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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3626/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. RICCI MARIA ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
, C.F. , con l'avv. RINALDI ALESSANDRO
[...] P.IVA_1
CONVENUTO nonché
C.F. , con l'avv. SILLANI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO
TERZA CHIAMATA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attrice, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
La causa petendi prospettata in citazione si risolve nelle doglianze, legittime, della convenuta.
Giova peraltro osservare che, instauratosi il contraddittorio ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore sia adeguatamente provato.
Il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Al riguardo si richiama l'ordinanza del 31.12.24 “…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta superfluo l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte
Pag. 2 di 8 attorea: cap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 43, 44, 45,
48, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 e 62, in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 2, 12, 14, 17, 18, 37, 39, 42, 49, 56, 64 e 65 in quanto irrilevanti al fine del decidere e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 7, 13, 15, 21,31, 40, 41,
55, 57, 63 e 66 in quanto formulati in termini generici e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas e/o in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 11, 16,
22, 24, 25, 35, 36, 38, 46, 47, 50 e 67 in quanto privi di contestualizzazione spazio- temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 8690/96) e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas e/o in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte convenuta: cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas…”.
Ciò posto appaiono legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta ove osserva - tra la società e/o i soci, Controparte_3 Pt_1
e , e l' non è ma intervenuto alcun
[...] Persona_1 Controparte_1
contratto avente ad oggetto servizi di consulenza fiscale, tenuta della contabilità e delle buste paga, redazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni iva, né controparte ha fornito alcuna prova di aver conferito a detta un incarico di CP_1
tal guisa - l' si occupa esclusivamente di incassare dagli Controparte_1 associati le rispettive quote associative, dello svolgimento dell'attività sindacale di categoria e della tenuta dei rapporti con Enti (comuni, in primis) in materia di licenze commerciali per conto dei propri associati (doc. 3 fascicolo attoreo), di effettuare comunicazioni ed invii telematici per conto dei propri associati e/o di chi per essi, nonché, qualche volta, di provvedere ai pagamenti telematici (F24) per conto degli associati (ma solo previo specifico incarico in tal senso e messa a disposizione delle somme all'uopo necessarie da parte dell'associato interessato) - non svolge (e non ha mai svolto) attività di consulenza, tanto meno in materia contrattuale e/o fiscale, di tenuta della contabilità e delle buste paga, circostanza quest'ultima pure non minimamente provata dall'odierno attore - la produzione attorea sub doc. da 4 a 14 si
Pag. 3 di 8 riferisce unicamente all'attività di mero invio telematico delle dichiarazioni, svolta dall' per conto dei propri associati e/o delle imprese terze Controparte_1
incaricate da questi ultimi per gli adempimenti di natura contabile e fiscale (i quali non sono svolti da detta Associazione) - nessun dipendente e/o consulente dell' CP_1
aveva mai effettuato consulenze di natura contabile e/o fiscale e/o
[...] contrattuale in favore di e/o dell'odierno attore, tanto meno aveva mai Controparte_3 calcolato l'asserita plusvalenza di circa 62.000,00 euro generata dalla cessione di azienda effettuata da in favore di terzi - nessun dipendente e/o Controparte_3 consulente dell' aveva mai verificato l'esistenza dei Controparte_1
requisiti richiesti in capo a detta società e/o dei di essa soci per la rateizzazione della citata plusvalenza in cinque anni come previsto dall'art. 86 T.U.I.R. - non vi era mai stato alcun accordo tra detta e la società e/o i soci CP_1 Controparte_3 secondo cui, una volta ceduta l'azienda, si sarebbe usufruito della rateizzazione suddetta
- non era vera la circostanza che delle bozze dei preliminari di cessione di azienda e dell'atto di scioglimento della società si fossero occupati dei dipendenti Controparte_3
e/o consulenti dell' - dalla stessa documentazione Controparte_1
depositata in atti da parte attrice (doc. 15 – mail dott. del 31.05.21) Tes_1 Per_2
risultava essersi occupato della redazione del preliminare di cessione di azienda il dott.
libero professionista con studio in Rimini, Via Turchetta n.49 (e non Persona_3
l' ) - il dott. non era consulente esterno Controparte_1 Persona_3 dell' e non aveva mai redatto il preliminare di cessione di Controparte_1
azienda per conto o su incarico di detta ultima Associazione, con conseguente irrilevanza di eventuali attività dallo stesso effettuate con riferimento alla società
[...]
e/o ai di essa soci, anche ai fini della decisione - l' CP_3 CP_1
, né nei primi mesi del 2021, né in alcun altro periodo, aveva mai
[...] comunicato che detta rateizzazione non era più possibile a causa dell'avvenuta
“chiusura della società” - il dottor non era consulente e/o dipendente Persona_4 dell' , tanto meno suo consulente fiscale responsabile, con Controparte_1
conseguente irrilevanza di eventuali messaggistica e/o attività dallo stesso effettuate nei confronti di e/o dei soci, anche ai fini della decisione non era vero né Controparte_3
minimamente provato che l'atto di scioglimento della società fosse stato predisposto da
Pag. 4 di 8 consulenti dell' - nessuno dei restanti nominativi citati da Controparte_1 controparte quali asseriti collaboratori e/o consulenti dell' Controparte_1
in realtà lo era, motivo per cui nessuna eventuale e contestata attività dei medesimi poteva essere fondatamente imputata all' - non sussisteva Controparte_1 né risultava provato alcun minimo coinvolgimento dell' Controparte_1
e/o di chi per essa nella predisposizione e redazione dell'atto di scioglimento della società - la comunicazione della del 02.06.21 doveva ritenersi, oltre che CP_4 non ascrivibile all' , del tutto irrilevante ai fini della Controparte_1 decisione, posto che non faceva altro che confermare che la scelta dell'attore di estinguere la società appena 7 giorni dopo la cessione a terzi (doc. 16 e 17 di parte attrice) fosse la causa unica impeditiva della rateizzazione suddetta - l'asserito mero invio telematico, da parte di , della dichiarazione dei Controparte_1
redditi della e del socio senza alcuna previsione di rateizzazione Controparte_3 Pt_1
non faceva che confermare, almeno indirettamente, quanto sopra ed era comunque irrilevante ai fini della decisione - nell'atto di scioglimento anticipato della società redatto a ministero notaio perfezionato appena 7 giorni dopo la cessione a Per_5 terzi dell'unica Azienda di proprietà (intervenuta per il tramite del medesimo notaio, atti questi depositati a Registro delle Imprese addirittura in pari data, doc. 1 fascicolo
, pag. 7 e 8), i soci della avevano dichiarato di voler sciogliere Pt_1 Controparte_3 innanzi tempo la società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale,
“avendo la società cessato ogni attività produttiva”, e di “riconoscere non essere luogo alla messa in liquidazione non esistendo crediti sociali ed essendo già stato provveduto prima d'ora alla estinzione di tutte le passività” (doc. 17 fascicolo ). Pt_1
In particolare quest'ultima evidenziava che - l' fosse Controparte_1
soltanto socia unica di (doc. 33 di parte attrice, Parte_2
versato in atti con nota sostitutiva di udienza del 19.05.23) - il servizio di assistenza fiscale ed elaborazione dati venisse erogato dalla partecipata dell' CP_1
convenuta, mentre il servizio di consulenza Parte_3
fiscale venisse erogato da collaboratori esterni (doc. 32 di parte attrice) - la fornitura di servizi di elaborazione dati o di consulenza fiscale veniva fornita da soggetti terzi, diversi dalla e ciò in virtù di incarichi diretti e specifici Controparte_1
Pag. 5 di 8 conferiti dall'imprenditore, associato o non, direttamente in favore di detti ultimi soggetti/professionisti terzi (tra i quali, come detto, Parte_2
documenti da 39 a 42, prodotti da parte attrice con prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c.) - il doc. 42 di parte attrice (distinta di bonifico dell'importo € 2.146,87) comprova che i compensi per detti servizi venivano pagati direttamente dal cliente
( nel caso di specie) a detti soggetti terzi ( Controparte_3 Parte_2
sempre nel caso di specie) e ciò anche a riprova dell'estraneità della
[...]
convenuta dai fatti per cui è causa - del tutto irrilevante, oltre che CP_1
infondata, deve ritenersi anche la tesi avversaria secondo cui il presunto equivoco tra troverebbe un Parte_4 elemento indiziario nell'estensione di polizza all' ed alle richiamate CP_1
attività.
Ribadisce la convenuta che…il (sia pure contestato) danno per mancata possibilità di rateizzazione deve ritenersi integralmente ascrivibile alla società ed Controparte_3
al suo socio maggioritario ed accomandatario, , anche per aver Parte_1
autonomamente ed inopinatamente deciso di estinguere la società (senza messa in liquidazione) appena sette giorni dopo la vendita a terzi dell'unica azienda di proprietà
(doc. 17 fascicolo attoreo).
Risulta per tabulas che la non ha prestato a favore di parte attorea CP_1
alcuna attività di consulenza con riferimento al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dalla cessione di azienda né ha predisposto l'atto di scioglimento di
[...]
CP_3
Non vi è prova in atti sia dell'asserito svolgimento di attività di consulenza che redazione dell'atto di scioglimento societario in esame.
Peraltro, la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
Pag. 6 di 8 Inoltre, alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto;
non è questo il caso avendo da subito parte convenuta contestato quanto argomentato da parte attorea.
Quest'ultima dove dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione (arg. da Cass. Sez. 3,
17/02/2016, n. 3023).
Nel caso parte convenuta ha contestato da subito l'esistenza di qualsivoglia contratto e/o responsabilità.
La contestazione di parte convenuta non è stata generica in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che l'attore ha assunto come prestata;
di conseguenza il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare…rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 230/16, n. 14556/04 e n. 10150/03).
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. n. 1244/00 e n. 2345/95); non vi è prova alcuna in tal senso.
La domanda attorea deve essere rigettata stante le argomentazioni di cui in epigrafe.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di
Pag. 7 di 8 comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti
Legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni rassegnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali;
condanna l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 01/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3626/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. RICCI MARIA ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
, C.F. , con l'avv. RINALDI ALESSANDRO
[...] P.IVA_1
CONVENUTO nonché
C.F. , con l'avv. SILLANI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO
TERZA CHIAMATA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attrice, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
La causa petendi prospettata in citazione si risolve nelle doglianze, legittime, della convenuta.
Giova peraltro osservare che, instauratosi il contraddittorio ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore sia adeguatamente provato.
Il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Al riguardo si richiama l'ordinanza del 31.12.24 “…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta superfluo l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte
Pag. 2 di 8 attorea: cap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 43, 44, 45,
48, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 e 62, in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 2, 12, 14, 17, 18, 37, 39, 42, 49, 56, 64 e 65 in quanto irrilevanti al fine del decidere e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas, cap. 7, 13, 15, 21,31, 40, 41,
55, 57, 63 e 66 in quanto formulati in termini generici e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas e/o in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 11, 16,
22, 24, 25, 35, 36, 38, 46, 47, 50 e 67 in quanto privi di contestualizzazione spazio- temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 8690/96) e/o vertenti su circostanze da provare per tabulas e/o in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte convenuta: cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in quanto vertenti su circostanze da provare per tabulas…”.
