Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 19/04/2021, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00507/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2021, proposto da
Fondiaria Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pianiga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 23128 del 01.12.2020 del Comune di Pianiga, “Scia per sanatoria di fabbricato residenziale – Rif. v.s. note pervenute in data 12.11.2020 prott. 21933 – 22043 e in data 30.11.2020 prot. 23024”;
- della nota prot. n. 23302 del 03.12.2020 del Comune di Pianiga, “Segnalazione certificata per agibilità su prat. ed. 2020/036. Divieto prosecuzione attività unità immobiliare censita al foglio 21 mappale 645 subb. 3 - 4”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pianiga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame la società Fondiaria Costruzioni s.r.l. - titolare del permesso di costruire n. 53 del 22.8.2011 per la costruzione di un edificio trifamiliare nel Comune di Pianiga, oggetto di SCIA in variante presentata nel 2019 - ha impugnato la nota del Comune di Pianiga prot. n. 23128 del 01.12.2020 con cui è stata quantificata la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 per difformità di opere interne rispetto ai titoli edilizi (larghezza delle scale che dal pianterreno conducono all’interrato e di quelle che dal pianterreno conducono al primo piano) e la nota n. 23302 del 03.12.2020 del Comune di Pianiga, avente ad oggetto “Segnalazione certificata per agibilità su prat. ed. 2020/036. Divieto prosecuzione attività unità immobiliare censita al foglio 21 mappale 645 subb. 3 4 del 3.12.2020” con cui il Comune ha inibito gli effetti della SCIA per l’agibilità dell’unità abitativa sub 3-4 in considerazione della presenza di irregolarità edilizie riguardanti la configurazione delle scale interne, confermando la sanzione pecuniaria precedentemente irrogata.
La ricorrente ha impugnato i suddetti atti articolando le seguenti censure:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13, 29 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 da parte del Comune di Pianiga: conformità delle opere realizzate al permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. La ricorrente contesta la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 34, c. 2 D.P.R. 380/2001, non potendosi configurare alcuna difformità del realizzato rispetto ai titoli che disciplinano le opere contestate, da ricondursi al permesso di costruire del 2011 ed alla scia alternativa del 2018 per completamento lavori e non alla variante del 2019, che non riguardava le scale.
2. Violazione art. 24 e 34-bis DPR 380/2001; 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei presupposti per il diniego della SCA riferita all’agibilità, eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Fermo quanto si è detto con riguardo alle scale che conducono al piano terra, il provvedimento è illegittimo anche nella parte in cui rileva la difformità rispetto al progetto del corridoio al piano terra, rientrando esse entro il limite di tolleranza del 2%.
La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno derivante dai provvedimenti impugnati, asserendo che le difformità illegittimamente rilevate avrebbero determinato un deprezzamento dell’immobile pari ad € 25.000,00 come da preliminare depositato in atti.
Ha, altresì, domandato la sospensione cautelare del provvedimento.
Si è costituito il Comune di Pianiga, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ed insistendo, comunque, per il suo rigetto nel merito.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2021 è stato dato l’avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il ricorso è, in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di annullamento della nota prot. 23128 del 1.12.2020. Le censure articolate avverso la suddetta nota mirano a contestare la difformità delle scale che dal pianterreno conducono all’interrato e di quelle che conducono al primo piano rispetto ai titoli edilizi. Tale difformità, tuttavia, è stata posta a fondamento dell’ordinanza di ripristino, adottata ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001, n. 125 del 6.11.2019, mai impugnata ed alla quale la ricorrente ha prestato acquiescenza facendo istanza di fiscalizzazione dell’abuso. Il contenuto della nota del 1.12.2020 è meramente confermativo della natura abusiva delle opere realizzate e della correttezza dell’importo della sanzione pecuniaria quantificato nell’atto di irrogazione del 11.6.2020, anch’esso rimasto privo di contestazioni (con riguardo al quantum debeatur) nel presente giudizio.
La omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza di ripristino n. 125 del 6.11.2019 conduce al rigetto della domanda di annullamento del provvedimento inibitorio degli effetti della scia, di cui alla nota del 3/12/2020, prot. n. 23302, atteso che essa si fonda, parimenti, sulla contestazione della natura abusiva delle opere realizzate, già oggetto, come si è detto, di precedenti provvedimenti sanzionatori, non impugnati ed ai quali il ricorrente ha prestato acquiescenza.
La censura di violazione dell’art. 34-bis D.P.R. 380/2001 può essere assorbita, riguardando solo alcune delle difformità contestate (quelle relative alla larghezza del corridoio al piano terra). Trattandosi di una soltanto delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento non v’è interesse al suo esame nel merito, sostenendosi il provvedimento su quelle residue, rispetto alle quali l’impugnazione è, per quanto sopra esposto, inammissibile.
La domanda risarcitoria è infondata, essendo essa del tutto sguarnita di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pianiga che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO