Ordinanza collegiale 18 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 22 novembre 2023
Parere definitivo 7 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01842/2025REG.PROV.COLL.
N. 00747/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 747 del 2023, proposto dal signor AH El GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di EG BR, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la BR, Sezione staccata di EG BR (Sezione Prima) n. 17 del 3 gennaio 2023, resa tra le parti, concernente il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Giancarlo Migani, per delega dell’avvocato Francesco Oppedisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AH El GA ha impugnato dinanzi al Tar BR il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di EG BR ha rigettato la domanda presentata dalla signora TI AZ il 14 luglio 2020 volta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente a suo tempo instaurato per finalità di assistenza
2. In particolare, il diniego è stato fondato sul parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in conseguenza del mancato riscontro, da parte della dichiarante, della richiesta di chiarimenti formulata dall’Ufficio con nota del 10 marzo 2021, con la quale era stato comunicato di “ specificare il livello di inquadramento della lavoratrice … [e] ad esibire certificazione medica dalla quale si evinca la necessità di assistenza da parte di due badanti, atteso che la S.V. ha presentato altra istanza di emersione per altro extracomunitario ”.
3. Nel corso del giudizio, anche a seguito di un’ordinanza istruttoria, è poi emerso che il ricorrente era stato licenziato (più nel dettaglio, lo stesso ha depositato una dichiarazione della datrice di lavoro, sottoscritta dal figlio delegato alla presentazione, nella quale si dava atto della sua assunzione quale badante il 14 luglio 2020, ma che “ il rapporto di lavoro fattivamente non si è mai instaurato per incompatibilità di prestazioni ai miei bisogni personali, pertanto è stato licenziato in data 13/3/2021 ”).
3. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 17 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
3.1. Secondo lo stesso Tribunale, il contenuto della dichiarazione assunta in sede istruttoria ha sostanzialmente negato l’effettiva instaurazione di un rapporto lavorativo con il ricorrente, con la conseguenza che sarebbero difettate sia le condizioni per la regolarizzazione, sia quelle per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, difettando il presupposto dell’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro e della relativa interruzione, prima della definizione del procedimento, per cause non imputabili a lavoratore.
4. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor El GA sostenendo innanzitutto che sarebbe mancato il preavviso del provvedimento di diniego e che comunque sarebbero sussistite la condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
5. Con decreto n. 25 del 1° marzo 2023 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, pur ricorrendo le condizioni reddituali, non ha ammesso il ricorrente al beneficio richiesto in quanto le prospettazioni difensive dello stesso sarebbero apparse manifestamente infondate.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere in giudizio il 9 marzo 2023.
7. Con ordinanza cautelare n. 1003 del 13 marzo 2023 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che la prospettazione dell’appellante, relativa alla possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, come nel caso di specie, necessita dell’approfondimento proprio della sede di merito; Ritenuto che, nelle more della decisione, sussiste il requisito del periculum in mora ”.
8. Il Ministero dell’Interno ha infine depositato il fascicolo di primo grado il 19 dicembre 2024.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
10. L’appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
11. Dalla documentazione prodotta in giudizio appare evidente che all’appellante non può essere ricondotta la responsabilità del comportamento della datrice di lavoro, la quale prima lo ha assunto quale badante il 14 luglio 2020 e poi lo ha licenziato il 13 marzo 2021.
11.1. Il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare non ha tuttavia considerato tale circostanza che invece avrebbe dovuto indirizzare l’Amministrazione quantomeno verso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di consentire all’interessato di reperire un’altra occupazione.
11.2. Il rigetto quindi è stato adottato sulla base del fatto che la dichiarante, nonostante avesse avuto il preavviso di rigetto (non recapitato invece al ricorrente), non ha fornito chiarimenti sui motivi che ostacolavano la regolarizzazione del lavoro svolto dall’appellante (la mancata esibizione di una certificazione medica che attestasse la necessità di avere due badanti – cfr. provvedimento di rigetto del 13 settembre 2021 prot. P-RC/L/N/2020/101243).
12. Alla luce delle ricordate circostanze, l’appellante non può, per responsabilità facenti capo alla datrice di lavoro, ritenersi imputabile della mancanza di taluni requisiti amministrativi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro (nella specie, il riscontro ai chiarimenti richiesti, mai ricevuti dal ricorrente).
12.1. Peraltro, il mancato ricevimento del preavviso di rigetto anche nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare ha comunque implicato una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si è consumata rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale.
12.2. Ed anche a voler prescindere dagli aspetti partecipativi, resta il fatto già rilevato nella citata ordinanza cautelare di questa Sezione n.1003 del 13 marzo 2023 che l’Amministrazione in presenza di un rapporto di lavoro già instaurato, seppure poi interrotto, avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
12.3. Tale permesso può essere infatti rilasciato in caso di dichiarazione in linea astratta regolare, quanto alla presenza di un rapporto di lavoro, ma che non giunge a buon fine per vicende successive alla sua presentazione e indipendenti dalla volontà del lavoratore. In particolare, nell’ipotesi in cui si sia in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene in forma irregolare, per l’interessato non può ritenersi preclusa la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art.103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020.
13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, ai fini dell’annullamento del diniego impugnato e del riesame della domanda presentata dall’appellante.
13.1. Nelle more, l’Amministrazione dovrà comunque procedere al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove l’interessato non abbia reperito una occupazione che ha consentito il rilascio del titolo per motivi di lavoro, e sempreché non emergano motivate ragioni ostative diverse da quelle considerate dal provvedimento annullato.
14. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
15. Quanto alla richiesta del ricorrente di gratuito patrocinio, con decreto n. 25 del 2023 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato ha ritenuto, pur in presenza dei requisiti reddituali, le prospettazioni difensive dell’istante manifestamente infondate. Tuttavia all’esame del merito del ricorso lo stesso risulta fondato, cosicché la relativa domanda va accolta.
15.1. Le somme relative all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato saranno quindi liquidate con separato decreto, ai sensi dell’art. 82 del TU Spese di Giustizia, all’esito della presentazione della relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e con le modalità indicate in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Accoglie la domanda per il gratuito patrocinio e rinvia ad un separato decreto la liquidazione delle relative spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO