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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 45 del ruolo generale dell'anno 2023 tra:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. M. Gabriella Cugudda, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Tortolì, come da procura in atti;
Ricorrente
e cf: , nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Luigi Cardia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Tortolì, come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio- materia famiglia
Conclusioni:
Voglia il Tribunale:
Per : Parte_1
pagina 1 di 6 “- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita nella Via Michelangelo n.26 di Tortolì alla ricorrente, che vi vivrà unitamente ai figli;
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei CP_1
Per_ minori figli ed e di - che seppur maggiorenne allo stato non è ancora autonoma Per_1 Per_2 economicamente - un assegno mensile pari ad Euro 600,00 ( di cui 250,00 per ogni minore ed Euro Per_ 100,00 per ), o la somma diversa e maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- disporre che il si faccia carico, nella misura della metà, delle spese straordinarie necessarie CP_1 per i figli e , da concordarsi preventivamente, salvo urgenza, e da documentarsi (libri, Per_1 Per_2 tasse d'iscrizione scolastica, gite d'istruzione, spese mediche non rimborsabili dal S.S.N., spese per attività sportive individuate di comune accordo sulla base delle esigenze e dei desideri dei minori, nonché altre spese eventuali ed imprevedibili);
- disporre che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre. Vinte spese ed onorari del giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per LI SI:
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento posto in capo al nella complessiva somma CP_1 di euro 300,00 (trecento/00);
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio di rito civile;
- rigettare le domande avverse;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio la ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio civile con il sig. il 30.05.2006 in Tortolì, registrato negli atti CP_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n.6, Parte I, Uff. 1, anno 2006, in regime di comunione dei beni;
- che dalla loro unione erano nati tre figli: (il 6.12.2003), (il 9.10.2006) e (il Per_3 Per_1 Per_2
23.10.2008).
- che con sentenza parziale pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
il giudizio era proseguito per gli aspetti economici del mantenimento dei figli
(non era ancora definito alla data di presentazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio).
pagina 2 di 6 La ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione, da parte del di qualsiasi contributo per il CP_1 mantenimento dei figli;
contributo cui lo stesso era stato obbligato in forza dei provvedimenti provvisori del Presidente (procedimento di separazione).
Sulla gravava, quindi, il sostentamento dei figli, tutti con lei conviventi nella casa coniugale. Pt_1 si è costituito in giudizio aderendo alla sola domanda di divorzio e contestando la ricostruzione CP_1 dei fatti di parte ricorrente.
Ha chiesto che l'assegno di mantenimento venisse ridotto a euro 300,00 a fronte delle difficoltà economiche incontrate e della permanenza dei figli con lui, quasi con prevalenza.
All'udienza del 5.05.2023 sono stati sentiti i coniugi.
Medio tempore, con sentenza del 6.10.2023 (rg. 595/2019) è stato definito il procedimento di separazione che ha disposto l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre - alla quale è stata assegnata la casa coniugale – ed è stato posto a carico del un contributo al CP_1 mantenimento dei figli pari a euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 16.10.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata istruita con la sola audizione dei coniugi e con produzioni documentali.
Le parti hanno concluso come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti e le conclusioni presentate dalle parti, esaminati i documenti e alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, così dispone.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'assegnazione della casa familiare deve essere correlata in via esclusiva alla tutela della prole, non potendo avere alcuna funzione assistenziale in favore del coniuge più debole.
Per detta ragione il provvedimento di assegnazione può essere disposto solo in presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e conviventi con il genitore richiedente.
La ratio è all'evidenza quella di permettere la conservazione dell'“habitat” domestico, che assicura continuità e stabilità agli assetti di vita, affettivi e relazionali dei figli, evitando il trauma del mutamento dell'ambiente in cui essi sono cresciuti.
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto che, in continuità con quanto stabilito in sede di separazione, la casa coniugale sita in Tortolì, nella via Michelangelo n.26, le fosse assegnata costituendo ancora il nucleo familiare di riferimento dei figli. pagina 3 di 6 Il non ha mai avanzato una domanda di assegnazione della casa familiare in suo favore;
si è CP_1 limitato a prospettare la possibilità di locarla, assumendo che tutti i figli avessero ormai un'altra collocazione (la figlia maggiore all'estero; e presso il padre, la madre - anche presso il Per_2 Per_1 nuovo compagno di lei - ovvero i nonni).
Tali allegazioni sono risultate prive di riscontro, la difesa non ha dedotto alcuna prova sulla CP_1 permanenza dei figli presso di lui e i nonni (in via prevalente) e le relative difese si prospettano del tutto generiche e sfornite di qualsiasi supporto istruttorio.
In coerenza con la funzione propria dell'istituto, la casa familiare deve, quindi, rimanere assegnata alla madre, nell'interesse dei figli, quale “habitat” che garantisca un punto di riferimento stabile per la loro vita e convivenza e un centro di affetti idoneo ad assicurare continuità dei legami e degli assetti di vita.
Sul diritto di visita del padre.
Considerata la maggiore età di e di e la prossimità ai 18 anni di il Collegio non Per_3 Per_1 Per_2 ritiene di dover regolamentare il diritto di visita del padre, che sarà esercitato in accordo con i figli stessi, come sembra avvenire ormai da tempo.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un assegno di mantenimento Pt_1 complessivo di € 600,00 (di cui € 250,00 per ciascuno dei figli e ed € 100,00 per la Per_1 Per_2 figlia ), la ripartizione in parti uguali delle spese straordinarie tra i genitori e che l'assegno unico Per_3 fosse percepito unicamente da lei.
Il ha chiesto la riduzione dell'assegno a € 300,00 deducendo che sarebbe ormai CP_1 Per_3 economicamente indipendente e all'estero e che i figli maschi starebbero quasi prevalentemente presso di lui.
Il Collegio osserva quanto segue:
Situazione di (22 anni). Per_3
È emerso che la ragazza sia partita a lavorare in Germania nel periodo aprile–giugno 2023, facendo poi rientro presso l'abitazione materna nel giugno dello stesso anno.
Dalle più recenti allegazioni della ricorrente (febbraio 2025) - non contestate dal resistente - emerge che la giovane abbia lavorato solo stagionalmente e, grazie a una borsa di studio, stia ora frequentando la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Sassari, alternando la sede universitaria alla casa materna.
Il ha sostenuto che la figlia avesse ormai raggiunto l'indipendenza economica;
tuttavia, non sono CP_1 stati prodotti documenti attestanti redditi stabili o un contratto di lavoro né richiesta prova sul punto. pagina 4 di 6 Ora, considerata l'età (22 anni) della ragazza e la natura stagionale/occasionale delle attività svolte, si deve ritenere che non abbia ancora acquisito stabilità e indipendenza economica e necessiti di un Per_3 contributo economico indispensabile per terminare gli studi ripresi.
E' appena il caso di rilevare che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età né per il mero svolgimento di lavori saltuari, occorrendo un'occupazione stabile e adeguatamente remunerata.
Situazione di (17 anni) e (19 anni). Per_2 Per_1
Le parti sono concordi nel ritenere che e necessitino ancora di un contributo Per_1 Per_2 economico non essendo economicamente indipendenti.
Il resistente ha, tuttavia, sostenuto che detto contributo dovesse essere rimodulato rispetto alla separazione atteso che entrambi i ragazzi vivevano da un po' di tempo principalmente con lui e che i nonni paterni si occupavano quotidianamente dei loro bisogni (anche economici, sanitari e scolastici).
Il Collegio rileva, tuttavia, che sulla dedotta “presenza pressoché costante” dei ragazzi nella casa del padre, il resistente non ha dedotto alcuna prova: le difese sul punto sono risultate generiche e prive di riscontro istruttorio.
Si ritiene quindi che, pur frequentando con costanza la casa dei nonni (e dunque del padre), la collocazione prevalente di e resti presso la casa familiare di Tortolì con la madre, con Per_2 Per_1 diritto al riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico del padre (in assenza di domanda dei figli, legittimazione alternativa).
Con riferimento alla situazione reddituale delle parti, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta in causa emerge che la ricorrente svolge la professione di OSS e con un reddito Pt_1 imponibile pari a € 17.400,00 per il 2022 (con netto di € 15.909,00 nel 2021).
Sulla stessa grava però il un mutuo trentennale sulla casa coniugale, acquistata nel 2004 e in scadenza nel 2034, dell'importo originario di € 620,00 mensili - divenuto attualmente € 790,00 per l'andamento dei tassi variabili - che non è mai stato pagato dal resistente. Circostanza di cui questo Collegio deve tener conto perché il pagamento della rata di mutuo concretamente permette ai ragazzi di godere dell'abitazione familiare, senza che la stessa cada oggetto di esecuzione da parte della Banca.
Il resistente operaio a tempo indeterminato presso la “Turismar” di Arbatax, ha un reddito lordo CP_1 pari a € 20.491,00 per il 2022 (all. 6 del ricorso).
Egli ha riferito di corrispondere una rata mensile di € 325,00 per un prestito, senza tuttavia precisarne la natura né fornirne prova documentale. Non risulta che lo stesso abbia costi per la locazione di una abitazione e utenze, atteso che lo stesso si appoggerebbe ancora presso la casa dei genitori. pagina 5 di 6 Tenendo conto del minor reddito della ricorrente e delle maggiori spese strutturali da lei sopportate (in primis il mutuo e i costi della casa familiare assegnata), il Collegio ritiene di porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento pari a euro 600,00 mensili (250 euro per e ciascuno ed euro Per_2 Per_1
100,00 per , che ha già dimostrato una certa capacità lavorativa e di guadagno). L'assegno unico Per_3 sarà percepito dalla ricorrente interamente, anche considerando che alla luce della maggiore età raggiunta da e , lo stesso andrà a diminuire sensibilmente. Per_3 Per_1
E' posto a carico del ricorrente anche il 50% delle spese straordinarie mediche non rimborsabili dal
SSN, scolastiche e ricreative, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le deduzioni del resistente sulla collocazione dei figli e sul contributo diretto al loro mantenimento non hanno trovato alcuno sostegno e neppure deduzione istruttoria.
Le spese sono liquidate secondo il DM 147/2022, valore di causa indeterminato complessità bassa, valori del tariffario medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase decisionale in assenza di istruttoria da rielaborare;
non riconosciuta la fase istruttoria non effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- assegna la casa coniugale a , che vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
- dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 600,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di causa Pt_1 che liquida in euro 4.360,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 45 del ruolo generale dell'anno 2023 tra:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. M. Gabriella Cugudda, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Tortolì, come da procura in atti;
Ricorrente
e cf: , nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Luigi Cardia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Tortolì, come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio- materia famiglia
Conclusioni:
Voglia il Tribunale:
Per : Parte_1
pagina 1 di 6 “- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita nella Via Michelangelo n.26 di Tortolì alla ricorrente, che vi vivrà unitamente ai figli;
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei CP_1
Per_ minori figli ed e di - che seppur maggiorenne allo stato non è ancora autonoma Per_1 Per_2 economicamente - un assegno mensile pari ad Euro 600,00 ( di cui 250,00 per ogni minore ed Euro Per_ 100,00 per ), o la somma diversa e maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- disporre che il si faccia carico, nella misura della metà, delle spese straordinarie necessarie CP_1 per i figli e , da concordarsi preventivamente, salvo urgenza, e da documentarsi (libri, Per_1 Per_2 tasse d'iscrizione scolastica, gite d'istruzione, spese mediche non rimborsabili dal S.S.N., spese per attività sportive individuate di comune accordo sulla base delle esigenze e dei desideri dei minori, nonché altre spese eventuali ed imprevedibili);
- disporre che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre. Vinte spese ed onorari del giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per LI SI:
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento posto in capo al nella complessiva somma CP_1 di euro 300,00 (trecento/00);
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio di rito civile;
- rigettare le domande avverse;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio la ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio civile con il sig. il 30.05.2006 in Tortolì, registrato negli atti CP_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n.6, Parte I, Uff. 1, anno 2006, in regime di comunione dei beni;
- che dalla loro unione erano nati tre figli: (il 6.12.2003), (il 9.10.2006) e (il Per_3 Per_1 Per_2
23.10.2008).
- che con sentenza parziale pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
il giudizio era proseguito per gli aspetti economici del mantenimento dei figli
(non era ancora definito alla data di presentazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio).
pagina 2 di 6 La ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione, da parte del di qualsiasi contributo per il CP_1 mantenimento dei figli;
contributo cui lo stesso era stato obbligato in forza dei provvedimenti provvisori del Presidente (procedimento di separazione).
Sulla gravava, quindi, il sostentamento dei figli, tutti con lei conviventi nella casa coniugale. Pt_1 si è costituito in giudizio aderendo alla sola domanda di divorzio e contestando la ricostruzione CP_1 dei fatti di parte ricorrente.
Ha chiesto che l'assegno di mantenimento venisse ridotto a euro 300,00 a fronte delle difficoltà economiche incontrate e della permanenza dei figli con lui, quasi con prevalenza.
All'udienza del 5.05.2023 sono stati sentiti i coniugi.
Medio tempore, con sentenza del 6.10.2023 (rg. 595/2019) è stato definito il procedimento di separazione che ha disposto l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre - alla quale è stata assegnata la casa coniugale – ed è stato posto a carico del un contributo al CP_1 mantenimento dei figli pari a euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 16.10.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata istruita con la sola audizione dei coniugi e con produzioni documentali.
Le parti hanno concluso come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti e le conclusioni presentate dalle parti, esaminati i documenti e alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, così dispone.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'assegnazione della casa familiare deve essere correlata in via esclusiva alla tutela della prole, non potendo avere alcuna funzione assistenziale in favore del coniuge più debole.
Per detta ragione il provvedimento di assegnazione può essere disposto solo in presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e conviventi con il genitore richiedente.
La ratio è all'evidenza quella di permettere la conservazione dell'“habitat” domestico, che assicura continuità e stabilità agli assetti di vita, affettivi e relazionali dei figli, evitando il trauma del mutamento dell'ambiente in cui essi sono cresciuti.
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto che, in continuità con quanto stabilito in sede di separazione, la casa coniugale sita in Tortolì, nella via Michelangelo n.26, le fosse assegnata costituendo ancora il nucleo familiare di riferimento dei figli. pagina 3 di 6 Il non ha mai avanzato una domanda di assegnazione della casa familiare in suo favore;
si è CP_1 limitato a prospettare la possibilità di locarla, assumendo che tutti i figli avessero ormai un'altra collocazione (la figlia maggiore all'estero; e presso il padre, la madre - anche presso il Per_2 Per_1 nuovo compagno di lei - ovvero i nonni).
Tali allegazioni sono risultate prive di riscontro, la difesa non ha dedotto alcuna prova sulla CP_1 permanenza dei figli presso di lui e i nonni (in via prevalente) e le relative difese si prospettano del tutto generiche e sfornite di qualsiasi supporto istruttorio.
In coerenza con la funzione propria dell'istituto, la casa familiare deve, quindi, rimanere assegnata alla madre, nell'interesse dei figli, quale “habitat” che garantisca un punto di riferimento stabile per la loro vita e convivenza e un centro di affetti idoneo ad assicurare continuità dei legami e degli assetti di vita.
Sul diritto di visita del padre.
Considerata la maggiore età di e di e la prossimità ai 18 anni di il Collegio non Per_3 Per_1 Per_2 ritiene di dover regolamentare il diritto di visita del padre, che sarà esercitato in accordo con i figli stessi, come sembra avvenire ormai da tempo.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un assegno di mantenimento Pt_1 complessivo di € 600,00 (di cui € 250,00 per ciascuno dei figli e ed € 100,00 per la Per_1 Per_2 figlia ), la ripartizione in parti uguali delle spese straordinarie tra i genitori e che l'assegno unico Per_3 fosse percepito unicamente da lei.
Il ha chiesto la riduzione dell'assegno a € 300,00 deducendo che sarebbe ormai CP_1 Per_3 economicamente indipendente e all'estero e che i figli maschi starebbero quasi prevalentemente presso di lui.
Il Collegio osserva quanto segue:
Situazione di (22 anni). Per_3
È emerso che la ragazza sia partita a lavorare in Germania nel periodo aprile–giugno 2023, facendo poi rientro presso l'abitazione materna nel giugno dello stesso anno.
Dalle più recenti allegazioni della ricorrente (febbraio 2025) - non contestate dal resistente - emerge che la giovane abbia lavorato solo stagionalmente e, grazie a una borsa di studio, stia ora frequentando la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Sassari, alternando la sede universitaria alla casa materna.
Il ha sostenuto che la figlia avesse ormai raggiunto l'indipendenza economica;
tuttavia, non sono CP_1 stati prodotti documenti attestanti redditi stabili o un contratto di lavoro né richiesta prova sul punto. pagina 4 di 6 Ora, considerata l'età (22 anni) della ragazza e la natura stagionale/occasionale delle attività svolte, si deve ritenere che non abbia ancora acquisito stabilità e indipendenza economica e necessiti di un Per_3 contributo economico indispensabile per terminare gli studi ripresi.
E' appena il caso di rilevare che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età né per il mero svolgimento di lavori saltuari, occorrendo un'occupazione stabile e adeguatamente remunerata.
Situazione di (17 anni) e (19 anni). Per_2 Per_1
Le parti sono concordi nel ritenere che e necessitino ancora di un contributo Per_1 Per_2 economico non essendo economicamente indipendenti.
Il resistente ha, tuttavia, sostenuto che detto contributo dovesse essere rimodulato rispetto alla separazione atteso che entrambi i ragazzi vivevano da un po' di tempo principalmente con lui e che i nonni paterni si occupavano quotidianamente dei loro bisogni (anche economici, sanitari e scolastici).
Il Collegio rileva, tuttavia, che sulla dedotta “presenza pressoché costante” dei ragazzi nella casa del padre, il resistente non ha dedotto alcuna prova: le difese sul punto sono risultate generiche e prive di riscontro istruttorio.
Si ritiene quindi che, pur frequentando con costanza la casa dei nonni (e dunque del padre), la collocazione prevalente di e resti presso la casa familiare di Tortolì con la madre, con Per_2 Per_1 diritto al riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico del padre (in assenza di domanda dei figli, legittimazione alternativa).
Con riferimento alla situazione reddituale delle parti, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta in causa emerge che la ricorrente svolge la professione di OSS e con un reddito Pt_1 imponibile pari a € 17.400,00 per il 2022 (con netto di € 15.909,00 nel 2021).
Sulla stessa grava però il un mutuo trentennale sulla casa coniugale, acquistata nel 2004 e in scadenza nel 2034, dell'importo originario di € 620,00 mensili - divenuto attualmente € 790,00 per l'andamento dei tassi variabili - che non è mai stato pagato dal resistente. Circostanza di cui questo Collegio deve tener conto perché il pagamento della rata di mutuo concretamente permette ai ragazzi di godere dell'abitazione familiare, senza che la stessa cada oggetto di esecuzione da parte della Banca.
Il resistente operaio a tempo indeterminato presso la “Turismar” di Arbatax, ha un reddito lordo CP_1 pari a € 20.491,00 per il 2022 (all. 6 del ricorso).
Egli ha riferito di corrispondere una rata mensile di € 325,00 per un prestito, senza tuttavia precisarne la natura né fornirne prova documentale. Non risulta che lo stesso abbia costi per la locazione di una abitazione e utenze, atteso che lo stesso si appoggerebbe ancora presso la casa dei genitori. pagina 5 di 6 Tenendo conto del minor reddito della ricorrente e delle maggiori spese strutturali da lei sopportate (in primis il mutuo e i costi della casa familiare assegnata), il Collegio ritiene di porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento pari a euro 600,00 mensili (250 euro per e ciascuno ed euro Per_2 Per_1
100,00 per , che ha già dimostrato una certa capacità lavorativa e di guadagno). L'assegno unico Per_3 sarà percepito dalla ricorrente interamente, anche considerando che alla luce della maggiore età raggiunta da e , lo stesso andrà a diminuire sensibilmente. Per_3 Per_1
E' posto a carico del ricorrente anche il 50% delle spese straordinarie mediche non rimborsabili dal
SSN, scolastiche e ricreative, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le deduzioni del resistente sulla collocazione dei figli e sul contributo diretto al loro mantenimento non hanno trovato alcuno sostegno e neppure deduzione istruttoria.
Le spese sono liquidate secondo il DM 147/2022, valore di causa indeterminato complessità bassa, valori del tariffario medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase decisionale in assenza di istruttoria da rielaborare;
non riconosciuta la fase istruttoria non effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- assegna la casa coniugale a , che vi vivrà insieme ai figli;
Parte_1
- dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 600,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di causa Pt_1 che liquida in euro 4.360,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili pagina 6 di 6