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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( cf ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rocco di
Torrepadula ( c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ). C.F._2
Per avvisi e comunicazioni di cancelleria: fax 081/0320913 e pec: Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (cf .), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppina Tammaro (c.f.
) e dall'Avv. Carmen Iaccarino (c.f. ) come da C.F._4 C.F._5 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Tammaro in
Napoli alla Via Vincenzo Ianfolla n° 399.
Per comunicazioni e avvisi:
fax n. 081/5435112;
pec: e Email_2 Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 9.3.2020 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, dopo aver Parte_1
premesso:
- che in data 13/12/1990 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione era Controparte_1
nata in data [...] la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- che il matrimonio, con il passare degli anni, era divenuto intollerabile a causa di divergenze ed incompatibilità caratteriali, ed era venuta meno la solidarietà sia affettiva che sentimentale tra i coniugi;
-che in particolare, da circa un paio d'anni, il - che in costanza di matrimonio aveva sempre CP_1
sostenuto in via esclusiva tutte le spese relative alla quotidianità ed alla gestione sia del nucleo familiare, sia della figlia aveva sottratto alla moglie qualsiasi disponibilità economica, Per_1 circostanza quest'ultima che era stata causa di numerosi litigi;
-che di fronte alle rimostranze della la quale si era trovata nell'impossibilità materiale di Parte_1 far fronte alle esigenze della vita quotidiana relative alla propria famiglia, l'odierno resistente aveva invitato la predetta a lasciare il domicilio coniugale ed a trovarsi una diversa sistemazione;
-che per tale ragione la ricorrente era stata costretta a locare un immobile in Giugliano in Campania, al Vico Fondola n. 13, per il quale corrispondeva, con grandissime difficoltà, un canone di locazione mensile di € 200,00;
- che pertanto i coniugi vivevano di fatto separati già da alcuni mesi, in quanto la Parte_1
attualmente viveva nel suddetto immobile condotto in locazione, mentre il continuava ad CP_1
abitare presso il domicilio coniugale sito in Giugliano in Campania alla Via San Rocco n. 44;
-che la figlia maggiorenne che continuava ad abitare con il padre presso il domicilio Per_1
coniugale, era economicamente autosufficiente;
-che la a differenza del coniuge, non disponeva di un reddito personale autonomo, Parte_1
sufficiente a consentirle di vivere dignitosamente;
la ricorrente era infatti disoccupata e, in costanza di matrimonio, non aveva mai svolto attività lavorativa essendosi sempre dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e della figlia;
-che il era dipendente comunale e lavorava come custode della scuola statale primaria CP_1
“San Rocco” di Giugliano in Campania.
Tanto premesso, la ricorrente aveva concluso chiedendo che i coniugi venissero autorizzati a vivere separatamente e che venisse posto a carico del l'assegno di € 400,00 mensili in favore CP_1
della a titolo di assegno di mantenimento, stante la rilevante disparità reddituale tra i Parte_1 coniugi. Spese di lite da liquidarsi secondo i parametri di legge a carico dello Stato, alla luce del provvedimento di ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Si era costituito , il quale nella propria comparsa di costituzione aveva anzitutto Controparte_1
chiarito che i figli della coppia, nati in costanza di matrimonio, erano tre e non una, come dichiarato dalla ricorrente. I predetti figli erano , nato il [...] economicamente autosufficiente;
Per_2
nato il [...], anche lui economicamente autosufficiente e nata il Per_3 Per_1
13/08/1991, studentessa e non autosufficiente economicamente. Ancora, il predetto aveva rilevato che nel 2015 la aveva interrotto bruscamente ed arbitrariamente la solidarietà sia affettiva Parte_1
che sentimentale con il marito;
non provvedeva al ménage della casa, come cucinare e comprare i beni di prima necessità, tanto che egli si era visto costretto a chiedere alla figlia di fare la Per_1 spesa, di cucinare e di occuparsi della casa. Dall'11/11/2019 la aveva lasciato la casa Parte_1
coniugale senza motivo, per non farvi più ritorno;
non era stato lui, come invece affermato dalla controparte, ad invitarla a lasciare il domicilio;
al contrario, aveva sempre cercato una riconciliazione.
Da 10 anni e più la lavorava come badante e/o collaboratrice domestica percependo uno Parte_1 stipendio di € 600,00 mensili, che utilizzava esclusivamente per le sue esigenze personali. Egli era dipendente comunale e lavorava come custode della scuola statale primaria “San Rocco” a Giugliano in Campania e, se era vero che non pagava un fitto di casa, doveva comunque provvedere al pagamento delle forniture di luce, acqua, gas, telefono, ed a ciò si aggiungevano il Per_4
mantenimento della figlia studentessa e disoccupata, nonché il mantenimento del figlio Per_1 unitamente alla compagna, che tra l'altro erano in attesa di un figlio. Inoltre, sullo stipendio Per_3
del resistente ammontante ad euro 1300,00 erano addebitati n°3 finanziamenti, tra cui quello per pagare il cellulare della ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il aveva chiesto, previa dichiarazione della separazione CP_1 giudiziale dei coniugi, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico all'esito dell'udienza presidenziale ed in ogni caso il rigetto nel merito della relativa domanda e delle ulteriori domande proposte dalla controparte. Spese vinte.
Nel corso del giudizio di primo grado erano stati ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi nei termini di cui alla relativa domanda, ed all'esito la causa era stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale aveva quindi emesso la sentenza n. 692/2024, con la quale aveva rilevato che la domanda di separazione giudiziale era fondata e meritava pertanto accoglimento, in quanto le risultanze processuali avevano ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituiva l'indispensabile presupposto. In ordine poi alla domanda di mantenimento proposta da parte ricorrente, il Tribunale aveva rilevato che la comparsa personalmente all'udienza del 05.12.2022, aveva dichiarato di percepire Parte_1
il reddito di cittadinanza per 780,00 euro mensili come già ammesso in sede di interrogatorio formale il 7.03.22 ed il teste escusso aveva dichiarato all'udienza del 06.10.2022 di essere Testimone_1
a conoscenza che la cognata lavorava anche come collaboratrice domestica per averlo Parte_1
appreso direttamente da lei, ma di non aver mai costatato personalmente tale circostanza.
Sulla scorta di quanto sopra il Tribunale aveva rigettato la suddetta domanda argomentando che la ricorrente, in quanto percepiva il reddito di cittadinanza dal mese di febbraio del 2021, aveva una situazione economica pressoché equivalente a quella del resistente il quale aveva uno stipendio mensile di circa 800,00 euro al mese in quanto custode di una scuola, come dichiarato all'udienza del
05.12.2022 ed inoltre percepiva una pensione di invalidità per € 160,00 al mese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e con lo stesso ha confutato le Parte_1
motivazioni addotte dal primo giudice a fondamento della pronuncia impugnata, rilevando che - diversamente da quanto dallo stesso affermato - la aveva percepito la somma di € 550,00 Parte_1
mensili a titolo di reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023, in quanto a far data dal 1° gennaio
2024, con la legge di Bilancio del 2023 (art. 1, co. 318 l.29 dicembre 2022, n. 197) era stata disposta,
a decorrere dall'anno 2024, l'abolizione del reddito di cittadinanza.
Tale circostanza, nuova e sopravvenuta, era stata posta all'attenzione del Giudice di prime cure ( cfr la comparsa conclusionale della ricorrente), tuttavia non era stata presa in considerazione dallo stesso ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della ed a carico del Parte_1
resistente. Quanto alla dichiarazione resa dal teste circa il fatto che la Testimone_1 Parte_1
“lavorava anche come collaboratrice domestica”, si trattava di una affermazione alla quale non poteva essere attribuito alcun rilievo né valore probatorio, atteso che non era stato specificato dal predetto né il tempo né il luogo in cui tale circostanza si sarebbe verificata;
a ciò conseguiva che le dichiarazioni rese dal teste dovevano ritenersi assolutamente generiche e non CP_1 circostanziate. Infine, nell'impugnata sentenza il Giudice di prime cure aveva evidenziato che la percependo il reddito di cittadinanza per € 780,00 mensili, aveva una situazione economica Parte_1
pressoché equivalente a quella del , il quale percepiva circa 800,00 euro essendo custode CP_1 di una scuola, come dichiarato all'udienza del 05.12.2022, oltre ad una pensione di invalidità per €
160,00 al mese. Ebbene, ha rilevato l'appellante che tale elemento non risultava provato ed in ogni caso dalla busta paga allegata, risalente al 2018, si evinceva che l'importo totale riportato nella stessa ammontava ad € 1.031,08, a differenza di quanto dichiarato dall'interessato in udienza. Si doveva inoltre considerare che in costanza di matrimonio il aveva sempre sostenuto in via CP_1 esclusiva tutte le spese relative alla quotidianità ed alla gestione dell'intero nucleo familiare, occupandosi di tutte le esigenze sia della moglie che dei figli, provvedendo altresì al pagamento delle utenze domestiche (così come confermato dal testimone, sig. , escusso nel corso Testimone_1 del giudizio di primo grado all'udienza del 06/10/2022). Al contrario, la non aveva Parte_1 un'attività lavorativa stabile e si limitava a svolgere piccoli lavoretti occasionali, che le consentivano di far fronte a stento alle proprie esigenze abitative primarie. L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, venisse riconosciuto in favore della ed a carico del l'assegno di mantenimento per l'importo di euro Parte_1 CP_1
300,00 mensili. Spese vinte con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è costituito il quale ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del proposto Controparte_1
gravame per motivi di forma ex art. 342 c.p.c. e per evidente infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Il predetto ha poi argomentato che il Giudice di prime cure aveva deciso a seguito di un'analisi attenta e ponderata delle risultanze istruttorie e degli atti di causa ed aveva escluso il mantenimento in questione in quanto era emersa dagli atti un'inequivocabile situazione di equilibrio economico tra i coniugi e La stessa aveva del resto confermato di svolgere lavori CP_1 Parte_1 Parte_1
occasionali, che si aggiungevano al reddito di cittadinanza percepito, pari ad euro 780,00 come dalla stessa dichiarato ed inoltre il teste aveva dichiarato: “che la sig.ra Testimone_1 Parte_1 lavorava come collaboratrice domestica”.
Ancora, dal decreto di invalidità prodotto da parte ricorrente e datato 12/02/2024, si evinceva che la predetta aveva una invalidità del 50%, che non le precludeva di lavorare, anzi le consentiva di potersi iscrivere negli elenchi dei lavoratori appartenenti alle categorie protette e di poter accedere al collocamento mirato per gli invalidi. La ricorrente aveva del resto 57 anni e godeva in sostanza di buona salute, per cui aveva tutte le risorse necessarie e le capacità per potersi mantenere da sola. A ciò l'appellato aveva aggiunto che la predetta stava lavorando “a nero” in una scuola privata per l'infanzia “I Piccoli Principi" sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Oasi Sacro Cuore n75, percependo uno stipendio di € 700,00. La del resto aveva sacrificato le sue opportunità di Parte_1
carriera e/o lavorative per pura scelta arbitraria e non aveva fornito nessun contributo significativo alla vita familiare. Il ha quindi concluso in via preliminare perché l'appello venga CP_1
dichiarato improcedibile ed inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini. Ciò posto rileva anzitutto questa Corte, in ordine alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., che il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, nella disciplina ratione temporis vigente, è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, sicché non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr Cass. ordinanza n.
29865/2022).
Sulla scorta di quanto sopra, è stata quindi disattesa l'istanza in tal senso avanzata da parte appellata nelle note scritte depositate l'1.1.2025.
Tanto premesso, si deve ora esaminare l'eccezione sollevata da parte appellata avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Orbene, sull'argomento si deve anzitutto rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a
Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha sottolineato che: “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Orbene, all'esito di tali considerazioni ritiene questa Corte che la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la compiutamente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva Parte_1
confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Tanto rilevato, va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata sul disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. Ritiene questa Corte che nemmeno detta eccezione sia fondata in quanto le questioni oggetto di esame in questa sede necessitano - ai fini del decidere - di una compiuta valutazione, propria della cognizione ordinaria.
Premesso quanto sopra, si deve a questo punto prendere in esame il motivo di cui al proposto gravame avente ad oggetto il mancato riconoscimento in favore della dell'assegno di mantenimento, Parte_1
dovendosi anzitutto ricordare che con la separazione personale permane il vincolo coniugale e non viene meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, che è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. L'art. 156 c.c. che disciplina gli effetti patrimoniali tra i coniugi prevede difatti “…a vantaggio del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. In sostanza quindi, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge vanno individuati nella non addebitabilità allo stesso della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi ( cfr. Cass. ord. n. 5251/17). Con particolare riferimento ai redditi adeguati la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr fra le altre: Cass. ord. n.4327/22, n.16809/2019 e n. 12196/2017).
Tanto rilevato in via di principio, quanto al caso concreto si devono esaminare le posizioni economico
- reddituali delle parti, evidenziando anzitutto che nessuna delle due risulta essere proprietaria di immobili e/o titolare di conti correnti, nulla avendo le stesse dedotto in ordine a tali aspetti, né documentato relativamente agli stessi.
Ancora va considerato che il è dipendente del , inquadrato come CP_1 Controparte_2
“collaboratore scolastico”, con un contratto a tempo indeterminato e che il suo stipendio netto, come risultante dall'unica busta paga allegata risalente al mese di maggio del 2021 era pari all'epoca ad euro 1.031,08, non trovando quindi conforto documentale l'indicazione fornita dall'interessato relativa ad uno stipendio netto di euro 800,00 ( cfr. in atti ).
A ciò deve aggiungersi che la suddetta somma di euro 1.031,08 risulta quantificata all'esito della detrazione delle somme relative al “prestito Santander consumer Bank” ed alla “cessione Vivibanca spa”, per complessivi euro 595,00 ( cfr la menzionata busta paga ), per cui dall'importo netto come sopra indicato, deve essere scomputato solamente il terzo dei tre finanziamenti menzionati dal
, ossia l'unico espressamente indicato dal predetto, avente ad oggetto il telefono cellulare CP_1
della che - ove ancora attuale - ben può presumersi essere di modesta rilevanza. Parte_1 Per quanto riguarda la va rilevato che la predetta, all'udienza presidenziale del 13.1.2021 Parte_1
aveva riferito di essere casalinga, di non usufruire del reddito di cittadinanza e di fare lavoretti saltuari di pulizie o badante per mantenersi. Va poi ricordato che nel corso del giudizio di primo grado la attuale appellante aveva dichiarato che non aveva mai lavorato durante la convivenza coniugale e che attualmente non lavorava e percepiva il reddito di cittadinanza pari ad euro 780,00 ( cfr le udienze del 7.3.2022 e del 5.12.22 ). Reddito che in seguito ( dal mese di febbraio del 2023 ) era stato ridotto ad euro 550,00, come rilevato nella comparsa conclusionale e compiutamente documentato.
Si deve inoltre sottolineare che la predetta nella comparsa conclusionale aveva precisato che - a far data dal 1° gennaio 2024, con la legge di Bilancio del 2023 (art. 1, co. 318 l.29 dicembre 2022, n.
197), con decorrenza dall'anno 2024 - era stata disposta l'abolizione del reddito di cittadinanza.
Ebbene, a fronte di quanto sopra e della intervenuta abolizione ex lege del reddito di cittadinanza, va rilevato che non è dato conoscere se alla predetta sia stato riconosciuto il “reddito di inclusione”, nulla avendo dedotto le parti sul punto. Ciò posto, della menzionata abolizione del RdC si deve tenere conto in questa sede, in quanto integra una circostanza che incide direttamente sulle statuizioni di ordine economico da adottare, evidenziata nel rispetto del contraddittorio tra le parti ( in linea con il rito camerale applicato, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme ), in quanto ben avrebbe potuto il controdedurre sia nella comparsa CP_1
conclusionale, sia nella memoria di replica.
Tanto rilevato si deve ancora considerare che non si ritiene compiutamente provato che la Parte_1 lavorasse durante la convivenza coniugale. L'unico teste che ha riferito sull'argomento, tale
, si è difatti limitato a dichiarare di aver visto la cognata che usciva di casa quando Testimone_1
abitava a Qualiano per andare a lavorare e di ciò era a conoscenza perché glielo aveva detto la predetta. Il teste ha poi precisato che non l'aveva seguita per vedere dove andasse, che non sapeva quanto prendeva come stipendio e che era a conoscenza della circostanza che percepisse un mensile, in quanto gli era stata riferita dal predetto.
Ebbene, si tratta di dichiarazioni generiche - e quindi non determinanti in questa sede - non avendo il predetto fornito alcuna indicazione utile al fine di delineare l'impegno lavorativo della ( se Parte_1 non “de relato” circa il fatto che percepisse uno stipendio) ed inoltre prive di riferimenti temporali, essendosi il teste limitato a riferire che quanto descritto era accaduto “quando ( la ) viveva Parte_1
a Qualiano”, circostanza questa sconosciuta alla Corte e riguardante del resto una località diversa da quella ove si trova la casa coniugale, sita in Giugliano.
In ordine alla posizione economica delle parti va ancora rilevato che il vive presso CP_1
l'abitazione (già casa coniugale) messagli a disposizione della scuola comunale ove lavora quale custode, mentre la ha preso in locazione un immobile per il quale corrisponde il canone Parte_1
come da contratto allegato.
Entrambi sono gravati dalle spese relative alle utenze e dagli altri esborsi accessori afferenti alle rispettive abitazioni, nonché dalle spese di vitto, mentre non risulta provato dal che egli CP_1
sia gravato da esborsi in favore dei figli, tutti adulti, che integrerebbero comunque delle liberalità non rilevanti in questa sede.
Ciò posto è evidente la sussistenza di una disparità economica tra le parti che, a fronte del CP_1
impegnato lavorativamente con un contratto a tempo indeterminato, vede svantaggiata la Parte_1
la quale, sebbene svolga per mantenersi lavori saltuari di pulizie o quale badante (nulla avendo provato in concreto la controparte in ordine a lavori stabili dalla stessa svolti ), non risulta comunque in grado di mantenere il pregresso tenore di vita con riferimento al quale risulta pacifico che fosse il coniuge - in costanza di convivenza - a far fronte alle spese relative al vitto, alle utenze domestiche ed a tutto quanto afferente alla vita coniugale.
Tanto rilevato, in ragione delle limitate potenzialità di guadagno della dovute all'età, alla Parte_1
durata del matrimonio, alla mancanza di titoli abilitanti ed agli ulteriori elementi evidenziati nella parte motiva che qui si intendono per richiamati, ritiene questa Corte l'appello in esame debba essere accolto e che, in riforma della sentenza gravata, debba essere riconosciuto alla l'assegno Parte_1
di mantenimento per il quale si ritiene congrua la somma di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione istat.
Le spese di lite del grado vengono compensate anche per il presente grado di giudizio in ragione della natura e dell'oggetto della questione esaminata e dell'accoglimento della domanda per una somma minore rispetto a quella richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona, Famiglia e Minori, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 692/24 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e per l'effetto, in riforma della stessa, riconosce in favore dell'appellante ed a carico del l'assegno di mantenimento per CP_1
l'ammontare di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione istat.
-compensa per intero le spese di lite tra le parti relativamente ad entrambi i gradi.
Napoli, c.c. del 15.1.2025 Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano )