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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6037/2019 All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NICOLO' GIUSEPPE Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MORIELLI MARCO ANDREA Avv. Alberici pres in sostituzione
CP_2
Avv. STANI ANGELA Avv. Benzi pres in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6037 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Agrigento n. 17, presso lo studio dell'avv. Nicolò Giuseppe (C.F. – C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, V.le delle CP_2 C.F._3
Università n.11, presso lo studio degli avv.ti Angela Stani ed Emiliano Benzi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATO – E
(già , (P. IVA ), in Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle Libertà
n.10, presso lo studio dall'avv. Marco Andrea Morielli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA-
pagina 2 di 10 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15253/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/07/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 15253/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 19/07/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 12585/2015 promosso dallo stesso nei confronti di , con Parte_1 CP_2 Controparte_1
(già quale terza chiamata in causa.
[...] Controparte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Roma l'avv. per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della sua CP_2 responsabilità, al risarcimento dei danni, asseritamente subiti, a seguito ed in conseguenza di inadempienze professionali dallo stesso poste in essere, nell'espletamento dell'incarico professionale lui conferito in qualità di legale. Deduceva in particolare l'attore di aver conferito mandato ad litem all'odierno convenuto al fine di essere rappresentato e difeso nella causa di lavoro promossa dinanzi al
Tribunale di HI, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro a vario titolo dovute allo stesso da parte del datore di lavoro;
che l'allora parte convenuta eccepiva la Parte_1 prescrizione del diritto vantato dall'attore; che tale eccezione veniva accolta dal Tribunale adito sul presupposto del mancato deposito, da parte del legale, di un non altrimenti specificato “atto introduttivo regolarmente notificato”. Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti, che indicava in € CP_2
490.000,00 oltre interessi e rivalutazione. L'avv. si costituiva chiedendo preliminarmente di CP_2 chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale. Nel merito, contestava il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea, con particolare riferimento alla mancata prova del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza e il danno lamentato. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Si costituiva in giudizio la , che CP_4 in via pregiudiziale eccepiva la nullità dell'atto di citazione di terzo ex art. 164 I e III comma c.p.c.; con riferimento alla chiamata in garanzia da parte dell'avv. precisava l'operatività della CP_2 copertura assicurativa del professionista entro il massimale e al netto della franchigia previsti dalla polizza.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda pagina 3 di 10 proposta da
contro
;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite in favore di , che liquida in euro 4835,00 per compensi, oltre accessori come CP_2 per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_4
che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori come per legge.”.
[...]
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare i convenuti e C.F. e P. IVA (terza chiamata in CP_2 Controparte_5 P.IVA_1 causa) come da richiesta dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 490.000,00 o alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre spese diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2 in data 5/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza;
B) In via subordinata, in caso di totale o parziale accoglimento dell'avversa domanda, dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a garantire e Controparte_1 manlevare l'Avv. e per l'effetto condannare la stessa al CP_2 Controparte_1 pagamento, in favore del sig. di ogni somma eventualmente riconosciuta come dovuta Parte_1 all'esito del giudizio;
C) Con vittoria delle spese legali del grado, oltre accessori.”.
§ 6.— L'appellata , costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare accertare dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dall'appellante Sig. di condanna nell'originario convenuto Avv. oggi Parte_1 CP_2 appellato, in solido con la ….. in quanto inammissibile e infondata in fatto Controparte_1
e in diritto e comunque tardivamente proposta;
2) Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 15253/2019 emessa nel giudizio avente RG n. Parte_1
12585/2015 pubblicato il 19/07/2019 …. perché infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal Sig. pagina 4 di 10 e di conseguente decisione nel merito, nel caso di accoglimento dell'eventuale appello Parte_1 incidentale condizionato, ove proposto all'appellato Avv. al fine di essere manlevato CP_2 dalla , voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere le conclusioni Controparte_1 precisate nella memoria ex articolo 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate…..”.
§ 7. — All'udienza di comparizione del 2/03/2021, tenuta mediante deposito di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e hanno chiesto disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8 — Nel merito l'appello si articola in un solo motivo.
§ 8.1 — Con il motivo di appello viene dedotta: l'“erronea valutazione degli atti di causa e scarsa motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Tanto premesso, esaminando partitamente le questioni dell'asserita condotta colposa del convenuto e del nesso di causalità tra questa e il danno lamentato si osserva quanto segue. Quanto al primo profilo, deve anzitutto rilevarsi il carattere assolutamente vago e generico delle allegazioni dell'attore sul punto, limitandosi quest'ultimo a dedurre che il Tribunale di HI ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria promossa dall'attore per mancanza del deposito del ricorso introduttivo di causa notificato al datore di lavoro convenuto (cfr. atto di citazione, p. 2, cit.) senza specificare quali siano il ricorso e il giudizio oggetto del riferimento. Solo dalla lettura della sentenza predetta, che è prodotta in atti (cfr. doc. n. 2 fasc. parte attrice), si evince che nel giudizio promosso con il patrocinio dell'avv. il CP_2 ricorrente si difendeva, rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, invocando l'interruzione del termine prescrizionale, dal momento che la medesima pretesa era stata già azionata in un precedente giudizio, poi dichiarato interrotto e non riassunto nei termini di legge. Il Tribunale adito, d'altra parte, rigettava la domanda e dichiarava prescritta l'azione, rilevando come il ricorrente non avesse affatto provato l'invocata interruzione della prescrizione, non documentando, mediante la produzione dell'atto introduttivo del riferito, precedente giudizio, la data dell'evento interruttivo, e dunque il termine iniziale della prescrizione da tale momento nuovamente decorrente. Nella mancata documentazione di un evento che costituisce atto interruttivo della prescrizione della pretesa promossa dal proprio assistito, a fronte dell'eccezione in tal senso sollevata dalla controparte, sono di certo astrattamente ravvisabili gli estremi di un comportamento negligente da parte del legale. Tuttavia,
l'attore non ha prodotto, in questa sede, l'atto introduttivo del giudizio in questione, sicché continua pagina 5 di 10 ad essere dubbio se, alla data dell'instaurazione di detta causa, il termine di prescrizione del diritto azionato fosse ancora decorrente – così configurandosi un atto interruttivo della prescrizione, secondo la tesi patrocinata dall'odierno attore – ovvero lo stesso fosse già compiuto. È evidente, infatti, che solo nella prima ipotesi possono ravvisarsi profili di negligenza in capo al legale convenuto con riferimento alla mancata documentazione dell'atto interruttivo. Peraltro, quanto all'ulteriore profilo del nesso di causalità tra la condotta colposa allegata e il danno lamentato, si rileva che non emerge dagli atti di causa alcun elemento idoneo a provare che, qualora l'eccezione di prescrizione fosse stata disattesa, la causa avrebbe avuto nel merito esito favorevole per l'odierno attore, non avendo quest'ultimo, nel presente giudizio, né provato, né chiesto di provare le circostanze poste a fondamento delle domande proposte del ricorso, ed in particolare l'esistenza di un diritto di credito di lavoro avente ad oggetto le somme pretese. Con riferimento, infatti, ai criteri generali sopra già indicati, la circostanza che si possa ritenere provato il comportamento negligente del professionista non implica, come sembra ritenere l'odierno attore, che possa per ciò stesso ritenersi provato il danno…. L'odierno attore non ha adempiuto il suddetto onere probatorio, limitandosi a dedurre in maniera apodittica che dal rigetto del ricorso è a lui derivato un grave pregiudizio nella sua sfera giuridica, ma senza fornire alcuna prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa avanzata nel giudizio proposto con il patrocinio dell'avv. In particolare, in ordine a tale ultimo decisivo profilo, si rileva che l'attore non ha CP_2 neppure allegato i fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata nei confronti del datore di lavoro convenuto, limitandosi a produrre in questo giudizio un documento riepilogativo della propria situazione lavorativa (cfr. doc. n. 3 fasc. parte attrice); documento che, tuttavia, in difetto di specifiche deduzioni da parte dell'attore, il quale non allega neanche il titolo e la causa petendi dell'invocata pretesa creditoria, nulla prova sulla spettanza delle somme in contestazione”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Il giudice pur riconoscendo la negligenza del professionista ritiene mancante la verifica che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone;
tra l'altro lamenta il mancato deposito da parte attrice dell'atto introduttivo del giudizio in questione, precisamente il ricorso introduttivo di causa notificato al datore di lavoro convenuto, dall'avvocato innanzi al Tribunale di HI che ha dichiarato l'intervenuta CP_2 prescrizione della pretesa creditoria promossa dall'attore per mancanza del deposito del (cfr. atto di citazione, p. 2, cit). Anche in questa circostanza il Giudice non ha tenuto conto che l'atto incriminato, regolarmente notificato dall'avv. è rimasto nella sua esclusiva disponibilità. Quindi l'Attore CP_2 non aveva alcuna possibilità di depositare il predetto atto. In ogni caso il Tribunale di Roma, pur pagina 6 di 10 richiamando la sentenza del Tribunale di HI passata in giudicato, non ha dato alla stessa la rilevanza che merita in tutta la sua portata giuridica, di fatto è l'unico documento inoppugnabile da dove si evince l'operato del convenuto che ha iscritto la causa a Ruolo Generale N CP_2
957/06 Trib: HI (ved. doc. rilasciata dalla cancelleria del tribunale di HI, depositata in atti), ma non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, il Tribunale di
Roma nella sentenza impugnata riconosce la negligenza dell'avvocato (Nella mancata CP_2 documentazione di un evento che costituisce atto interruttivo della prescrizione della pretesa promossa dal proprio assistito, a fronte dell'eccezione in tal senso sollevata dalla controparte, sono di certo astrattamente ravvisabili gli estremi di un comportamento negligente da parte del legale.) che anche questo difensore conviene con l'assunto dal Giudice in questa parte di sentenza ritenendo il comportamento processuale dell'avv. negligente. Dalla predetta Sentenza emerge con assoluta CP_2 certezza che il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 20-06-2002 (per come statuito nella sentenza passata in giudicato del Tribunale di HI n.114/2013 depositata in atti). Quindi, causa iscritta a Ruolo Generale N 957/06 Trib: HI (ved. doc. rilasciata dalla cancelleria del tribunale di HI, depositata in atti) entro i cinque anni, se l'avv. avesse regolarmente CP_2 depositato l'atto introduttivo del giudizio nel momento che ha iscritto la causa a ruolo o anche presentato successivamente in corso di causa certamente il Tribunale di HI, non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione del credito vantato dal che qui giova ricordare non è Controparte_6 mai stato contestato dalle parti avverse.”
Aggiunge il che anche la parte della sentenza relativa alla mancata dimostrazione Parte_1 dell'esito favorevole del giudizio per l'attore, nel caso in cui fosse stata rigettata l'eccezione di prescrizione, è errata: “in quanto non tiene conto che il credito di euro 184.246,56 richiesto con l'atto incriminato al Tribunale di HI causa incardinata al n 957/2006, che ha prodotto la sentenza n 14/2013 stesso Tribunale”, non era stato contestato, essendosi le parti limitate ad eccepire la prescrizione così di fatto riconoscendo il credito dell'attore.
Il motivo è infondato.
Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo
2006, n. 6967), l'obbligazione assunta dall'avvocato nei confronti del proprio assistito ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato. Il professionista è, pertanto, tenuto a prestare la propria attività con diligenza, perizia e competenza, ma non può garantire il raggiungimento di un esito favorevole, dipendendo questo da molteplici fattori estranei alla sua sfera di controllo. Ne consegue che il danno derivante da un'asserita omissione professionale può essere ritenuto giuridicamente rilevante solo ove si dimostri, sulla base di un accertamento controfattuale condotto secondo criteri probabilistici, che – in pagina 7 di 10 assenza di tale omissione – il risultato utile per il cliente sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112).
Si evince dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di HI relativa al giudizio nel corso del quale l'avv. avrebbe fornito una condotta professionale negligente, che con CP_2 Parte_1 il patrocinio del suddetto legale, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dall'1/6/1989 al 20/06/2002 svolgendo mansioni di economo e Parte_2 ricevendo un trattamento retributivo complessivo inferiore rispetto alle previsioni del C.C.N.L., aveva agito, con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3/06/2011, nei confronti della suddetta congregazione e della , per ottenere la condanna della prima al pagamento Controparte_7 della somma complessiva di € 184.246,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, straordinario, festività, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR. Si era costituita la eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione Parte_2 quinquennale dei crediti vantati dalla controparte e contestando quanto dedotto e affermato a fondamento del ricorso. La domanda veniva rigettata in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'arti 2948 nn. 4 e 5 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 20/06/2002. In particolare, il Giudice del Lavoro rilevava che il aveva dedotto di avere già agito in giudizio nei confronti della con un Parte_1 Parte_2 precedente ricorso ex articolo 414 c.p.c., ma non aveva indicato la data in cui il suddetto ricorso era stato notificato alla controparte, e dunque la data in cui si era verificato l'evento interruttivo della prescrizione (cfr. sentenza del Tribunale di HI n. 14/2013 allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciò posto emerge dagli atti, innanzitutto, che - come correttamente evidenziato dal Giudice a quo (oltre che dal Giudice di HI) - il non ha allegato, né dimostrato, quando il Parte_1 primo ricorso sarebbe stato notificato alla con conseguente determinarsi dell'effetto Parte_2 interruttivo della prescrizione, a nulla rilevando la data di iscrizione del fascicolo (provata con una certificazione della cancelleria allegata al fascicolo di primo grado) che avviene in un periodo di tempo necessariamente antecedente, atteso che, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., la notifica degli atti al resistente avviene solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, dei documenti in cancelleria e della fissazione dell'udienza di discussione da parte del giudice del lavoro.
Ne deriva che l'attore non ha dimostrato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che, alla data dell'instaurazione del giudizio esitato con la citata sentenza del Tribunale di HI, il termine di prescrizione del diritto vantato dal medesimo non fosse ancora spirato.
pagina 8 di 10 In assenza della prova della tempestiva proposizione del ricorso al Giudice del Lavoro, non può ritenersi integrata la prova di una concreta responsabilità professionale dell'avvocato per il mancato deposito dell'atto interruttivo della prescrizione.
Occorre altresì evidenziare che, dalla citata sentenza del Tribunale di HI, si evince che il rigetto della domanda da parte del Tribunale del lavoro si è fondato esclusivamente sulla dichiarata intervenuta prescrizione del diritto e non su un accertamento del merito della pretesa del e inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Parte_1 Parte_2
costituendosi, aveva contestato il credito vantato dal medesimo.
[...]
Né tantomeno l'esistenza del suddetto credito risulta dimostrata dalla scarna documentazione allegata dall'attore in primo grado, costituita, oltre che dalla sentenza del Tribunale di HI, dalla citata certificazione della cancelleria e dagli atti del procedimento di mediazione, dai tabulati di calcolo delle differenze retributive chieste dal i quali, essendo atti di provenienza unilaterale, Parte_1 sono del tutto inidonei a comprovare il credito vantato dal medesimo (cfr. documentazione allegata dall'attore in primo grado).
Tali allegazioni appaiono, pertanto, del tutto insufficienti per effettuare il giudizio prognostico sull'esito del giudizio presupposto ovvero per valutare se la domanda presentata dal Parte_1 quand'anche fosse stata rigettata l'eccezione di prescrizione a seguito del deposito dell'atto interruttivo del precedente giudizio regolarmente notificato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
Ne consegue che non è stata fornita la prova del necessario nesso di causalità tra la condotta del legale e il risultato che ne è derivato, ovvero il mancato accoglimento della domanda proposta per il suo assistito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può trovare accoglimento e deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'impugnazione avanzata dal comporta l'assorbimento di ogni questione Parte_1 relativa alle domande subordinate riproposte in questo grado di giudizio dagli appellati.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 260.000,00 a € 520.000,00 compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.195,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.276,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.649,00 pagina 9 di 10 Compenso tabellare (valori minimi) € 10.060,00
§ 10. – L'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. 15253/2019 emessa dal CP_2 Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere a e a le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 10.060,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/200 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Alberto Tilocca
pagina 10 di 10
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NICOLO' GIUSEPPE Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MORIELLI MARCO ANDREA Avv. Alberici pres in sostituzione
CP_2
Avv. STANI ANGELA Avv. Benzi pres in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6037 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Agrigento n. 17, presso lo studio dell'avv. Nicolò Giuseppe (C.F. – C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, V.le delle CP_2 C.F._3
Università n.11, presso lo studio degli avv.ti Angela Stani ed Emiliano Benzi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATO – E
(già , (P. IVA ), in Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle Libertà
n.10, presso lo studio dall'avv. Marco Andrea Morielli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA-
pagina 2 di 10 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15253/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/07/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 15253/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 19/07/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 12585/2015 promosso dallo stesso nei confronti di , con Parte_1 CP_2 Controparte_1
(già quale terza chiamata in causa.
[...] Controparte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Roma l'avv. per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della sua CP_2 responsabilità, al risarcimento dei danni, asseritamente subiti, a seguito ed in conseguenza di inadempienze professionali dallo stesso poste in essere, nell'espletamento dell'incarico professionale lui conferito in qualità di legale. Deduceva in particolare l'attore di aver conferito mandato ad litem all'odierno convenuto al fine di essere rappresentato e difeso nella causa di lavoro promossa dinanzi al
Tribunale di HI, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro a vario titolo dovute allo stesso da parte del datore di lavoro;
che l'allora parte convenuta eccepiva la Parte_1 prescrizione del diritto vantato dall'attore; che tale eccezione veniva accolta dal Tribunale adito sul presupposto del mancato deposito, da parte del legale, di un non altrimenti specificato “atto introduttivo regolarmente notificato”. Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti, che indicava in € CP_2
490.000,00 oltre interessi e rivalutazione. L'avv. si costituiva chiedendo preliminarmente di CP_2 chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale. Nel merito, contestava il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea, con particolare riferimento alla mancata prova del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza e il danno lamentato. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Si costituiva in giudizio la , che CP_4 in via pregiudiziale eccepiva la nullità dell'atto di citazione di terzo ex art. 164 I e III comma c.p.c.; con riferimento alla chiamata in garanzia da parte dell'avv. precisava l'operatività della CP_2 copertura assicurativa del professionista entro il massimale e al netto della franchigia previsti dalla polizza.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda pagina 3 di 10 proposta da
contro
;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite in favore di , che liquida in euro 4835,00 per compensi, oltre accessori come CP_2 per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_4
che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori come per legge.”.
[...]
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare i convenuti e C.F. e P. IVA (terza chiamata in CP_2 Controparte_5 P.IVA_1 causa) come da richiesta dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 490.000,00 o alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre spese diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.”.
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2 in data 5/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza;
B) In via subordinata, in caso di totale o parziale accoglimento dell'avversa domanda, dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a garantire e Controparte_1 manlevare l'Avv. e per l'effetto condannare la stessa al CP_2 Controparte_1 pagamento, in favore del sig. di ogni somma eventualmente riconosciuta come dovuta Parte_1 all'esito del giudizio;
C) Con vittoria delle spese legali del grado, oltre accessori.”.
§ 6.— L'appellata , costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare accertare dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dall'appellante Sig. di condanna nell'originario convenuto Avv. oggi Parte_1 CP_2 appellato, in solido con la ….. in quanto inammissibile e infondata in fatto Controparte_1
e in diritto e comunque tardivamente proposta;
2) Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 15253/2019 emessa nel giudizio avente RG n. Parte_1
12585/2015 pubblicato il 19/07/2019 …. perché infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal Sig. pagina 4 di 10 e di conseguente decisione nel merito, nel caso di accoglimento dell'eventuale appello Parte_1 incidentale condizionato, ove proposto all'appellato Avv. al fine di essere manlevato CP_2 dalla , voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere le conclusioni Controparte_1 precisate nella memoria ex articolo 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate…..”.
§ 7. — All'udienza di comparizione del 2/03/2021, tenuta mediante deposito di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e hanno chiesto disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8 — Nel merito l'appello si articola in un solo motivo.
§ 8.1 — Con il motivo di appello viene dedotta: l'“erronea valutazione degli atti di causa e scarsa motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Tanto premesso, esaminando partitamente le questioni dell'asserita condotta colposa del convenuto e del nesso di causalità tra questa e il danno lamentato si osserva quanto segue. Quanto al primo profilo, deve anzitutto rilevarsi il carattere assolutamente vago e generico delle allegazioni dell'attore sul punto, limitandosi quest'ultimo a dedurre che il Tribunale di HI ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria promossa dall'attore per mancanza del deposito del ricorso introduttivo di causa notificato al datore di lavoro convenuto (cfr. atto di citazione, p. 2, cit.) senza specificare quali siano il ricorso e il giudizio oggetto del riferimento. Solo dalla lettura della sentenza predetta, che è prodotta in atti (cfr. doc. n. 2 fasc. parte attrice), si evince che nel giudizio promosso con il patrocinio dell'avv. il CP_2 ricorrente si difendeva, rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, invocando l'interruzione del termine prescrizionale, dal momento che la medesima pretesa era stata già azionata in un precedente giudizio, poi dichiarato interrotto e non riassunto nei termini di legge. Il Tribunale adito, d'altra parte, rigettava la domanda e dichiarava prescritta l'azione, rilevando come il ricorrente non avesse affatto provato l'invocata interruzione della prescrizione, non documentando, mediante la produzione dell'atto introduttivo del riferito, precedente giudizio, la data dell'evento interruttivo, e dunque il termine iniziale della prescrizione da tale momento nuovamente decorrente. Nella mancata documentazione di un evento che costituisce atto interruttivo della prescrizione della pretesa promossa dal proprio assistito, a fronte dell'eccezione in tal senso sollevata dalla controparte, sono di certo astrattamente ravvisabili gli estremi di un comportamento negligente da parte del legale. Tuttavia,
l'attore non ha prodotto, in questa sede, l'atto introduttivo del giudizio in questione, sicché continua pagina 5 di 10 ad essere dubbio se, alla data dell'instaurazione di detta causa, il termine di prescrizione del diritto azionato fosse ancora decorrente – così configurandosi un atto interruttivo della prescrizione, secondo la tesi patrocinata dall'odierno attore – ovvero lo stesso fosse già compiuto. È evidente, infatti, che solo nella prima ipotesi possono ravvisarsi profili di negligenza in capo al legale convenuto con riferimento alla mancata documentazione dell'atto interruttivo. Peraltro, quanto all'ulteriore profilo del nesso di causalità tra la condotta colposa allegata e il danno lamentato, si rileva che non emerge dagli atti di causa alcun elemento idoneo a provare che, qualora l'eccezione di prescrizione fosse stata disattesa, la causa avrebbe avuto nel merito esito favorevole per l'odierno attore, non avendo quest'ultimo, nel presente giudizio, né provato, né chiesto di provare le circostanze poste a fondamento delle domande proposte del ricorso, ed in particolare l'esistenza di un diritto di credito di lavoro avente ad oggetto le somme pretese. Con riferimento, infatti, ai criteri generali sopra già indicati, la circostanza che si possa ritenere provato il comportamento negligente del professionista non implica, come sembra ritenere l'odierno attore, che possa per ciò stesso ritenersi provato il danno…. L'odierno attore non ha adempiuto il suddetto onere probatorio, limitandosi a dedurre in maniera apodittica che dal rigetto del ricorso è a lui derivato un grave pregiudizio nella sua sfera giuridica, ma senza fornire alcuna prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa avanzata nel giudizio proposto con il patrocinio dell'avv. In particolare, in ordine a tale ultimo decisivo profilo, si rileva che l'attore non ha CP_2 neppure allegato i fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata nei confronti del datore di lavoro convenuto, limitandosi a produrre in questo giudizio un documento riepilogativo della propria situazione lavorativa (cfr. doc. n. 3 fasc. parte attrice); documento che, tuttavia, in difetto di specifiche deduzioni da parte dell'attore, il quale non allega neanche il titolo e la causa petendi dell'invocata pretesa creditoria, nulla prova sulla spettanza delle somme in contestazione”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Il giudice pur riconoscendo la negligenza del professionista ritiene mancante la verifica che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone;