Ciò posto appaiono legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta ove osserva - tra la società e/o i soci, Controparte_3 Pt_1
e , e l' non è ma intervenuto alcun
[...] Persona_1 Controparte_1
contratto avente ad oggetto servizi di consulenza fiscale, tenuta della contabilità e delle buste paga, redazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni iva, né controparte ha fornito alcuna prova di aver conferito a detta un incarico di CP_1
tal guisa - l' si occupa esclusivamente di incassare dagli Controparte_1 associati le rispettive quote associative, dello svolgimento dell'attività sindacale di categoria e della tenuta dei rapporti con Enti (comuni, in primis) in materia di licenze commerciali per conto dei propri associati (doc. 3 fascicolo attoreo), di effettuare comunicazioni ed invii telematici per conto dei propri associati e/o di chi per essi, nonché, qualche volta, di provvedere ai pagamenti telematici (F24) per conto degli associati (ma solo previo specifico incarico in tal senso e messa a disposizione delle somme all'uopo necessarie da parte dell'associato interessato) - non svolge (e non ha mai svolto) attività di consulenza, tanto meno in materia contrattuale e/o fiscale, di tenuta della contabilità e delle buste paga, circostanza quest'ultima pure non minimamente provata dall'odierno attore - la produzione attorea sub doc. da 4 a 14 si
Pag. 3 di 8 riferisce unicamente all'attività di mero invio telematico delle dichiarazioni, svolta dall' per conto dei propri associati e/o delle imprese terze Controparte_1
incaricate da questi ultimi per gli adempimenti di natura contabile e fiscale (i quali non sono svolti da detta Associazione) - nessun dipendente e/o consulente dell' CP_1
aveva mai effettuato consulenze di natura contabile e/o fiscale e/o
[...] contrattuale in favore di e/o dell'odierno attore, tanto meno aveva mai Controparte_3 calcolato l'asserita plusvalenza di circa 62.000,00 euro generata dalla cessione di azienda effettuata da in favore di terzi - nessun dipendente e/o Controparte_3 consulente dell' aveva mai verificato l'esistenza dei Controparte_1
requisiti richiesti in capo a detta società e/o dei di essa soci per la rateizzazione della citata plusvalenza in cinque anni come previsto dall'art. 86 T.U.I.R. - non vi era mai stato alcun accordo tra detta e la società e/o i soci CP_1 Controparte_3 secondo cui, una volta ceduta l'azienda, si sarebbe usufruito della rateizzazione suddetta
- non era vera la circostanza che delle bozze dei preliminari di cessione di azienda e dell'atto di scioglimento della società si fossero occupati dei dipendenti Controparte_3
e/o consulenti dell' - dalla stessa documentazione Controparte_1
depositata in atti da parte attrice (doc. 15 – mail dott. del 31.05.21) Tes_1 Per_2
risultava essersi occupato della redazione del preliminare di cessione di azienda il dott.
libero professionista con studio in Rimini, Via Turchetta n.49 (e non Persona_3
l' ) - il dott. non era consulente esterno Controparte_1 Persona_3 dell' e non aveva mai redatto il preliminare di cessione di Controparte_1
azienda per conto o su incarico di detta ultima Associazione, con conseguente irrilevanza di eventuali attività dallo stesso effettuate con riferimento alla società
[...]
e/o ai di essa soci, anche ai fini della decisione - l' CP_3 CP_1
, né nei primi mesi del 2021, né in alcun altro periodo, aveva mai
[...] comunicato che detta rateizzazione non era più possibile a causa dell'avvenuta
“chiusura della società” - il dottor non era consulente e/o dipendente Persona_4 dell' , tanto meno suo consulente fiscale responsabile, con Controparte_1
conseguente irrilevanza di eventuali messaggistica e/o attività dallo stesso effettuate nei confronti di e/o dei soci, anche ai fini della decisione non era vero né Controparte_3
minimamente provato che l'atto di scioglimento della società fosse stato predisposto da
Pag. 4 di 8 consulenti dell' - nessuno dei restanti nominativi citati da Controparte_1 controparte quali asseriti collaboratori e/o consulenti dell' Controparte_1
in realtà lo era, motivo per cui nessuna eventuale e contestata attività dei medesimi poteva essere fondatamente imputata all' - non sussisteva Controparte_1 né risultava provato alcun minimo coinvolgimento dell' Controparte_1
e/o di chi per essa nella predisposizione e redazione dell'atto di scioglimento della società - la comunicazione della del 02.06.21 doveva ritenersi, oltre che CP_4 non ascrivibile all' , del tutto irrilevante ai fini della Controparte_1 decisione, posto che non faceva altro che confermare che la scelta dell'attore di estinguere la società appena 7 giorni dopo la cessione a terzi (doc. 16 e 17 di parte attrice) fosse la causa unica impeditiva della rateizzazione suddetta - l'asserito mero invio telematico, da parte di , della dichiarazione dei Controparte_1
redditi della e del socio senza alcuna previsione di rateizzazione Controparte_3 Pt_1
non faceva che confermare, almeno indirettamente, quanto sopra ed era comunque irrilevante ai fini della decisione - nell'atto di scioglimento anticipato della società redatto a ministero notaio perfezionato appena 7 giorni dopo la cessione a Per_5 terzi dell'unica Azienda di proprietà (intervenuta per il tramite del medesimo notaio, atti questi depositati a Registro delle Imprese addirittura in pari data, doc. 1 fascicolo
, pag. 7 e 8), i soci della avevano dichiarato di voler sciogliere Pt_1 Controparte_3 innanzi tempo la società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale,
“avendo la società cessato ogni attività produttiva”, e di “riconoscere non essere luogo alla messa in liquidazione non esistendo crediti sociali ed essendo già stato provveduto prima d'ora alla estinzione di tutte le passività” (doc. 17 fascicolo ). Pt_1
In particolare quest'ultima evidenziava che - l' fosse Controparte_1
soltanto socia unica di (doc. 33 di parte attrice, Parte_2
versato in atti con nota sostitutiva di udienza del 19.05.23) - il servizio di assistenza fiscale ed elaborazione dati venisse erogato dalla partecipata dell' CP_1
convenuta, mentre il servizio di consulenza Parte_3
fiscale venisse erogato da collaboratori esterni (doc. 32 di parte attrice) - la fornitura di servizi di elaborazione dati o di consulenza fiscale veniva fornita da soggetti terzi, diversi dalla e ciò in virtù di incarichi diretti e specifici Controparte_1
Pag. 5 di 8 conferiti dall'imprenditore, associato o non, direttamente in favore di detti ultimi soggetti/professionisti terzi (tra i quali, come detto, Parte_2
documenti da 39 a 42, prodotti da parte attrice con prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c.) - il doc. 42 di parte attrice (distinta di bonifico dell'importo € 2.146,87) comprova che i compensi per detti servizi venivano pagati direttamente dal cliente
( nel caso di specie) a detti soggetti terzi ( Controparte_3 Parte_2
sempre nel caso di specie) e ciò anche a riprova dell'estraneità della
[...]
convenuta dai fatti per cui è causa - del tutto irrilevante, oltre che CP_1
infondata, deve ritenersi anche la tesi avversaria secondo cui il presunto equivoco tra troverebbe un Parte_4 elemento indiziario nell'estensione di polizza all' ed alle richiamate CP_1
attività.
Ribadisce la convenuta che…il (sia pure contestato) danno per mancata possibilità di rateizzazione deve ritenersi integralmente ascrivibile alla società ed Controparte_3
al suo socio maggioritario ed accomandatario, , anche per aver Parte_1
autonomamente ed inopinatamente deciso di estinguere la società (senza messa in liquidazione) appena sette giorni dopo la vendita a terzi dell'unica azienda di proprietà
(doc. 17 fascicolo attoreo).
Risulta per tabulas che la non ha prestato a favore di parte attorea CP_1
alcuna attività di consulenza con riferimento al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dalla cessione di azienda né ha predisposto l'atto di scioglimento di
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CP_3
Non vi è prova in atti sia dell'asserito svolgimento di attività di consulenza che redazione dell'atto di scioglimento societario in esame.
Peraltro, la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
Pag. 6 di 8 Inoltre, alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto;
non è questo il caso avendo da subito parte convenuta contestato quanto argomentato da parte attorea.
Quest'ultima dove dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione (arg. da Cass. Sez. 3,
17/02/2016, n. 3023).
Nel caso parte convenuta ha contestato da subito l'esistenza di qualsivoglia contratto e/o responsabilità.
La contestazione di parte convenuta non è stata generica in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che l'attore ha assunto come prestata;
di conseguenza il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare…rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 230/16, n. 14556/04 e n. 10150/03).
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. n. 1244/00 e n. 2345/95); non vi è prova alcuna in tal senso.
La domanda attorea deve essere rigettata stante le argomentazioni di cui in epigrafe.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di
Pag. 7 di 8 comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti
Legittime e condivisibili le argomentazioni di parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni rassegnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali;
condanna l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 01/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
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