Sentenza 22 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA MADI0 4 2 4 6 1 03 NOM DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA R. G. 17066/01 SEZIONE LAVORO Cron. N. 9764 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Ettore Mercurio -Presidente- 2. '66 Federico - Consigliere- Roselli Ud. 15.11.2002 3. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. Saverio Toffoli - Consigliere- 445. Ulpiano Morcavallo -Consigliere- ha pronunciato la seguente;
SENTENZA sul ricorso proposto DA IN FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo 25, presso lo studio dell'Avv. Marco Petrocelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
NO DA EDITORE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, Avv. Furio Ghezzi, nella qualità di procuratore speciale per atto notaio Cavallone 21/27 dicembre 1999 rep. n. 165892, elettivamente domiciliata in Roma, Via At- tilio Regolo 12/D, presso lo studio dell'Avv. Italo Castaldi, che 4589 2 la rappresenta e difende come da procura a margine del controri- corso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 462/01 del Tribunale di Civi- tavecchia del 23.2.2001/28.3.2001 nella causa in sede di rinvio dalla Cassazione iscritta al n. 2228 del R.G. dell'anno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Marco Petrocelli per il MA e l'Avv. Italo Ca- staldi per la AR ON S.p.A.; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del Lavoro di Roma con sentenza n. 9413 del 2.8.1991 accoglieva il ricorso proposto da AN MA, già dipen- dente della AR ON Editore presso lo stabilimento AGR di Pomezia in qualità di fotoincisore di livello B2, e per l'effetto dichiarava l'illegittimità delle sanzioni disciplinari in- flitte a seguito delle lettere di contestazione;
dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al MA;
ordinava la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni. Proposto gravame avverso tale decisione da parte della AR ON Editore, il Tribunale di Roma con sentenza del 25.8.1998 accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava tutte le 3 domande avanzate dal MA. Secondo il giudice di appello doveva escludersi l'intento ritorsi- vo delle sanzioni e del licenziamento, in quanto difettava la pro- va del nesso causale tra le circostanze dedotte e l'asserito in- tento di rappresaglia in relazione alla qualifica sindacale rivesti- e ta, gli errori commessi dal MA- diversi per gravità ed entità rispetto a quelli di altri dipendenti- erano stati frequenti, aveva- no riguardato anche operazioni molto semplici e comportato gra- vi danni alla produzione. Lo stesso giudice riteneva legittime le sanzioni disciplinari, in quanto era stata rispettata la gradualità prevista dal contratto collettivo e non era ravvisabile alcuna intempestività; riteneva altresì infondata la doglianza circa la mancata contestazione di specifici profili di colpa, giacché la norma disciplinare faceva ri- ferimento alla negligenza del lavoratore, nella specie consistente nel mancato esercizio del controllo della rispondenza della qua- lità del prodotto alle caratteristiche richieste. A seguito di ricorso del MA questa Corte con sentenza n. 6366 del 16 maggio 2000 cassava la decisione del Tribunale di Roma con rinvio della causa davanti al Tribunale di Civitavecchia con riguardo ai seguenti punti;
non era stata considerata da parte dei giudici di appello la circostanza che il MA non aveva ricoperto cariche sindacali per quattro anni ed era stato nuovamente eletto rappresentante sindacale solo nel 1989; in or- dine alla qualità e quantità degli errori imputabili al MA, da parte degli stessi giudici non erano stati operati raffronti e non era stata considerata la gravità degli specifici errori addebitati al medesimo;
non era stata infine approfondita da parte del Tribu- nale la problematica relativa alle discussioni intercorse tra di- rettore di stabilimento e rappresentante sindacale aziendale per una verifica dei problemi di produzione. La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, che con sentenza depositata il 28 marzo 2001 accoglieva l'appello della AR ON Editore e, in riforma della de- cisione del Pretore di Roma del 2.8.1991, dichiarava la legitti- mità del licenziamento intimato dalla società anzidetta al MA e rigettava tutte le domande da questi formulate nei confronti della stessa società. Il Tribunale di Civitavecchia quale giudice di rinvio, esaminato il materiale probatorio alla luce dei punti indicati dalla Cassazione, confermava le motivazioni già svolte dal Tribunale di Roma sia in ordine alla gravità e quantità degli errori del MA, rapportati con quelli degli altri componenti del reparto, e al comportamento tenuto dallo stesso sia in ordine all'insussistenza di intenti ritor- sivi del licenziamento in relazione all'impegno sindacale del me- desimo lavoratore. Il MA ricorre per cassazione con cinque motivi, ai quali re- siste la AR ON Editore con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 383 e seguenti C.P.C.), nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Il MA sostiene che il Tribunale di Civitavecchia, non atte- nendosi alle indicazioni ricavabili dalla sentenza di questa Corte, ha omesso qualsiasi indagine circa la particolare gravità degli er- rori sanzionati rispetto a quelli compiuti dagli altri lavoratori e circa l'incidenza di quelli a lui contestati rispetto alla totalità del reparto. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta violazio- ne e falsa applicazione di norme di legge (artt. 4 legge n. 604 del 1966 e 15 legge n. 300 del 1970, art. 7 legge n. 300 del 1970, artt. 2697, 2727, 2729 Cod. Civ.), nonché difetto di motivazione circa punti decisivi della causa (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Il ricorrente osserva che il giudice di rinvio, disattendendo una precisa indicazione della sentenza di Cassazione, ha del tutto omesso di verificare la gravità del comportamento a lui addebi- tato sotto il profilo del numero terrori commessi rispetto a quelli commessi da altri lavoratori. Il MA aggiunge che se il giudice di rinvio avesse condotto l'anzidetta indagine, avrebbe potuto constatare che la media de- gli errori addebitabili a tutti gli operatori era di 45, mentre gli errori di esso ricorrente erano 11, ampiamente quindi nella me- 6 dia. Se poi tale errori, concentrati in otto mesi, fossero stati consi- derati per l'arco dell'anno, si sarebbe ottenuto il dato di 16 erro- ri per il MA, a fronte della media di 33 errori imputabili agli altri operatori. I due motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e quindi vanno disattesi. Il giudice di rinvio ha ritenuto che gli errori imputabili al Maggi- ni avessero una maggiore frequenza rispetto a quella degli altri lavoratori e fossero dovuti a scarsa attenzione anche nelle opera- zioni più semplici con la puntualizzazione che le contestazioni mosse allo stesso MA furono cinque nell'arco di soli quattro mesi. Lo stesso giudice ha aggiunto che l'esame delle contestazioni mosse evidenziava un crescendo di gravità delle infrazioni com- messe, riconducibili tutte alla mancata osservanza della respon- sabilità del controllo del prodotto. Le valutazioni effettuate dal giudice di rinvio appaiono quindi adeguatamente motivate con riguardo sia al numero degli errori commessi dal MA sia a quelli degli altri lavoratori con esclusione di qualsiasi disparità di trattamento, mentre le censure mosse dal ricorrente si risolvono in un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa appli- 7 cazione di norme di legge (artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1979, art. 7 della legge n. 300 del 1970, artt. 2697, 2727, 2729 Cod. Civ.), nonché difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Sul punto rileva che il Tribunale di Civitavecchia ha errato nell'applicazione delle richiamate norme di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e 2697 Cod. Civ., giacché, essendo pacifi- co che gli errori erano frequenti, l'onere di provare la maggiore gravità ed entità di quelli commessi dal MA e sanzionati di- sciplinarmente incombeva sicuramente sul datore di lavoro e non sul lavoratore. Il ricorrente contesta, inoltre, l'affermazione del Tribunale di Ci- vitavecchia relativa alla mancata indicazione di specifici episodi dai quali risultasse che un medesimo fatto era stato sanzionato più gravemente nei suoi confronti, ricordando che dalla deposi- zione dei testi AR, CC e IL era emerso che per un errore, compiuto dal MA e dall'altro lavoratore CC, sol- tanto esso ricorrente era stato sanzionato. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge (art. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970, art. 7 della legge n. 300 del 1970, artt. 2697, 2727, 2729 Cod. Civ.), nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). 0 La censura è rivolta contro la motivazione della decisione del giudice di rinvio, per avere affermato che non vi era prova dell'intento ritorsivo da parte del datore di lavoro nei suoi con- fronti, e per avere dato atto in maniera contraddittoria che, a fronte delle sanzioni da lui ricevute (multa, sospensione, licen- ziamento), gli altri lavoratori, ai quali erano state contestate in- frazioni di pari gravità, erano stati puniti con la più lieve sanzio- ne del rimprovero verbale. Le doglianze contenute nel terzo e quarto motivo, che sono tra loro legate e possono essere quindi esaminate congiuntamente, sono infondate. Il Tribunale di Civitavecchia nel valutare della maggiore gravità delle infrazioni commesse dal MA, dettagliatamente passate in rassegna, rispetto a quelle degli altri lavoratori, ha proceduto ad un attento esame delle dichiarazioni dei testi escussi (Cesa- retti, Pompaneo, CC) anche in relazione al loro grado di at- tendibilità e ha concluso nel senso che le contestazioni mosse al ricorrente erano giustificate dalla natura degli errori da lui com- messi e dalla loro reiterazione, che le mancanze erano attinenti alla mancata osservanza della responsabilità del controllo del prodotto e quindi che non erano riscontrabili elementi compro- vanti l'esistenza di una volontà persecutoria da parte dell'azienda. In questo modo il giudice di rinvio ha fatto corretto uso del ma- teriale probatorio effettuando una valutazione delle risultanze istruttorie ed una scelta di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, valutazione che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non censurabili in sede di legitti- mità, tanto più che sono state indicate in modo adeguato le ra- gioni del convincimento raggiunto (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 11479 del 12 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge (artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970, art. 7 della legge n. 300 del 1970, artt. 2697, 2727, 2729 Cod. Civ.), nonché & difetto di motiva- zione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Il MA afferma che il Tribunale di Civitavecchia ha escluso la natura antisindacale delle sanzioni e del licenziamento sulla base di una dichiarata illogicità e della aprioristica negazione della possibilità di un conflitto tra dirigenti sindacali ed azienda, rite- nendo che gli attivisti sindacali siano chiamati a mediare tra lavo- ratori e direzione nel primario interesse dell'azienda. Anche questa censura non è fondata. Il giudice di rinvio ha escluso qualsiasi nesso tra le sanzioni e la qualifica sindacale del MA, giacché questi dopo alcuni anni di inattività riassunse la qualifica di rappresentante sindacale nel tentativo di superare i problemi sorti tra lavoratori e azienda e svolse un ruolo di mediatore tra gli stessi lavoratori e la società 10 ON. Lo stesso giudice ha ribadito che gli errori del MA erano più frequenti rispetto a quelli degli altri lavoratori, riguardavano an- che operazioni molto semplici e provocavano gravi danni alla produzione per prolungato fermo macchina e per perdita del ma- teriale;
ha aggiunto che le sanzioni furono applicate gradual- mente con l'irrogazione dapprima del richiamo verbale e poi della sospensione, ed infine del licenziamento. In definitiva il giudice di rinvio, nel colmare le lacune ravvisate dalla Cassazione nella sentenza del Tribunale di Roma, ha esclu- so qualsiasi disparità di trattamento da parte della società tra il MA e gli altri lavoratori;
ha riesaminato in particolare il ruolo sindacale svolto dallo stesso MA ed i suoi rapporti con la direzione dell'azienda ribadendo che la sanzione finale del li- cenziamento non era da collegare alla qualifica sindacale, ma unicamente agli errori da lui commessi, non marginali e frequen- ti, e comunque non compatibili con la sua esperienza ultratren- tennale di lavoro. In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del €34presente giudizio di legit imità, che liquida in 63 74. Boltre € 11 2000/00 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma addì 15 novembre Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reusis MPOSTA DI BOLLO, DI SDA OGNI SPESA, TASSA AROTO AI SENSI DELL'ART. 10 11-8-73 N. 533 2002 Il Presidente time Mu soМасисто Depositato in Cancellería IL CANCELL oggi, 824222009 IL CANCELLIERE Пионе