TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCININI CARLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N. 1 LANCIANOpresso il difensore avv. PICCININI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Controparte_1 P.IVA_1 FF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA C/O AVV MASCOLO MICHELE 17/C 70100 BARIpresso il difensore avv. NERI FF
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1 deducendo l'illegittimità dello sfratto agrario eseguito in suo pregiudizio il 6 marzo 2024, in forza della sentenza n. 2818/2023 emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Specializzata Agraria nel giudizio tra e , avente ad oggetto la risoluzione del contratto di affitto Controparte_1 Controparte_2 agrario stipulato il 24 luglio 2007.
L'opponente esponeva di avere acquisito la titolarità del rapporto di affitto in virtù di cessione del contratto intervenuta in data 17 aprile 2009 tra il conduttore originario e la medesima Controparte_2 opponente, cessione regolarmente comunicata al Comune locatore.
Invocava, a fondamento della propria legittimazione, l'art. 21 della legge n. 203/1982, assumendo che, in difetto di opposizione del locatore entro quattro mesi dalla comunicazione, la cessione doveva intendersi tacitamente accettata e pienamente efficace, con conseguente inefficacia del titolo giudiziale nei propri confronti.
Chiedeva pertanto la reintegrazione nel possesso del fondo e la declaratoria di inefficacia dell'esecuzione.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del rimedio Controparte_1 esperito, sostenendo che, trattandosi di contestazione del titolo giudiziale, l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, e non opposizione all'esecuzione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese, rilevando che la sentenza n. 2818/2023 aveva già espressamente escluso l'efficacia della cessione ai sensi dell'art. 21 L. 203/1982, in quanto inapplicabile agli enti pubblici e comunque priva di atto scritto ad substantiam da parte della P.A.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile. La ricorrente, soggetto terzo rispetto alle Parte_1 parti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di Foggia – Sezione Agraria, non contesta vizi propri del procedimento esecutivo, bensì l'efficacia e l'opponibilità del titolo giudiziale nei suoi confronti, sostenendo di essere titolare di un diritto incompatibile con la sentenza medesima.
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il terzo che assume di essere leso ”in diritto” dagli effetti di una sentenza pronunciata inter alios non può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma deve esperire opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c.. Il riconoscimento del rimedio ex art. 404 c.p.c. esclude, infatti, la possibilità di rimedi alternativi con cui far valere il pregiudizio derivante dalla pretermissione, quali, in particolare, l'opposizione all'esecuzione ( Cass. SSUU 23.01.2015, n. 1238). E ciò in quanto con l'opposizione ex art. 619 c.p.c. il terzo può lamentare il pregiudizio derivante non già dalla sentenza azionata, bensì dallo svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto, che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di esecuzione, e non contro quelli pagina 2 di 3 contenuti nel titolo. Quando invece, come nel caso di specie, il terzo si affermi pregiudicato dal titolo giudiziale portato in executivis, e lo contesta nel merito assumendo di essere titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio, il rimedio non è quello dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (tra le altre, Corte di cassazione ordinanza 21 giugno 2023, n. 1779 e ordinanza n. 17619 del 20/06/2023)
Il rimedio esperito è pertanto improprio rispetto al vizio dedotto, e ciò emerge anche dall'oggetto della richiesta ovvero una rivalutazione nel merito del titolo esecutivo, attività del tutto incompatibile in questa sede.
Ne consegue inammissibilità dell'opposizione.
Sul merito, ad abundantiam
Per completezza, si rileva che la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di Foggia ha espressamente affrontato e risolto la questione della cessione del contratto agrario in favore della ricorrente, ritenendo inapplicabile l'art. 21 L. 203/1982 nei rapporti con enti pubblici e affermando la necessità della forma scritta ad substantiam per il consenso della P.A. La sentenza ha quindi dichiarato la non opponibilità al della cessione del 17 aprile 2009, escludendo ogni legittimazione della . Nessuna CP_1 Pt_1 sentenza di riforma o sospensione del titolo risulta prodotta in atti;
pertanto, il titolo giudiziale deve ritenersi pienamente valido ed efficace ai fini esecutivi. Le questioni sollevate attengono dunque al merito della decisione e potevano essere fatte valere solo mediante impugnazione o opposizione di terzo, non in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 con riduzione ex art 4 comma 9.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti del ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA l'opposizione inammissibile.
