Articolo 2 della Legge 8 luglio 1977, n. 487
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 agosto 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione predetta.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977