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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] con la Parte_1 C.F._1 rappresentanza e difesa dell'Avv. Luca Iengo presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Rosa Carosi presso la quale ha eletto domicilio;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno chiesto che venga emessa sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 11.05.23 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande accessorie. Attesa la natura non definitiva della sentenza, le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.12.2024 così provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio nel Comune di Lesmo in data 12.04.2008 (Atto Controparte_1
n. 2, Parte II, Serie A); II. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lesmo per le annotazioni di legge affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Riserva al giudizio definitivo le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.04.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] con la Parte_1 C.F._1 rappresentanza e difesa dell'Avv. Luca Iengo presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Rosa Carosi presso la quale ha eletto domicilio;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno chiesto che venga emessa sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 11.05.23 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande accessorie. Attesa la natura non definitiva della sentenza, le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.12.2024 così provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio nel Comune di Lesmo in data 12.04.2008 (Atto Controparte_1
n. 2, Parte II, Serie A); II. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lesmo per le annotazioni di legge affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Riserva al giudizio definitivo le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.04.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti