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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7602/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7602 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
AZ LA, rappresentata e difesa dall'Avv. LA Vellone, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Petrillo, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 25.11.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2021 AZ LA chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
OL (RM) il 9.05.2003, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(18.11.2010) e 3.07.2015). Per_2 In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale tra la IG.ra LA AZ e il IG. CP_1
2) Assegnazione della casa familiare, nella sua unità originaria, alla IG.ra AZ, ove già risiede con i figli minori, con ordine al IG. di lasciare l'immobile entro un mese dalla CP_1 data dell'udienza Presidenziale (doc. 4 – dichiarazione sostitutiva certificazione unica residenza e stato di famiglia della IG.ra AZ);
Per_ 3) Disporre l'affido condiviso dei minori, e con collocazione prevalente Persona_3
degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé a fine settimana alternati, dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera ore 20.30, dopo la cena;
nelle settimane in cui i ragazzi trascorrono con il padre il fine settimana staranno con lui anche un pomeriggio infrasettimanale fino alle ore 20,00 dopo la cena;
nei fine settimana in cui i ragazzi sono con la madre il padre li potrà tenere con sé due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:30 dopo cena.
4) Vacanze Natalizie e Pasquali: ad anni alterni il 24 e il 25 così da alternare Vigilia e giorni di Natale con le rispettive famiglie di origine, così per Pasque e Pasquetta. Ad anni alterni anche le altre festività da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.). Resta sottointeso che per gli altri giorni di chiusura scolastica valgono le modalità ordinarie su indicate al paragrafo 3). In alternativa: una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pasqua ad anni alterni, festività di calendario ad anni alterni.
5) Vacanze estive: 3 settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare con la
IG.ra AZ entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) Compleanni dei figli: laddove possibile alternanza pranzo/cena con ogni genitore sì da condividere il giorno con entrambi, diversamente ad anni alterni. Compleanno genitori: i ragazzi trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore, qualora cada in un giorno in cui sono con l'altro genitore, verrà concordato il recupero del giorno.
7) Ammonire il IG. a non ostacolare e anzi ad agevolare le comunicazioni figli/madre CP_1
nei tempi di permanenza presso di sé e a informare la IG.ra AZ degli eventuali stati di malattia dei figli e di ogni variazione dovesse accadere agli impegni ordinari quali la scuola e le Per_ attività sportive. Autorizzare la IG.ra AZ all'acquisto di un telefono mobile per con divisone delle spese al 50% per le ragioni di cui in parte motiva. 8) Onerare il IG. del versamento di € 500,00 alla IG.ra AZ per il mantenimento di CP_1 ciascun figlio (per un totale di € 1.000,00) oltre il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Roma.
9) Onerare il IG. del versamento di € 250,00 alla IG.ra AZ quale contributo per il CP_1 suo mantenimento, in ragione della concorde scelta con il coniuge di dedicarsi all'attività casalinga;
10) Ordinare alle parti la chiusura dei conti correnti cointestati eventualmente al momento dell'udienza ancora aperti e al IG. la restituzione alla IG.ra AZ € 9.695,00 CP_1
indebitamente sottratto alla comunione;
11) Stabilire che gli animali domestici resteranno presso la casa familiare con i figli con il contributo del sig. partecipare al 50% per le spese alimentari e veterinarie;
CP_1
12) Stabilire che a decorrere dalla pronuncia di separazione la IG. AZ farà richiesta diretta di assegni familiari;
13) Invitare i genitori all'impegno a dare assenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2022 si costituiva in giudizio
, il quale formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Pronunciare la separazione personaledeiconiugicon addebito, perchédi ragione, alla sig.ra AZ LA poiché è l'unica responsabile del fallimento del matrimonio;
2) affidare in modo condiviso i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_4 Persona_3
con prevalenza abitativa presso la madre, in ragione di quanto suddetto, ovvero pergli impegni lavorativi del padre, con facoltà per quest'ultimo di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque in caso di disaccordo con le seguenti modalità: una volta alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:30
(preferibilmente il mercoledì); week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola dopo le 17:00
e con riaccompagnamento nella ex casa coniugale dove i minori risiedono, la domenica sera entro le ore 20:30; nelle vacanze natalizie, per la metà delle stesse e più precisamente per un periodo che va, ad anni alterni, dal 25 al 31dicembre o dall'1 al 7 gennaio, alternativamente con ciascun genitore;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquettaun giorno per ciascun genitore;
nelle vacanze estive, nel periodo di luglio-agosto, per non meno di trenta giorni, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno, con reciproche comunicazioni sul periodo, entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno, cercando di conformare i detti periodi alle esigenze dei minori. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno comunicare, con preavviso di almeno tre giorni, la località ove condurranno i figli minori. 3) Confermare a carico del sig. un contributomensile di € 500,00 (cinquecento/00) per CP_1
il mantenimento di entrambi i figli minori che il ricorrente corrisponde già dal Settembre 2020 come suesposto;
tale assegno verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già indicato dalla IG.ra AZ;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale. Tali spese, preventivamente concordate tra i coniugi, saranno nella misura rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento e previa esibizione delle rispettive ricevute;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Labico (RM) loc. Colle Spina strada n. 24 alla sig.ra
LA AZ per consentire ai minori un sereno vivere quotidiano, con facoltà per il ricorrente di tenere per sé tutta la mobilia presente nell'appartamentino sub 4 finora dallo stesso abitato, avendola acquistata recentemente per sé con un esborso di € 3.600,00;
6) I proventi dell'impianto fotovoltaico (contributi GSE e scambio sul posto) saranno ad esclusivo beneficio del sig. avendo egli stesso realizzato a proprie spese CP_1
l'impiantotramite richiesta di anticipo del proprio TFR (30%), così come resteranno a suo esclusivo carico le passività per la gestione del contatore GSE;
7) Le utenze saranno a carico totale della sig.ra LA AZ, che provvederà a volturarsele ed a domiciliarle sul proprio conto corrente personale, mentre la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale sarà al 50%come già avviene;
8) Parimenti, saranno ripartite al 50% tra i coniugi le sole quote associative del P_
, di cui l'immobile fa parte, mentre le fatture emesse dal Comune di Labico per
[...]
l'erogazione dell'acqua, depurazione, e Tari saranno a carico della sig.ra LA AZ, in quanto l'istante sta provvedendo al cambiamento di residenza come da contratto di locazione di cui ai punti precedentie tali oneri saranno a suo carico nella nuova residenza;
Con vittoria di spesee onorari di causa.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 21.03.2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Con la memoria integrativa depositata in data 30.09.2022 la ricorrente si riportava alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì l'addebito della separazione al marito. Con la memoria integrativa depositata in data 24.10.2022 il resistente confermava le conclusioni in precedenza formulate.
Nelle more della fase istruttoria i coniugi raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
In ragione di ciò, all'udienza del 25.11.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, con il quale chiedevano all'intestato
Tribunale dichiararsi la loro separazione personale, precisando congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi IG. e IG.ra LA CP_1
AZ, con trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL per la relativa annotazione;
2. ACCORDI PATRIMONIALI. Come già disposto dal Presidente dell'intestato Tribunale, con decreto di fissazione udienza n. cronol. 1040/2022 del 26.03.2022 R.G. N. 7602/2021, confermare l'assegnazione alla IG.ra LA AZ della casa familiare sita in Labico (RM),
Località Colle Spina XXIV Strada n. 30, con quanto in essa contenuto ed a corredo, la quale vi continuerà ad abitare unitamente alla prole minorenne che manterrà, presso l'immobile, la propria residenza. Il predetto immobile si sviluppa su due livelli, composto da complessivi 4 vani catastali, con annessa zona di terreno pertinenziale, adibita a giardino, distinta al Catasto di codesto Comune al Foglio N. 14, Part.lla 725, Sub. 3, Piano T1, Z.C. U, Cat. A/7, Classe 2, Vani
4, R.C. Euro 485,47 – Locale Garage, con annessa rampa e locale cantina, sito al piano seminterrato, riportato nel catasto fabbricati al Foglio n. 14 – Part. 725, Sub. 4, piano S1, Z.C.
U, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 50, R.C. Euro 90,38. L'intero complesso sorge su area già distinta nel Catasto terreni del detto Comune, al Foglio N. 14 Part. 285.
Sull'immobile grava un mutuo cointestato tra i coniugi, concesso dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena Agenzia n. 43 per atto del Notaio Dott. di Roma, in data 07.06.2005, Per_5
Rep. N. 322.356, registrato in Roma 3, in data 09.06.2005 al N. 12401/1T e successivi atti di erogazione e frazionamento, redatti in data 05.01.2006 - Rep. N. 37977, registrato a Roma 5, in data 17.01.2006 ed in data 06.04.2006, Rep. N. 38736, registrato a Roma 5, in data 19.04.2006
– PRATICA N. 741315821,14. Il mutuo è garantito dall'ipoteca iscritta a Velletri in data
21.06.2005 al N. 7157 di formalità.
