beni mobili per il periodo di riferimento.
Part E' sì vero che essi non sono stati riconsegnati ad , tuttavia le vicende della loro custodia non consentono di valutare il loro deterioramento in riferimento specifico alle date di cui si è detto.
Si tratta infatti di veicoli che- per come si evince dagli atti - erano ricoverati presso l'officina Tech
Servizi S.r.l. di Palermo (altri ancora presso l'officina ed altri presso il CC di Vittoria), CP_10 ma che oggi sono per lo più parcati in siti ove sono stati esposti anche alle intemperie (si veda ad esempio quelli ubicati presso la discarica di sita in C.da Cava dei Modicani). Pt_1
Ne deriva che lo stato del loro deterioramento (sul quale ha inciso anche il tempo e le avversità atmosferiche) per come determinato dal CTU molti anni dopo la conclusione del rapporto tra le parti non è imputabile alla parte appellata.
In conclusione quindi è possibile quantificare solo il danno al tetto del capannone certamente riferibile alla parte appellata.
Quanto alla porzione di tetto di cui si discute, dal verbale di sopralluogo del 18/4/2013 (con relativa documentazione fotografica) si legge, riguardo al Capannone, che lo stesso […] “presenta la copertura irrimediabilmente danneggiata a causa del parziale crollo di alcuni tegoloni autoportanti, probabilmente costituiti da cemento amianto” […].
Tale documento attesta, che già dal mese di aprile 2013, era avvenuto il crollo di parte della copertura del capannone. La superficie danneggiata non è indicata, per come avverte il CTU a pag. 15 della perizia, tuttavia dalle ortofoto reperibili in rete ed in particolare utilizzando l'apposita funzione di
Google Earth, che permette di visualizzare le ortofoto andando indietro negli anni, il perito ha potuto constatare che la superficie danneggiata era pari a circa 60 mq.
Dopo il 2017, la superficie danneggiata risulta aumentata, anche, presumibilmente, rimossa (per contenere i danni ed i rischi di crollo) attestandosi, nel giugno 2019 e fino alla data odierna, intorno a 140 mq.
Tuttavia tale aumento di superficie priva di copertura rilevato (140 mq – 60 mq = 80 mq), è del tutto giustificabile – informa il CTU - per ragioni di sicurezza, essendo state eliminante, molto probabilmente, le porzioni residue di lastre pericolanti.
Ne deriva che la stima dei costi per il ripristino della copertura è stata correttamente determinata dal perito in ragione della odierna superficie scoperta (140 mq circa) ed è stata quantificata in 10.000,00
€, oltre spese tecniche, quantificabili in 3.000,00 € (il costo per l'intervento, all'epoca dei fatti (aprile
2013) poteva attestarsi ad importo di circa 50,00 €/mq, per un importo complessivo dei lavori pari a
7.000,00 €, cui andavano aggiunte le spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza, ecc) stimabili in
1.500,00 €. Con i prezzi attuali, oggi, il costo unitario dell'intervento è stimabile in 70,00 €/mq).
A tale somma va quindi condannata la parte appellata. Gli interessi compensativi decorreranno dal momento del danno (da fissare in data 18/4/2013 a seguito del sopralluogo della medesima data) fino alla data della presente sentenza.
Per ciò che afferisce invece il terzo motivo di gravame, esso merita rigetto.
E' infatti a dirsi che il mancato ingresso di in mediazione non costituisce elemento che abbia CP_1 impedito il verificarsi della condizione di procedibilità.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr: Cass. sentenza n. 18068/2019) infatti la condizione di procedibilità si realizza al termine del primo incontro davanti al mediatore, “qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre” , con la conseguenza che nessuna penalità può essere inflitta alla parte che , presentatasi come nella specie al primo incontro di mediazione, non ha poi inteso procedere con la mediazione.
Dato il tenore della decisione e la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere interamente compensate nei due gradi di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/23 R.G.C.A.,
in parziale accoglimento dell'appello condanna Controparte_16
, al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi per come quantificati in parte motiva.
Compensa interamente le spese di lite dei due gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC SC Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 939/23
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( nato il [...] a [...] - C.F. ) con sede legale in Parte_2 C.F._1 in Viale del Fante n. 10, C.A.P. 97100 (C.F./P. I.V.A. ), rappresentata e difesa, Pt_1 P.IVA_1 per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rosario Giommarresi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
– (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede sociale in Vittoria (RG), Strada provinciale per Scoglitti, Via del Tennis n.27, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F.: elettivamente domiciliata in Via E. Gattamelata, 6 presso lo CodiceFiscale_3 Pt_1 studio dell'Avv. Rita Gambuzza , C.F.: che la rappresenta e difende come da C.F._4 mandato in atti
APPELLATO
In fatto e in diritto
Part
Con atto di citazione, notificato in data 21/12/2017, conveniva in giudizio l' Controparte_3
per chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati ai beni
[...] ed ai mezzi di sua proprietà alla stessa concessi in comodato, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di comodato stretti tra le parti, oltre che per violazione delle norme di legge che disciplinano tale istituto, nonché dei principi civilistici contenuti negli artt. 1175, 1374 e 1375 del c.c., quantificati in € 591.056,00 oltre IVA e oneri, come da perizia tecnica, o, in via subordinata, in altra somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. o secondo i criteri di giustizia e di diritto applicabili alla fattispecie, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c..
Part Sempre in via principale, chiedeva la condanna di , ex art. 8, c. 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, CP_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione obbligatoria, nonostante l'attrice avesse insistito nel rilevare la opportunità della definizione in via conciliativa della controversia.
Part In subordine, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_1
Part patrimoniali, in conseguenza dei danni subiti ai beni mobili ed immobili di proprietà di e concessi in comodato d'uso gratuito ad , da quantificarsi in corso di causa. CP_1
Si costituiva, quindi, l' , eccependo la nullità dell'atto di citazione per carenza del requisito di CP_1 cui all'art. 163 n. 6 c.p.c., con riferimento al capo della domanda volto ad ottenere il risarcimento dei danni agli automezzi concessi in comodato e chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, sulla scorta di difese assolutamente generiche ed infondate.
All'udienza del 18/04/2018, il Tribunale di Ragusa assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.
6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 28/11/2018.
Le parti, quindi, depositavano le rispettive memorie ex art. 183 c. 6, insistendo nei propri mezzi istruttori. Il Tribunale di Ragusa ammetteva la CTU, come richiesta da parte attrice, al fine di: a) quantificare e determinare le somme dovute all'odierna attrice in relazione ai danni cagionati dalla condotta di ai beni mobili ed immobili concessi in comodato d'uso Controparte_3 Part gratuito da , tenendo conto di tutte le circostanze esposte Parte_1 sia in punto di fatto che in punto di diritto;
b) verificare i danni e quantificare i costi per il ripristino di tutti i luoghi, di tutte le strutture e di tutti gli impianti del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da
Pozzo Bollente in Vittoria, e quindi quantificare i danni cagionati, tra l'altro, ai pali dell'impianto di illuminazione, ai tiranti di controventatura della rampa in metallo del CC, alle telecamere, ai coperchi dei tombini, al gabbiotto prefabbricato, al capannone per il ricovero dei mezzi ed all'impianto elettrico;
c) verificare i danni e quantificare i costi per la riparazione degli automezzi, dei macchinari e delle attrezzature, ivi compresi n. 8 autocarri di marca od. Gasolone FD29 CP_4 turbo diesel cc 1500 di colore bianco, targati rispettivamente DL090ET, DL091ET, DL092ET,
DL093ET, DL094ET, DL095ET, DL096ET e DL097ET, e n. 4 autocarri di marca CP_5 mod. SC1021 Ercolone benzina cc 1300 di colore bianco, di cui tre targati rispettivamente DL226ET,
DL227ET, DL228ET, attualmente ricoverati presso l'officina Tech Servizi S.r.l. di Palermo;
n. 1 autocarro di marca Mercedes Benzmod. Axor 2533, di colore bianco, allestito con attrezzatura a gancio scarrabile modello ITK 30/7 NL, gru caricatrice modello W100SS, benna a CP_6 polipo da lt 250, gancio svuota campane ed accessori - Daimlerchrysler AG 950 - TG: EG930EB, attualmente ricoverato all'interno di un capannone di proprietà del;
n. 1 carrello Controparte_7
Con elevatore a braccio telescopico marca mod. TLT 25D-TCR e n. 1 pala meccanica compatta di Con marca mod. ROBOT 160, entrambi attualmente ricoverati presso l' di Controparte_10
d) verificare e quantificare i danni cagionati alle opere realizzate, ivi comprese le Pt_1 infrastrutture principali, quali viabilità interna ed esterna, il capannone industriale per il ricovero dei mezzi, il locale ufficio/servizio prefabbricato, la tettoia realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera ondulata e la rampa in metallo. A seguito della trasmissione della bozza di relazione tecnica, e delle relative osservazioni presentate unicamente da parte attrice, il CTU designato Ing.
[...]
depositava la relazione definitiva. Per_1
All'udienza del 20/09/2022, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Tribunale di Ragusa poneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Indi con sentenza n. 50/2023, pubblicata il 16/01/2023 il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza proponeva appello A.T.O. , in persona Pt_1 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore affidano il proprio gravame ai seguenti motivi di censure.
Con il primo motivo si doleva della errata interpretazione da parte del primo giudice delle circostanze poste a base della decisione, delle risultanze istruttorie e degli esiti della CTU. Lamentava in particolare che il primo giudice aveva basato la propria statuizione sul presupposto che essa appellante non avesse dato prova del patito danno, trascurando però che la riconsegna dei beni concessi in comodato d'uso gratuito non era mai avvenuta per causa imputabile ad : come già CP_1 chiarito in sede di atto di citazione essa appellante, con nota prot. ATO n. 5373 del 31/12/2013, aveva infatti comunicato al che i contratti di comodato d'uso gratuito sottoscritti tra Controparte_7
Part
e , “continuano ad oggi ad avere efficacia in quanto i beni sottesi non sono stati restituiti CP_1 all'ATO”.
Con la medesima nota faceva rilevare lo stato di degrado dei mezzi e così si esprimeva: “… Risulta palmare che senza il propedeutico ripristino dell'impianto dal punto di vista della rimozione dei rifiuti e il ripristino/riacquisto dei mezzi di cui sopra, la restituzione degli stessi all'ATO non può avvenire Part e di conseguenza l' non può concedere in comodato d'uso al nuovo soggetto incaricato del servizio di igiene urbana”.
Rappresentava inoltre che anche con il sopralluogo del 03/03/2014 veniva rilevato che “l'impianto
RSU non è attivo … la recinzione perimetrale della discarica versa in pessimo stato d'uso … il piazzale e le vie di circolazione interne sono sporche e prive di manutenzione…”.
Metteva in evidenza che i danni cagionati alla struttura del CC, alle attrezzature, ai mezzi ed ai macchinari oggetto di comodato non erano dovuti al “normale” deterioramento per effetto dell'uso, bensì all'assoluta mancanza di diligenza da parte di;
inoltre specificava che tale condotta CP_1 negligente si poneva in contrasto con gli obblighi derivanti dai contratti di comodato d'uso gratuito stipulati tra le parti ed, in particolare con quelli relativi all'art. 6 che prevedeva testualmente che l'ente comodatario si obbligava a detenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia.
Lamentava anche che la sentenza appellata aveva affermato erroneamente che la comparazione “tra lo stato della struttura alla data di consegna e quello della data odierna”, era di difficile ricostruzione in quanto il CTU non aveva avuto a disposizione il collaudo tecnico-amministrativo del 21/12/2009.
Precisava che anche tale capo della sentenza era del tutto errato in quanto il CTU aveva invece osservato nella propria relazione: “è possibile affermare che il CC, alla data di consegna e di avvio attività (che è possibile fissare tra l'ottobre del 2010 ed il mese di marzo 2011), doveva trovarsi in ottime condizioni ed in perfetto stato manutentivo, essendo stato appena collaudato a conclusione dei lavori di costruzione”.
Era quindi chiaro che il CC era stato appena collaudato quando era stato concesso in comodato ad e, pertanto, doveva trovarsi in perfetto stato manutentivo. CP_1 Criticava altresì la decisione laddove aveva statuito: “come evidenziato dal CTU, le attuali pessime condizioni dei veicoli esaminati sono state sicuramente aggravate in maniera significativa dalle loro modalità di conservazione negli ultimi anni, quando sono state trasferite nella discarica di e Pt_1 non è possibile accertare lo stato di degrado in cui versavano in precedenza”.
A tal proposito infatti deduceva che il CTU, dopo aver affermato che non era possibile stabilire lo stato dei mezzi al momento del trasferimento presso la discarica di aveva però precisato che Pt_1
l'unica “documentazione in grado di evidenziare il precedente stato di conservazione esterno dei mezzi è la perizia redatta dal dott. datata 01/03/2017, dalla quale, attraverso la disamina Per_2 della documentazione fotografica, si evincono danni ai mezzi, cagionati da incidenti ed urti, il cui stato di conservazione non era minimamente paragonabile a quello attuale, in termini di usura e di parti smontate”.
Si doleva inoltre del fatto che la condotta di aveva anche determinato la violazione dell'art. CP_1
1809 c.c., il quale imponeva al comodatario l'obbligo di restituzione della cosa al comodante, qualora questi ne esigesse la restituzione.
Con il secondo motivo di censura lamentava l'errore in iudicando del primo giudice che aveva omesso di richiamare il Consulente e aveva gravemente travisato i fatti di causa.
In particolare si doleva del fatto che la sentenza di primo grado aveva affermato che “la prova dello stato dei luoghi al 2013-2014 non possa essere ricavata dalla documentazione utilizzata dal CTU, trattandosi di atti unilaterali provenienti da parte attrice, in particolare dei verbali di sopralluogo Part redatti dal dott. dirigente dell'Area Tecnica dell' , e dal tecnico incaricato Persona_3
Part dall' , arch. , nonché della perizia di parte del dott. . Persona_4 Per_2
Precisava infatti che non tutti gli atti avevano provenienza unilaterale come per esempio la nota del
Settore Manutenzioni della Provincia di nonché i verbali dei sopralluoghi che erano stati Pt_1
Part effettuati dai tecnici dell' , ma alla presenza dei tecnici di . CP_1
Sotto altro profilo, si doleva del fatto che la sentenza appellata aveva affermato che non era possibile ricostruire “le condizioni dell'impianto negli anni 2013/2014” mentre invece il CTU a pag. 5 della propria relazione aveva detto testualmente: “emerge una cattiva gestione, da parte dell' , del CP_1
CC e dei mezzi oggetto della causa civile”.
Con il terzo motivo di censura lamentava poi il fatto che la sentenza gravata aveva rigettato la domanda di condanna della convenuta al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. n. 28/2010, per mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Rilevava che tale procedura aveva avuto esito negativo in quanto la convenuta aveva ritenuto di non aderire alla mediazione senza fornire alcuna spiegazione, nonostante parte attrice avesse rilevato la opportunità della definizione in via conciliativa della controversia.
Richiamava a tal proposito infatti il disposto di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, ed evidenziava, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza gravata, che le conseguenze di natura sanzionatoria previste dalla norma in esame non si applicavano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, bensì anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro si rifiutasse di partecipare, immotivatamente, alla fase del procedimento di mediazione che si svolgeva all'esito del primo incontro.
Si costituiva la parte appellata la quale evidenziava che la sentenza di primo grado meritava di essere confermata atteso che il Giudice di prime cure aveva rilevato correttamente che la domanda attorea era rimasta sfornita di prova , non avendo il danneggiato provato il danno.
In particolare, evidenziava che la sentenza di primo grado aveva sancito che “ il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cass.
n. 3900/2010).
Part Faceva rilevare che nel caso di specie non aveva provato quale fosse lo stato delle cose
(immobili e mobili) al momento della restituzione, con la conseguenza che mancava la prova che le stesse si fossero deteriorate, e in quale misura, mentre erano nella disponibilità del comodatario.
Deduceva che era innegabile ed emergeva per tabulas che l' già dal 04.10.2013, data di inizio CP_1
Cont dell'attività di raccolta dei rifiuti ad opera della , risultata aggiudicatrice del servizio di raccolta integrata dei rifiuti dopo la messa in liquidazione dell' , aveva cessato ogni rapporto materiale CP_1 sia con il CC sia con gli automezzi , non svolgendo alcun servizio di raccolta dei rifiuti e che quindi a quella data occorreva cristallizzare la situazione in cui versavano i beni concessi in comodato, per poter attribuire eventualmente responsabilità al comodatario. Evidenziava che era la stessa ad affermare nel verbale di sopralluogo effettuato in data Parte_1
16.04.2014 che il C.C.R. non era più in uso all' e che, inoltre, lo stesso Controparte_12
C.C.R. era in uso al nuovo gestore del servizio di igiene urbana ( cfr: verbale del 16.04.2014 “…….Si
è potuto constatare il totale abbandono della struttura, oggetto sia di atti vandalici che di conferimenti impropri e illegali da parte dell'attuale gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune id Vittoria”).
Parimenti non le poteva essere imputato lo stato in cui versavano gli automezzi al momento dell'espletata ctu tecnico estimativa del gennaio 2021 dato che essa appellata non utilizzava i beni Part concessi in comodato da dal mese di ottobre 2013 e considerato , altresì, che gli automezzi erano stati trasferiti prima presso l' officina Tech di Palermo e successivamente presso la discarica di cava dei Modicani a (CFR verbale di udienza del 22.05.2019 e verbale di udienza del 09.09.2019 Pt_1 in cui il difensore di dichiara che gli automezzi sono stati trasferiti dall'Officina TECH Parte_1 di Palermo a presso la discarica di Cava dei Modicani). Pt_1
Quanto poi al mancato ingresso di AM in mediazione chiedeva il rigetto del terzo motivo di appello.
Concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio la Corte all'udienza del 22.12.2025 poneva la causa in decisione, prendendo atto delle note conclusive depositate dalle parti.
Tanto premesso in punto di fatto, ai fini del vaglio dei primi due motivi di gravame (da trattare congiuntamente) giova chiarire che l'ATO ha concesso all' il CC (Centro comunale di CP_1 raccolta) ed i mezzi oggetto di contenzioso mediante tre contratti di comodato d'uso ed in particolare:
Part
1) Con contratto di comodato del 15/06/2009 (allegato 4 di parte attrice fasc. primo grado) l' ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , alcuni mezzi, tra cui quattro autocarri di CP_1 marca con vasca da 4,5 mc, interessati dal Contenzioso Civile di cui Controparte_13 trattasi;
Part
2) Con contratto di comodato del 19/10/2010 (allegato 9 di parte attrice fasc. primo grado) l' ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , una parte del Centro Comunale di Raccolta CP_1 interessato dal Contenzioso Civile di cui trattasi e precisamente, “ […] il capannone industriale destinato a ricovero mezzi CC, i servizi ad esso collegati, il locale ufficio/servizi prefabbricato, realizzato con struttura metallica coibentata, la tettoia realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera ondulata presente frontalmente all'ingresso del capannone ricovero mezzi avente una sup. coperta di mq 250,00, l'uso di parte dell'area attrezzata quale CC (meglio evidenziata nella planimetria allegata) […]”, oltre a 6 cassoni scarrabili non oggetto di contenzioso;
Part 3) Con contratto di comodato del 25/03/2011 (allegato 13 di parte attrice) l ha concesso in comodato d'uso gratuito all' , l'intero Centro Comunale di Raccolta interessato dal CP_1
Contenzioso Civile di cui trattasi oltre agli automezzi, attrezzature e macchinari, tra cui quelli interessati dal Contenzioso Civile di cui trattasi, ovvero un autocarro Mercedes mod. Axor
2533, 4 autocarri costipatori con vasca da 4,5 mc marca mod. FD29 e 4 CP_4 CP_13 autocarri marca mod. CP_5 CP_14
Per come evincibile dagli atti di primo grado, in data 16/11/2010 il Settore Manutenzioni del
[...]
autorizzò l'inizio delle attività del CC di c.da Pozzo Bollente in Vittoria, richiamando il CP_7 collaudo tecnico amministrativo del 21/12/2009 e l'ultimazione dei lavori del 16/06/2009 ed evidenziando che “ […] il CC possiede tutti i requisiti tecnico-gestionali previsti dal Decreto
08/04/2008 Ministero dell'Ambiente recante Disciplina dei centri comunali di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc del Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152 e successive modifiche […]” (allegato 10 di parte attrice).
Da quanto sopra è quindi possibile affermare che il CC, alla data di consegna e di avvio attività (che
è possibile fissare tra l'ottobre del 2010 ed il mese di marzo 2011), doveva trovarsi in ottime condizioni ed in perfetto stato manutentivo, essendo stato appena collaudato a conclusione dei lavori di costruzione.
Anche i mezzi si presume potessero trovarsi in buone condizioni di manutenzione, seppur teoricamente in attività già da oltre due anni, essendo stati acquistati dall'ATO nel mese di luglio
2008.
Part Si può quindi ritenere come dato di fatto che all'inizio del rapporto di comodato l' abbia concesso in comodato beni e strutture in buono stato di manutenzione.
La gestione di tali beni appare in crisi a far data dalla fine del 2012 e, in particolare, in occasione della visita ispettiva del 13/11/2012 da parte dell'ATO. In quella circostanza infatti sono emersi diversi danni agli autocarri compattatori e guasti alla centralina del carrello elevatore, condizione manutentiva peggiorata in occasione della successiva visita ispettiva del 29/04/2013, come si evince dalla lettura dei due verbali di sopralluogo (allegati 15 e 16 di parte attrice fascicolo primo grado).
Le prime evidenze in merito alla cattiva gestione, conduzione e manutenzione del CC si evincono, invece, dalla lettura della relazione redatta dall'ATO a seguito del sopralluogo del 18/04/2013
(allegato 17 di parte attrice fascicolo primo grado). In tale relazione si legge della presenza di rifiuti gestiti non correttamente e si parla anche di danni alla copertura del capannone del CC, […] “irrimediabilmente danneggiata a causa del parziale crollo di tegoloni autoportanti, probabilmente costituiti da cemento-amianto” […].
La stessa identica situazione in merito alla cattiva gestione dei rifiuti ed ai danni alla copertura del capannone del CC si legge dal verbale di sopralluogo del 16/07/2013 redatto dai tecnici dell'ATO
(allegato 19 di parte attrice).
Il cattivo stato di manutenzione dei mezzi viene ancora una volta documentato dai verbali di sopralluogo del 29/07/2013 e del 17/09/2013 (allegati 20 e 21 di parte attrice).
Part Alla luce di tali documenti non è possibile dire che la non abbia dato prova del patito danno, al contrario. Vi è certamente una dimostrazione del danno peraltro maturata nel contraddittorio delle parti poiché i verbali ispettivi sono stati redatti in presenza della parte comodataria.
Ciò che invece va valutato è il periodo entro il quale tale danno possa essere imputato alla parte appellata.
E, infatti, dalla documentazione prodotta da parte appellata in primo grado, emerge che in data
04/10/2012 il Consiglio Comunale di Vittoria deliberò la messa in liquidazione dell' e con CP_1 determina del 27/12/2012 venne nominato il collegio dei liquidatori con il compito di svolgere l'attività ordinaria fino alla definitiva aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti che nelle more il provvedeva ad appaltare. Controparte_7
A seguito dell'espletata gara d'appalto, nel luglio 2013, il servizio di gestione dei R.U. veniva affidato CP_1 alla alla quale in data 30/09/2013 venivano consegnati i servizi che iniziavano ad Parte_3 essere svolti dal 04/10/2013.
Ne deriva che il danno imputabile alla , certamente evincibile dai verbali ispettivi già citati, va CP_1 limitato al periodo corrente dalla stipula dei contratti di comodato alla data del 4/10/2013.
A tale data infatti in base alla documentazione risalgono sicuramente i danni al tetto del capannone,
e un cattivo stato di manutenzione dei mezzi (cfr: verbali di sopralluogo del 29/07/2013 e del
17/09/2013 (allegati 20 e 21 di parte attrice).
Quanto invece ai danni al CC , agli atti vandalici ed ai furti emergenti dai verbali di ispezione del
03.03.2014, del 10.04.2014 e del 16.04.2014 (doc. n. 28, 32 e 36 della produzione attorea in primo grado )essi non appaiono imputabili alla parte appellata perché successivi alla data sopra indicata. Peraltro dal verbale di ispezione del 16.04.2014 (doc. n. 36 della produzione attorea in primo grado) emerge la consapevolezza di che ormai a che a gestire il CC non è più Parte_1
L' , infatti , nel verbale del 16.04.2014 si legge quanto segue: “ …si è potuto constatare il totale CP_1 abbandono della struttura , oggetto sia di atti vandalici che di conferimenti impropri ed illegali da parte dell'attuale gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune di Vittoria “.
Ora, mentre per il danno riguardante il tetto è certamente possibile operare una valutazione sulla scorta di quanto emerge dalla consulenza (che, per come sotto si dirà, è riuscita a quantificare il nocumento e a individuare l'estensione e l'area coinvolta) invece per ciò che riguarda il danno agli automezzi, anche se risulta provato l'”an”, ossia un già avviato cattivo stato manutentivo, certamente violativo dell'obbligo di diligenza cui il comodatario si era impegnato con la sottoscrizione del contratto, è impossibile determinare il quantum, del quale la parte appellante non ha fornito prova.
E, invero, gli elementi in tal senso forniti dai verbali di sopralluogo sono generici, ed è quindi impossibile individuare a livello temporale quale fosse lo stato dei beni mobili per il periodo di riferimento.
Part E' sì vero che essi non sono stati riconsegnati ad , tuttavia le vicende della loro custodia non consentono di valutare il loro deterioramento in riferimento specifico alle date di cui si è detto.
Si tratta infatti di veicoli che- per come si evince dagli atti - erano ricoverati presso l'officina Tech
Servizi S.r.l. di Palermo (altri ancora presso l'officina ed altri presso il CC di Vittoria), CP_10 ma che oggi sono per lo più parcati in siti ove sono stati esposti anche alle intemperie (si veda ad esempio quelli ubicati presso la discarica di sita in C.da Cava dei Modicani). Pt_1
Ne deriva che lo stato del loro deterioramento (sul quale ha inciso anche il tempo e le avversità atmosferiche) per come determinato dal CTU molti anni dopo la conclusione del rapporto tra le parti non è imputabile alla parte appellata.
In conclusione quindi è possibile quantificare solo il danno al tetto del capannone certamente riferibile alla parte appellata.
Quanto alla porzione di tetto di cui si discute, dal verbale di sopralluogo del 18/4/2013 (con relativa documentazione fotografica) si legge, riguardo al Capannone, che lo stesso […] “presenta la copertura irrimediabilmente danneggiata a causa del parziale crollo di alcuni tegoloni autoportanti, probabilmente costituiti da cemento amianto” […].
Tale documento attesta, che già dal mese di aprile 2013, era avvenuto il crollo di parte della copertura del capannone. La superficie danneggiata non è indicata, per come avverte il CTU a pag. 15 della perizia, tuttavia dalle ortofoto reperibili in rete ed in particolare utilizzando l'apposita funzione di
Google Earth, che permette di visualizzare le ortofoto andando indietro negli anni, il perito ha potuto constatare che la superficie danneggiata era pari a circa 60 mq.
Dopo il 2017, la superficie danneggiata risulta aumentata, anche, presumibilmente, rimossa (per contenere i danni ed i rischi di crollo) attestandosi, nel giugno 2019 e fino alla data odierna, intorno a 140 mq.
Tuttavia tale aumento di superficie priva di copertura rilevato (140 mq – 60 mq = 80 mq), è del tutto giustificabile – informa il CTU - per ragioni di sicurezza, essendo state eliminante, molto probabilmente, le porzioni residue di lastre pericolanti.
Ne deriva che la stima dei costi per il ripristino della copertura è stata correttamente determinata dal perito in ragione della odierna superficie scoperta (140 mq circa) ed è stata quantificata in 10.000,00
€, oltre spese tecniche, quantificabili in 3.000,00 € (il costo per l'intervento, all'epoca dei fatti (aprile
2013) poteva attestarsi ad importo di circa 50,00 €/mq, per un importo complessivo dei lavori pari a
7.000,00 €, cui andavano aggiunte le spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza, ecc) stimabili in
1.500,00 €. Con i prezzi attuali, oggi, il costo unitario dell'intervento è stimabile in 70,00 €/mq).
A tale somma va quindi condannata la parte appellata. Gli interessi compensativi decorreranno dal momento del danno (da fissare in data 18/4/2013 a seguito del sopralluogo della medesima data) fino alla data della presente sentenza.
Per ciò che afferisce invece il terzo motivo di gravame, esso merita rigetto.
E' infatti a dirsi che il mancato ingresso di in mediazione non costituisce elemento che abbia CP_1 impedito il verificarsi della condizione di procedibilità.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr: Cass. sentenza n. 18068/2019) infatti la condizione di procedibilità si realizza al termine del primo incontro davanti al mediatore, “qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre” , con la conseguenza che nessuna penalità può essere inflitta alla parte che , presentatasi come nella specie al primo incontro di mediazione, non ha poi inteso procedere con la mediazione.
Dato il tenore della decisione e la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere interamente compensate nei due gradi di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939/23 R.G.C.A.,
in parziale accoglimento dell'appello condanna Controparte_16
, al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi per come quantificati in parte motiva.
Compensa interamente le spese di lite dei due gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC SC