Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. riuniti R.V.G. n. 903/2023 e 990/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti R.V.G. n. 903/2023 e 990/2023 avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv. Francesco Riccardi e Iole Martone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Daniela Bifolco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. quale curatore speciale della minore Controparte_2 [...]
(31.5.2019) Per_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 27.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (31.5.2019) nata dalla relazione Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, il SI. ha chiesto: 1) l'affido esclusivo della minore o, in Per_1 subordine, l'affido condiviso con calendarizzazione degli incontri con il genitore non co-residente; 2) nell'ipotesi di collocamento prevalente della minore presso la madre, disporre l'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia per € 200,00 mensili con obbligo di concorso al 50% al pagamento delle spese straordinarie da concordarsi da parte dei genitori nell'interesse della minore stessa;
c) prevedere sanzioni nel caso di inosservanza del diritto di visita paterno da parte della madre della minore qualora ponga in essere condotte ostative.
La resistente SI.ra , invece, ha chiesto: 1) l'affido esclusivo della minore o, in CP_1 subordine, l'affido condiviso con collocamento presso di sé e calendarizzazione degli incontri con il padre;
2) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento indiretto di 400,00 euro oltre alla contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore;
3) autorizzare la SI.ra a chiedere ed ottenere il documento d'identità della figlia minore CP_1
anche in nome e per conto del padre della minore. Persona_1
Con decreto del 18.4.2023 il G.D. nominava l'Avv. curatore Controparte_2 speciale della minore e la stessa si costituiva in giudizio con comparsa del
27.6.2023.
Alla udienza del 11.7.2023 il G.D. sentiva le parti, i difensori ed il curatore speciale della minore e, con ordinanza del 12.7.2023, emetteva i provvedimenti provvisori.
Veniva espletata una CTU onde valutare l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e disposti interventi in favore del nucleo familiare tramite i servizi sociali.
Alla udienza del 27.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il
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diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia,
i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione
(od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017, in De Jure).
Nel caso di specie vanno richiamati gli esiti della CTU espletata in corso di causa in quanto condivisi dal Tribunale poiché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito.
La dott.ssa all'esito di attenta osservazione del nucleo familiare, Testimone_1 riferisce che: “Entrambi i genitori non esprimono particolari criticità rispetto al ruolo e alla presenza nonché alla capacità di saper interagire con la figlia in modo adeguato rispettandone le caratteristiche personologiche e l'età evolutiva.
Tuttavia appare opportuno evidenziare che lo stile di attaccamento vissuto attraverso una relazione di unicità nonché di condivisione quotidiana tra la minore
e la madre trova quest'ultima più dominante nella presenza sia fisica che psicologica della minore.
Le capacità genitoriali sono più che garantite da entrambi;
la risulta essere CP_1 più attenta ai bisogni e ai desideri della minore rispetto al che si dimostra Per_1 più “distratto” rispetto a questi. Il , infatti, dimostra una criticità nella Per_1 funzione riflessiva intesa come la capacità di attivare riflessioni ed elaborazioni di SInificati relative agli stati mentali dei figli ... Analogamente dimostra la propria incapacità di attribuire a sé stesso il controllo degli eventi (locus of control interno)
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evidenziando di non avere un'adeguata riflessione su di sé e rinviando continuamente all'esterno la responsabilità di fatti e/o azioni (locus of control esterno). Tale ultimo aspetto rischia, se non debitamente riequilibrato, di mantenere
e alimentare la conflittualità nella coppia genitoriale.
La coppia genitoriale dimostra di riconosce l'altro come genitore se pur non ne evidenzia le qualità.
La risulta essere ancora molto difensiva e poco fiduciosa delle capacità CP_1 dell'altro genitore;
tale condizione se non debitamente rielaborata potrebbe, in fase prognostica, determinare un acutizzarsi delle criticità nella loro relazione con conseguente pregiudizio nella co-genitorialità e quindi nel benessere della minore.
I vissuti di rabbia e rancore ancora troppo persistenti nella Proto nonché la rigidità nella comprensione dell'altro del sono la causa delle principali criticità Per_1 nella comunicazione e condivisione della coppia genitoriale e ne determinano uno squilibrio nella collaborazione in funzione delle eSIenze della minore.
Non si evincono prevaricazioni psicologiche di un genitore verso l'altro, né reali e rigide condotte ostative del rapporto di uno dei genitori con la minore. ” (cfr. pagg.
40-41 dell'elaborato peritale).
Pertanto, il Tribunale ritiene di poter affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendone il collocamento prevalente presso la madre.
All'uopo deve rimarcarsi che l'affido condiviso non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27), come appunto quella sussistente nel caso di specie tra le parti.
B) In ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre, va evidenziato che in corso di causa si è lavorato sulla relazione padre-figlia onde consentire gradualmente incontri in assenza della madre (presente nella prima fase attesa la tenera età di e poi anche presso l'abitazione paterna sino all'inserimento a Per_1 partire dalla scorsa estate anche del pernottamento a fine settimana alternati.
Come emerge dalla relazione dei SS di Ravello del 26.2.2025 e dalle conclusioni di tutte le parti, – dopo qualche iniziale e fisiologica resistenza - si è ormai Per_1 abituata a questa routine che prevede il pernotto a weekend alterni presso il padre.
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Pertanto, i tempi di permanenza sinora sperimentati vanno solo leggermente modificati onde limitare il numero degli spostamenti della minore tra i luoghi di residenza dei genitori ( – ) pur mantenendo idonei tempi di CP_3 Per_2 permanenza della bambina con il padre.
In definitiva salvo diverso accordo tra i genitori:
1) fino al compimento del sesto anno di età: il SI. potrà tenere con sé la Per_1 figlia minore l martedì ed il giovedì di tutte le settimane dall'orario di uscita Per_1 di scuola (o dalle ore 10:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico); a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:30;
2) a partire dal compimento del sesto anno di età (ovvero dal 31.5.2025): il SI.
potrà tenere con sé la figlia minore una settimana il martedì ed il Per_1 Per_1 giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico) e quella successiva il martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 12:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico) e dal venerdì (orario di uscita di scuola o ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 della domenica con doppio pernotto;
3) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto
- consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
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Ciascun genitore potrà effettuare chiamate/videochiamate all'altro per poter parlare con la minore nei giorni in cui resterà con l'altro genitore per il Per_1 pernotto, cercando di concordare orari rispettosi delle eSIenze della minore e degli impegni dell'altro genitore.
C) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eSIenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che: 1) il ricorrente, di anni 49, lavora come ingegnere libero professionista e supplente nella scuola secondaria;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di circa 7.000,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 4.000,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un reddito di circa 2.000,00 euro;
ha giacenze liquide di circa 10.000,00 euro sul proprio estratto conto;
vive in un immobile di sua proprietà non gravato da mutuo;
sostiene e sosterrà costi di viaggio di viaggio per vedere la minore attesa la distanza dei luoghi di residenza
( ); non ha depositato documentazione reddituale aggiornata in Persona_3 corso di causa;
2) la resistente, di anni 48, ha conseguito la laurea in architettura, non svolge attività lavorativa e vive con il proprio nucleo familiare di origine;
non ha depositato alcuna documentazione reddituale nel corso del procedimento.
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Alla luce di quanto emerso e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre, appare congruo quantificare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, CP_4 visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco)
(in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
D) Va da ultimo dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale in relazione alla richiesta della relativa al rilascio di identità per la minore. CP_1
Invero, in caso di eventuale disaccordo sul punto dei genitori, sussiste la competenza funzionale del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 legge 21 novembre
1967 n. 1185.
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E) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida la figlia minore (31.5.2019) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla prole;
- salvo diverso accordo tra i genitori:
1) fino al compimento del sesto anno di età: il SI. potrà tenere con sé la Per_1 figlia minore l martedì ed il giovedì di tutte le settimane dall'orario di uscita Per_1 di scuola (o dalle ore 10:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico); a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:30;
2) a partire dal compimento del sesto anno di età (ovvero dal 31.5.2025): il SI.
potrà tenere con sé la figlia minore una settimana il martedì ed il Per_1 Per_1 giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico) e quella successiva il martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 12:30 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 (21:30 in periodo non scolastico) e dal venerdì (orario di uscita di scuola o ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 della domenica con doppio pernotto;
3) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in
8 Proc. riuniti R.V.G. n. 903/2023 e 990/2023
anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto
- consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- ciascun genitore potrà effettuare chiamate/videochiamate all'altro per poter parlare con la minore nei giorni in cui resterà con l'altro genitore per il Per_1 pernotto, cercando di concordare orari rispettosi delle eSIenze della minore e degli impegni dell'altro genitore;
- dispone che il SI. versi alla SInora entro il 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese per il mantenimento della figlia minore l'importo di euro 200,00 a mezzo bonifico, assegno, vaglia o contanti da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara la propria incompetenza funzionale rispetto all'istanza relativa alla carta di identità della minore proposta dalla resistente;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 31.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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