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20 agosto 1997
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5 ottobre 1997
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Art. 12. Norme applicabili 1. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 , come sostituito dall' articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 :
a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto , settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 ottobre 1997, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che Le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276 , si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia."
a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto , settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 ottobre 1997, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che Le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276 , si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia."
Commentario • 1
- 1. Disposizioni generali - Degli organi giudiziariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2005 · 0.6883798
Giurisprudenza • 6
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