Condanna altresì la parte a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2905,00 oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Foggia, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCININI CARLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N. 1 LANCIANOpresso il difensore avv. PICCININI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Controparte_1 P.IVA_1 FF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA C/O AVV MASCOLO MICHELE 17/C 70100 BARIpresso il difensore avv. NERI FF
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1 deducendo l'illegittimità dello sfratto agrario eseguito in suo pregiudizio il 6 marzo 2024, in forza della sentenza n. 2818/2023 emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Specializzata Agraria nel giudizio tra e , avente ad oggetto la risoluzione del contratto di affitto Controparte_1 Controparte_2 agrario stipulato il 24 luglio 2007.
L'opponente esponeva di avere acquisito la titolarità del rapporto di affitto in virtù di cessione del contratto intervenuta in data 17 aprile 2009 tra il conduttore originario e la medesima Controparte_2 opponente, cessione regolarmente comunicata al Comune locatore.
Invocava, a fondamento della propria legittimazione, l'art. 21 della legge n. 203/1982, assumendo che, in difetto di opposizione del locatore entro quattro mesi dalla comunicazione, la cessione doveva intendersi tacitamente accettata e pienamente efficace, con conseguente inefficacia del titolo giudiziale nei propri confronti.
Chiedeva pertanto la reintegrazione nel possesso del fondo e la declaratoria di inefficacia dell'esecuzione.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del rimedio Controparte_1 esperito, sostenendo che, trattandosi di contestazione del titolo giudiziale, l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, e non opposizione all'esecuzione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese, rilevando che la sentenza n. 2818/2023 aveva già espressamente escluso l'efficacia della cessione ai sensi dell'art. 21 L. 203/1982, in quanto inapplicabile agli enti pubblici e comunque priva di atto scritto ad substantiam da parte della P.A.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile. La ricorrente, soggetto terzo rispetto alle Parte_1 parti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di Foggia – Sezione Agraria, non contesta vizi propri del procedimento esecutivo, bensì l'efficacia e l'opponibilità del titolo giudiziale nei suoi confronti, sostenendo di essere titolare di un diritto incompatibile con la sentenza medesima.
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il terzo che assume di essere leso ”in diritto” dagli effetti di una sentenza pronunciata inter alios non può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma deve esperire opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c.. Il riconoscimento del rimedio ex art. 404 c.p.c. esclude, infatti, la possibilità di rimedi alternativi con cui far valere il pregiudizio derivante dalla pretermissione, quali, in particolare, l'opposizione all'esecuzione ( Cass. SSUU 23.01.2015, n. 1238). E ciò in quanto con l'opposizione ex art. 619 c.p.c. il terzo può lamentare il pregiudizio derivante non già dalla sentenza azionata, bensì dallo svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto, che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di esecuzione, e non contro quelli pagina 2 di 3 contenuti nel titolo. Quando invece, come nel caso di specie, il terzo si affermi pregiudicato dal titolo giudiziale portato in executivis, e lo contesta nel merito assumendo di essere titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio, il rimedio non è quello dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (tra le altre, Corte di cassazione ordinanza 21 giugno 2023, n. 1779 e ordinanza n. 17619 del 20/06/2023)
Il rimedio esperito è pertanto improprio rispetto al vizio dedotto, e ciò emerge anche dall'oggetto della richiesta ovvero una rivalutazione nel merito del titolo esecutivo, attività del tutto incompatibile in questa sede.
Ne consegue inammissibilità dell'opposizione.
Sul merito, ad abundantiam
Per completezza, si rileva che la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di Foggia ha espressamente affrontato e risolto la questione della cessione del contratto agrario in favore della ricorrente, ritenendo inapplicabile l'art. 21 L. 203/1982 nei rapporti con enti pubblici e affermando la necessità della forma scritta ad substantiam per il consenso della P.A. La sentenza ha quindi dichiarato la non opponibilità al della cessione del 17 aprile 2009, escludendo ogni legittimazione della . Nessuna CP_1 Pt_1 sentenza di riforma o sospensione del titolo risulta prodotta in atti;
pertanto, il titolo giudiziale deve ritenersi pienamente valido ed efficace ai fini esecutivi. Le questioni sollevate attengono dunque al merito della decisione e potevano essere fatte valere solo mediante impugnazione o opposizione di terzo, non in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 con riduzione ex art 4 comma 9.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti del ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA l'opposizione inammissibile.
Condanna altresì la parte a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2905,00 oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Foggia, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3