tra l'altro lamenta il mancato deposito da parte attrice dell'atto introduttivo del giudizio in questione, precisamente il ricorso introduttivo di causa notificato al datore di lavoro convenuto, dall'avvocato innanzi al Tribunale di HI che ha dichiarato l'intervenuta CP_2 prescrizione della pretesa creditoria promossa dall'attore per mancanza del deposito del (cfr. atto di citazione, p. 2, cit). Anche in questa circostanza il Giudice non ha tenuto conto che l'atto incriminato, regolarmente notificato dall'avv. è rimasto nella sua esclusiva disponibilità. Quindi l'Attore CP_2 non aveva alcuna possibilità di depositare il predetto atto. In ogni caso il Tribunale di Roma, pur pagina 6 di 10 richiamando la sentenza del Tribunale di HI passata in giudicato, non ha dato alla stessa la rilevanza che merita in tutta la sua portata giuridica, di fatto è l'unico documento inoppugnabile da dove si evince l'operato del convenuto che ha iscritto la causa a Ruolo Generale N CP_2
957/06 Trib: HI (ved. doc. rilasciata dalla cancelleria del tribunale di HI, depositata in atti), ma non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, il Tribunale di
Roma nella sentenza impugnata riconosce la negligenza dell'avvocato (Nella mancata CP_2 documentazione di un evento che costituisce atto interruttivo della prescrizione della pretesa promossa dal proprio assistito, a fronte dell'eccezione in tal senso sollevata dalla controparte, sono di certo astrattamente ravvisabili gli estremi di un comportamento negligente da parte del legale.) che anche questo difensore conviene con l'assunto dal Giudice in questa parte di sentenza ritenendo il comportamento processuale dell'avv. negligente. Dalla predetta Sentenza emerge con assoluta CP_2 certezza che il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 20-06-2002 (per come statuito nella sentenza passata in giudicato del Tribunale di HI n.114/2013 depositata in atti). Quindi, causa iscritta a Ruolo Generale N 957/06 Trib: HI (ved. doc. rilasciata dalla cancelleria del tribunale di HI, depositata in atti) entro i cinque anni, se l'avv. avesse regolarmente CP_2 depositato l'atto introduttivo del giudizio nel momento che ha iscritto la causa a ruolo o anche presentato successivamente in corso di causa certamente il Tribunale di HI, non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione del credito vantato dal che qui giova ricordare non è Controparte_6 mai stato contestato dalle parti avverse.”
Aggiunge il che anche la parte della sentenza relativa alla mancata dimostrazione Parte_1 dell'esito favorevole del giudizio per l'attore, nel caso in cui fosse stata rigettata l'eccezione di prescrizione, è errata: “in quanto non tiene conto che il credito di euro 184.246,56 richiesto con l'atto incriminato al Tribunale di HI causa incardinata al n 957/2006, che ha prodotto la sentenza n 14/2013 stesso Tribunale”, non era stato contestato, essendosi le parti limitate ad eccepire la prescrizione così di fatto riconoscendo il credito dell'attore.
Il motivo è infondato.
Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo
2006, n. 6967), l'obbligazione assunta dall'avvocato nei confronti del proprio assistito ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato. Il professionista è, pertanto, tenuto a prestare la propria attività con diligenza, perizia e competenza, ma non può garantire il raggiungimento di un esito favorevole, dipendendo questo da molteplici fattori estranei alla sua sfera di controllo. Ne consegue che il danno derivante da un'asserita omissione professionale può essere ritenuto giuridicamente rilevante solo ove si dimostri, sulla base di un accertamento controfattuale condotto secondo criteri probabilistici, che – in pagina 7 di 10 assenza di tale omissione – il risultato utile per il cliente sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112).
Si evince dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di HI relativa al giudizio nel corso del quale l'avv. avrebbe fornito una condotta professionale negligente, che con CP_2 Parte_1 il patrocinio del suddetto legale, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dall'1/6/1989 al 20/06/2002 svolgendo mansioni di economo e Parte_2 ricevendo un trattamento retributivo complessivo inferiore rispetto alle previsioni del C.C.N.L., aveva agito, con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3/06/2011, nei confronti della suddetta congregazione e della , per ottenere la condanna della prima al pagamento Controparte_7 della somma complessiva di € 184.246,56 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, straordinario, festività, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR. Si era costituita la eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione Parte_2 quinquennale dei crediti vantati dalla controparte e contestando quanto dedotto e affermato a fondamento del ricorso. La domanda veniva rigettata in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'arti 2948 nn. 4 e 5 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 20/06/2002. In particolare, il Giudice del Lavoro rilevava che il aveva dedotto di avere già agito in giudizio nei confronti della con un Parte_1 Parte_2 precedente ricorso ex articolo 414 c.p.c., ma non aveva indicato la data in cui il suddetto ricorso era stato notificato alla controparte, e dunque la data in cui si era verificato l'evento interruttivo della prescrizione (cfr. sentenza del Tribunale di HI n. 14/2013 allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciò posto emerge dagli atti, innanzitutto, che - come correttamente evidenziato dal Giudice a quo (oltre che dal Giudice di HI) - il non ha allegato, né dimostrato, quando il Parte_1 primo ricorso sarebbe stato notificato alla con conseguente determinarsi dell'effetto Parte_2 interruttivo della prescrizione, a nulla rilevando la data di iscrizione del fascicolo (provata con una certificazione della cancelleria allegata al fascicolo di primo grado) che avviene in un periodo di tempo necessariamente antecedente, atteso che, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., la notifica degli atti al resistente avviene solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, dei documenti in cancelleria e della fissazione dell'udienza di discussione da parte del giudice del lavoro.
Ne deriva che l'attore non ha dimostrato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che, alla data dell'instaurazione del giudizio esitato con la citata sentenza del Tribunale di HI, il termine di prescrizione del diritto vantato dal medesimo non fosse ancora spirato.
pagina 8 di 10 In assenza della prova della tempestiva proposizione del ricorso al Giudice del Lavoro, non può ritenersi integrata la prova di una concreta responsabilità professionale dell'avvocato per il mancato deposito dell'atto interruttivo della prescrizione.
Occorre altresì evidenziare che, dalla citata sentenza del Tribunale di HI, si evince che il rigetto della domanda da parte del Tribunale del lavoro si è fondato esclusivamente sulla dichiarata intervenuta prescrizione del diritto e non su un accertamento del merito della pretesa del e inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Parte_1 Parte_2
costituendosi, aveva contestato il credito vantato dal medesimo.
[...]
Né tantomeno l'esistenza del suddetto credito risulta dimostrata dalla scarna documentazione allegata dall'attore in primo grado, costituita, oltre che dalla sentenza del Tribunale di HI, dalla citata certificazione della cancelleria e dagli atti del procedimento di mediazione, dai tabulati di calcolo delle differenze retributive chieste dal i quali, essendo atti di provenienza unilaterale, Parte_1 sono del tutto inidonei a comprovare il credito vantato dal medesimo (cfr. documentazione allegata dall'attore in primo grado).
Tali allegazioni appaiono, pertanto, del tutto insufficienti per effettuare il giudizio prognostico sull'esito del giudizio presupposto ovvero per valutare se la domanda presentata dal Parte_1 quand'anche fosse stata rigettata l'eccezione di prescrizione a seguito del deposito dell'atto interruttivo del precedente giudizio regolarmente notificato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
Ne consegue che non è stata fornita la prova del necessario nesso di causalità tra la condotta del legale e il risultato che ne è derivato, ovvero il mancato accoglimento della domanda proposta per il suo assistito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può trovare accoglimento e deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'impugnazione avanzata dal comporta l'assorbimento di ogni questione Parte_1 relativa alle domande subordinate riproposte in questo grado di giudizio dagli appellati.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 260.000,00 a € 520.000,00 compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.195,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.276,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.649,00 pagina 9 di 10 Compenso tabellare (valori minimi) € 10.060,00
§ 10. – L'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. 15253/2019 emessa dal CP_2 Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere a e a le Parte_1 CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 10.060,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/200 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Alberto Tilocca
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