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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 369/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 5/5/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Palazzolo Acreide, in C.da Adifalca, elettivamente domiciliato in Avola, Via Roma n.
78, presso lo studio dell'avv. Nastasi Diego, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Palazzolo Acreide, Piazza Acre n. 6/D, int. 1, elettivamente domiciliata in Avola, Via Roma n. 78, presso lo studio dell'avv. Nastasi Diego, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
14/7/2012 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Palazzolo Acreide, il giorno 14/7/2012;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (il 25/5/2018) e (l'8/8/2013) ad oggi Per_1 Persona_2
minorenni.
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita del 22/5/2024.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 14/2/2025, il Presidente fissava udienza del 5/5/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di negoziazione assistita mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
Per_
“i figli e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso l'abitazione materna, pertanto, i predetti trascorreranno, a settimane alterne, un fine settimana con il padre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, con il pernottamento presso il domicilio paterno, nonché due pomeriggi la settimana di ogni settimana, in orari compatibili con i loro impegni scolastici e con quelli lavorativi, sempre con il padre.
Per quanto concerne le festività, i figli le trascorreranno con i genitori in maniera alternata. In particolare, trascorreranno le festività natalizie dal 24 al 26 Dicembre, con un genitore ed il periodo successivo dal 30 Dicembre al 2 Gennaio con l'altro, e così anche per il giorno di Pasqua e per il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno, quindici giorni anche non consecutivi con il padre, ed altrettanto periodo con la madre, ed in tali due ipotesi verrà sospeso il diritto di visita come in precedenza regolato, spettante all'altro coniuge.
Nell'ipotesi in cui uno od entrambi i figli dovessero recarsi in viaggio all'estero con un genitore, quest'ultimo dovrà ottenere il previo consenso dell'altro. I figli, infine, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà, con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma, mentre trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno.”
pagina2 di 3 Per quanto concerne il mantenimento dei figli, si confermano le medesime condizioni statuite in separazione, ossia il versamento da parte del padre della somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio e spese straordinarie al 50% per ciascun genitore. Con riferimento a queste ultime i coniugi, inoltre, dichiarano di fare riferimento “Linee guide sul mantenimento dei figli” del Tribunale di
Siracusa n.153 del 30-01-2020 (Allegato 4).
I coniugi dichiarano altresì di aver adempiuto agli obblighi assunti ai punti 3 e 5 della convenzione per separazione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Palazzolo Acreide, il giorno 14/7/2012 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2012), in Pt_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 09/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 369/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 5/5/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Palazzolo Acreide, in C.da Adifalca, elettivamente domiciliato in Avola, Via Roma n.
78, presso lo studio dell'avv. Nastasi Diego, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Palazzolo Acreide, Piazza Acre n. 6/D, int. 1, elettivamente domiciliata in Avola, Via Roma n. 78, presso lo studio dell'avv. Nastasi Diego, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
14/7/2012 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Palazzolo Acreide, il giorno 14/7/2012;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (il 25/5/2018) e (l'8/8/2013) ad oggi Per_1 Persona_2
minorenni.
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita del 22/5/2024.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 14/2/2025, il Presidente fissava udienza del 5/5/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di negoziazione assistita mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
Per_
“i figli e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso l'abitazione materna, pertanto, i predetti trascorreranno, a settimane alterne, un fine settimana con il padre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, con il pernottamento presso il domicilio paterno, nonché due pomeriggi la settimana di ogni settimana, in orari compatibili con i loro impegni scolastici e con quelli lavorativi, sempre con il padre.
Per quanto concerne le festività, i figli le trascorreranno con i genitori in maniera alternata. In particolare, trascorreranno le festività natalizie dal 24 al 26 Dicembre, con un genitore ed il periodo successivo dal 30 Dicembre al 2 Gennaio con l'altro, e così anche per il giorno di Pasqua e per il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno, quindici giorni anche non consecutivi con il padre, ed altrettanto periodo con la madre, ed in tali due ipotesi verrà sospeso il diritto di visita come in precedenza regolato, spettante all'altro coniuge.
Nell'ipotesi in cui uno od entrambi i figli dovessero recarsi in viaggio all'estero con un genitore, quest'ultimo dovrà ottenere il previo consenso dell'altro. I figli, infine, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà, con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma, mentre trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno.”
pagina2 di 3 Per quanto concerne il mantenimento dei figli, si confermano le medesime condizioni statuite in separazione, ossia il versamento da parte del padre della somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio e spese straordinarie al 50% per ciascun genitore. Con riferimento a queste ultime i coniugi, inoltre, dichiarano di fare riferimento “Linee guide sul mantenimento dei figli” del Tribunale di
Siracusa n.153 del 30-01-2020 (Allegato 4).
I coniugi dichiarano altresì di aver adempiuto agli obblighi assunti ai punti 3 e 5 della convenzione per separazione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Palazzolo Acreide, il giorno 14/7/2012 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2012), in Pt_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 09/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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