Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4078/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4078/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. RAMPAZZO MONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NARDO FEDERICA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte del 19.05.2025
per l'udienza del 05.06.2025:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Piove di Sacco (Pd) il 21.02.1981 (c.f. ) e nato a [...] il C.F._1 CP_1
18/01/1990 (c.f. unitisi in matrimonio con rito concordatario in data C.F._2
30.06.2019 con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Padova, atto n. 89, parte
II, serie A-Anno 2019 e del Comune di RA AD, atto n. 4, parte II, serie B- Anno 2019;
2) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
collocazione prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente con riferimento all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore;
4) il diritto di visita del padre sarà calendarizzato nel rispetto primario delle eSIenze di salute, studio e svago del figlio, con le seguenti modalità:
a) durante la settimana quando lo vorrà previo accordo con la madre;
b) due fine settimana al mese alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola al lunedì pomeriggio riaccompagnando il figlio presso la residenza della madre, fintanto che il minore frequenterà la scuola materna;
dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 il rientro del minore presso l'abitazione materna dovrà avvenire entro la domenica sera nell'orario da concordare con la madre;
c) i week end alternati verranno calendarizzati di mese in mese sulla base delle eSIenze lavorative dei genitori e non potranno essere modificati se non per motivi di salute tanto del minore quanto dei genitori e/o per comprovate eSIenze lavorative;
d) Vacanze estive: tenuto conto delle attività lavorative di entrambi i genitori, il bambino trascorrerà una settimana anche non consecutiva con ciascun genitore, da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
e) Vacanze natalizie e pasquali, tenuto conto delle attività lavorative di entrambi i genitori e salvo diverso accordo, il bambino trascorrerà con ciascuno genitore ad anni alterni il giorno di Natale e i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio ed il giorno di Pasqua e Pasquetta;
il compleanno del bambino verrà trascorso possibilmente insieme e, in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
f) Ulteriori festività e vacanze scolastiche (a titolo esemplificativo Carnevale, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre): in mancanza di accordo i genitori si impegnano a garantire l'alternanza annuale;
g) I genitori, data la tenera età del minore, si impegnano a frequentare con discrezione eventuali nuovi compagni/e nel rispetto degli interessi e della serenità del minore;
h) I genitori si impegnano altresì all'avviso reciproco per eventuali urgenze relative allo stato di salute del bambino;
i) Sono sempre fatti salvi diversi accordi presi tra i genitori.
5) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti Il Sig. CP_1
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento del figlio
[...] Parte_1
minore , entro il giorno 16 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di divorzio. L'Assegno Unico erogato dall'PS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla SI.ra . I genitori concorreranno al pagamento nella Parte_1 misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio minore in conformità al Protocollo del
Tribunale di Padova con le seguenti ulteriori precisazioni:
a) La mensa scolastica del minore verrà sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che fintanto che il minore frequenta la scuola materna, la SI.ra Pt_1
effettuerà un bonifico di metà dell'importo al Sig. ogni volta sia necessario acquistare i buoni CP_1
pasto, salvi diversi accordi tra i genitori;
b) il corredo scolastico di inizio anno sarà parimenti sostenuto nella misura del 50% da ciascun genitore;
c) i farmaci da banco si ricomprendono tra le spese mediche ordinarie;
resta inteso che il Sig. CP_1
dovrà provvedere a procurarsi i farmaci per il minore quando questi si trova presso il papà;
d) le spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola si ricomprendono tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo e verranno sopportate nella misura convenuta del 50% ciascuno;
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso della percentuale prevista nel presente accordo a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore andranno intestate allo stesso, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione: qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà poi corrispondere all'altro genitore un importo pari al 50%della detrazione stessa, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da cui risulta l'importo della detrazione goduta;
6) spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
I SIg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 30/06/2019 in RA AD (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 4, Parte II, Serie B, anno 2019.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 20.10.2019 in Padova (PD). Persona_2
Nel giudizio di separazione i coniugi, in data 15.4.2024, depositavano conclusioni congiunte;
la separazione è stata poi omologata dal Presidente del
Tribunale di Padova il 18.04.2024 con sentenza passata in giudicato. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza di separazione tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 30/06/2019 in RA AD (PD), e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 4, Parte II,
Serie B, anno 2019;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con i punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 10.6.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti