Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dei due atti di citazione, Parte_1 dall'Avv. Donatello GENOVESE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce, Controparte_1 rispettivamente nel giudizio n. 1366/2015 R.G.A.C. e nel giudizio n. 4037/2015 R.G.A.C., in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 88, del 21 Ottobre 2015, ed in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 7, del 22 Gennaio 2016, rapp.to e difeso, giusta procure allegate alle comparse di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco BONITO OLIVA, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO incorporante, per fusione, l' Controparte_2 [...]
a sua volta società incorporante per fusione la Controparte_3 [...] in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' Controparte_3 dall'Avv. Patrizia DIOGUARDI e dall'Avv. Laura GOLINI, del Foro di Firenze, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Romina AVIGLIANO;
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1 [...]
. CP_1
Egli introduceva, così, il giudizio n. 1366/2015 R.G.A.C.
L'attore, appaltatore (giusta contratto del 22 Settembre 2010) dei lavori di completamento della strada Camastra - Pantoni – Mastroni, dopo aver dedotto le condotte inadempienti ed illecite della controparte, ed il consistente aumento dei prezzi, rassegnava le seguenti conclusioni:
2 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
Con vittoria di spese, da distrarsi.
2. introduceva, poi, il giudizio n. 4037/2015 R.G.A.C., citando, Parte_1 sulla scorta ancora della qualità di appaltatore, come innanzi brevemente descritta, ed innanzi al medesimo Tribunale, ancora il , nonché la Controparte_1 [...]
Controparte_4
La società assicuratrice era stata richiesta, dal di versare all'ente la somma CP_1 oggetto della polizza fidejussoria: l'attore chiedeva, in via cautelare, inibirsi tale pagamento.
Nel merito, egli articolava le seguenti conclusioni:
3 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
3. I convenuti si costituivano, in ambo i giudizi.
4. Il chiedeva rigettarsi ogni domanda. Controparte_1
5. La società assicuratrice si costituiva come Controparte_3 quale società incorporante per fusione la Controparte_4
Essa concludeva come segue:
- respingere ogni domanda che dovesse ex adverso venire proposta contro
[...]
e quindi contro quale Controparte_4 Controparte_3 società incorporante per fusione in quanto Controparte_4 inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, accertare se la polizza fideiussoria n. 55956924 emessa da CP_4 sia valida e/o operativa e se il Controparte_4 Controparte_1 sia legittimato a procedere all'escussione della suddetta polizza fideiussoria n.
55956924 e per quale importo;
- in ipotesi di accertamento dell'esistenza di un diritto di credito del
[...]
nei confronti di e quindi di CP_1 Controparte_4
quale società incorporante per fusione Controparte_3 [...]
in forza e nei limiti della polizza fideiussoria n. 55956924, Controparte_4 condannare il Sig. ( ) a restituire ad Parte_1 CodiceFiscale_1
quale società incorporante per fusione Controparte_3 [...]
qualsivoglia importo risulterà da questa dovuto al Controparte_4 [...]
a qualsiasi titolo, in forza e nei limiti della polizza fideiussoria n. CP_1
55956924, oltre interessi di cui al Dlgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
6. I due giudizi venivano riuniti.
7. Le cause riunite venivano istruite mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
4 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
8. Da ultimo, si costituiva la la quale aveva Controparte_2 incorporato l' Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' i costituisce avvalendosi della procura conferita, Controparte_2 per la difesa in giudizio, dalla e ciò è processualmente Controparte_3 valido, in ragione delle regole che presiedono alla fusione tra società (Cass. civ., Sez. I, ord.
19.7.2021, n. 20621: «In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis
c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa,
che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza
che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa
della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione.»).
2. I fatti di causa, e le relative questioni, nel rapporto fra l'ente appaltante e l'appaltatore, possono desumersi, e sono risolti, mediante l'elaborato prodotto dal c.t.u., nominato in corso di causa, cui si rinvia (così come agli atti, coi quali le parti si costituivano), anche ad integrazione di questa motivazione.
L'allora G.I. conferiva all'ausiliario i seguenti quesiti, tali da ripercorrere i punti di contrasto tra le parti del contratto di appalto:
a) descriva l'opera di cui al contratto di appalto oggetto di causa;
b) accerti se le opere commissionate con la perizia di variante che ha determinato la sospensione dei lavori fossero o meno preventivabili con l'uso della normale diligenza
da parte della stazione appaltante al momento della conclusione del contratto ovvero se si sia trattato di lavori resisi necessari in corso d'opera in virtù di cause obiettive e non prevedibili;
c) dica, anche alla luce del contenuto della richiesta di autorizzazione per la redazione
della perizia di variante e suppletiva allegata al fascicolo di parte del
[...]
, se l'appaltatore potesse, con l'uso dell'ordinaria diligenza, percepire CP_1 la eventuale accertata illegittimità della sospensione dei lavori già al momento della sottoscrizione del relativo verbale di sospensione dell'8-8-2011;
d) in caso di accertata illegittimità della sospensione dei lavori e di risposta negativa al quesito sub c), quantifichi il danno subito dall'attore per effetto della sospensione dei lavori, all'uopo sottoponendo a controllo i calcoli effettuati dall'impresa per determinare il totale delle riserve (di cui fornirà un quadro sinottico relativo alle date
di proposizione delle stesse, di esplicazione e di loro successiva contabilizzazione) e verificando la loro congruità e correttezza con riguardo ad ogni singola voce;
5 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
Il c.t.u., dopo ampia e ben argomentata disamina, e senza incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica, rispondeva a quei quesiti: e, inoltre, offriva puntuale commento alle osservazioni, inoltrategli dalle parti (osservazioni, peraltro, le quali talora conducevano ad una modificazione del testo originario della relazione: cfr. le pagg. 32 s. dell'elaborato).
I motivi ed i ragionamenti del consulente debbono intendersi come qui riportati e trascritti, ad esauriente integrazione, ancora una volta, della presente motivazione.
La sintesi finale essenziale del lavoro dell'ausiliario è così formulata:
Note conclusive
In conclusione, quindi, visti i luoghi, esaminati gli atti e sentite le parti, anche attraverso
i propri consulenti tecnici, si determina quanto segue.
Con contratto di appalto stipulato in data 22.09.2010, n° 194 di rep., il
[...]
ha affidato alla ditta , a seguito di una regolare procedura di CP_1 Parte_1 gara, i lavori di costruzione della strada di completamento della strada Camastra-Pantoni-
Mastroni per l'importo complessivo di € 265.481,27 oltre IVA.
I lavori, consegnati in data 14.09.2010 (alcuni giorni prima della stipula del contratto),
dovevano essere ultimati in 120 giorni.
In data 08.08.2011 la D.L. ha sospeso per la seconda volta i lavori per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva.
La suddetta sospensione dei lavori era legittima in quanto rientrante nei casi previsti
dalla lettera c) (fatto imprevisto ed imprevedibile al momento della redazione del progetto a base del contratto di appalto), comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.); si ritiene che le opere di cui a tale perizia di variante si siano rese necessarie in corso d'opera in virtù di cause obiettive e non prevedibili, pertanto, non erano preventivabili, con l'uso della normale
diligenza, da parte della stazione appaltante al momento della stipula del contratto di appalto.
L'Appaltatore non ha firmato con riserva la sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante in quanto la stessa era legittima
La variante progettata dai D.L. non presenta complessità tali da giustificare un tempo così lungo (dal 08.08.2011 al 28.09.2012) per essere redatta e per essere approvata;
infatti essa riguarda essenzialmente l'estensione di interventi già previsti (gabbioni e materiale arido per risagoma) e l'assestamento contabile di altre lavorazioni.
Si ritiene, pertanto, che la sospensione dei lavori ordinata in data 08.08.2011 dapprima legittima sia diventata illegittima per il tempo sproporzionato occorso per la redazione della
perizia di variante e la sua approvazione.
È evidente che la non poteva, con l'uso dell'ordinaria diligenza, percepire Parte_2
l'eventuale accertata illegittimità della sospensione al momento della sottoscrizione del relativo verbale di sospensione in data 08.08.2011.
Le richieste iscritte dall'impresa sul Registro di Contabilità in data Parte_1
04.10.2012, sono in parte da condividere, per un importo di € 35.011,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
6 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
La somma complessiva di euro 35.011,10 deriva dall'addizione delle singole voci, di cui al prospetto così redatto (pag. 35):
3. Quanto esposto comporta l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento dell'appaltante, di non scarsa importanza, attesa la consistenza della somma dovuta, in relazione all'interesse concreto dell'appaltatore (la somma oggi dovuta supera il 13% del corrispettivo netto contrattuale), previa la correlativa disapplicazione degli atti amministrativi relativi alla risoluzione, invece pronunziata dall'ente in danno dell'appaltatore.
4. Le argomentazioni, di cui al § 2, comportano, inoltre, che il Controparte_1 sia condannato a pagare al la somma liquidata dal c.t.u. Pt_1
Tale somma dev'essere maggiorata, in tutte le sue voci (quelle del prospetto, di cui innanzi), tranne quella relativa agli interessi per il tardivo pagamento del degli Pt_3 interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nel testo vigente al 12 Settembre 2012, data di ricezione della richiesta di pagamento (inviata, peraltro, sembrerebbe, altresì mediante telefax, il giorno precedente: ma non è chiaro il modo di collegare al di il CP_1 CP_1 numero telefonico, cui il telefax veniva inoltrato: le precedenti note, con le quali si rappresentava l'esistenza del credito, invece, non integrano vera e propria costituzione in mora, mancando un'esplicita ed attuale richiesta di pagamento: per tale non potendosi intendere l'esternazione delle riserve: Cass. civ., Sez. I, ord. 15.1.2020, n. 727), e della rivalutazione monetaria: o, meglio, degli interessi legali sulla somma man mano, di anno in anno, rivalutata
(Cass. civ., Sez. I, sent. 5.6.2014, n. 12698).
La voce n. 7, invece, dev'essere incrementata degli interessi ex art. 1283 c.c., dalla data della domanda giudiziale, ossia dall'8 Maggio 2015, sino al soddisfo.
7 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
5. L'incameramento della cauzione, di cui alla polizza fidejussoria, da parte del
[...]
, alla luce di quanto dianzi affermato, non è sorretto da un valido titolo, Controparte_1 giacché il credito riconosciuto è quello dell'appaltatore, e non già quello dell'appaltante.
Questa conclusione non può essere scalfita dalla qualificazione, ove pure condivisibile, della garanzia come autonoma, giacché (Cass. civ., Sez. III, ord. 30.8.2024, n. 23434)
«l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore
beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa.».
Ogni altra questione, inerente alla garanzia, rimane assorbita.
6. Le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, ascrivibile, ovviamente, al , e sono liquidate nel dispositivo: con la distrazione Controparte_1 in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Il calcolo del valore sarà, nel caso del , quello del decisum: ossia, della Pt_1 consistenza del credito riconosciutogli, più quella della cauzione, non più passibile di escussione;
nel caso della società assicuratrice, dovrà considerarsi l'importo della cauzione, che l'ente intendeva escutere: alla fine, si tratta del medesimo scaglione.
La consistenza dell'attività difensiva, compiuta dall'attore, peraltro, è maggiore, e ciò giustificherà la differenza nell'importo dei compensi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 1366/2015 e 4037/2015
R.G.A.C., introdotte da contro il Parte_1 [...]
, costituitosi in persona del Sindaco p.t., e contro la CP_1 [...] incorporante, per fusione, l' Controparte_2 Controparte_3
a sua volta società incorporante per fusione la
[...] [...] costituitasi in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_4 richiesta disattesa, così decide:
1. pronunzia la risoluzione del contratto di appalto concluso in data 22.9.2010, n. 194 di rep.,
col quale il , quale appaltante, affidava all'appaltatore Controparte_1
i lavori di completamento della strada Camastra-Pantoni-Mastroni: Parte_1 per inadempimento dell'appaltante, di non scarsa importanza, e previa la correlativa disapplicazione degli atti amministrativi relativi alla risoluzione, invece pronunziata dall'ente in danno dell'appaltatore;
2. condanna il a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 35.011,10, oltre agli accessori come da § 4 della motivazione;
3. dichiara inefficace ogni atto, col quale il abbia preteso Controparte_1
l'incameramento della cauzione, di cui alla polizza fidejussoria emessa dalla
[...]
Controparte_4
4. condanna il a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 in euro 12.000,00 per compensi ed in euro 1.359,26 per esborsi, oltre al rimborso delle
8 NN. 1366/2015 e 4037/2015 R.G.A.C.
spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Donatello GENOVESE;
5. condanna il a rifondere all' Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, in euro 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. spese di c.t.u. a carico, nel rapporto fra le parti, del . Controparte_1
Potenza, 11 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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