Con riferimento alla casa familiare, le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale, ad esse consentita, concordano espressamente che: a) il IG. si impegni ed obblighi a versare la somma di Euro 10.000,00 CP_1
(diecimila/00) entro e non oltre 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione (Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021) all'Agenzia
[...]
, per abbassare il capitale residuo del mutuo cointestato al fine del Controparte_3
ricalcolo del capitale e degli interessi. Tale versamento si deve intendere pro bono pacis a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente accordo.
b) il IG. si impegna ed obbliga a trasferire alla IG.ra AZ la propria quota di CP_1
proprietà, pari al 50%, della casa familiare come sopra identificata successivamente al versamento dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui al paragrafo a), e comunque sempre entro 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione
(Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021).
c) Una volta effettuato il trasferimento della proprietà, in ragione della titolarità del 100% dell'immobile alla IG.ra AZ, il IG. si impegna ed obbliga a trasferire l'intestazione CP_1
del contratto inerente la proprietà dei pannelli fotovoltaici ed il relativo conto energia alla
IG.ra AZ – N. CONTRATTO GSE 727762 entro 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione (Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021).
d) Parimenti, a seguito del versamento dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e al trasferimento del 50% della proprietà immobiliare da parte del IG. la IG.ra AZ si CP_1
impegna ed obbliga ad accollarsi, il pagamento del residuo mutuo (identificato con atto ricevuto dal Notaio Dott. di Roma, in data 07.06.2005, Rep. N. 322.356, registrato in Roma 3, Per_5
in data 09.06.2005 al N. 12401/1T e successivi atti di erogazione e frazionamento, redatti in data 05.01.2006 - Rep. N. 37977, registrato a Roma 5, in data 17.01.2006 ed in data 06.04.2006,
Rep. N. 38736, registrato a Roma 5, in data 19.04.2006 – PRATICA N. 741315821,14) insistente sull'abitazione e con impegno, altresì – previo assenso dell'Istituto di Credito – alla liberazione formale del IG. Pertanto, la IG.ra AZ - che dichiara, con il presente CP_1
accordo, di ben conoscere e di accettare il mutuo che grava sul bene immobile in ogni sua parte, subentrando indistintamente in tutte le relative obbligazioni e pattuizioni che si possono in qualche modo riferire al IG. - si impegna ed obbliga a farsi carico del CP_1 pagamento dei ratei del mutuo, direttamente all'Istituto di credito accollandosi il relativo debito, capitale e interessi, dal momento ed a far data dal giorno successivo all'adempimento del IG. agli impegni assunti al paragrafo a) e al paragrafo b) del presente accordo, e ciò fino CP_1 all'estinzione del mutuo medesimo secondo il piano di ammortamento. e) Le parti stabiliscono, sin da ora, l'eventuale diritto di regresso del IG. nei CP_1 confronti della IG.ra AZ, al fine di poter richiedere a quest'ultima, la restituzione di qualsivoglia somma che la Banca dovesse domandargli per qualsiasi ragione connessa e/o collegata al mutuo oggetto di disciplina.
f) Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiederanno, in questo modo, di ottenere le agevolazioni fiscali come da Circolare N. 27/E del 21.06.2012. Le spese notarili e quelle accessorie di chiusura della pratica del mutuo tra le quali la corresponsione della penale (0,5%) per l'abbassamento del capitale saranno a carico del IG. CP_1
g) Con il presente accordo la IG.ra AZ si obbliga, altresì, a farsi carico di tutte le spese
(ordinarie e straordinarie) riguardante il bene immobile (come sopra descritto), comprese le quote associative annuali del Consorzio a cui appartiene tale casa familiare ed a volturarle a suo nome entro e non oltre 30 giorni dal versamento della somma di Euro 10.000,00
(diecimila/00) all'Agenzia 43 ed il trasferimento del 50% della proprietà alla IG.ra AZ;
h) dal mese successivo a decorrere dall'adempimento del IG. degli impegni assunti al CP_1
paragrafo a) e al paragrafo b) del presente accordo, lo stesso e la IG.ra AZ si impegnano alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati, esistenti presso l'istituto bancario Fineco
Bank S.p.A., dividendo i saldi residui eventualmente presenti sui rispettivi conti personali;
i conti cointestati da chiudere sono identificati dai codici IBAN: IT73 R030 1503 2000 0000 3653 006 e
IBAN: IT04 K030 1503 2000 0000 3177 668.
3. ACCORDI SULLA PROLE.
a) Affido e tempi di permanenza.
Affido condiviso dei figli minori con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi;
le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute.
Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarle qualora fosse necessario, nonché di assisterle ed accompagnarle in tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche.
e avranno il collocamento prevalente presso la madre nella casa di Persona_4 Persona_3
Labico, con distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre – figli secondo il seguente schema: Il padre terrà, durante la settimana, i figli un pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore
21.00. Inoltre, il IG. terrà i figli due fine settimana al mese che alternerà con la IG.ra CP_1
AZ, sempre dall'uscita di scuola e, ad ogni modo, dal venerdì sino alle ore 21.30 della domenica (nel periodo estivo l'orario potrà essere differito sino alle ore 22.00).
Il padre terrà con sé i minori durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio al 6 gennaio.
Il padre potrà usufruire durante le vacanze estive di almeno 15 giorni, anche non consecutivi
(da consumarsi tra il mese di giugno e settembre, prima della ripresa delle lezioni scolastiche) da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno.
Inoltre le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita- frequentazione con la prole inerente il tempo perso e non goduto.
Il IG. terrà con sé i minori durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, CP_1
con la madre, tale periodo di vacanze.
Il padre terrà con sé la prole per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando di anno in anno tali date con la madre.
Le parti alterneranno, altresì, il giorno del compleanno di ciascun figlio;
del pari e per lo stesso criterio i ragazzi trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
e con il padre il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà.
Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze dei minori lo consentiranno e previo accordo tra gli stessi;
b) Mantenimento figli
In riferimento al contributo economico che il sig. dovrà riconoscere ai figli, CP_1 quest'ultimo si impegna ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento della prole, l'importo complessivo di Euro 550,00 (Euro 275,00 per ognuno) entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra AZ, oltre rivalutazione ISTAT annuale. I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie dei figli così come previste nel Protocollo in materia adottato dal
Tribunale di Velletri.
c) Assegno unico e detrazioni fiscali.
In ragione di quanto sopra il IG. si impegna e si obbliga ulteriormente a permettere CP_1 alla sig.ra AZ di percepire per l'intero l'assegno unico e quindi in deroga alla disciplina vigente. A tal fine, il sig. si dovrà impegnare a variare l'intestazione inerente la CP_1 percezione di tale forma assistenziale, entro 120 giorni dall'emissione della Sentenza definitiva di separazione, procedendo a rettificare il profilo della propria posizione personale INPS ed a comunicare in seguito alla sig.ra AZ il numero di protocollo della propria pratica ISEE e ciò di anno in anno. Successivamente le parti dovranno procedere ad aggiornare la pratica entro i termini di legge. Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge affinché le parti possano usufruire dei benefici.
d) Il IG. in via ulteriore, si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra AZ, ogni CP_1 anno, il 50% dell'importo della propria tredicesima, fornendo tempestivamente, ogni anno, riprova dell'importo relativo, e così anche per il periodo di collocamento in quiescenza, fino a quando vi saranno i presupposti inerenti la percezione di tale emolumento e fino a quando tale disposizione non sarà modificata e/o revocata in forza di elementi nuovi e sopravvenuti.
e) Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e quello dei figli minori;
4. ULTERIORI ACCORDI PATRIMONIALI.
f) La IG.ra LA AZ, rinuncia al proprio mantenimento, con conseguente revoca del provvedimento Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1040/2022 del 26.03.2022 – R.G. N.
7602/2021 - ove era stato disposto che il IG. dovesse versare in favore della coniuge, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento, la somma di Euro 250,00.
5. DICHIARAZIONE DI NULLA A PRETENDERE. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono.
6. COMPENSAZIONE SPESE LITE. L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo.”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulle domande di addebito della separazione personale avanzate reciprocamente dai coniugi, il Collegio osserva che in virtù del raggiungimento dell'accordo – come confermato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni – le stesse devono ritenersi rinunciate.
In ordine alle rassegnate conclusioni, il Collegio ritiene che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7602/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi PI UR, nata a [...] il [...]
(C.F.: ), e , nato a [...], il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in OL (RM) il 9.05.2003; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
OL (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 4, parte 1);
c) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in parte motiva;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7602 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
AZ LA, rappresentata e difesa dall'Avv. LA Vellone, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Petrillo, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 25.11.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2021 AZ LA chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
OL (RM) il 9.05.2003, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(18.11.2010) e 3.07.2015). Per_2 In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale tra la IG.ra LA AZ e il IG. CP_1
2) Assegnazione della casa familiare, nella sua unità originaria, alla IG.ra AZ, ove già risiede con i figli minori, con ordine al IG. di lasciare l'immobile entro un mese dalla CP_1 data dell'udienza Presidenziale (doc. 4 – dichiarazione sostitutiva certificazione unica residenza e stato di famiglia della IG.ra AZ);
Per_ 3) Disporre l'affido condiviso dei minori, e con collocazione prevalente Persona_3
degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé a fine settimana alternati, dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera ore 20.30, dopo la cena;
nelle settimane in cui i ragazzi trascorrono con il padre il fine settimana staranno con lui anche un pomeriggio infrasettimanale fino alle ore 20,00 dopo la cena;
nei fine settimana in cui i ragazzi sono con la madre il padre li potrà tenere con sé due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:30 dopo cena.
4) Vacanze Natalizie e Pasquali: ad anni alterni il 24 e il 25 così da alternare Vigilia e giorni di Natale con le rispettive famiglie di origine, così per Pasque e Pasquetta. Ad anni alterni anche le altre festività da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.). Resta sottointeso che per gli altri giorni di chiusura scolastica valgono le modalità ordinarie su indicate al paragrafo 3). In alternativa: una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pasqua ad anni alterni, festività di calendario ad anni alterni.
5) Vacanze estive: 3 settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare con la
IG.ra AZ entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) Compleanni dei figli: laddove possibile alternanza pranzo/cena con ogni genitore sì da condividere il giorno con entrambi, diversamente ad anni alterni. Compleanno genitori: i ragazzi trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore, qualora cada in un giorno in cui sono con l'altro genitore, verrà concordato il recupero del giorno.
7) Ammonire il IG. a non ostacolare e anzi ad agevolare le comunicazioni figli/madre CP_1
nei tempi di permanenza presso di sé e a informare la IG.ra AZ degli eventuali stati di malattia dei figli e di ogni variazione dovesse accadere agli impegni ordinari quali la scuola e le Per_ attività sportive. Autorizzare la IG.ra AZ all'acquisto di un telefono mobile per con divisone delle spese al 50% per le ragioni di cui in parte motiva. 8) Onerare il IG. del versamento di € 500,00 alla IG.ra AZ per il mantenimento di CP_1 ciascun figlio (per un totale di € 1.000,00) oltre il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Roma.
9) Onerare il IG. del versamento di € 250,00 alla IG.ra AZ quale contributo per il CP_1 suo mantenimento, in ragione della concorde scelta con il coniuge di dedicarsi all'attività casalinga;
10) Ordinare alle parti la chiusura dei conti correnti cointestati eventualmente al momento dell'udienza ancora aperti e al IG. la restituzione alla IG.ra AZ € 9.695,00 CP_1
indebitamente sottratto alla comunione;
11) Stabilire che gli animali domestici resteranno presso la casa familiare con i figli con il contributo del sig. partecipare al 50% per le spese alimentari e veterinarie;
CP_1
12) Stabilire che a decorrere dalla pronuncia di separazione la IG. AZ farà richiesta diretta di assegni familiari;
13) Invitare i genitori all'impegno a dare assenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2022 si costituiva in giudizio
, il quale formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Pronunciare la separazione personaledeiconiugicon addebito, perchédi ragione, alla sig.ra AZ LA poiché è l'unica responsabile del fallimento del matrimonio;
2) affidare in modo condiviso i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_4 Persona_3
con prevalenza abitativa presso la madre, in ragione di quanto suddetto, ovvero pergli impegni lavorativi del padre, con facoltà per quest'ultimo di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque in caso di disaccordo con le seguenti modalità: una volta alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:30
(preferibilmente il mercoledì); week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola dopo le 17:00
e con riaccompagnamento nella ex casa coniugale dove i minori risiedono, la domenica sera entro le ore 20:30; nelle vacanze natalizie, per la metà delle stesse e più precisamente per un periodo che va, ad anni alterni, dal 25 al 31dicembre o dall'1 al 7 gennaio, alternativamente con ciascun genitore;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquettaun giorno per ciascun genitore;
nelle vacanze estive, nel periodo di luglio-agosto, per non meno di trenta giorni, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno, con reciproche comunicazioni sul periodo, entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno, cercando di conformare i detti periodi alle esigenze dei minori. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno comunicare, con preavviso di almeno tre giorni, la località ove condurranno i figli minori. 3) Confermare a carico del sig. un contributomensile di € 500,00 (cinquecento/00) per CP_1
il mantenimento di entrambi i figli minori che il ricorrente corrisponde già dal Settembre 2020 come suesposto;
tale assegno verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già indicato dalla IG.ra AZ;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale. Tali spese, preventivamente concordate tra i coniugi, saranno nella misura rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento e previa esibizione delle rispettive ricevute;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Labico (RM) loc. Colle Spina strada n. 24 alla sig.ra
LA AZ per consentire ai minori un sereno vivere quotidiano, con facoltà per il ricorrente di tenere per sé tutta la mobilia presente nell'appartamentino sub 4 finora dallo stesso abitato, avendola acquistata recentemente per sé con un esborso di € 3.600,00;
6) I proventi dell'impianto fotovoltaico (contributi GSE e scambio sul posto) saranno ad esclusivo beneficio del sig. avendo egli stesso realizzato a proprie spese CP_1
l'impiantotramite richiesta di anticipo del proprio TFR (30%), così come resteranno a suo esclusivo carico le passività per la gestione del contatore GSE;
7) Le utenze saranno a carico totale della sig.ra LA AZ, che provvederà a volturarsele ed a domiciliarle sul proprio conto corrente personale, mentre la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale sarà al 50%come già avviene;
8) Parimenti, saranno ripartite al 50% tra i coniugi le sole quote associative del P_
, di cui l'immobile fa parte, mentre le fatture emesse dal Comune di Labico per
[...]
l'erogazione dell'acqua, depurazione, e Tari saranno a carico della sig.ra LA AZ, in quanto l'istante sta provvedendo al cambiamento di residenza come da contratto di locazione di cui ai punti precedentie tali oneri saranno a suo carico nella nuova residenza;
Con vittoria di spesee onorari di causa.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 21.03.2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Con la memoria integrativa depositata in data 30.09.2022 la ricorrente si riportava alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì l'addebito della separazione al marito. Con la memoria integrativa depositata in data 24.10.2022 il resistente confermava le conclusioni in precedenza formulate.
Nelle more della fase istruttoria i coniugi raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
In ragione di ciò, all'udienza del 25.11.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, con il quale chiedevano all'intestato
Tribunale dichiararsi la loro separazione personale, precisando congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi IG. e IG.ra LA CP_1
AZ, con trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL per la relativa annotazione;
2. ACCORDI PATRIMONIALI. Come già disposto dal Presidente dell'intestato Tribunale, con decreto di fissazione udienza n. cronol. 1040/2022 del 26.03.2022 R.G. N. 7602/2021, confermare l'assegnazione alla IG.ra LA AZ della casa familiare sita in Labico (RM),
Località Colle Spina XXIV Strada n. 30, con quanto in essa contenuto ed a corredo, la quale vi continuerà ad abitare unitamente alla prole minorenne che manterrà, presso l'immobile, la propria residenza. Il predetto immobile si sviluppa su due livelli, composto da complessivi 4 vani catastali, con annessa zona di terreno pertinenziale, adibita a giardino, distinta al Catasto di codesto Comune al Foglio N. 14, Part.lla 725, Sub. 3, Piano T1, Z.C. U, Cat. A/7, Classe 2, Vani
4, R.C. Euro 485,47 – Locale Garage, con annessa rampa e locale cantina, sito al piano seminterrato, riportato nel catasto fabbricati al Foglio n. 14 – Part. 725, Sub. 4, piano S1, Z.C.
U, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 50, R.C. Euro 90,38. L'intero complesso sorge su area già distinta nel Catasto terreni del detto Comune, al Foglio N. 14 Part. 285.
Sull'immobile grava un mutuo cointestato tra i coniugi, concesso dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena Agenzia n. 43 per atto del Notaio Dott. di Roma, in data 07.06.2005, Per_5
Rep. N. 322.356, registrato in Roma 3, in data 09.06.2005 al N. 12401/1T e successivi atti di erogazione e frazionamento, redatti in data 05.01.2006 - Rep. N. 37977, registrato a Roma 5, in data 17.01.2006 ed in data 06.04.2006, Rep. N. 38736, registrato a Roma 5, in data 19.04.2006
– PRATICA N. 741315821,14. Il mutuo è garantito dall'ipoteca iscritta a Velletri in data
21.06.2005 al N. 7157 di formalità.
Con riferimento alla casa familiare, le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale, ad esse consentita, concordano espressamente che: a) il IG. si impegni ed obblighi a versare la somma di Euro 10.000,00 CP_1
(diecimila/00) entro e non oltre 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione (Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021) all'Agenzia
[...]
, per abbassare il capitale residuo del mutuo cointestato al fine del Controparte_3
ricalcolo del capitale e degli interessi. Tale versamento si deve intendere pro bono pacis a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente accordo.
b) il IG. si impegna ed obbliga a trasferire alla IG.ra AZ la propria quota di CP_1
proprietà, pari al 50%, della casa familiare come sopra identificata successivamente al versamento dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui al paragrafo a), e comunque sempre entro 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione
(Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021).
c) Una volta effettuato il trasferimento della proprietà, in ragione della titolarità del 100% dell'immobile alla IG.ra AZ, il IG. si impegna ed obbliga a trasferire l'intestazione CP_1
del contratto inerente la proprietà dei pannelli fotovoltaici ed il relativo conto energia alla
IG.ra AZ – N. CONTRATTO GSE 727762 entro 120 giorni dall'emanazione della Sentenza conclusiva del giudizio di separazione (Tribunale Ordinario di Velletri – R.G. N. 7602/2021).
d) Parimenti, a seguito del versamento dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e al trasferimento del 50% della proprietà immobiliare da parte del IG. la IG.ra AZ si CP_1
impegna ed obbliga ad accollarsi, il pagamento del residuo mutuo (identificato con atto ricevuto dal Notaio Dott. di Roma, in data 07.06.2005, Rep. N. 322.356, registrato in Roma 3, Per_5
in data 09.06.2005 al N. 12401/1T e successivi atti di erogazione e frazionamento, redatti in data 05.01.2006 - Rep. N. 37977, registrato a Roma 5, in data 17.01.2006 ed in data 06.04.2006,
Rep. N. 38736, registrato a Roma 5, in data 19.04.2006 – PRATICA N. 741315821,14) insistente sull'abitazione e con impegno, altresì – previo assenso dell'Istituto di Credito – alla liberazione formale del IG. Pertanto, la IG.ra AZ - che dichiara, con il presente CP_1
accordo, di ben conoscere e di accettare il mutuo che grava sul bene immobile in ogni sua parte, subentrando indistintamente in tutte le relative obbligazioni e pattuizioni che si possono in qualche modo riferire al IG. - si impegna ed obbliga a farsi carico del CP_1 pagamento dei ratei del mutuo, direttamente all'Istituto di credito accollandosi il relativo debito, capitale e interessi, dal momento ed a far data dal giorno successivo all'adempimento del IG. agli impegni assunti al paragrafo a) e al paragrafo b) del presente accordo, e ciò fino CP_1 all'estinzione del mutuo medesimo secondo il piano di ammortamento. e) Le parti stabiliscono, sin da ora, l'eventuale diritto di regresso del IG. nei CP_1 confronti della IG.ra AZ, al fine di poter richiedere a quest'ultima, la restituzione di qualsivoglia somma che la Banca dovesse domandargli per qualsiasi ragione connessa e/o collegata al mutuo oggetto di disciplina.
f) Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiederanno, in questo modo, di ottenere le agevolazioni fiscali come da Circolare N. 27/E del 21.06.2012. Le spese notarili e quelle accessorie di chiusura della pratica del mutuo tra le quali la corresponsione della penale (0,5%) per l'abbassamento del capitale saranno a carico del IG. CP_1
g) Con il presente accordo la IG.ra AZ si obbliga, altresì, a farsi carico di tutte le spese
(ordinarie e straordinarie) riguardante il bene immobile (come sopra descritto), comprese le quote associative annuali del Consorzio a cui appartiene tale casa familiare ed a volturarle a suo nome entro e non oltre 30 giorni dal versamento della somma di Euro 10.000,00
(diecimila/00) all'Agenzia 43 ed il trasferimento del 50% della proprietà alla IG.ra AZ;
h) dal mese successivo a decorrere dall'adempimento del IG. degli impegni assunti al CP_1
paragrafo a) e al paragrafo b) del presente accordo, lo stesso e la IG.ra AZ si impegnano alla chiusura dei conti correnti bancari cointestati, esistenti presso l'istituto bancario Fineco
Bank S.p.A., dividendo i saldi residui eventualmente presenti sui rispettivi conti personali;
i conti cointestati da chiudere sono identificati dai codici IBAN: IT73 R030 1503 2000 0000 3653 006 e
IBAN: IT04 K030 1503 2000 0000 3177 668.
3. ACCORDI SULLA PROLE.
a) Affido e tempi di permanenza.
Affido condiviso dei figli minori con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi;
le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute.
Ciascun genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé, con obbligo per entrambi di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici e coadiuvarle qualora fosse necessario, nonché di assisterle ed accompagnarle in tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche.
e avranno il collocamento prevalente presso la madre nella casa di Persona_4 Persona_3
Labico, con distribuzione dei tempi di visita-frequentazione padre – figli secondo il seguente schema: Il padre terrà, durante la settimana, i figli un pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore
21.00. Inoltre, il IG. terrà i figli due fine settimana al mese che alternerà con la IG.ra CP_1
AZ, sempre dall'uscita di scuola e, ad ogni modo, dal venerdì sino alle ore 21.30 della domenica (nel periodo estivo l'orario potrà essere differito sino alle ore 22.00).
Il padre terrà con sé i minori durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la madre i giorni dal 24 dicembre alla mattina del 1° gennaio o dalla mattina del 1° gennaio al 6 gennaio.
Il padre potrà usufruire durante le vacanze estive di almeno 15 giorni, anche non consecutivi
(da consumarsi tra il mese di giugno e settembre, prima della ripresa delle lezioni scolastiche) da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno.
Inoltre le parti potranno godere di ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, sempre da concordare tra loro, salvo poi recuperare l'altra figura genitoriale il tempo di visita- frequentazione con la prole inerente il tempo perso e non goduto.
Il IG. terrà con sé i minori durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, CP_1
con la madre, tale periodo di vacanze.
Il padre terrà con sé la prole per le altre festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando di anno in anno tali date con la madre.
Le parti alterneranno, altresì, il giorno del compleanno di ciascun figlio;
del pari e per lo stesso criterio i ragazzi trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
e con il padre il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà.
Detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze dei minori lo consentiranno e previo accordo tra gli stessi;
b) Mantenimento figli
In riferimento al contributo economico che il sig. dovrà riconoscere ai figli, CP_1 quest'ultimo si impegna ed obbliga a versare, a titolo di mantenimento della prole, l'importo complessivo di Euro 550,00 (Euro 275,00 per ognuno) entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra AZ, oltre rivalutazione ISTAT annuale. I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie dei figli così come previste nel Protocollo in materia adottato dal
Tribunale di Velletri.
c) Assegno unico e detrazioni fiscali.
In ragione di quanto sopra il IG. si impegna e si obbliga ulteriormente a permettere CP_1 alla sig.ra AZ di percepire per l'intero l'assegno unico e quindi in deroga alla disciplina vigente. A tal fine, il sig. si dovrà impegnare a variare l'intestazione inerente la CP_1 percezione di tale forma assistenziale, entro 120 giorni dall'emissione della Sentenza definitiva di separazione, procedendo a rettificare il profilo della propria posizione personale INPS ed a comunicare in seguito alla sig.ra AZ il numero di protocollo della propria pratica ISEE e ciò di anno in anno. Successivamente le parti dovranno procedere ad aggiornare la pratica entro i termini di legge. Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge affinché le parti possano usufruire dei benefici.
d) Il IG. in via ulteriore, si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra AZ, ogni CP_1 anno, il 50% dell'importo della propria tredicesima, fornendo tempestivamente, ogni anno, riprova dell'importo relativo, e così anche per il periodo di collocamento in quiescenza, fino a quando vi saranno i presupposti inerenti la percezione di tale emolumento e fino a quando tale disposizione non sarà modificata e/o revocata in forza di elementi nuovi e sopravvenuti.
e) Le parti danno il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e quello dei figli minori;
4. ULTERIORI ACCORDI PATRIMONIALI.
f) La IG.ra LA AZ, rinuncia al proprio mantenimento, con conseguente revoca del provvedimento Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1040/2022 del 26.03.2022 – R.G. N.
7602/2021 - ove era stato disposto che il IG. dovesse versare in favore della coniuge, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento, la somma di Euro 250,00.
5. DICHIARAZIONE DI NULLA A PRETENDERE. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono.
6. COMPENSAZIONE SPESE LITE. L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo.”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulle domande di addebito della separazione personale avanzate reciprocamente dai coniugi, il Collegio osserva che in virtù del raggiungimento dell'accordo – come confermato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni – le stesse devono ritenersi rinunciate.
In ordine alle rassegnate conclusioni, il Collegio ritiene che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7602/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi PI UR, nata a [...] il [...]
(C.F.: ), e , nato a [...], il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), i quali hanno contratto matrimonio in OL (RM) il 9.05.2003; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
OL (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 4, parte 1);
c) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in parte motiva;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi