Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza a firma del Vice Direttore Generale con funzioni vicarie, del 12/11/2025, notificato il 19/11/2025 (all.1) con il quale è stata rigettata l’istanza del dipendente del 18/09/2025, avanzata ex art. 42 bis D. Lgs 151/2001, di assegnazione temporanea dalla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- ad un Ufficio che fa capo alla Questura di -OMISSIS- o alla Sezione Polizia di Stradale di -OMISSIS- (all. 2);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RI BI IM, vista la nota di passaggio in decisione depositata dal difensore di parte ricorrente e udito l’avv. -OMISSIS- per il Ministero resistente;
Sentita la stessa parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio dal 5 settembre 2025 presso la Sezione Polizia stradale di -OMISSIS- (al termine del 21° Corso Vice Ispettori), con istanza del 18 settembre 2025 ha chiesto al Comando di appartenenza, ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001, di essere assegnato temporaneamente, per tre anni, presso un reparto dislocato presso la Questura di -OMISSIS- o la Sezione Polizia stradale di -OMISSIS-. A fondamento dell’istanza, ha rappresentato di essere genitore di un bambino nato il [...]; la madre del bambino, compagna del ricorrente e convivente con il medesimo, presta servizio in qualità di commessa con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda avente sede ad -OMISSIS-; l’intero nucleo familiare risiede e convive ad -OMISSIS-.
1.2. Con provvedimento del 12 novembre 2025 notificato il 19 novembre successivo, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, previa comunicazione dei motivi ostativi e acquisite le osservazioni dell’interessato, ha respinto l’istanza, richiamando in motivazione il parere sfavorevole espresso dall’Ufficio di appartenenza del richiedente, secondo cui “Il Vice Ispettore -OMISSIS- è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- in data 05/09/2025 al termine del 21° Corso Vice Ispettori. In tale sede, assegnato all’Ufficio Infortunistica e Polizia Giudiziaria, è attualmente aggregato presso l’Ufficio Verbali ove presta servizio burocratico articolato su cinque giorni lavorativi…per quanto sopra esposto, pur tenendo in debita considerazione le motivazioni addotte, connesse alla volontà del ricongiungimento del proprio nucleo familiare, si evidenzia che l’assenza per un periodo così lungo del Vice Ispettore -OMISSIS-, considerata la qualifica rivestita tale da non consentire un’immediata sostituzione, inciderebbe in termini negativi sull’assetto del reparto che risulta non solo già in difetto di organico ma con due dipendenti, nel ruolo ispettori, già prossimi al collocamento in quiescenza. Per una più compiuta valutazione giova precisare che la sede di servizio dell’interessato assicura i servizi di vigilanza stradale sulla -OMISSIS-nella tratta -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- richiedendo la turnazione di almeno 4 equipaggi giornalieri” .
1.3. Nella motivazione del provvedimento, l’Amministrazione ha evidenziato come le considerazioni formulate dal Compartimento di appartenenza del richiedente non consentano di considerare le necessità personali dell’interessato “prevalenti” rispetto alle esigenze di servizio, stante anche la necessità di garantire “la prevenzione e repressione dei reati” e di considerare le ricadute dell’eventuale concessione del beneficio “sulle esigenze organizzativo funzionali della Sezione polizia stradale di -OMISSIS-” ; il tutto, tenendo anche conto che il beneficio di cui all’art. 42-bis “non costituisce un diritto incondizionato ma un interesse legittimo del dipendente” .
2. Il ricorso .
Con ricorso notificato il 21 novembre 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di due motivi con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
2.1) Il provvedimento impugnato sarebbe fondato su presupposti di fatto errati e su una motivazione insufficiente, frutto di una istruttoria carente, atteso che: i) non risponderebbe al vero che il ricorrente sia attualmente aggregato all’Ufficio verbali della Polstrada di -OMISSIS-, essendo invece in servizio alla squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di -OMISSIS-; (ii) non sussisterebbe la dedotta carenza di personale presso l’attuale sede di servizio, dal momento che, da un lato non rileva che due dipendenti siano prossimi alla pensione posto che i presupposti di legge del beneficio invocato vanno valutati alla data dell’istanza, e dall’altro l’attuale sede di servizio ha in forza ben 20 unità di personale addette a mansioni burocratiche e “altri ancora” impegnati in pattuglia; quindi vi sarebbe una consistente presenza di personale che svolge attività burocratica e che sarebbe facilmente sostituibile considerata la fungibilità delle mansioni, che non richiedono elevata specializzazione (di cui, peraltro, il ricorrente è privo, essendo stato appena arruolato); (iii) la necessità addotta dall’amministrazione di garantire presso la sede di -OMISSIS- la sicurezza nazionale e la prevenzione e repressione dei reati sarebbe stata motivata in modo generico; per contro, presso la sede di servizio di -OMISSIS- vi sarebbe ben maggiore necessità di personale, considerato che l’area del -OMISSIS- è notoriamente una vasta area industriale in cui si concentrano impianti di produzione, raffineria, stoccaggio di petrolio e gas che necessitano di costante e capillare predisposizione di controllo degli impianti, degli snodi stradali (tramite la Polstrada) e ferroviari;
2.2) le esigenze di servizio allegate nel provvedimento impugnato sarebbero state dedotte in modo estremamente generico, e come tali sarebbero recessive rispetto all’interesse del ricorrente, costituzionalmente tutelato, al ricongiungimento familiare e all’unità della famiglia.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile.
3.2. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, onerandolo di depositare in giudizio copia del provvedimento impugnato e degli atti prodromici del procedimento amministrativo, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento sui fatti di causa.
3.3. Il Ministero ha adempiuto puntualmente, depositando relazione del competente Ufficio sui fatti di causa con la pertinente documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, dopo aver richiamato la normativa applicabile alle Forze di Polizia, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 31-bis dell’art. 45 del d. lgs. n. 95/2017 (secondo cui il diniego del beneficio di cui all’art. 42-bis non richiede il ricorrere di esigenze eccezionali, ma soltanto di “motivate esigenze organiche e di servizio”) e dopo aver evidenziato che nel caso di specie vengono in rilievo due interessi confliggenti di pari rango costituzionale (tutela dell’unità familiare, da un lato; difesa della Patria e della sicurezza nazionale, dall’altro), l’Amministrazione ha osservato che nel caso di specie:
(i) il provvedimento impugnato avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle esigenze organiche e di servizio che hanno giustificato il diniego, correlate alla grave carenza di personale appartenente al ruolo degli ispettori che registra la Sezione polizia stradale di -OMISSIS-, “pari al 50%” , e alla necessità per la Sezione di disporre del maggior numero di risorse umane per assicurare il servizio di vigilanza stradale sulla -OMISSIS-, che richiede la turnazione di quattro equipaggi giornalieri;
(ii) non rileverebbe l’errore in cui effettivamente è incorso il provvedimento impugnato laddove ha indicato erroneamente che il ricorrente sarebbe assegnato all’Ufficio Verbali della Sezione (e non alla Squadra di Polizia Giudiziaria), dal momento che il deficit di organico riguarderebbe l’intera Sezione di -OMISSIS-, senza distinzione tra le singole unità organizzative;
(iii) il deficit di organico sarebbe stato calcolato alla data di presentazione dell’istanza del ricorrente, senza considerare i due operatori prossimi alla pensione (circostanza che comunque aggraverà il deficit già esistente);
(iv) gli appartenenti al ruolo degli Ispettori non sono facilmente sostituibili, in considerazione delle molteplici mansioni a cui possono essere adibiti.
3.4. Il ricorrente ha replicato con memoria, contestando gli assunti dell’Amministrazione e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
3.5. All’udienza camerale del 21 gennaio 2026, sentito il difensore dell’Amministrazione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso all’unica parte presente in udienza.
4. Decisione .
Il ricorso è fondato, nei sensi e per gli effetti qui di seguito precisati.
4.1. L’art. 42-bis comma 1 d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” .
4.2. La norma ha la finalità di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, ed è quindi preordinata alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Com’è stato sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, l’assegnazione temporanea ha la “finalità di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia”, proteggendo quindi “i valori della famiglia e, più in generale, della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione […] e dal successivo art. 31 […]” (Cons. Stato, IV, 16 febbraio 2021, n. 1418).
4.3. Peraltro, con specifico riferimento agli appartenenti alle Forze di Polizia, il rigore della previsione di cui all’art. 42-bis, nella parte in cui prevede che l’eventuale dissenso deve essere limitato a casi ed esigenze eccezionali, è stato mitigato dall’art. 45, comma 31 bis d. lgs. n. 95/2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (comma introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. q), d.lg. n. 172/2019); la norma prevede, infatti, che “Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio” .
4.4. Per effetto di detta innovazione, per gli appartenenti alle Forze di polizia è stata resa meno rigorosa la condizione posta dall'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, con l'obiettivo di alleggerire l'onere motivazionale incombente sulle amministrazioni in parola. Tuttavia, le ragioni addotte a fondamento del diniego, pur non dovendo più possedere il crisma dell'eccezionalità, devono comunque essere scrutinate onde verificare se esse configurino effettivamente "esigenze organiche e di servizio" . Esse sono da intendersi - ha chiarito la giurisprudenza - in un'accezione che consenta alle amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'istante e con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall'ordinamento: in tal senso, tra le tante, cfr. T.A.R. Brescia, sez. II, 11 novembre 2024, n. 895; T.A.R. Milano, sez. IV, 24/03/2021, n. 765; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 01/06/2021, n. 510; T.A.R. Aosta, sez. I, 16/02/2021, n. 12).
4.5. In tale contesto, una lettura costituzionalmente orientata della novella normativa ha indotto la giurisprudenza a porre l’accento sull’obbligo motivazionale che grava sull’amministrazione all’atto di individuare le eventuali “esigenze organiche e di servizio” ritenute ostative alla concessione del beneficio, imponendo che sia le une (ragioni organizzative) che le altre (ragioni di servizio) vengano adeguatamente esplicitate e documentate. Non si ritiene ammissibile, in tale contesto, che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico - che peraltro caratterizza in maniera generalizzata il settore - ovvero in altrettanto generici richiami alle criticità di un particolare contesto territoriale, a maggior ragione ove enunciato in termini assolutistici e non comparativi rispetto alla sede di assegnazione temporanea. Di qui l’esigenza, affermata dalla più recente giurisprudenza, “che alla base dei dinieghi delle Amministrazioni vi siano istruttorie serie e non preconcette, destinate a sfociare in valutazioni effettive e accurate, riferite sia agli uffici di appartenenza e di destinazione che alla fungibilità o meno della professionalità del richiedente, di cui ci si vede costretti a privarsi, seppure temporaneamente” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 agosto 2023, n. 7725); costituisce pertanto principio consolidato quello in forza del quale la norma del 2019 “non spinge il favor per le esigenze di servizio dell'Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo" (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527); ciò proprio in considerazione delle esigenze di tutela di valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'Amministrazione delle Forze di polizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9708; id., 27 luglio 2022, n. 6622).
4.6. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non abbia fatto buon governo dei predetti principi normativi e giurisprudenziali.
4.7. In particolare:
(i) la circostanza che la Sezione di appartenenza del ricorrente (-OMISSIS- -OMISSIS-) soffra di una grave carenza di organico in misura pari “al 50%” è stata dedotta genericamente nella motivazione del provvedimento impugnato e, sebbene contestata dal ricorrente, non è stata ulteriormente argomentata dall’amministrazione nella relazione prodotta in giudizio attraverso il riferimento a dati più puntuali e circostanziati;
(ii) pur con l’attenuazione dell’onere motivazionale previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, la mera scopertura di organico non può costituire ragione in sé sufficiente a giustificare il diniego del beneficio di cui all’art. 42-bis, tanto più quando venga dedotta in modo così generico e apodittico; è invece necessario che l’amministrazione faccia discendere dal rilievo della scopertura di organico conseguenze effettive e concrete sulla organizzazione e sulla funzionalità del servizio, argomentando in modo puntuale le ragioni per le quali la concessione del beneficio sarebbe tale da pregiudicare le une e le altre; nel caso di specie, nella totale assenza di riferimenti numerici alle unità di personale previste nella pianta organica della Polstrada di -OMISSIS- e a quelle concretamente in servizio, non è chiaro per quale ragione l’assegnazione del ricorrente a -OMISSIS- sarebbe in grado di compromettere la funzionalità dei servizi di vigilanza stradale sulla -OMISSIS-, né quella dei servizi “burocratici” a cui sembrerebbe addetto l’interessato;
(iii) parimenti generico appare il riferimento alla necessità di garantire “la prevenzione e repressione dei reati” nel territorio di competenza , anche perché non associato ad alcuna valutazione comparativa rispetto alla sede richiesta dal ricorrente, come invece preteso dalla giurisprudenza sopra richiamata.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, vanno pertanto condivise le censure del ricorrente in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, per cui il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5.2. Dall’annullamento dell’atto impugnato discende l’obbligo conformativo dell’Amministrazione resistente di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, in contraddittorio con quest’ultimo e/o con il suo legale, concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza), congruamente motivato sotto i profili sopra evidenziati.
5.3. Il nuovo provvedimento dovrà essere adottato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza, nel rispetto delle garanzie partecipative del richiedente.
5.4. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni esaminate e la natura della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
RI BI IM, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BI IM | RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.