Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Sezione prima- n. 1960/2024 R.G.
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice
- letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 9.12.2024 da (c.f. Parte_1
) e le note integrative del 17.1.2025; P.IVA_1
- vista la documentazione prodotta;
- richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, secondo cui, per quel che rileva in questa sede:
“il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione”; considerato che a fronte delle allegazioni contenute in ricorso, è necessario esaminare la questione della giurisdizione e della competenza di questo Giudice, anche in ragione della possibile qualificazione del destinatario dell'ingiunzione come consumatore, parte ricorrente, pur a fronte di espressa richiesta, non ha fornito elementi che permettano di escludere che il sig. abbia agito in veste di consumatore e dunque per scopi Parte_2 estranei all'attività imprenditoriale o professionale, non essendo sufficiente, a tal fine, il rilievo attoreo secondo cui l'immobile “oggetto della prestazione non è stato indicato come residenza abituale del resistente, ma come proprietà secondaria, potenzialmente destinata a fini patrimoniali o imprenditoriali”;
- parte ricorrente non ha prodotto copia del contratto su cui si fonda la pretesa, nonostante la richiesta di integrazione formulata da questo Giudice;
“dichiarazione o documentazione idonea a dimostrare che il contratto sia stato concluso per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale”; pertanto, che non sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da ei confronti di . Parte_1 Parte_2
Lecco, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dario Colasanti