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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 925/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. IACCARINO LIDIA con la Parte_1 quale elettivamente domicilia in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 198 RICORRENTE
E
n persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via de Gasperi n. 55 RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex L. 18/80
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/02/2024, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche richieste dalla legge, a seguito del rigetto aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P. all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. L'istante quindi proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente all'indennità invocata dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'esito dell'udienza del 24/09/24, il Giudice, ritenutane la necessità, invitava il CTU nominato in sede di atp a rendere chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse alla relazione scritta da lui redatta e, in particolare a valutare la nuova documentazione medica depositata in atti. All'esito dell'udienza cartolare del 11/03/2025, acquisiti i chiarimenti medico legali richiesti e avvenuto scambio delle note di trattazione scritta, la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, rigettata. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il ctu, già con la relazione depositata in sede di Atp, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto;
in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha ribadito che non ricorrono gli estremi per la concessione della indennità di accompagnamento. Il ctu ha evidenziato che dalla nuova documentazione medica prodotta non emerge nessuna nuova patologia o condizione che possa incidere sullo stato di autonomia della ricorrente. In particolare il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha sottolineato che “oltre ad alcune consulenze ortopediche ed esami radiologici già presenti nel fascicolo per ATP vi è della documentazione nuova ma assolutamente non indicativa di perdita di autonomia successiva alla visita per ATP. Vi è una consulenza cardiologica che non mostra patologia di rilevo, un esame radiologico di rachide e spalle che mostra patologie già evidenziate dal CTU, una consulenza ortopedica che mostra quadro clinico sostanzialmente analogo a quello indicato dal CTU e comunque non evidenzia perdita di autonomia ma solo difficoltà, una ecografia della cute, una visita oculistica con rilievo di visus tra 8/10 e 9/10. Nulla, dunque, che possa modificare la valutazione espressa nella fase di ATP.”
1 Rileva il Tribunale che le argomentazioni del ctu sono convincenti, precise e frutto di accurata valutazione medico legale, e pertanto meritevoli di totale adesione. I motivi prospettati in ricorso, si configurano come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)” Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in CP atti, mentre quelle di ctu vanno poste a carico dell'
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP;
2) compensa le spese di lite;
CP
3) pone le spese di CTU a carico di che liquida in come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti
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