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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1043 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in VIA GIUSEPPE SIMILI 6 95044 MINEO ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. LO BIANCO
JASMINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] CP_1 C.F._2
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, del 10.7.2025 come da verbale in atti
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/12/2024 , ritualmente notificato, adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data, il 16.05.2014 (trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Mineo, anno 2015, Numero 2, parte II, Serie C, Ufficio 1) da cui era nato il figlio in data il 18.01.2017 Per_1
Deduceva che con provvedimento del 25.05.2021 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione tra i coniugi e che da tale data gli stessi non si erano più riconciliati.
Rilevava che con il detto provvedimento era stato disposto l'affidamento del figlio minore Per_2
, ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre e regolamentazione del
[...] diritto di visita per il padre e corresponsione a carico dello stesso della somma di Euro 1200,00
(milleduecento/00)mensili, da pagare, entro il giorno cinque del mese stesso, suddivisi in Euro
400,00(quattrocento/00), a titolo di mantenimento della moglie, ed Euro 800,00(ottocento/00), a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre alle spese straordinarie inerenti all'istruzione, educazione e salute del figlio al 50 e assegnazione a della casa familiare . Parte_1
Deduceva che il non aveva mai osservato le statuizioni rese dall'autorità giudiziaria non CP_1 adempiendo ai doveri di padre né provvedendo al mantenimento del minore e di ogni altra richiesta e necessità del medesimo, né aveva mai provveduto al mantenimento della ricorrente medesima, dimostrando un assoluto disinteresse per il minore e pertanto una palese inidoneità educativa e che lo stesso, a far data del 13.05.2024 risultava addirittura cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel comune di Mineo per irreparabilità, tanto che essa ricorrente non ne aveva più notizie.
Chiedeva pertanto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore ad essa ricorrente, con conferma degli obblighi di mantenimento a carico del resistente.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza il resistente, al quale il ricorso era stato notificato ai sensi dell'art 143 c.p.c. stante la accertata irreperibilità , non si presentava in udienza né si costituiva in giudizio.
La ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione resa da questo Tribunale in data 25.5.2021 .
E' inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla
L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente ha poi richiesto che, a modifica di quanto previsto nel decreto i omologa , il figlio minore della coppia che oggi ha 8 anni le venga affidato in via esclusiva atteso il disinteresse morale affettivo ed economico dimostrato dal padre nei confronti dei figli .
La domanda va accolta.
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato il figlio senza più curarsi di lui può ritenersi sufficientemente provata.
Va al riguardo rilevato che il resistente risulta allo stato irreperibile, essendo stato anche cancellato dall'anagrafe della popolazione del comune di Mineo;
la ricorrente, nel corso dell'udienza di comparizione ha dichiarato che il padre ha incontrato il bambino solo due volte e che da circa 4 anni non ha notizie dello stesso, allo stato non risulta rintracciabile neanche telefonicamente;
lo stesso ha subito un procedimento presso terzi per il recupero di quanto dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figlio e risulta essere stato emesso nei suoi confronti decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art 570 bis
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedisce alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, infatti , quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minorenne, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI,
23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo del minore , e lasciato il diritto di visita alla libera regolamentazione delle parti in considerazione delle circostanze già enucleate e l'attuale insussistenza di alcun rapporto padre-figlio. Quanto all'obbligo di mantenimento in capo al figlio minore, pur in mancanza di qualunque elemento di giudizio idoneo a ricostruire le capacità reddituali del padre, va confermato quanto concordato in sede di separazione.
Non può essere invece accolta la domanda di parte resistente ci corresponsione di un assegno divorzile, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che in sede di accordi di separazione sia stata prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento pur in favore della moglie.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa dell'assegno.
Ne consegue l'impossibilità di ricostruire la stessa nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
Va peraltro rilevato che in sede di udienza di comparizione personale la ricorrente ha dichiarato che attualmente percepisce il reddito di inclusione, oltre che per intero l'assegno unico per il figlio .
In considerazione dell'età ancora giovane , la stessa, infine, deve considerarsi ancora dotata di una piena capacità lavorativa, sulla stessa pertanto gravando l'onere di attivarsi nell'inserimento del mondo de lavoro.
L'esito della controversia e la sostanziale soccombenza reciproca rispetto alle domande economiche formulate, giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data, il 16.05.2014 (trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Mineo, anno 2015, Numero 2, parte II, Serie C, Ufficio
1)
2. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre lasciando il diritto di visita del padre alla libera regolamentazione delle parti
3. RIGETTA la domanda della ricorrente di assegno divorzile;
4. CONFERMA le condizioni previste dal decreto di omologa della separazione inter partes relativamente all'obbligo di contribuire al mantenimento de figlio imposto al convenuto. 5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mineo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1043 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in VIA GIUSEPPE SIMILI 6 95044 MINEO ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. LO BIANCO
JASMINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] [...] CP_1 C.F._2
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, del 10.7.2025 come da verbale in atti
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/12/2024 , ritualmente notificato, adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data, il 16.05.2014 (trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Mineo, anno 2015, Numero 2, parte II, Serie C, Ufficio 1) da cui era nato il figlio in data il 18.01.2017 Per_1
Deduceva che con provvedimento del 25.05.2021 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione tra i coniugi e che da tale data gli stessi non si erano più riconciliati.
Rilevava che con il detto provvedimento era stato disposto l'affidamento del figlio minore Per_2
, ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre e regolamentazione del
[...] diritto di visita per il padre e corresponsione a carico dello stesso della somma di Euro 1200,00
(milleduecento/00)mensili, da pagare, entro il giorno cinque del mese stesso, suddivisi in Euro
400,00(quattrocento/00), a titolo di mantenimento della moglie, ed Euro 800,00(ottocento/00), a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre alle spese straordinarie inerenti all'istruzione, educazione e salute del figlio al 50 e assegnazione a della casa familiare . Parte_1
Deduceva che il non aveva mai osservato le statuizioni rese dall'autorità giudiziaria non CP_1 adempiendo ai doveri di padre né provvedendo al mantenimento del minore e di ogni altra richiesta e necessità del medesimo, né aveva mai provveduto al mantenimento della ricorrente medesima, dimostrando un assoluto disinteresse per il minore e pertanto una palese inidoneità educativa e che lo stesso, a far data del 13.05.2024 risultava addirittura cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel comune di Mineo per irreparabilità, tanto che essa ricorrente non ne aveva più notizie.
Chiedeva pertanto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore ad essa ricorrente, con conferma degli obblighi di mantenimento a carico del resistente.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza il resistente, al quale il ricorso era stato notificato ai sensi dell'art 143 c.p.c. stante la accertata irreperibilità , non si presentava in udienza né si costituiva in giudizio.
La ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione resa da questo Tribunale in data 25.5.2021 .
E' inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla
L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente ha poi richiesto che, a modifica di quanto previsto nel decreto i omologa , il figlio minore della coppia che oggi ha 8 anni le venga affidato in via esclusiva atteso il disinteresse morale affettivo ed economico dimostrato dal padre nei confronti dei figli .
La domanda va accolta.
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato il figlio senza più curarsi di lui può ritenersi sufficientemente provata.
Va al riguardo rilevato che il resistente risulta allo stato irreperibile, essendo stato anche cancellato dall'anagrafe della popolazione del comune di Mineo;
la ricorrente, nel corso dell'udienza di comparizione ha dichiarato che il padre ha incontrato il bambino solo due volte e che da circa 4 anni non ha notizie dello stesso, allo stato non risulta rintracciabile neanche telefonicamente;
lo stesso ha subito un procedimento presso terzi per il recupero di quanto dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di moglie e figlio e risulta essere stato emesso nei suoi confronti decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art 570 bis
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedisce alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, infatti , quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minorenne, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI,
23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo del minore , e lasciato il diritto di visita alla libera regolamentazione delle parti in considerazione delle circostanze già enucleate e l'attuale insussistenza di alcun rapporto padre-figlio. Quanto all'obbligo di mantenimento in capo al figlio minore, pur in mancanza di qualunque elemento di giudizio idoneo a ricostruire le capacità reddituali del padre, va confermato quanto concordato in sede di separazione.
Non può essere invece accolta la domanda di parte resistente ci corresponsione di un assegno divorzile, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che in sede di accordi di separazione sia stata prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento pur in favore della moglie.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa dell'assegno.
Ne consegue l'impossibilità di ricostruire la stessa nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
Va peraltro rilevato che in sede di udienza di comparizione personale la ricorrente ha dichiarato che attualmente percepisce il reddito di inclusione, oltre che per intero l'assegno unico per il figlio .
In considerazione dell'età ancora giovane , la stessa, infine, deve considerarsi ancora dotata di una piena capacità lavorativa, sulla stessa pertanto gravando l'onere di attivarsi nell'inserimento del mondo de lavoro.
L'esito della controversia e la sostanziale soccombenza reciproca rispetto alle domande economiche formulate, giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data, il 16.05.2014 (trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Mineo, anno 2015, Numero 2, parte II, Serie C, Ufficio
1)
2. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre lasciando il diritto di visita del padre alla libera regolamentazione delle parti
3. RIGETTA la domanda della ricorrente di assegno divorzile;
4. CONFERMA le condizioni previste dal decreto di omologa della separazione inter partes relativamente all'obbligo di contribuire al mantenimento de figlio imposto al convenuto. 5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mineo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo