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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 147/2021 riunente RG nr. 851/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite [RG nr. 147/2021 + RG nr. 851/2022] promosse in grado di appello con ricorsi depositati in data 10/3/2021 [RG nr. 147/2021] ed in data 23/11/2022 [RG nr. 851/2022] da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Impellizzeri e domicilio eletto presso il difensore in Via Bissolati n. 6, Venezia-Mestre Parte appellante contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi, e Irene Gianesini, quest'ultima nominata procuratore in forza del mandato conferito agli avv.ti Miazzi e Rossi, i quali eleggono domicilio presso lo Studio sito in Padova - Corso Garibaldi n. 5; Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 184/2020 pronunciata dal Tribunale di Rovigo [RG nr. 147/2021] + appello avverso la sentenza n. 86/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo [RG nr. 851/2022]. in punto: sanzione disciplinare conservativa.
* CONCLUSIONI
Per parte appellante in RG nr. 147/2021: NEL MERITO ---- IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in premessa, l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata al signor e comunicata con provvedimento prot. n. 14834 datato 8 Parte_1 novembre '18, annulla eguentemente condannare il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente le somme trattenute in applicazione della stessa. IN SUBORDINE Per le su esposte ragioni, ridursi la sanzione disciplinare di cui sopra nella misura minima prevista dal CCNL applicabile del rimprovero verbale e conseguentemente condannare il a corrispondere al ricorrente le Controparte_1
1 somme trattenute in applicazione della più gravosa sanzione già applicata. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Per parte appellante in RG nr. 851/2022: NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE 1) accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione del postino relativa all'avvenuta consegna della raccomandata presso la residenza del ricorrente;
IN PRINCIPALITÀ 2) Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in premessa, la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata al signor
e comunicata con provvedimento prot. n.9710 datato 14 agosto '20, annullare la Parte_1 sanzione stessa e conseguentemente condannare il a corrispondere al sig. le Controparte_1 PT somme trattenute in applicazione della stessa. I INATA 3) Comunq su esposte ragioni, ridursi la sanzione disciplinare di cui sopra nella misura minima prevista dal CCNL applicabile del rimprovero verbale e conseguentemente condannare il a corrispondere al Controparte_1 ricorrente le somme trattenute in applicazione della sanzione. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA - Senza che ciò rappresenti in alcun modo un'inversione dell'onere della prova, si chiede all'Ill.mo Giudicante di Voler assumere prova per testi sui seguenti capitoli, chiedendo sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi: […] .
Per parte appellata in RG nr. 147/2021: In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 184/2020: 1) accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare del 30.07.2018 per le ragioni di cui al punto VI del presente atto;
In relazione all'appello, in via principale: 2) respingere le domande proposte dal sig. , per le ragioni indicate nel presente atto, in quanto PT infondato - con refusione di spese e compet essionali. Si dichiara che, in forza dello svolgimento dell'appello incidentale, il valore della causa non è aumentato, pertanto il contributo unificato sarà pari ad euro 73,50.In via istruttoria: Il quanto alle istanze istruttorie, le istanze formulate a Controparte_1 pag. 23-25 della memoria di costituzione del 04.10.2019 e ribadite all'udienza del 13.12.2019, rappresentando come tali istanze vengono reiterate in via del tutto subordinata, solo per la denegatissima ipotesi in cui i fatti oggetto di contestazione non vengano ritenuti pacifici in quanto documentali e ammessi dal ricorrente, anche alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese alla prima udienza del 13.12.2019.
Per parte appellata in RG nr. 851/2022:
1. rigettarsi il ricorso in appello, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 86/2022, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
2. in via subordinata, disporsi la rideterminazione della sanzione a carico del sig. ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001; 3. PT con refusione di spese e competenze professionali. In via istruttoria: […] .
*
Motivi della decisione
A) la causa riunente RG nr. 147/2021.
1. Con la sentenza gravata n. 184/2020 il Tribunale di Rovigo ha parzialmente accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante, già comandante del Corpo di Polizia Municipale aveva proposto opposizione avverso le seguenti sanzioni disciplinari:
2 a) rimprovero verbale (prot. n. 10327 del 30 luglio 2018) irrogatagli per l'utilizzo, asseritamente illegittimo, dei gradi esibiti e della qualifica spesa1;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (prot. n. 14834 dell'8.11.2018), irrogatagli per avere in modo illegittimo emesso tre ordinanze (due nell'anno 2013 ed una nell'anno 2018) con le quali aveva autorizzato alcune autoscuole (due) ad utilizzare spazi e aree pubbliche del e di per le esercitazioni di guida. Controparte_2 CP
Autorizzazione quindi di occupazione di suolo pubblico (destinato alla circolazione e sosta dei veicoli) data senza averne titolo e, inoltre, senza richiesta di pagamento del dovuto canone di occupazione con conseguente perdita economica per l'Ente Locale.
Sanzioni irrogate, a detta dell'appellante, nell'ambito di condotta (non fatta oggetto di domanda) di carattere vessatorio tenuta in suo danno dalla nuova amministrazione comunale insediatasi dopo le elezioni nell'anno 2018.
1.1. Il giudice di prime cure, in particolare, annullava la prima sanzione disciplinare [in relazione alla quale pende oggi appello incidentale] rilevando come il avesse posseduto la qualifica di Commissario Principale PT avendola assunta in passato e quindi mantenuta nonostante le trasformazioni del (uscito da più ampia Convenzione di gestione Controparte_1
Intercomunale del servizio di Polizia Locale) tali da giustificare, ad un certo punto (stante le mutate dimensioni del territorio oggetto del servizio), la sola qualifica di Ispettore Capo e come l'invito rivolto indistintamente al personale tutto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ad adeguarsi, quanto alle qualifiche e graduazione, alle disposizioni Regionali, non potesse essere qualificato come disposizione di servizio. Da qui, anche perché l'attribuzione dei gradi sarebbe stata fatta oggetto di successiva deliberazione comunale, l'impossibilità di ricostruire la condotta del quale violazione di un CP_3 ordine o disposizione impartitagli [così in particolare la sentenza appellata : <Orbene, deve rilevarsi che la delibera della Giunta Regionale veneta n. 2689 del 2004 (doc. 3 all. memoria), recante “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale” adottata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 41/2003, ha stabilito i criteri di assegnazione dei gradi e i conseguenti distintivi al personale della Polizia Locale, prevedendo che
3 il grado di Ispettore Capo possa essere riconosciuto quando l'ente ha fino ad 8.000 abitanti e fino a 6 addetti in servizio, mentre quello di Commissario Principale possa utilizzarsi negli enti con più di 31 addetti o con una popolazione superiore a 50.000 abitanti. Al ricorrente, il quale nell'ambito dell'Unione dei Comuni “Bassa Padovana”, dotata di personalità giuridica ma sciolta nel 2006, aveva assunto appunto la qualifica di Commissario Principale, era stata confermata tale qualifica anche con Deliberazione n. 5 del 01.03.2011, allorquando era stato nominato comandante del Distretto di Polizia Locale “PD5B”, risultante dalla Convenzione del 2010 tra i comuni di Este (capo fila), , CP
Ospedaletto Euganeo, Stanghella, Villa Estense, CP_4 CP_5 CP_6
, , , Cinto CP_7 CP_8 CP_9 CP0 Controparte_11 CP2 CP Euganeo, e tale qualifica aveva mantenuto (doc. 5 all. memoria) anche allorquando, nel 2014, i comuni di , e avevano deciso di uscire dalla convenzione di Polizia CP CP_4 CP_8 CP_9
Locale denominata Distretto PD5B e sottoscritto dall'1.01.2015, una nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, con capofila il (doc. 4 all. memoria), Controparte_1 nonostante tale convenzione non avesse personalità giuridica (come emerge evidentemente dalla nota della Regione Veneto allegata come doc. 6° alla memoria difensiva) e pertanto al spettasse, in base alla PT ricordata normativa regionale, solo il grado ed il distintivo di Ispettore Capo (enti fino a 8.000 abitanti in cui operino fino a 6 addetti come il . In tale quadro, l'invito rivolto dal Responsabile Controparte_1 del Servizio di Polizia Locale definitosi egli stesso “Vice Commissario” nonostante la Persona_1 ricordata normativa regionale, sembra difficilmente poter valere come ordine o disposizione impartita al ricorrente, al quale peraltro non era neppure rivolta direttamente, essendo destinata a tutto il personale, come invece indicato nella contestazione disciplinare del 30.7.2018 (doc. 2 all. memoria), sicché, anche considerando che solo con la delibera n. 79 di Giunta del 10.9.2018 (doc.16 all. ricorso), è stata disposta dal resistente l'attribuzione dei diversi gradi al personale di Polizia Locale e al ricorrente della CP qualifica di Ispettore Capo, la condotta contestata (continuare a fregiarsi del grado di Commissario Principale con il ruolo di Comandante) non sembra sussistere, e la sanzione impugnata va annullata>>].
1.2. Quanto alla seconda sanzione disciplinare (della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese irrogata l'8.11.2018), rigettava il giudice di prime cure le contestazioni formali sollevate dal e tra queste PT
(per quanto oggi ancora di interesse) quella inerente alla irrilevanza della mancata contestazione disciplinare della recidiva poi contenuta nella sanzione disciplinare, posto che <la funzione della contestazione disciplinare è quella di mettere l'incolpato nella condizione di difendersi, ed in tale ottica non è necessaria la contestazione dell'eventuale recidiva, che appare rilevante semmai per la quantificazione della sanzione irrogata, sulla quale invero in ricorso non si ravvisano doglianze>>.
1.3. Quanto al merito della contestazione disciplinare, il giudice di prime cure rilevava che le ordinanze (del 2013, del 2017 e del 2018) con le quali il aveva autorizzato alcune autoscuole all'uso del suolo pubblico PT non potevano essere di sua competenza bensì del SUAP [Sportello Unico per le Attività Produttive] esse consentendo utilizzo ed occupazione di suolo pubblico
4 e non essendo quindi inerenti alla mera regolamentazione dell'utilizzo della sede stradale [<In ordine a tali ordinanze, posto che non vi è alcuna contestazione da parte attrice in ordine alla sussistenza materiale delle condotte contestate, il ricorrente si è limitato a lamentare un “errore” dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale con riferimento alle tre citate ordinanze avrebbe ritenuto che le stesse avessero ad oggetto la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche – materia riservata al S.U.A.P. e che prevede l'applicazione di una tassa a carico del concessionario – mentre era pacifico che la regolamentazione dell'uso delle sedi stradali fosse argomento di competenza della Polizia Locale, atteso che a mente dell'art.20 del C.d.S., l'utilizzo della pubblica via per esercitazioni di guida non rientra tra le ipotesi di occupazione, non prevedendo installazioni finalizzate ad un uso diverso da quello loro tipico, cioè la circolazione dei veicoli. Invero, tale argomento difensivo contrasta con il testo letterale delle tre ordinanze ricordate, le quali autorizzano i destinatari (cfr. docc. 14, 15 e 16 all. memoria difensiva) al posizionamento di “birilli, delineatori di percorso e simili”, i quali non possono che rientrare nella definizione di “installazioni finalizzate ad un uso diverso del suolo pubblico occupato”, tanto più che gli stessi provvedimenti ordinavano esplicitamente che “l'accesso dei veicoli alle aree interessate è sospeso durante lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami di guida”. Ancora, la tesi attorea secondo la quale la materia in argomento sarebbe spettata alla esclusiva competenza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, risulta smentita sia dal Regolamento Comunale del 2011 per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato sub doc. 22 alla memoria difensiva, sia dai provvedimenti rilasciati dall'amministrazione convenuta allegati come doc. 21 alla memoria, dai quali emerge che responsabile per l'attività gestionale in argomento è il responsabile dell'area Ragioneria, Tributi e Personale. Irrilevante appare sul punto la deduzione attorea secondo la quale il avrebbe ritenuto legittima l'ordinanza emessa dal Controparte_14 ricorrente, al contrario di quanto fatto dal comune resistente, atteso che i profili di illegittimità della condotta dell'attore appaiono bene individuati>>].
In merito alla proporzionalità della sanzione [fatto cenno all'art. 3, co. 4), lett. c) ed al successivo co. 6, lett. a) del CCNL 11.4.2008], richiamato quanto già detto in punto recidiva, evidenziava il Tribunale di Rovigo come la condotta del avesse determinato a danno del Comune datore di lavoro la PT mancata percezione di canoni per utilizzo del suolo pubblico per oltre € 98 mila.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di due motivi di appello.
[...]
5 2.1. Con il primo motivo di appello, nel suo complesso funzionale a negare la sussistenza del fatto contestato e la gravità dello stesso in ragione della limitata entità del danno arrecato all'Amministrazione, contesta il PT
l'interpretazione fatta dal Tribunale di Rovigo degli artt. 20 CdS e del Regolamento dei Comuni di e di rilevando come proprio CP CP_2
l'appena richiamata norma del CdS consenta di escludere che l'utilizzo della pubblica via per esercitazioni di guida rientri tra le ipotesi di occupazione del suolo pubblico per la quale occorre un'autorizzazione del SUAP e sia necessario corrispondere somme a titolo di canone di occupazione. La stessa limitazione temporale nella utilizzazione del suolo pubblico da parte delle autoscuole autorizzate esclude che si versi in ipotesi di occupazione di suolo pubblico.
Nell'ambito di tale motivo di appello rileva il come il Comune PT appellato abbia esageratamente indicato in oltre € 90 mila il danno patito questo invero ammontando, ove sussistente, a poche centinaia di euro tanto che, revocate in autotutela le ordinanze emesse dal , <il PT
Comune di autorizzava nuovamente l'autoscuola “Polato” a svolgere le CP_8 esercitazioni di guida lungo la Via delle Industrie, venendo assoggettata ad un canone annuale di 23,00 Euro per il 2018 e 61,00 Euro per il 2019>>.
Contesta quindi il la sentenza appellata anche nella porzione in PT cui ha affermato la proporzionalità della sanzione comminata alla luce dell'ingente danno arrecato al atteso che il danno Controparte_1 eventualmente prodotto deve dirsi di modestissima entità.
2.2. Con il secondo motivo di appello – inerente alla determinazione della sanzione proporzionata - il si duole per avere il giudice del PT lavoro di Rovigo, una volta esclusa la rilevanza disciplinare della prima condotta contestata (quella attinente all'utilizzo dei gradi), ritenuto la sussistenza della recidiva;
il giudice di Rovigo, inoltre, non avrebbe, errando, tenuto conto dell'irrisorietà del danno.
Secondo tesi di parte appellante la sanzione della sospensione di un mese dal servizio e dalla retribuzione, sarebbe quindi sproporzionata dovendo quindi essere rideterminata non potendo il fatto essere ricondotto nell'ambito dell'art. 3, co. 6, lett. a) del CCNL 11.4.2008 potendo, al più, essere sanzionata con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
6 di 10 giorni in ragione della “particolare gravità delle mancanze previste al comma 4.
Conclude l'appellante che <attesa l'effettiva portata del danno che il avrebbe CP asseritamente subito in conseguenza del comportamento dell'appellante, e considerati altresì i criteri di gradualità della sanzione, deve escludersi che sussista la fattispecie predetta, ed i fatti saranno semmai inquadrabili nell'ambito del 4° comma (che prevede la sanazione dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione) nel minimo del rimprovero verbale>>.
3. Si è costituita il con atto depositato l'8/5/2022 Controparte_1 prendendo posizione sulle ragioni di appello principale e proponendo appello incidentale in ordine all'annullamento della prima sanzione disciplinare.
3.1. Con riferimento alle avverse difese, parte appellata ha rilevato come le transazioni concluse con le autoscuole beneficiarie dell'Ordinanze del non riguardassero le ordinanze pronunciate dall'appellante e PT rilevanti nel presente giudizio ed invece come i processi che avevano visto parte il Comune appellato e le medesime autoscuole in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento avessero visto il Comune vittorioso in quanto riconosciuto creditore di ingente somma di denaro (oltre € 60 mila).
Ha poi argomentato il in merito alla irrilevanza Controparte_1 nel presente giudizio della pronuncia resa in sede penale a favore del in quanto imputato, poi assolto, del reato di cui all'art. 347 cp PT
(usurpazione delle funzioni pubbliche).
Quanto ai due motivi di appello parte appellata ne ha contestato la fondatezza difendendo le ragioni esposte nella sentenza appellata.
3.2. Il ha poi proposto appello incidentale con Controparte_1 riferimento alla porzione di sentenza che ha accolto le doglianze del in merito alla nullità della prima contestazione/sanzione PT disciplinare.
Parte appellata, ricostruita l'evoluzione formale e sostanziale della qualifica e dei gradi del , evidenziando anche il susseguirsi delle delibere PT comunali che attribuivano all'appellante formalmente (ma illegittimamente a detta del la qualifica di Commissario Principale, ha ricordato CP dell'invito rivolto impersonalmente al personale e degli inviti verbalmente fatti al di adeguarsi alle delibere Regionali. PT
7 Rileva come il (superiore del ) fosse in comando presso il Per_1 PT
Comune di e quindi legittimamente mantenesse il grado (acquisito CP presso altro Ente territoriale) di Vice Commissario e come il , a PT prescindere dal comando formale intervenuto successivamente di mutamento del grado, ben fosse consapevole di dover esibire le mostrine di mero Ispettore Capo.
*
B) la causa riunita RG nr. 851/2022.
4. Con la sentenza gravata il Tribunale di Rovigo ha parzialmente accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante, comandato ad operare come Comandante del Corpo di Polizia Municipale presso il Comune di MO, aveva proposto opposizione avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi irrogatagli con provvedimento prot. n. 9710 del 14/8/2020 del CP
; ciò a fronte di contestazione disciplinare del 17/7/2020 con la
[...] quale gli si imputava che, mentre era <in comando temporaneo presso il Comune di MO Terme, in qualità di Presidente della Commissione di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti di agente di polizia locale, bandito dal Comune di MO Terme, ha commesso errori nella procedura concorsuale che è sfociata nella graduatoria di concorso pubblicata in data 25.06.2020>>; il , PT riconosciuto l'errore in data 23/6/2020 aveva quindi proposto al di CP
MO, che aveva accolto il suggerimento, di <far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi>>; anche tale ultimo fatto era oggetto di contestazione disciplinare.
Al , pertanto, è quindi stato contestato, da un lato, la PT commissione nell'errore nella correzione degli elaborati di esame e, in particolare, di avere fatto ricorso a metodo di correzione foriero di errori e, in seconda battuta, di non avere optato, al fine della risoluzione del problema dallo stesso creato, per l'annullamento della procedura di esame in tal modo facendo dilatare i tempi di espletamento della procedura concorsuale.
4.1. Il giudice di prime cure, in particolare, senza entrare nel merito delle questioni genericamente sollevate dal circa l'essere stato fatto PT oggetto di comportamenti mobbizzanti ad opera dalla nuova amministrazione comunale del insediatasi dopo le elezioni Controparte_1 nell'anno 2018, ha:
8 1) escluso la fondatezza delle difese con le quali il PT affermava non essergli stata comunicata la contestazione disciplinare (da qui, poi, l'impossibilità di adottare difese in sede di procedura di irrogazione della sanzione); contestazione disciplinare che il Tribunale di Rovigo accertava essere stata comunicata all'appellante nelle forme di cui all'art. 46 del d.l. n. 34/20202 (come modificato dall'art. 108 del d.l. n. 18/2020), cosicchè, non risultando proposta dal querela di PT falso, ben poteva dirsi che il plico contenente la contestazione disciplinare del 17.7.2020, risultava spedito con raccomandata il 20.07.2020 e quindi consegnato al presso l'indirizzo di residenza in data PT
22.7.2020 a persona incaricata al ritiro;
2) affermato la competenza sanzionatoria in capo al CP5
in luogo di quella – sostenuta dall'appellante – del di
[...] CP
MO (presso il quale il era comandato); avendo PT rilevato il giudice di prime cure che il si trovava ad operare PT presso il Comune di MO in assegnazione temporanea (ai sensi dell'art. 30, co. 2 sexies, DLgs 165/2001) e che pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 55bis, co. 8, DLgs 165/2001;
3) rigettato l'eccezione di irregolare composizione dell' per i CP6
Procedimenti Disciplinari che presso il Comune appellato ha svolto il procedimento conclusosi con la sanzione impugnata [Ufficio nel quale era presente il Comandante della Polizia Locale, che è risultato Persona_1 trasferito presso il detto Comune]; rilevando come, anche ove ciò non fosse, si sarebbe determinata solo una irregolarità della procedura e non la nullità della sanzione [Sez. L. - Sentenza n. 20721 del 31/07/2019 che ha ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dagli artt. 55, comma 1, e 55-bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che
9 regolano la costituzione e il funzionamento dell' , laddove non sia dimostrata la CP7 violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa].
Quanto al merito della contestazione, il giudice di prime cure ha evidenziato come sostanzialmente incontestato fosse che il avesse egli PT scelto di procedere a correzione manuale dei test di prova pre-selettiva con ciò adottando metodologia che poteva più facilmente determinare errori e come lo stesso non avesse sollecitato l'annullamento della prova PT essendo poi il pervenuto alla decisione di far svolgere Controparte_18 ai canditati pretermessi dalla procedura di esame vera e propria (avendo invero superato la prova preselettiva) l'esame. il Tribunale di Rovigo ha invece accolto le tesi del in ordine alla PT sproporzione della sanzione per difettante motivazione;
soluzione in sede transattiva invero già accettata dal Comune appellato e, da qui, la compensazione delle spese del primo grado.
5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di cinque motivi di appello.
[...]
5.1. Con il primo motivo il contesta la sentenza appellata nella PT parte in cui non ha disposto cancellazione delle seguenti espressioni ritenute offensive: <4.- Fin dalla sua assunzione il ricorrente ha goduto, sia nel Comune di
, sia nei Comuni limitrofi facenti parte della Convenzione stipulata a decorrere dal CP
2015 (di cui ai doc. n.
2-3 di parte ricorrente), di una sorta di “protezione politica”; condizione venuta meno con le elezioni di maggio del 2018 per un avvicendamento delle maggioranze che ha consentito all'Ente di intervenire e di sanzionare reiterati ed illegittimi comportamenti che erano stati forse in precedenza trascurati. 5.- La riorganizzazione dell'Ente avviata dalla nuova Giunta Comunale e dai collaboratori del Sindaco ha così, di fatto, posto fine ad una serie di prassi poco virtuose che, negli anni, il signor ha PT permesso che si radicassero all'interno del Comune>>. Ritiene l'appellante inconferente il richiamo fatto dal giudice di prime cure a Cassazione n. 26195 del 6 dicembre 2011 posto che <Nel caso sub judice, invece, non viene espresso un mero giudizio, ma viene attribuita all'odierno appellante una condotta concreta e ben precisa, con l'utilizzo di espressioni che anche alla luce della pronuncia citata dal Giudice certamente non possono essere tollerate in quanto impiegate “allo scopo di inficiare la dignità umana e professionale dell'avversario>>.
5.2. Con il secondo motivo di appello si duole il per avere il PT giudice di prime cure ritenuto comunicata la contestazione disciplinare e, in
10 particolare, per avere ritenuto non correttamente formulata istanza di querela di falso.
5.3. Con il terzo motivo di appello il contesta la sentenza PT gravata nella porzione in cui ha ritenuto la competenza del Comune appellato a comminare la sanzione disciplinare.
Rileva l'appellante come con il comando pur restando invariato il rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza), si modifica il cd. rapporto di servizio di modo che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. Da qui l'applicabilità al caso di specie della regola di cui all'art. 55-bis, comma 8, D. Lvo n.165/2001, secondo cui <In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima>>.
5.4. Con il quarto motivo di appello si contesta la corretta composizione dell'Ufficio che ha gestito la procedura disciplinare per essere stata istruita da soggetto – il Vice Commissario – non dipendente del Persona_1
. CP CP
Rileva parte appellante come <controparte si è limitata a riferire che quest'ultimo sarebbe stato trasferito presso il ex art.30, comma 2, D. Lgs. Controparte_1
n.165/2001, allegando all'uopo il contratto di lavoro (doc.30 avversario)>> e tuttavia come <tale documento prodotto dal patrocinio avversario non reca il numero di protocollo, sicché non risulta evincibile una regolare assunzione da parte del CP resistente>> ed inoltre come <l'assunzione del sig. se effettiva, sarebbe Per_1 illegittima in quanto intervenuta prima dell'approvazione del bilancio consolidato, condizione di legittimità delle nuove assunzioni>> [vedi art. 9, co.
1-quinquies DL 113/2016].
Rileva inoltre il come <l'illegittima composizione dell'organo PT [...] ex art. 55-bis comma 4, D.lgs. 165/2001 in violazione del Controparte_19 precetto contenuto nella norma inderogabile primaria, determina la nullità del licenziamento disciplinare intimato dalla Pubblica Amministrazione al dipendente (Tribunale Siracusa sez. lav., 10/01/2018, n.520)>>.
Da qui la <la radicale nullità degli atti assunti dal sig. tra cui la Persona_1 sanzione disciplinare oggi impugnata>>.
11 5.5. Contesta infine il , con il quinto motivo di appello, PT
l'affermazione fatta dalla pronuncia appellata di sussistenza del fatto contestato.
In particolare il impugna la sentenza nella porzione in cui pare PT affermare che l'appellante ha responsabilità per la decisione assunta dalla Giunta Comunale di non annullare la procedura concorsuale e di procedere ad integrazione della prova rispetto ai candidati ingiustamente esclusi dalla possibilità di svolgere le ulteriori prove successive a quella preselettiva.
Rileva inoltre l'appellante come il avesse, per il Controparte_1 tramite del Sindaco, richiesto di non procedere in danno del PT avocando a sé il fascicolo per competenza.
Nell'ambito di tale motivo di appello contesta il la sentenza PT gravata nella porzione in cui attribuisce all'appellante uno speciale ruolo nella scelta degli strumenti di correzione degli elaborati d'esame rilevando come
<la Commissione nella sua collegialità si è determinata ad individuare la modalità di svolgimento della preselezione nell'ambito concesso dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione che non comprendevano il ricorso a commesse esterne. Ovviamente, la circostanza che l'azione disciplinare è stata promossa da un soggetto pubblico diverso da quello presso il quale era impiegato il lavoratore ha reso possibile che addirittura nella sua formulazione l'ipotesi accusatoria soffra di una evidente discrasia con i dati fattuali facilmente evincibili dalla documentazione concorsuale>>. Rilevando inoltre la sproporzione tra il trattamento riservato a sé (la sanzione disciplinare) e quello riservato agli altri componenti della commissione d'esame (alcuna sanzione).
Rileva inoltre come alcun danno abbia patito il Comune di MO e così pure i candidati vincitori di concorso – tutti assunti ed in ruolo - anche per la sospensione della procedura che sarebbe stata comunque sospesa per effetto della normativa anticovid.
Reputa infine l'appellante la perdurante sproporzione della sanzione in quanto riconducibile il fatto nell'ambito della previsione dell'art. 59, co. 3, lett. b), c) e h) CCNL ovvero dell'art. 59, co. 4 CCNL.
6. Si è costituita il con atto depositato il Controparte_1
15/1/2024 (tempestivamente) prendendo posizione sulle ragioni di appello e, preliminarmente, fornendo propria ricostruzione della vicenda.
12 6.1. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellato ne rileva CP
l'inammissibilità per non impugnabilità della decisione (cass. civ. 27616/2020) e, in ogni caso, l'infondatezza non presentando le affermazioni contenute nell'atto di costituzione in primo grado i requisiti di offensività e di sconvenienza di cui all'art. 89 c.p.c. essendo le espressioni utilizzate <riferite alla materia controversa posto che le stesse risultano essere funzionali ad inquadrare la vicenda complessiva del rapporto di lavoro del sig. alle dipendenze del PT CP
.
[...]
6.2. Circa il secondo motivi di appello, il rileva la Controparte_1 correttezza della procedura notificatoria e la mancanza di valida ed efficace istanza di querela di falso.
6.3. Sul terzo motivo di appello rileva l'appellato come al caso di CP specie non sia applicabile l'art. 55bis, co. 8 DLgs 165/2001 che disciplina ipotesi differente e, in ogni caso, come comune distaccante e comune distaccatario avessero disposto che gli atti di gestione del rapporto sarebbero stati curati dall'amministrazione di provenienza del . PT
6.4. In ordine al quarto motivo di appello rileva la parte appellata come alcuna norma indichi chi debba far parte dell' e, in ogni caso evidenzia come il fosse dipendente del . Per_1 Controparte_1
6.5. Quanto al merito della contestazione disciplinare – quindi sul quinto motivo di appello – difende il il proprio operato Controparte_1
e, con ciò, le ragioni della sentenza gravata in particolare evidenziando il ruolo del nella fase di scelta della metodologia di correzione degli PT elaborati di esame e, poi, nella correzione stessa (con errori compiuti nella correzione di 22 elaborati) e, inoltre il ruolo sempre dallo stesso assunto all'atto della decisione da adottare al fine della risoluzione del problema derivante dai commessi errori di correzione e, quindi, in ordine alle pressioni esercitate sulla giunta comunale di MO.
Circa la proporzionalità della sanzione difende parte appellata le argomentazioni della sentenza impugnata alla luce della previsione dell'art. 59, co. 8 e 10 CCNL.
*
C) le cause riunite RG nr. 147/2021 e RG nr. 851/2022.
13 7. La causa rg nr 147/2021, iscritta a ruolo in data 10/3/2021, dopo numerosi rinvii dettati da ragioni organizzative (decreti del 1/6/2022, del 9/5/2023 e del 29/5/2024) è stata infine trattata all'udienza del 30/1/2025 nel corso della quale è stata riunita alla controversia di cui al fascicolo n. 851/2022 RGL formato a seguito di deposito di ricorso in data 23/11/2022 e la cui trattazione è stata parimenti rinviata per ragioni organizzative ed impedimento del difensore della parte appellante (decreti del 19/1/2022 e del 29/5/2024).
All'udienza del 30/1/2025, riuntiti i fascicoli, previa relazione da parte del giudice relatore, sono state avanzate e discusse ipotesi conciliative;
rinviata la trattazione a successiva udienza tenutasi in data 27/2/2025, le parti hanno confermato (come da note dimesse in data 17/2/2025) di non essere pervenute ad accordo conciliativo e, pertanto, la causa è stata discussa e decisa nei termini di cui al dispositivo.
*
8. Gli appelli riuniti meritano accoglimento parziale (in funzione della riparametrazione, in riduzione, della sanzione afferente alle autorizzazioni concesse per l'utilizzo del suolo pubblico e dell'annullamento della sanzione inerente allo svolgimento del pubblico concorso) non potendo invece essere accolto, condividendo il Collegio le valutazioni del Tribunale di Rovigo, l'appello incidentale proposto dal nell'ambito Controparte_1 della vertenza n. 147/21 RG.
9. Muovendo dal primo motivo di appello proposto avverso la sentenza n. 184/20, rileva il Collegio come tanto il Regolamento Comunale di CP quanto quello del – tra loro consorziati per quanto attiene Controparte_2 alla gestione del servizio di polizia locale - non smentiscono affatto la tesi del appellato anzi, la confermano. CP
I richiamati Regolamenti (di cui meglio in appresso al punto 9.3.) consentono invero di affermare che l'utilizzo esclusivo della sede stradale, anche solo per limitato tempo, integra occupazione di suolo pubblico che deve pertanto essere autorizzata dal competente Ufficio che, certamente, non è quello cui fanno capo i vigili urbani e, con questi, il . PT
9.1. Similari considerazioni ben possono essere svolte con riferimento all'art. 20 CdS il cui tenore non avvalora in alcun modo le tesi del PT atteso che tale norma si limita a dettare regole del tutto generali in merito all'occupazione del suolo stradale, in particolare fornendo indicazioni di
14 carattere precauzionale che nulla dicono in merito a quale sia l'autorità preposta ad autorizzare e circa alla necessità di pagamento di un canone per l'occupazione. Tale norma, in altre parole, fornisce indicazioni a proposito dei casi in cui non è possibile autorizzare l'occupazione della sede stradale ovvero in cui è possibile autorizzarla a determinate condizione ovvero, infine, che presuppongono che una occupazione sia stata autorizzata e quindi detta regole precauzionali – queste si con destinatario il soggetto deputato alla regolamentazione della viabilità - atte a limitare i disagi dell'occupazione.
L'art. 20 CdS, in ogni caso, non attribuisce al corpo dei Vigili Urbani o ad altro soggetto avente funzioni nella regolamentazione del traffico stradale compiti di autorizzare l'occupazione ovvero l'uso esclusivo del suolo pubblico bensì solo di regolamentare la circolazione in ipotesi in cui sia stata autorizzata (da chi di competenza) l'occupazione del suolo pubblico.
9.2. Nè è possibile affermare che le autorizzazioni fatte dal si PT siano limitate a regolamentare il mero uso della strada posto che con queste, seppur in via temporanea, è stata vietata la circolazione dei veicoli in tal modo riservando l'uso di un'area pubblica circoscritta, seppur per tempi limitati (nella quantità) ancorchè indefiniti (nella collocazione all'interno della giornata, del mese, dell'anno, ecc.), ad un soggetto (le autoscuole beneficiarie dell'autorizzazione) ben determinato.
I provvedimenti resi dal di cui si discute hanno infatti PT consentito ad alcune autoscuole (e non ad altre) di fare uso esclusivo della sede stradale atteso che con tali provvedimenti è stato permesso a queste di inibire, senza alcuna limitazione temporale e per un tempo indefinito, ad altri il passaggio su determinate strade e parcheggi. Il tutto, appunto, senza precisazione degli orari nei quali, durante la giornata, tale uso esclusivo poteva essere fatto e fino a quando (un anno, due anni, ecc.) una simile autorizzazione avrebbe prodotto i propri effetti.
Certo, poi, alcun canone è stato imposto alle autoscuole beneficiarie dell'autorizzazione di cui si discute.
Pertanto, per come è stato sviluppato il motivo di gravame, non ritiene il Collegio possibile avallare le tesi del e, con ciò, pervenire alla PT conclusione che, seppur in modo temporalmente limitato, non vi è stata occupazione di suolo pubblico e quindi che il , quale PT responsabile dei vigili urbani e, come tale, quale autorità preposta alla
15 regolamentazione della circolazione stradale, poteva adottare un provvedimento quale quello qui in discussione che, appunto, non contiene mera regolamentazione del traffico nell'ambito di una situazione di concessione ad un privato dell'utilizzo esclusivo del suolo pubblico, bensì, esorbitando dai propri poteri, ne concede l'utilizzo.
9.3. Irrilevante, poi, e ciò rende palese come i Regolamenti comunali a cui lo stesso fa riferimento smentiscano le tesi dallo stesso appellante PT sostenute, è che l'occupazione fosse stata limitata nel tempo.
Ciò sia perché il provvedimento di autorizzazione di cui si discute una simile limitazione temporale non ha indicato con precisione [si era in sostanza previsto che allorquando le scuole guida utilizzavano, quando lo desideravano, gli spazi loro assegnati, si limitavano ad impedire il traffico] sia perché i sopra richiamati Regolamenti dei Comuni di e di contemplavano CP CP_2
(e contemplano) proprio l'ipotesi di tariffazioni per occupazioni con orario limitato (superiore o inferiore alle 12 ore giornaliere), ciò a conferma che anche l'assegnazione temporalmente circoscritta di uno spazio pubblico (sede stradale e parcheggi sono inequivocabilmente spazi pubblici) implica occupazione esclusiva dello stesso che necessita, pertanto, di autorizzazione e del pagamento di una tariffa per l'utilizzo.
Assodato, come già rilevato dal Tribunale di Rovigo, è quindi che il ha esorbitato dai propri poteri consentendo ad alcune PT autoscuole di far uso esclusivo della sede stradale normalmente utilizzata per la pubblica circolazione.
9.4. Quanto all'entità del danno, tema involgente profili sollevati sia con il primo sia con il secondo motivo di appello, evidenzia il Collegio come le pronunce emesse in primo grado dal Tribunale di Rovigo (docc. 27, 28 e 29 app.to) ne confermino l'esistenza ed entità – non irrisoria e, tuttavia, neppure così elevata come sostenuto dal appellato – trovando tali pronunce CP invero indiretta conferma, circa la sussistenza di un danno per effetto della mancata percezione di somme in ragione di un canone non riscosso, proprio nelle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Venezia che lo stesso cita a suffragio delle proprie tesi (sentenze concordemente PT dimesse dalle parti all'esito dell'udienza del 27/2/2025 e quindi prodotte a mezzo PCT dalla parte appellata sub documenti n. 25 e n. 26).
16 Ed infatti, se da un lato la Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda) ha annullato gli avvisi di addebito nei confronti di una delle autoscuole beneficiarie, è tuttavia anche vero che tale annullamento ha trovato ragione in fattori di carattere procedurale (tardiva adozione del provvedimento che in autotutela aveva rimosso le autorizzazioni concesse dal ) la cui PT affermazione, ai sensi dell'art. 21-nonies, co. 1, Legge 241/1990, ha avuto quale logico presupposto proprio l'esistenza di un provvedimento autorizzatorio illegittimo (nel caso di specie perché adottato senza potere dal ) PT con attribuzione di un vantaggio economico in favore di un soggetto che non poteva beneficiarne (cfr. CdA Venezia, in data 18/7/2023 nella causa n. 1268/2022 RG).
Altra pronuncia resa dalla Corte d'appello di Venezia ha invece confermato l'esistenza di un credito in favore dell pur rideterminandone Parte_2
l'entità e, quindi, riducendola ad un sesto del richiesto, vale a dire da circa € 24 mila a poco più di € 4 mila (cfr. CdA Venezia, in data 18/7/2023 nella causa n. 1282/2022 RG).
Le suddette pronunce, pertanto, sia confermano l'illegittimità dei provvedimenti autorizzatori del sia che il PT CP
, per effetto di questi, ha patito un danno che si è sostanziato
[...] nella mancata riscossione di un canone di concessione;
canone non riscosso certamente non stratosferico (come di fatto conferma la pronuncia appena sopra ricordata) e, tuttavia, neppure di portata irrisoria.
9.5. Deve pertanto essere esclusa, sotto entrambe i profili prospettati dall'appellante, l'affermata insussistenza del fatto contestato.
10. Quanto al secondo motivo di appello avverso la sentenza n. 184/20, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale (di cui in appresso) e come sopra rivista la gravità della condotta in ragione dell'entità del danno prodotto, ritiene il Collegio l'accoglibilità del motivo di gravame.
Ed infatti al è stata attribuita e gli è certo imputabile l'adozione PT di provvedimenti autorizzatori emessi con eccesso di potere con contestale esplicito esonero del soggetto destinatario dell'autorizzazione dal pagamento di un canone di concessione invero dovuto.
Ora una simile condotta, esclusa la recidiva come oltre si dirà e la gravità del danno (come detto in precedenza), non può, ad avviso della Corte, essere sussunta entro una delle fattispecie astratte descritte dall'art. 59, co. 8, CCNL
17 Comparti Enti Locali, essendo invero maggiormente coerente con la previsione di cui all'art. 59, co. 4, lett. b) CCNL in relazione al comma 3, lett. c) del medesimo articolo, che sanziona con la sospensione fino ad un massimo di 10 giorni le mancanze previste dal comma 3 – tra queste la negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati - dotate di particolare gravità.
Ciò detto, il comportamento del consistente nell'avere PT reiteratamente esorbitato dai propri poteri concedendo un'autorizzazione che ha attribuito ad un soggetto determinato un vantaggio – certamente anche di carattere economico - con concorrente esclusione di altri ed inoltre perdita per l'amministrazione e la collettività di un beneficio monetario, integra con evidenza una grave negligenza che merita, visti i criteri di graduazione di cui all'art. 59, co. 1 CCNL, sanzione massima (nell'ambito della previsione del comma 4 dell'art. 59 CCNL).
Il comportamento del , seppur non intenzionale, dimostra, PT innanzitutto, non perfetta conoscenza dei regolamenti comunali (sopra descritti) avendo poi avuto quale concreto effetto uno sviamento dell'attività amministrativa del Comune appellato che si è allontanata dal rispetto dei principii di buon andamento ed imparzialità, di fatto piegandosi – seppur involontariamente e, tuttavia, per lungo tempo - al soddisfacimento di interessi (anche di natura economica) esclusivamente privati;
il tutto con contestuale perdita, a danno dell'Amministrazione, di risorse economiche. Da qui, quindi, non blando grado di negligenza tenuto anche conto del fatto che la situazione, la richiesta di autorizzazione pervenuta al e dallo PT stesso soddisfatta, avrebbe dovuto consigliare all'appellante di confrontarsi con il personale del SUAP così da meglio comprendere e stabilire le azioni da intraprendere ed il riparto di competenze.
Concorrono poi a far valutare la gravità della condotta tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto la posizione, di vertice, occupata dal PT nell'ambito dell'Ufficio presieduto, tenuto inoltre conto dell'elevato grado ricoperto.
Da non sottovalutare infine il danno arrecato all'Amministrazione non solo dal punto di vista economico (di cui si è sopra detto) ma anche di immagine posto che l'effetto ottenuto dalla condotta del è stato, di fatto, PT quello di attribuire ad un soggetto privato un vantaggio. È di tutta evidenza come una simile vicenda possa aver fatto a taluno ritenere l'Ente Comunale
18 parziale e non equidistante rispetto agli interessi degli amministrati;
di ciò vi è evidenza nella segnalazione della vicenda pervenuta da un consigliere comunale all'amministrazione.
10.1. Quanto sopra, alla luce dei criteri di scelta della sanzione disciplinare descritti dall'art. 59, co. 1 CCNL, consente l'applicazione della sanzione di cui al comma quarto della medesima clausola negoziale nella sua portata massima: 10 giorni di sospensione dal servizio con contestuale privazione della retribuzione;
ricorrendo, come si è già sopra detto, l'ipotesi di cui all'art. 59, co. 4, lett. b) del CCNL.
10.2. Quanto, infine, alla recidiva, occorre rilevare come la sua esclusione trovi ragione non solo nell'insussistenza del fatto di cui alla sanzione del rimprovero verbale in data 30/7/2018 (oggetto dell'appello incidentale) ma anche nella circostanza per cui la recidiva rilevante (che consente un aggravio di risposta disciplinare) è quella – non ricorrente nel caso di specie – che si determina per effetto della tenuta di una condotta disciplinarmente rilevante successivamente all'irrogazione di una precedente sanzione. Ed infatti la recidiva è evidentemente funzionale ad aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto ad un comportamento tenuto successivamente ad un precedente disciplinare il quale, poiché seguito da altro illecito, ha dimostrato di essere stato non sufficientemente dissuasivo.
10.3. Per quanto sopra, la sanzione irrogata al in data PT
8/11/2018 può essere riparametrata nei termini di cui sopra e quindi indicati nel dispositivo posto in calce alla presente motivazione.
11. Circa l'appello incidentale mosso dal avverso Controparte_1 la sentenza n. 184/20, occorre innanzitutto rilevare come il non PT si sia certo auto attribuito il grado [la qualifica di Commissario Principale] ciò risultando evidente dalla stessa descrizione fatta dall'appellante incidentale che, infatti, evidenzia come sia stato lo stesso ad Controparte_1 assegnare – illegittimamente, a detta del – il grado Controparte_1 poi revocato al . PT
Deve poi essere rilevato come la contestazione disciplinare si sostanzi, a fronte di una qualifica formalmente attribuita, come appena sopra detto, al
, nel non essersi l'appellante adeguato ad un invito del tutto PT generico ed impersonale rivolto ai vigili urbani tutti. Parte appellante incidentale, a ben vedere, fa anche riferimento a richieste direttamente rivolte,
19 a voce, al e, tuttavia, di tali richieste orali non vi è alcun PT riscontro né il chiede di fornire la prova. Controparte_1
Ora, il dato di fatto è che al era stato, in passato, formalmente PT attribuito il grado di Commissario Principale, ciò nonostante fossero mutate le caratteristiche del Comune (unione di comuni) presso il quale il PT operava e non gli competesse quindi più tale qualifica bensì quella di Ispettore Capo. La circostanza appare pacifica, se non altro accettata dal PT che, allorquando gli è stato esplicitamente ordinato (di ciò subito in appresso), ha rinunciato alla qualifica di Commissario Principale.
È parimenti assodato come, pur nell'ambito di un contesto incerto di cui le parti in causa danno ampiamente conto, il abbia Controparte_1 formalmente richiesto impersonalmente ai vigili di adeguarsi alla normativa Regionale e, quindi, di fregiarsi di differenti mostrine associate a differente qualifica rispetto a quella fino a quel momento posseduta ed esibita.
Orbene, entro il suddetto contesto, del tutto condivisibile si palesa la valutazione del Tribunale di Rovigo che non ha ravvisato nella generica indicazione data dal indistintamente a tutti i vigili, Controparte_1 un ordine che potesse dirsi essere stato violato dal il quale, è PT pacifico, allorquando è stato diretto destinatario di un invito ad esibire un nuovo grado (delibera n. 79 del 10/9/2018) ha allo stesso adempiuto così fregiandosi del grado di Ispettore Capo e non più di Commissario Principale.
10.1. L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
11. Passando ora a trattare del gravame avverso la pronuncia n. 86/22 e, con ciò, muovendo dal primo motivo di appello, rileva il Collegio, aldilà delle condivisibili considerazioni di parte appellata in merito alla inammissibilità della richiesta correzione in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ. 27616/2020), come le affermazioni segnalate dal e da questi attribuite al PT
non superino in alcun modo il limite della Controparte_1 continenza né, a ben vedere, attribuiscano al condotte PT specifiche e particolari – invero attribuite agli amministratori del CP stesso – essendo stato l'appellante indicato semplicemente quale soggetto che in passato aveva tenuto – ed il riferimento è evidentemente ai fatti di cui alla sanzione di cui si è precedentemente detto – condotte inappropriate.
Il primo motivo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.
20 12. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono dirsi assorbiti – ancorché infondati - in conseguenza dell'accoglimento del quinto motivo di gravame.
12.1. In ogni caso, quanto al secondo motivo di appello, ben può essere rilevato come il , nel proporre querela di falso innanzi al PT
Tribunale di Rovigo, non abbia invero proposto alcuna querela non avendo infatti rispettato le prescrizioni procedurali degli artt. 221 e ss cpc di modo che alcuna procedura, funzionale alla verifica di veridicità delle attestazioni fatte dall'Agente postale, poteva essere attivata dal giudice di prime cure.
Dovendosi in ogni caso rilevare come anche nel presente grado di giudizio il non abbia proposto, secondo le forme prescritte, alcuna querela PT di falso, essendosi invero limitato a dolersi per il mancato svolgimento della relativa procedura in primo grado.
12.2. In merito al terzo motivo di appello – volto ad affermare la potestà disciplinare in capo al Comune di MO piuttosto che di – CP occorre rilevare come certamente il potere di applicare sanzioni spetti in capo al datore di lavoro che, in caso di distacco, resta il distaccante e, quindi, nel caso di specie, il . Controparte_1
Di un tanto vi è conferma proprio nella norma dell'art. 55-bis, co. 8, DLgs. 165/2001 che, peraltro in tema di trasferimento del lavoratore (e non di distacco), attribuisce il potere disciplinare all'Ente che è parte del contratto di lavoro al momento di svolgimento dello stesso ancorchè la condotta disciplinarmente rilevante sia stata tenuta dal dipendente presso altro Ente datore di lavoro. Il che, a ben vedere, è coerente con il fatto che la sanzione disciplinare produce i propri effetti (ad esempio la recidiva) nell'ambito del rapporto di lavoro in essere e, quindi, nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Ente che, in ipotesi di distacco, dovrà poi riassorbire il lavoratore distaccato una volta terminato il periodo di assegnazione presso altro datore di lavoro.
Di ciò ha peraltro evidentemente tenuto conto l'intesa siglata dai Parte_3
e di MO ai quali la stessa parte appellata ha fatto cenno. Con
[...] tale intesa i suddetti Comuni, nel disciplinare il distacco del , PT hanno infatti tra le altre cose stabilito che <tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato […] restano di competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso>> (doc. 24 app.to).
21 12.3. Circa il quarto motivo di appello – di contestazione della corretta composizione dell'Ufficio che ha gestito la procedura disciplinare per essere stata istruita da soggetto – il Vice Commissario – non Persona_1 dipendente del – è sufficiente rilevare come: - la Controparte_1 mancata apposizione del numero di protocollo non smentisce il dato emergente dal documento dimesso dalla parte appellata, ovvero che tra il ed il è stato stipulato un contratto di Per_1 Controparte_1 lavoro tale per cui è dipendente del;
- circa Per_1 Controparte_1 la questione del bilancio consolidato, il tema e quindi l'allegazione sono nuove non risultando esplicitate in primo grado;
- in ogni caso alcuna norma esclude che l'ufficio per i procedimenti disciplinari sia composto da non-dipendenti dell'amministrazione datrice di lavoro.
13. Con riferimento all'assorbente quinto motivo di appello, inerente al merito della sanzione impugnata, rileva il Collegio come non ravvisabile sia alcuna particolare responsabilità del con riferimento alle vicende PT oggetto di contestazione disciplinare.
13.1. Ed infatti con la contestazione del 17/7/2020 risulta imputato al di avere tenuto le seguenti condotte: PT
a) avere, allorquando era in comando presso il Comune di MO e, quindi, in qualità di Presidente della Commissione di concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, commesso errori nella correzione degli elaborati preselettivi tali da incidere sulla formazione della graduatoria degli ammessi alla vera e propria prova di esame [22 elaborati su 108 presentavano errori di correzione;
5 candidati, per effetto di tali errori, sono stati illegittimamente esclusi dallo svolgimento della prova concorsuale]; al è stato in PT particolare contestato di non essersi avvalso dei <sistemi o di idonei accorgimenti>> previsti dall'art. 7, co.
2-bis, DPR 487/1994 (sistemi ed accorgimenti indicati nel corso del giudizio e, prim'ancora, nel provvedimento sanzionatorio del 14/8/2020, e consistenti in sistemi di lettura e correzione automatizzata degli elaborati, a crocette, di preselezione d'esame);
b) avere proposto, al fine di risolvere il problema derivante dalla erroneità della graduatoria preselettiva, di <Far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi [in numero di 5, n.d.r.] a seguito della correzione della prima prova, w ciò nonostante due pareri legali richiesti […] che consigliavano
22 di procedere all'annullamento della procedura concorsuale e al totale rinnovo della stessa con nomina di nuova commissione>>, condotte fonte, entrambe, di responsabilità disciplinare in quanto denotanti
<grave grado di negligenza, imprudenza e imperizia>> ed integranti
<l'inosservanza dell'art. 59, comma 8, lettera e) del CCNL 21.05.2018 “violazione di doveri e obblighi di comportamento… ….. da cui sia derivato grave danno all'amministrazione e agli utenti o ai terzi>>.
13.2. Ora, quanto al primo profilo sopra menzionato, pur fermo il ruolo di Presidente della commissione di esame rivestito dal , non appare PT possibile, peraltro sconoscendosi le modalità individuate dalla Commissione d'esame per procedere alla correzione degli elaborati preselettivi, quale sia di preciso la condotta attribuita all'appellante, dovendosi peraltro rilevare come la norma – l'art. 7, co. 2-bis, DPR 487/19943 – richiamata nella contestazione disciplinare e, poi, nell'atto sanzionatorio, non preveda affatto l'utilizzo di sistemi di lettura automatizzata degli elaborati d'esame al fine della loro correzione e, quandanche li contemplasse, non risulta in alcun modo chiarito (poiché non è stato allegato) se il avesse predisposto Controparte_18
i relativi stanziamenti economici così da consentire alla Commissione d'esame (non certo al solo suo presidente) di avvalersi di tale metodologia di correzione e, pur potendolo fare, vi ha scientemente rinunciato in tal modo ponendosi nella condizione di commettere errori nella correzione.
13.3. Quanto al secondo aspetto – inerente alla soluzione adottata per risolvere l'impasse - evidenziato dalla contestazione disciplinare a dal provvedimento sanzionatorio, a prescindere dal fatto che pare che il provvedimento impugnato sanzioni il fatto che il ha dato un CP_3 consiglio su come affrontare il problema, tanto che la scelta definitiva su come procedere parrebbe imputabile al (delibera di Giunta Controparte_18
n. 53 del 9/4/2020 – doc. 18 app.to) e non certo al o alla PT
Commissione di esame dallo stesso appellante presieduta, occorre rilevare come la scelta in concreto adottata apparisse, quantomeno all'epoca, una delle possibili, forse la non preferibile ma certo una delle possibili. Di un tanto vi è evidenza nella nota della nella quale si rappresenta come <riguardo CP_20 allo svolgimento non contemporaneo delle prove concorsuali gli orientamenti giurisprudenziali
23 non risultano allineati (Tar Lazio sent. 3190/2018 e Tar Lazio 3118/2019, diversamente dal Consiglio di Stato, sez. III 3.12.2002, n. 2155/02)>> (doc. 23a app.to); il che rende palese come chiunque abbia ritenuto opportuno <di far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi a seguito della correzione della prima prova>>, abbia adottato una decisione per nulla abnorme se non altro in quanto in linea con recente indirizzo giurisprudenziale.
Ora, che di fronte ad una opzione, una delle possibili scelte da adottare, si irroghi una sanzione per essere stata preferita soluzione ritenuta tecnicamente inadeguata, reputa il Collegio come una simile condotta non possa essere ritenuta comportamento posto in essere in violazione di doveri ed obblighi di comportamento incombenti sul dipendente pubblico né frutto di una valutazione negligente, imprudente ovvero imperita.
13.3. Il fatto contestato, quindi, non sussiste e la relativa sanzione deve essere annullata.
14. Deve, in conseguenza dell'annullamento di una sanzione e della riparametrazione di altra sanzione, essere disposta, come richiesto dal
, la restituzione della retribuzione trattenuta in esecuzione dei PT provvedimenti sospensivi.
15. Quanto, infine, alle spese di lite, nella necessità di procedere ad una complessiva valutazione e liquidazione con riferimento ed entrambi i gradi di giudizio, stante la prevalente soccombenza del e, Controparte_1 in ogni caso, tenuto conto della conferma della valenza disciplinare di almeno uno dei (complessivamente tre) fatti contestati, le stesse possono essere in parte (un terzo) compensate ed essere liquidate in base a valori medi di scaglione (valore indeterminato – complessità bassa, essendosi solo di recente interrotto il rapporto di lavoro tra le parti) tenuto conto del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria e, in ogni caso, in applicazione del DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause (riunite) in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento del secondo motivo di gravame avverso la sentenza n. cron. 184/2020 ed in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la sanzione disciplinare comminata in data 8/11/2018 in quella della
24 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni;
2) rigetta l'appello incidentale avverso la sentenza n. cron. 184/2020;
3) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. cron. 86/2022 ed in integrale riforma della sentenza impugnata annulla la sanzione disciplinare comminata in data 14/8/2020;
4) condanna parte appellata a corrispondere in favore della parte appellante, in conseguenza dell'annullamento della sanzione disciplinare comminata in data 14/8/2020 e proporzionalmente alla riparametrazione della sanzione disciplinare comminata in data 8/11/2018, le conseguenti somme illegittimamente trattenute sulla retribuzione della parte appellante per effetto dell'esecuzione delle sanzioni oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
5) compensate in ragione di un terzo le spese del doppio grado di giudizio, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante i costi di lite nella misura dei restanti due terzi a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 7.377,00 quanto al primo grado di giudizio e di €
6.946,00 con riferimento al presente grado di appello oltre alle spese determinate in € 251,25 ed oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato (appellante incidentale avverso la sentenza n. cron. 184/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Il presidente dott. Paolo Talamo
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Il dipendente […] continua a fregiarsi del grado di “commissario principale nel ruolo di comandante” costituito da una torre ed una stella bordata di rosso, previsto nei comuni con numero di addetti uguale o superiore a 31, e con bordatura dorata con barra bordata di rosso nel cappello, anziché foggiare il grado di “ispettore capo” costituito da tre barre dorate la prima delle quali con rombo centrale sovrapposto su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo dorato e soggolo per cappello con fascia dorata con profilo centrale azzurro e tre barre con Profilo centrale azzurro, come invece previsto dalla vigente normativa regionale che tiene anche conto dell'anzianità di servizio nel grado>>. 2 <Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, (…) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma (…) La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza>>. 3 Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite [RG nr. 147/2021 + RG nr. 851/2022] promosse in grado di appello con ricorsi depositati in data 10/3/2021 [RG nr. 147/2021] ed in data 23/11/2022 [RG nr. 851/2022] da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Impellizzeri e domicilio eletto presso il difensore in Via Bissolati n. 6, Venezia-Mestre Parte appellante contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi, e Irene Gianesini, quest'ultima nominata procuratore in forza del mandato conferito agli avv.ti Miazzi e Rossi, i quali eleggono domicilio presso lo Studio sito in Padova - Corso Garibaldi n. 5; Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 184/2020 pronunciata dal Tribunale di Rovigo [RG nr. 147/2021] + appello avverso la sentenza n. 86/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo [RG nr. 851/2022]. in punto: sanzione disciplinare conservativa.
* CONCLUSIONI
Per parte appellante in RG nr. 147/2021: NEL MERITO ---- IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in premessa, l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata al signor e comunicata con provvedimento prot. n. 14834 datato 8 Parte_1 novembre '18, annulla eguentemente condannare il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente le somme trattenute in applicazione della stessa. IN SUBORDINE Per le su esposte ragioni, ridursi la sanzione disciplinare di cui sopra nella misura minima prevista dal CCNL applicabile del rimprovero verbale e conseguentemente condannare il a corrispondere al ricorrente le Controparte_1
1 somme trattenute in applicazione della più gravosa sanzione già applicata. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Per parte appellante in RG nr. 851/2022: NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE 1) accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione del postino relativa all'avvenuta consegna della raccomandata presso la residenza del ricorrente;
IN PRINCIPALITÀ 2) Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in premessa, la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata al signor
e comunicata con provvedimento prot. n.9710 datato 14 agosto '20, annullare la Parte_1 sanzione stessa e conseguentemente condannare il a corrispondere al sig. le Controparte_1 PT somme trattenute in applicazione della stessa. I INATA 3) Comunq su esposte ragioni, ridursi la sanzione disciplinare di cui sopra nella misura minima prevista dal CCNL applicabile del rimprovero verbale e conseguentemente condannare il a corrispondere al Controparte_1 ricorrente le somme trattenute in applicazione della sanzione. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA - Senza che ciò rappresenti in alcun modo un'inversione dell'onere della prova, si chiede all'Ill.mo Giudicante di Voler assumere prova per testi sui seguenti capitoli, chiedendo sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi: […] .
Per parte appellata in RG nr. 147/2021: In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 184/2020: 1) accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare del 30.07.2018 per le ragioni di cui al punto VI del presente atto;
In relazione all'appello, in via principale: 2) respingere le domande proposte dal sig. , per le ragioni indicate nel presente atto, in quanto PT infondato - con refusione di spese e compet essionali. Si dichiara che, in forza dello svolgimento dell'appello incidentale, il valore della causa non è aumentato, pertanto il contributo unificato sarà pari ad euro 73,50.In via istruttoria: Il quanto alle istanze istruttorie, le istanze formulate a Controparte_1 pag. 23-25 della memoria di costituzione del 04.10.2019 e ribadite all'udienza del 13.12.2019, rappresentando come tali istanze vengono reiterate in via del tutto subordinata, solo per la denegatissima ipotesi in cui i fatti oggetto di contestazione non vengano ritenuti pacifici in quanto documentali e ammessi dal ricorrente, anche alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese alla prima udienza del 13.12.2019.
Per parte appellata in RG nr. 851/2022:
1. rigettarsi il ricorso in appello, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 86/2022, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
2. in via subordinata, disporsi la rideterminazione della sanzione a carico del sig. ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001; 3. PT con refusione di spese e competenze professionali. In via istruttoria: […] .
*
Motivi della decisione
A) la causa riunente RG nr. 147/2021.
1. Con la sentenza gravata n. 184/2020 il Tribunale di Rovigo ha parzialmente accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante, già comandante del Corpo di Polizia Municipale aveva proposto opposizione avverso le seguenti sanzioni disciplinari:
2 a) rimprovero verbale (prot. n. 10327 del 30 luglio 2018) irrogatagli per l'utilizzo, asseritamente illegittimo, dei gradi esibiti e della qualifica spesa1;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (prot. n. 14834 dell'8.11.2018), irrogatagli per avere in modo illegittimo emesso tre ordinanze (due nell'anno 2013 ed una nell'anno 2018) con le quali aveva autorizzato alcune autoscuole (due) ad utilizzare spazi e aree pubbliche del e di per le esercitazioni di guida. Controparte_2 CP
Autorizzazione quindi di occupazione di suolo pubblico (destinato alla circolazione e sosta dei veicoli) data senza averne titolo e, inoltre, senza richiesta di pagamento del dovuto canone di occupazione con conseguente perdita economica per l'Ente Locale.
Sanzioni irrogate, a detta dell'appellante, nell'ambito di condotta (non fatta oggetto di domanda) di carattere vessatorio tenuta in suo danno dalla nuova amministrazione comunale insediatasi dopo le elezioni nell'anno 2018.
1.1. Il giudice di prime cure, in particolare, annullava la prima sanzione disciplinare [in relazione alla quale pende oggi appello incidentale] rilevando come il avesse posseduto la qualifica di Commissario Principale PT avendola assunta in passato e quindi mantenuta nonostante le trasformazioni del (uscito da più ampia Convenzione di gestione Controparte_1
Intercomunale del servizio di Polizia Locale) tali da giustificare, ad un certo punto (stante le mutate dimensioni del territorio oggetto del servizio), la sola qualifica di Ispettore Capo e come l'invito rivolto indistintamente al personale tutto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ad adeguarsi, quanto alle qualifiche e graduazione, alle disposizioni Regionali, non potesse essere qualificato come disposizione di servizio. Da qui, anche perché l'attribuzione dei gradi sarebbe stata fatta oggetto di successiva deliberazione comunale, l'impossibilità di ricostruire la condotta del quale violazione di un CP_3 ordine o disposizione impartitagli [così in particolare la sentenza appellata : <Orbene, deve rilevarsi che la delibera della Giunta Regionale veneta n. 2689 del 2004 (doc. 3 all. memoria), recante “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale” adottata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 41/2003, ha stabilito i criteri di assegnazione dei gradi e i conseguenti distintivi al personale della Polizia Locale, prevedendo che
3 il grado di Ispettore Capo possa essere riconosciuto quando l'ente ha fino ad 8.000 abitanti e fino a 6 addetti in servizio, mentre quello di Commissario Principale possa utilizzarsi negli enti con più di 31 addetti o con una popolazione superiore a 50.000 abitanti. Al ricorrente, il quale nell'ambito dell'Unione dei Comuni “Bassa Padovana”, dotata di personalità giuridica ma sciolta nel 2006, aveva assunto appunto la qualifica di Commissario Principale, era stata confermata tale qualifica anche con Deliberazione n. 5 del 01.03.2011, allorquando era stato nominato comandante del Distretto di Polizia Locale “PD5B”, risultante dalla Convenzione del 2010 tra i comuni di Este (capo fila), , CP
Ospedaletto Euganeo, Stanghella, Villa Estense, CP_4 CP_5 CP_6
, , , Cinto CP_7 CP_8 CP_9 CP0 Controparte_11 CP2 CP Euganeo, e tale qualifica aveva mantenuto (doc. 5 all. memoria) anche allorquando, nel 2014, i comuni di , e avevano deciso di uscire dalla convenzione di Polizia CP CP_4 CP_8 CP_9
Locale denominata Distretto PD5B e sottoscritto dall'1.01.2015, una nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, con capofila il (doc. 4 all. memoria), Controparte_1 nonostante tale convenzione non avesse personalità giuridica (come emerge evidentemente dalla nota della Regione Veneto allegata come doc. 6° alla memoria difensiva) e pertanto al spettasse, in base alla PT ricordata normativa regionale, solo il grado ed il distintivo di Ispettore Capo (enti fino a 8.000 abitanti in cui operino fino a 6 addetti come il . In tale quadro, l'invito rivolto dal Responsabile Controparte_1 del Servizio di Polizia Locale definitosi egli stesso “Vice Commissario” nonostante la Persona_1 ricordata normativa regionale, sembra difficilmente poter valere come ordine o disposizione impartita al ricorrente, al quale peraltro non era neppure rivolta direttamente, essendo destinata a tutto il personale, come invece indicato nella contestazione disciplinare del 30.7.2018 (doc. 2 all. memoria), sicché, anche considerando che solo con la delibera n. 79 di Giunta del 10.9.2018 (doc.16 all. ricorso), è stata disposta dal resistente l'attribuzione dei diversi gradi al personale di Polizia Locale e al ricorrente della CP qualifica di Ispettore Capo, la condotta contestata (continuare a fregiarsi del grado di Commissario Principale con il ruolo di Comandante) non sembra sussistere, e la sanzione impugnata va annullata>>].
1.2. Quanto alla seconda sanzione disciplinare (della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese irrogata l'8.11.2018), rigettava il giudice di prime cure le contestazioni formali sollevate dal e tra queste PT
(per quanto oggi ancora di interesse) quella inerente alla irrilevanza della mancata contestazione disciplinare della recidiva poi contenuta nella sanzione disciplinare, posto che <la funzione della contestazione disciplinare è quella di mettere l'incolpato nella condizione di difendersi, ed in tale ottica non è necessaria la contestazione dell'eventuale recidiva, che appare rilevante semmai per la quantificazione della sanzione irrogata, sulla quale invero in ricorso non si ravvisano doglianze>>.
1.3. Quanto al merito della contestazione disciplinare, il giudice di prime cure rilevava che le ordinanze (del 2013, del 2017 e del 2018) con le quali il aveva autorizzato alcune autoscuole all'uso del suolo pubblico PT non potevano essere di sua competenza bensì del SUAP [Sportello Unico per le Attività Produttive] esse consentendo utilizzo ed occupazione di suolo pubblico
4 e non essendo quindi inerenti alla mera regolamentazione dell'utilizzo della sede stradale [<In ordine a tali ordinanze, posto che non vi è alcuna contestazione da parte attrice in ordine alla sussistenza materiale delle condotte contestate, il ricorrente si è limitato a lamentare un “errore” dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale con riferimento alle tre citate ordinanze avrebbe ritenuto che le stesse avessero ad oggetto la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche – materia riservata al S.U.A.P. e che prevede l'applicazione di una tassa a carico del concessionario – mentre era pacifico che la regolamentazione dell'uso delle sedi stradali fosse argomento di competenza della Polizia Locale, atteso che a mente dell'art.20 del C.d.S., l'utilizzo della pubblica via per esercitazioni di guida non rientra tra le ipotesi di occupazione, non prevedendo installazioni finalizzate ad un uso diverso da quello loro tipico, cioè la circolazione dei veicoli. Invero, tale argomento difensivo contrasta con il testo letterale delle tre ordinanze ricordate, le quali autorizzano i destinatari (cfr. docc. 14, 15 e 16 all. memoria difensiva) al posizionamento di “birilli, delineatori di percorso e simili”, i quali non possono che rientrare nella definizione di “installazioni finalizzate ad un uso diverso del suolo pubblico occupato”, tanto più che gli stessi provvedimenti ordinavano esplicitamente che “l'accesso dei veicoli alle aree interessate è sospeso durante lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami di guida”. Ancora, la tesi attorea secondo la quale la materia in argomento sarebbe spettata alla esclusiva competenza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, risulta smentita sia dal Regolamento Comunale del 2011 per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato sub doc. 22 alla memoria difensiva, sia dai provvedimenti rilasciati dall'amministrazione convenuta allegati come doc. 21 alla memoria, dai quali emerge che responsabile per l'attività gestionale in argomento è il responsabile dell'area Ragioneria, Tributi e Personale. Irrilevante appare sul punto la deduzione attorea secondo la quale il avrebbe ritenuto legittima l'ordinanza emessa dal Controparte_14 ricorrente, al contrario di quanto fatto dal comune resistente, atteso che i profili di illegittimità della condotta dell'attore appaiono bene individuati>>].
In merito alla proporzionalità della sanzione [fatto cenno all'art. 3, co. 4), lett. c) ed al successivo co. 6, lett. a) del CCNL 11.4.2008], richiamato quanto già detto in punto recidiva, evidenziava il Tribunale di Rovigo come la condotta del avesse determinato a danno del Comune datore di lavoro la PT mancata percezione di canoni per utilizzo del suolo pubblico per oltre € 98 mila.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di due motivi di appello.
[...]
5 2.1. Con il primo motivo di appello, nel suo complesso funzionale a negare la sussistenza del fatto contestato e la gravità dello stesso in ragione della limitata entità del danno arrecato all'Amministrazione, contesta il PT
l'interpretazione fatta dal Tribunale di Rovigo degli artt. 20 CdS e del Regolamento dei Comuni di e di rilevando come proprio CP CP_2
l'appena richiamata norma del CdS consenta di escludere che l'utilizzo della pubblica via per esercitazioni di guida rientri tra le ipotesi di occupazione del suolo pubblico per la quale occorre un'autorizzazione del SUAP e sia necessario corrispondere somme a titolo di canone di occupazione. La stessa limitazione temporale nella utilizzazione del suolo pubblico da parte delle autoscuole autorizzate esclude che si versi in ipotesi di occupazione di suolo pubblico.
Nell'ambito di tale motivo di appello rileva il come il Comune PT appellato abbia esageratamente indicato in oltre € 90 mila il danno patito questo invero ammontando, ove sussistente, a poche centinaia di euro tanto che, revocate in autotutela le ordinanze emesse dal , <il PT
Comune di autorizzava nuovamente l'autoscuola “Polato” a svolgere le CP_8 esercitazioni di guida lungo la Via delle Industrie, venendo assoggettata ad un canone annuale di 23,00 Euro per il 2018 e 61,00 Euro per il 2019>>.
Contesta quindi il la sentenza appellata anche nella porzione in PT cui ha affermato la proporzionalità della sanzione comminata alla luce dell'ingente danno arrecato al atteso che il danno Controparte_1 eventualmente prodotto deve dirsi di modestissima entità.
2.2. Con il secondo motivo di appello – inerente alla determinazione della sanzione proporzionata - il si duole per avere il giudice del PT lavoro di Rovigo, una volta esclusa la rilevanza disciplinare della prima condotta contestata (quella attinente all'utilizzo dei gradi), ritenuto la sussistenza della recidiva;
il giudice di Rovigo, inoltre, non avrebbe, errando, tenuto conto dell'irrisorietà del danno.
Secondo tesi di parte appellante la sanzione della sospensione di un mese dal servizio e dalla retribuzione, sarebbe quindi sproporzionata dovendo quindi essere rideterminata non potendo il fatto essere ricondotto nell'ambito dell'art. 3, co. 6, lett. a) del CCNL 11.4.2008 potendo, al più, essere sanzionata con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
6 di 10 giorni in ragione della “particolare gravità delle mancanze previste al comma 4.
Conclude l'appellante che <attesa l'effettiva portata del danno che il avrebbe CP asseritamente subito in conseguenza del comportamento dell'appellante, e considerati altresì i criteri di gradualità della sanzione, deve escludersi che sussista la fattispecie predetta, ed i fatti saranno semmai inquadrabili nell'ambito del 4° comma (che prevede la sanazione dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione) nel minimo del rimprovero verbale>>.
3. Si è costituita il con atto depositato l'8/5/2022 Controparte_1 prendendo posizione sulle ragioni di appello principale e proponendo appello incidentale in ordine all'annullamento della prima sanzione disciplinare.
3.1. Con riferimento alle avverse difese, parte appellata ha rilevato come le transazioni concluse con le autoscuole beneficiarie dell'Ordinanze del non riguardassero le ordinanze pronunciate dall'appellante e PT rilevanti nel presente giudizio ed invece come i processi che avevano visto parte il Comune appellato e le medesime autoscuole in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento avessero visto il Comune vittorioso in quanto riconosciuto creditore di ingente somma di denaro (oltre € 60 mila).
Ha poi argomentato il in merito alla irrilevanza Controparte_1 nel presente giudizio della pronuncia resa in sede penale a favore del in quanto imputato, poi assolto, del reato di cui all'art. 347 cp PT
(usurpazione delle funzioni pubbliche).
Quanto ai due motivi di appello parte appellata ne ha contestato la fondatezza difendendo le ragioni esposte nella sentenza appellata.
3.2. Il ha poi proposto appello incidentale con Controparte_1 riferimento alla porzione di sentenza che ha accolto le doglianze del in merito alla nullità della prima contestazione/sanzione PT disciplinare.
Parte appellata, ricostruita l'evoluzione formale e sostanziale della qualifica e dei gradi del , evidenziando anche il susseguirsi delle delibere PT comunali che attribuivano all'appellante formalmente (ma illegittimamente a detta del la qualifica di Commissario Principale, ha ricordato CP dell'invito rivolto impersonalmente al personale e degli inviti verbalmente fatti al di adeguarsi alle delibere Regionali. PT
7 Rileva come il (superiore del ) fosse in comando presso il Per_1 PT
Comune di e quindi legittimamente mantenesse il grado (acquisito CP presso altro Ente territoriale) di Vice Commissario e come il , a PT prescindere dal comando formale intervenuto successivamente di mutamento del grado, ben fosse consapevole di dover esibire le mostrine di mero Ispettore Capo.
*
B) la causa riunita RG nr. 851/2022.
4. Con la sentenza gravata il Tribunale di Rovigo ha parzialmente accolto il ricorso con il quale l'odierno appellante, comandato ad operare come Comandante del Corpo di Polizia Municipale presso il Comune di MO, aveva proposto opposizione avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi irrogatagli con provvedimento prot. n. 9710 del 14/8/2020 del CP
; ciò a fronte di contestazione disciplinare del 17/7/2020 con la
[...] quale gli si imputava che, mentre era <in comando temporaneo presso il Comune di MO Terme, in qualità di Presidente della Commissione di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti di agente di polizia locale, bandito dal Comune di MO Terme, ha commesso errori nella procedura concorsuale che è sfociata nella graduatoria di concorso pubblicata in data 25.06.2020>>; il , PT riconosciuto l'errore in data 23/6/2020 aveva quindi proposto al di CP
MO, che aveva accolto il suggerimento, di <far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi>>; anche tale ultimo fatto era oggetto di contestazione disciplinare.
Al , pertanto, è quindi stato contestato, da un lato, la PT commissione nell'errore nella correzione degli elaborati di esame e, in particolare, di avere fatto ricorso a metodo di correzione foriero di errori e, in seconda battuta, di non avere optato, al fine della risoluzione del problema dallo stesso creato, per l'annullamento della procedura di esame in tal modo facendo dilatare i tempi di espletamento della procedura concorsuale.
4.1. Il giudice di prime cure, in particolare, senza entrare nel merito delle questioni genericamente sollevate dal circa l'essere stato fatto PT oggetto di comportamenti mobbizzanti ad opera dalla nuova amministrazione comunale del insediatasi dopo le elezioni Controparte_1 nell'anno 2018, ha:
8 1) escluso la fondatezza delle difese con le quali il PT affermava non essergli stata comunicata la contestazione disciplinare (da qui, poi, l'impossibilità di adottare difese in sede di procedura di irrogazione della sanzione); contestazione disciplinare che il Tribunale di Rovigo accertava essere stata comunicata all'appellante nelle forme di cui all'art. 46 del d.l. n. 34/20202 (come modificato dall'art. 108 del d.l. n. 18/2020), cosicchè, non risultando proposta dal querela di PT falso, ben poteva dirsi che il plico contenente la contestazione disciplinare del 17.7.2020, risultava spedito con raccomandata il 20.07.2020 e quindi consegnato al presso l'indirizzo di residenza in data PT
22.7.2020 a persona incaricata al ritiro;
2) affermato la competenza sanzionatoria in capo al CP5
in luogo di quella – sostenuta dall'appellante – del di
[...] CP
MO (presso il quale il era comandato); avendo PT rilevato il giudice di prime cure che il si trovava ad operare PT presso il Comune di MO in assegnazione temporanea (ai sensi dell'art. 30, co. 2 sexies, DLgs 165/2001) e che pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 55bis, co. 8, DLgs 165/2001;
3) rigettato l'eccezione di irregolare composizione dell' per i CP6
Procedimenti Disciplinari che presso il Comune appellato ha svolto il procedimento conclusosi con la sanzione impugnata [Ufficio nel quale era presente il Comandante della Polizia Locale, che è risultato Persona_1 trasferito presso il detto Comune]; rilevando come, anche ove ciò non fosse, si sarebbe determinata solo una irregolarità della procedura e non la nullità della sanzione [Sez. L. - Sentenza n. 20721 del 31/07/2019 che ha ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dagli artt. 55, comma 1, e 55-bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che
9 regolano la costituzione e il funzionamento dell' , laddove non sia dimostrata la CP7 violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa].
Quanto al merito della contestazione, il giudice di prime cure ha evidenziato come sostanzialmente incontestato fosse che il avesse egli PT scelto di procedere a correzione manuale dei test di prova pre-selettiva con ciò adottando metodologia che poteva più facilmente determinare errori e come lo stesso non avesse sollecitato l'annullamento della prova PT essendo poi il pervenuto alla decisione di far svolgere Controparte_18 ai canditati pretermessi dalla procedura di esame vera e propria (avendo invero superato la prova preselettiva) l'esame. il Tribunale di Rovigo ha invece accolto le tesi del in ordine alla PT sproporzione della sanzione per difettante motivazione;
soluzione in sede transattiva invero già accettata dal Comune appellato e, da qui, la compensazione delle spese del primo grado.
5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di cinque motivi di appello.
[...]
5.1. Con il primo motivo il contesta la sentenza appellata nella PT parte in cui non ha disposto cancellazione delle seguenti espressioni ritenute offensive: <4.- Fin dalla sua assunzione il ricorrente ha goduto, sia nel Comune di
, sia nei Comuni limitrofi facenti parte della Convenzione stipulata a decorrere dal CP
2015 (di cui ai doc. n.
2-3 di parte ricorrente), di una sorta di “protezione politica”; condizione venuta meno con le elezioni di maggio del 2018 per un avvicendamento delle maggioranze che ha consentito all'Ente di intervenire e di sanzionare reiterati ed illegittimi comportamenti che erano stati forse in precedenza trascurati. 5.- La riorganizzazione dell'Ente avviata dalla nuova Giunta Comunale e dai collaboratori del Sindaco ha così, di fatto, posto fine ad una serie di prassi poco virtuose che, negli anni, il signor ha PT permesso che si radicassero all'interno del Comune>>. Ritiene l'appellante inconferente il richiamo fatto dal giudice di prime cure a Cassazione n. 26195 del 6 dicembre 2011 posto che <Nel caso sub judice, invece, non viene espresso un mero giudizio, ma viene attribuita all'odierno appellante una condotta concreta e ben precisa, con l'utilizzo di espressioni che anche alla luce della pronuncia citata dal Giudice certamente non possono essere tollerate in quanto impiegate “allo scopo di inficiare la dignità umana e professionale dell'avversario>>.
5.2. Con il secondo motivo di appello si duole il per avere il PT giudice di prime cure ritenuto comunicata la contestazione disciplinare e, in
10 particolare, per avere ritenuto non correttamente formulata istanza di querela di falso.
5.3. Con il terzo motivo di appello il contesta la sentenza PT gravata nella porzione in cui ha ritenuto la competenza del Comune appellato a comminare la sanzione disciplinare.
Rileva l'appellante come con il comando pur restando invariato il rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza), si modifica il cd. rapporto di servizio di modo che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. Da qui l'applicabilità al caso di specie della regola di cui all'art. 55-bis, comma 8, D. Lvo n.165/2001, secondo cui <In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima>>.
5.4. Con il quarto motivo di appello si contesta la corretta composizione dell'Ufficio che ha gestito la procedura disciplinare per essere stata istruita da soggetto – il Vice Commissario – non dipendente del Persona_1
. CP CP
Rileva parte appellante come <controparte si è limitata a riferire che quest'ultimo sarebbe stato trasferito presso il ex art.30, comma 2, D. Lgs. Controparte_1
n.165/2001, allegando all'uopo il contratto di lavoro (doc.30 avversario)>> e tuttavia come <tale documento prodotto dal patrocinio avversario non reca il numero di protocollo, sicché non risulta evincibile una regolare assunzione da parte del CP resistente>> ed inoltre come <l'assunzione del sig. se effettiva, sarebbe Per_1 illegittima in quanto intervenuta prima dell'approvazione del bilancio consolidato, condizione di legittimità delle nuove assunzioni>> [vedi art. 9, co.
1-quinquies DL 113/2016].
Rileva inoltre il come <l'illegittima composizione dell'organo PT [...] ex art. 55-bis comma 4, D.lgs. 165/2001 in violazione del Controparte_19 precetto contenuto nella norma inderogabile primaria, determina la nullità del licenziamento disciplinare intimato dalla Pubblica Amministrazione al dipendente (Tribunale Siracusa sez. lav., 10/01/2018, n.520)>>.
Da qui la <la radicale nullità degli atti assunti dal sig. tra cui la Persona_1 sanzione disciplinare oggi impugnata>>.
11 5.5. Contesta infine il , con il quinto motivo di appello, PT
l'affermazione fatta dalla pronuncia appellata di sussistenza del fatto contestato.
In particolare il impugna la sentenza nella porzione in cui pare PT affermare che l'appellante ha responsabilità per la decisione assunta dalla Giunta Comunale di non annullare la procedura concorsuale e di procedere ad integrazione della prova rispetto ai candidati ingiustamente esclusi dalla possibilità di svolgere le ulteriori prove successive a quella preselettiva.
Rileva inoltre l'appellante come il avesse, per il Controparte_1 tramite del Sindaco, richiesto di non procedere in danno del PT avocando a sé il fascicolo per competenza.
Nell'ambito di tale motivo di appello contesta il la sentenza PT gravata nella porzione in cui attribuisce all'appellante uno speciale ruolo nella scelta degli strumenti di correzione degli elaborati d'esame rilevando come
<la Commissione nella sua collegialità si è determinata ad individuare la modalità di svolgimento della preselezione nell'ambito concesso dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione che non comprendevano il ricorso a commesse esterne. Ovviamente, la circostanza che l'azione disciplinare è stata promossa da un soggetto pubblico diverso da quello presso il quale era impiegato il lavoratore ha reso possibile che addirittura nella sua formulazione l'ipotesi accusatoria soffra di una evidente discrasia con i dati fattuali facilmente evincibili dalla documentazione concorsuale>>. Rilevando inoltre la sproporzione tra il trattamento riservato a sé (la sanzione disciplinare) e quello riservato agli altri componenti della commissione d'esame (alcuna sanzione).
Rileva inoltre come alcun danno abbia patito il Comune di MO e così pure i candidati vincitori di concorso – tutti assunti ed in ruolo - anche per la sospensione della procedura che sarebbe stata comunque sospesa per effetto della normativa anticovid.
Reputa infine l'appellante la perdurante sproporzione della sanzione in quanto riconducibile il fatto nell'ambito della previsione dell'art. 59, co. 3, lett. b), c) e h) CCNL ovvero dell'art. 59, co. 4 CCNL.
6. Si è costituita il con atto depositato il Controparte_1
15/1/2024 (tempestivamente) prendendo posizione sulle ragioni di appello e, preliminarmente, fornendo propria ricostruzione della vicenda.
12 6.1. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellato ne rileva CP
l'inammissibilità per non impugnabilità della decisione (cass. civ. 27616/2020) e, in ogni caso, l'infondatezza non presentando le affermazioni contenute nell'atto di costituzione in primo grado i requisiti di offensività e di sconvenienza di cui all'art. 89 c.p.c. essendo le espressioni utilizzate <riferite alla materia controversa posto che le stesse risultano essere funzionali ad inquadrare la vicenda complessiva del rapporto di lavoro del sig. alle dipendenze del PT CP
.
[...]
6.2. Circa il secondo motivi di appello, il rileva la Controparte_1 correttezza della procedura notificatoria e la mancanza di valida ed efficace istanza di querela di falso.
6.3. Sul terzo motivo di appello rileva l'appellato come al caso di CP specie non sia applicabile l'art. 55bis, co. 8 DLgs 165/2001 che disciplina ipotesi differente e, in ogni caso, come comune distaccante e comune distaccatario avessero disposto che gli atti di gestione del rapporto sarebbero stati curati dall'amministrazione di provenienza del . PT
6.4. In ordine al quarto motivo di appello rileva la parte appellata come alcuna norma indichi chi debba far parte dell' e, in ogni caso evidenzia come il fosse dipendente del . Per_1 Controparte_1
6.5. Quanto al merito della contestazione disciplinare – quindi sul quinto motivo di appello – difende il il proprio operato Controparte_1
e, con ciò, le ragioni della sentenza gravata in particolare evidenziando il ruolo del nella fase di scelta della metodologia di correzione degli PT elaborati di esame e, poi, nella correzione stessa (con errori compiuti nella correzione di 22 elaborati) e, inoltre il ruolo sempre dallo stesso assunto all'atto della decisione da adottare al fine della risoluzione del problema derivante dai commessi errori di correzione e, quindi, in ordine alle pressioni esercitate sulla giunta comunale di MO.
Circa la proporzionalità della sanzione difende parte appellata le argomentazioni della sentenza impugnata alla luce della previsione dell'art. 59, co. 8 e 10 CCNL.
*
C) le cause riunite RG nr. 147/2021 e RG nr. 851/2022.
13 7. La causa rg nr 147/2021, iscritta a ruolo in data 10/3/2021, dopo numerosi rinvii dettati da ragioni organizzative (decreti del 1/6/2022, del 9/5/2023 e del 29/5/2024) è stata infine trattata all'udienza del 30/1/2025 nel corso della quale è stata riunita alla controversia di cui al fascicolo n. 851/2022 RGL formato a seguito di deposito di ricorso in data 23/11/2022 e la cui trattazione è stata parimenti rinviata per ragioni organizzative ed impedimento del difensore della parte appellante (decreti del 19/1/2022 e del 29/5/2024).
All'udienza del 30/1/2025, riuntiti i fascicoli, previa relazione da parte del giudice relatore, sono state avanzate e discusse ipotesi conciliative;
rinviata la trattazione a successiva udienza tenutasi in data 27/2/2025, le parti hanno confermato (come da note dimesse in data 17/2/2025) di non essere pervenute ad accordo conciliativo e, pertanto, la causa è stata discussa e decisa nei termini di cui al dispositivo.
*
8. Gli appelli riuniti meritano accoglimento parziale (in funzione della riparametrazione, in riduzione, della sanzione afferente alle autorizzazioni concesse per l'utilizzo del suolo pubblico e dell'annullamento della sanzione inerente allo svolgimento del pubblico concorso) non potendo invece essere accolto, condividendo il Collegio le valutazioni del Tribunale di Rovigo, l'appello incidentale proposto dal nell'ambito Controparte_1 della vertenza n. 147/21 RG.
9. Muovendo dal primo motivo di appello proposto avverso la sentenza n. 184/20, rileva il Collegio come tanto il Regolamento Comunale di CP quanto quello del – tra loro consorziati per quanto attiene Controparte_2 alla gestione del servizio di polizia locale - non smentiscono affatto la tesi del appellato anzi, la confermano. CP
I richiamati Regolamenti (di cui meglio in appresso al punto 9.3.) consentono invero di affermare che l'utilizzo esclusivo della sede stradale, anche solo per limitato tempo, integra occupazione di suolo pubblico che deve pertanto essere autorizzata dal competente Ufficio che, certamente, non è quello cui fanno capo i vigili urbani e, con questi, il . PT
9.1. Similari considerazioni ben possono essere svolte con riferimento all'art. 20 CdS il cui tenore non avvalora in alcun modo le tesi del PT atteso che tale norma si limita a dettare regole del tutto generali in merito all'occupazione del suolo stradale, in particolare fornendo indicazioni di
14 carattere precauzionale che nulla dicono in merito a quale sia l'autorità preposta ad autorizzare e circa alla necessità di pagamento di un canone per l'occupazione. Tale norma, in altre parole, fornisce indicazioni a proposito dei casi in cui non è possibile autorizzare l'occupazione della sede stradale ovvero in cui è possibile autorizzarla a determinate condizione ovvero, infine, che presuppongono che una occupazione sia stata autorizzata e quindi detta regole precauzionali – queste si con destinatario il soggetto deputato alla regolamentazione della viabilità - atte a limitare i disagi dell'occupazione.
L'art. 20 CdS, in ogni caso, non attribuisce al corpo dei Vigili Urbani o ad altro soggetto avente funzioni nella regolamentazione del traffico stradale compiti di autorizzare l'occupazione ovvero l'uso esclusivo del suolo pubblico bensì solo di regolamentare la circolazione in ipotesi in cui sia stata autorizzata (da chi di competenza) l'occupazione del suolo pubblico.
9.2. Nè è possibile affermare che le autorizzazioni fatte dal si PT siano limitate a regolamentare il mero uso della strada posto che con queste, seppur in via temporanea, è stata vietata la circolazione dei veicoli in tal modo riservando l'uso di un'area pubblica circoscritta, seppur per tempi limitati (nella quantità) ancorchè indefiniti (nella collocazione all'interno della giornata, del mese, dell'anno, ecc.), ad un soggetto (le autoscuole beneficiarie dell'autorizzazione) ben determinato.
I provvedimenti resi dal di cui si discute hanno infatti PT consentito ad alcune autoscuole (e non ad altre) di fare uso esclusivo della sede stradale atteso che con tali provvedimenti è stato permesso a queste di inibire, senza alcuna limitazione temporale e per un tempo indefinito, ad altri il passaggio su determinate strade e parcheggi. Il tutto, appunto, senza precisazione degli orari nei quali, durante la giornata, tale uso esclusivo poteva essere fatto e fino a quando (un anno, due anni, ecc.) una simile autorizzazione avrebbe prodotto i propri effetti.
Certo, poi, alcun canone è stato imposto alle autoscuole beneficiarie dell'autorizzazione di cui si discute.
Pertanto, per come è stato sviluppato il motivo di gravame, non ritiene il Collegio possibile avallare le tesi del e, con ciò, pervenire alla PT conclusione che, seppur in modo temporalmente limitato, non vi è stata occupazione di suolo pubblico e quindi che il , quale PT responsabile dei vigili urbani e, come tale, quale autorità preposta alla
15 regolamentazione della circolazione stradale, poteva adottare un provvedimento quale quello qui in discussione che, appunto, non contiene mera regolamentazione del traffico nell'ambito di una situazione di concessione ad un privato dell'utilizzo esclusivo del suolo pubblico, bensì, esorbitando dai propri poteri, ne concede l'utilizzo.
9.3. Irrilevante, poi, e ciò rende palese come i Regolamenti comunali a cui lo stesso fa riferimento smentiscano le tesi dallo stesso appellante PT sostenute, è che l'occupazione fosse stata limitata nel tempo.
Ciò sia perché il provvedimento di autorizzazione di cui si discute una simile limitazione temporale non ha indicato con precisione [si era in sostanza previsto che allorquando le scuole guida utilizzavano, quando lo desideravano, gli spazi loro assegnati, si limitavano ad impedire il traffico] sia perché i sopra richiamati Regolamenti dei Comuni di e di contemplavano CP CP_2
(e contemplano) proprio l'ipotesi di tariffazioni per occupazioni con orario limitato (superiore o inferiore alle 12 ore giornaliere), ciò a conferma che anche l'assegnazione temporalmente circoscritta di uno spazio pubblico (sede stradale e parcheggi sono inequivocabilmente spazi pubblici) implica occupazione esclusiva dello stesso che necessita, pertanto, di autorizzazione e del pagamento di una tariffa per l'utilizzo.
Assodato, come già rilevato dal Tribunale di Rovigo, è quindi che il ha esorbitato dai propri poteri consentendo ad alcune PT autoscuole di far uso esclusivo della sede stradale normalmente utilizzata per la pubblica circolazione.
9.4. Quanto all'entità del danno, tema involgente profili sollevati sia con il primo sia con il secondo motivo di appello, evidenzia il Collegio come le pronunce emesse in primo grado dal Tribunale di Rovigo (docc. 27, 28 e 29 app.to) ne confermino l'esistenza ed entità – non irrisoria e, tuttavia, neppure così elevata come sostenuto dal appellato – trovando tali pronunce CP invero indiretta conferma, circa la sussistenza di un danno per effetto della mancata percezione di somme in ragione di un canone non riscosso, proprio nelle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Venezia che lo stesso cita a suffragio delle proprie tesi (sentenze concordemente PT dimesse dalle parti all'esito dell'udienza del 27/2/2025 e quindi prodotte a mezzo PCT dalla parte appellata sub documenti n. 25 e n. 26).
16 Ed infatti, se da un lato la Corte d'Appello di Venezia (Sezione Seconda) ha annullato gli avvisi di addebito nei confronti di una delle autoscuole beneficiarie, è tuttavia anche vero che tale annullamento ha trovato ragione in fattori di carattere procedurale (tardiva adozione del provvedimento che in autotutela aveva rimosso le autorizzazioni concesse dal ) la cui PT affermazione, ai sensi dell'art. 21-nonies, co. 1, Legge 241/1990, ha avuto quale logico presupposto proprio l'esistenza di un provvedimento autorizzatorio illegittimo (nel caso di specie perché adottato senza potere dal ) PT con attribuzione di un vantaggio economico in favore di un soggetto che non poteva beneficiarne (cfr. CdA Venezia, in data 18/7/2023 nella causa n. 1268/2022 RG).
Altra pronuncia resa dalla Corte d'appello di Venezia ha invece confermato l'esistenza di un credito in favore dell pur rideterminandone Parte_2
l'entità e, quindi, riducendola ad un sesto del richiesto, vale a dire da circa € 24 mila a poco più di € 4 mila (cfr. CdA Venezia, in data 18/7/2023 nella causa n. 1282/2022 RG).
Le suddette pronunce, pertanto, sia confermano l'illegittimità dei provvedimenti autorizzatori del sia che il PT CP
, per effetto di questi, ha patito un danno che si è sostanziato
[...] nella mancata riscossione di un canone di concessione;
canone non riscosso certamente non stratosferico (come di fatto conferma la pronuncia appena sopra ricordata) e, tuttavia, neppure di portata irrisoria.
9.5. Deve pertanto essere esclusa, sotto entrambe i profili prospettati dall'appellante, l'affermata insussistenza del fatto contestato.
10. Quanto al secondo motivo di appello avverso la sentenza n. 184/20, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale (di cui in appresso) e come sopra rivista la gravità della condotta in ragione dell'entità del danno prodotto, ritiene il Collegio l'accoglibilità del motivo di gravame.
Ed infatti al è stata attribuita e gli è certo imputabile l'adozione PT di provvedimenti autorizzatori emessi con eccesso di potere con contestale esplicito esonero del soggetto destinatario dell'autorizzazione dal pagamento di un canone di concessione invero dovuto.
Ora una simile condotta, esclusa la recidiva come oltre si dirà e la gravità del danno (come detto in precedenza), non può, ad avviso della Corte, essere sussunta entro una delle fattispecie astratte descritte dall'art. 59, co. 8, CCNL
17 Comparti Enti Locali, essendo invero maggiormente coerente con la previsione di cui all'art. 59, co. 4, lett. b) CCNL in relazione al comma 3, lett. c) del medesimo articolo, che sanziona con la sospensione fino ad un massimo di 10 giorni le mancanze previste dal comma 3 – tra queste la negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati - dotate di particolare gravità.
Ciò detto, il comportamento del consistente nell'avere PT reiteratamente esorbitato dai propri poteri concedendo un'autorizzazione che ha attribuito ad un soggetto determinato un vantaggio – certamente anche di carattere economico - con concorrente esclusione di altri ed inoltre perdita per l'amministrazione e la collettività di un beneficio monetario, integra con evidenza una grave negligenza che merita, visti i criteri di graduazione di cui all'art. 59, co. 1 CCNL, sanzione massima (nell'ambito della previsione del comma 4 dell'art. 59 CCNL).
Il comportamento del , seppur non intenzionale, dimostra, PT innanzitutto, non perfetta conoscenza dei regolamenti comunali (sopra descritti) avendo poi avuto quale concreto effetto uno sviamento dell'attività amministrativa del Comune appellato che si è allontanata dal rispetto dei principii di buon andamento ed imparzialità, di fatto piegandosi – seppur involontariamente e, tuttavia, per lungo tempo - al soddisfacimento di interessi (anche di natura economica) esclusivamente privati;
il tutto con contestuale perdita, a danno dell'Amministrazione, di risorse economiche. Da qui, quindi, non blando grado di negligenza tenuto anche conto del fatto che la situazione, la richiesta di autorizzazione pervenuta al e dallo PT stesso soddisfatta, avrebbe dovuto consigliare all'appellante di confrontarsi con il personale del SUAP così da meglio comprendere e stabilire le azioni da intraprendere ed il riparto di competenze.
Concorrono poi a far valutare la gravità della condotta tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto la posizione, di vertice, occupata dal PT nell'ambito dell'Ufficio presieduto, tenuto inoltre conto dell'elevato grado ricoperto.
Da non sottovalutare infine il danno arrecato all'Amministrazione non solo dal punto di vista economico (di cui si è sopra detto) ma anche di immagine posto che l'effetto ottenuto dalla condotta del è stato, di fatto, PT quello di attribuire ad un soggetto privato un vantaggio. È di tutta evidenza come una simile vicenda possa aver fatto a taluno ritenere l'Ente Comunale
18 parziale e non equidistante rispetto agli interessi degli amministrati;
di ciò vi è evidenza nella segnalazione della vicenda pervenuta da un consigliere comunale all'amministrazione.
10.1. Quanto sopra, alla luce dei criteri di scelta della sanzione disciplinare descritti dall'art. 59, co. 1 CCNL, consente l'applicazione della sanzione di cui al comma quarto della medesima clausola negoziale nella sua portata massima: 10 giorni di sospensione dal servizio con contestuale privazione della retribuzione;
ricorrendo, come si è già sopra detto, l'ipotesi di cui all'art. 59, co. 4, lett. b) del CCNL.
10.2. Quanto, infine, alla recidiva, occorre rilevare come la sua esclusione trovi ragione non solo nell'insussistenza del fatto di cui alla sanzione del rimprovero verbale in data 30/7/2018 (oggetto dell'appello incidentale) ma anche nella circostanza per cui la recidiva rilevante (che consente un aggravio di risposta disciplinare) è quella – non ricorrente nel caso di specie – che si determina per effetto della tenuta di una condotta disciplinarmente rilevante successivamente all'irrogazione di una precedente sanzione. Ed infatti la recidiva è evidentemente funzionale ad aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto ad un comportamento tenuto successivamente ad un precedente disciplinare il quale, poiché seguito da altro illecito, ha dimostrato di essere stato non sufficientemente dissuasivo.
10.3. Per quanto sopra, la sanzione irrogata al in data PT
8/11/2018 può essere riparametrata nei termini di cui sopra e quindi indicati nel dispositivo posto in calce alla presente motivazione.
11. Circa l'appello incidentale mosso dal avverso Controparte_1 la sentenza n. 184/20, occorre innanzitutto rilevare come il non PT si sia certo auto attribuito il grado [la qualifica di Commissario Principale] ciò risultando evidente dalla stessa descrizione fatta dall'appellante incidentale che, infatti, evidenzia come sia stato lo stesso ad Controparte_1 assegnare – illegittimamente, a detta del – il grado Controparte_1 poi revocato al . PT
Deve poi essere rilevato come la contestazione disciplinare si sostanzi, a fronte di una qualifica formalmente attribuita, come appena sopra detto, al
, nel non essersi l'appellante adeguato ad un invito del tutto PT generico ed impersonale rivolto ai vigili urbani tutti. Parte appellante incidentale, a ben vedere, fa anche riferimento a richieste direttamente rivolte,
19 a voce, al e, tuttavia, di tali richieste orali non vi è alcun PT riscontro né il chiede di fornire la prova. Controparte_1
Ora, il dato di fatto è che al era stato, in passato, formalmente PT attribuito il grado di Commissario Principale, ciò nonostante fossero mutate le caratteristiche del Comune (unione di comuni) presso il quale il PT operava e non gli competesse quindi più tale qualifica bensì quella di Ispettore Capo. La circostanza appare pacifica, se non altro accettata dal PT che, allorquando gli è stato esplicitamente ordinato (di ciò subito in appresso), ha rinunciato alla qualifica di Commissario Principale.
È parimenti assodato come, pur nell'ambito di un contesto incerto di cui le parti in causa danno ampiamente conto, il abbia Controparte_1 formalmente richiesto impersonalmente ai vigili di adeguarsi alla normativa Regionale e, quindi, di fregiarsi di differenti mostrine associate a differente qualifica rispetto a quella fino a quel momento posseduta ed esibita.
Orbene, entro il suddetto contesto, del tutto condivisibile si palesa la valutazione del Tribunale di Rovigo che non ha ravvisato nella generica indicazione data dal indistintamente a tutti i vigili, Controparte_1 un ordine che potesse dirsi essere stato violato dal il quale, è PT pacifico, allorquando è stato diretto destinatario di un invito ad esibire un nuovo grado (delibera n. 79 del 10/9/2018) ha allo stesso adempiuto così fregiandosi del grado di Ispettore Capo e non più di Commissario Principale.
10.1. L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
11. Passando ora a trattare del gravame avverso la pronuncia n. 86/22 e, con ciò, muovendo dal primo motivo di appello, rileva il Collegio, aldilà delle condivisibili considerazioni di parte appellata in merito alla inammissibilità della richiesta correzione in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ. 27616/2020), come le affermazioni segnalate dal e da questi attribuite al PT
non superino in alcun modo il limite della Controparte_1 continenza né, a ben vedere, attribuiscano al condotte PT specifiche e particolari – invero attribuite agli amministratori del CP stesso – essendo stato l'appellante indicato semplicemente quale soggetto che in passato aveva tenuto – ed il riferimento è evidentemente ai fatti di cui alla sanzione di cui si è precedentemente detto – condotte inappropriate.
Il primo motivo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.
20 12. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono dirsi assorbiti – ancorché infondati - in conseguenza dell'accoglimento del quinto motivo di gravame.
12.1. In ogni caso, quanto al secondo motivo di appello, ben può essere rilevato come il , nel proporre querela di falso innanzi al PT
Tribunale di Rovigo, non abbia invero proposto alcuna querela non avendo infatti rispettato le prescrizioni procedurali degli artt. 221 e ss cpc di modo che alcuna procedura, funzionale alla verifica di veridicità delle attestazioni fatte dall'Agente postale, poteva essere attivata dal giudice di prime cure.
Dovendosi in ogni caso rilevare come anche nel presente grado di giudizio il non abbia proposto, secondo le forme prescritte, alcuna querela PT di falso, essendosi invero limitato a dolersi per il mancato svolgimento della relativa procedura in primo grado.
12.2. In merito al terzo motivo di appello – volto ad affermare la potestà disciplinare in capo al Comune di MO piuttosto che di – CP occorre rilevare come certamente il potere di applicare sanzioni spetti in capo al datore di lavoro che, in caso di distacco, resta il distaccante e, quindi, nel caso di specie, il . Controparte_1
Di un tanto vi è conferma proprio nella norma dell'art. 55-bis, co. 8, DLgs. 165/2001 che, peraltro in tema di trasferimento del lavoratore (e non di distacco), attribuisce il potere disciplinare all'Ente che è parte del contratto di lavoro al momento di svolgimento dello stesso ancorchè la condotta disciplinarmente rilevante sia stata tenuta dal dipendente presso altro Ente datore di lavoro. Il che, a ben vedere, è coerente con il fatto che la sanzione disciplinare produce i propri effetti (ad esempio la recidiva) nell'ambito del rapporto di lavoro in essere e, quindi, nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Ente che, in ipotesi di distacco, dovrà poi riassorbire il lavoratore distaccato una volta terminato il periodo di assegnazione presso altro datore di lavoro.
Di ciò ha peraltro evidentemente tenuto conto l'intesa siglata dai Parte_3
e di MO ai quali la stessa parte appellata ha fatto cenno. Con
[...] tale intesa i suddetti Comuni, nel disciplinare il distacco del , PT hanno infatti tra le altre cose stabilito che <tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato […] restano di competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso>> (doc. 24 app.to).
21 12.3. Circa il quarto motivo di appello – di contestazione della corretta composizione dell'Ufficio che ha gestito la procedura disciplinare per essere stata istruita da soggetto – il Vice Commissario – non Persona_1 dipendente del – è sufficiente rilevare come: - la Controparte_1 mancata apposizione del numero di protocollo non smentisce il dato emergente dal documento dimesso dalla parte appellata, ovvero che tra il ed il è stato stipulato un contratto di Per_1 Controparte_1 lavoro tale per cui è dipendente del;
- circa Per_1 Controparte_1 la questione del bilancio consolidato, il tema e quindi l'allegazione sono nuove non risultando esplicitate in primo grado;
- in ogni caso alcuna norma esclude che l'ufficio per i procedimenti disciplinari sia composto da non-dipendenti dell'amministrazione datrice di lavoro.
13. Con riferimento all'assorbente quinto motivo di appello, inerente al merito della sanzione impugnata, rileva il Collegio come non ravvisabile sia alcuna particolare responsabilità del con riferimento alle vicende PT oggetto di contestazione disciplinare.
13.1. Ed infatti con la contestazione del 17/7/2020 risulta imputato al di avere tenuto le seguenti condotte: PT
a) avere, allorquando era in comando presso il Comune di MO e, quindi, in qualità di Presidente della Commissione di concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, commesso errori nella correzione degli elaborati preselettivi tali da incidere sulla formazione della graduatoria degli ammessi alla vera e propria prova di esame [22 elaborati su 108 presentavano errori di correzione;
5 candidati, per effetto di tali errori, sono stati illegittimamente esclusi dallo svolgimento della prova concorsuale]; al è stato in PT particolare contestato di non essersi avvalso dei <sistemi o di idonei accorgimenti>> previsti dall'art. 7, co.
2-bis, DPR 487/1994 (sistemi ed accorgimenti indicati nel corso del giudizio e, prim'ancora, nel provvedimento sanzionatorio del 14/8/2020, e consistenti in sistemi di lettura e correzione automatizzata degli elaborati, a crocette, di preselezione d'esame);
b) avere proposto, al fine di risolvere il problema derivante dalla erroneità della graduatoria preselettiva, di <Far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi [in numero di 5, n.d.r.] a seguito della correzione della prima prova, w ciò nonostante due pareri legali richiesti […] che consigliavano
22 di procedere all'annullamento della procedura concorsuale e al totale rinnovo della stessa con nomina di nuova commissione>>, condotte fonte, entrambe, di responsabilità disciplinare in quanto denotanti
<grave grado di negligenza, imprudenza e imperizia>> ed integranti
<l'inosservanza dell'art. 59, comma 8, lettera e) del CCNL 21.05.2018 “violazione di doveri e obblighi di comportamento… ….. da cui sia derivato grave danno all'amministrazione e agli utenti o ai terzi>>.
13.2. Ora, quanto al primo profilo sopra menzionato, pur fermo il ruolo di Presidente della commissione di esame rivestito dal , non appare PT possibile, peraltro sconoscendosi le modalità individuate dalla Commissione d'esame per procedere alla correzione degli elaborati preselettivi, quale sia di preciso la condotta attribuita all'appellante, dovendosi peraltro rilevare come la norma – l'art. 7, co. 2-bis, DPR 487/19943 – richiamata nella contestazione disciplinare e, poi, nell'atto sanzionatorio, non preveda affatto l'utilizzo di sistemi di lettura automatizzata degli elaborati d'esame al fine della loro correzione e, quandanche li contemplasse, non risulta in alcun modo chiarito (poiché non è stato allegato) se il avesse predisposto Controparte_18
i relativi stanziamenti economici così da consentire alla Commissione d'esame (non certo al solo suo presidente) di avvalersi di tale metodologia di correzione e, pur potendolo fare, vi ha scientemente rinunciato in tal modo ponendosi nella condizione di commettere errori nella correzione.
13.3. Quanto al secondo aspetto – inerente alla soluzione adottata per risolvere l'impasse - evidenziato dalla contestazione disciplinare a dal provvedimento sanzionatorio, a prescindere dal fatto che pare che il provvedimento impugnato sanzioni il fatto che il ha dato un CP_3 consiglio su come affrontare il problema, tanto che la scelta definitiva su come procedere parrebbe imputabile al (delibera di Giunta Controparte_18
n. 53 del 9/4/2020 – doc. 18 app.to) e non certo al o alla PT
Commissione di esame dallo stesso appellante presieduta, occorre rilevare come la scelta in concreto adottata apparisse, quantomeno all'epoca, una delle possibili, forse la non preferibile ma certo una delle possibili. Di un tanto vi è evidenza nella nota della nella quale si rappresenta come <riguardo CP_20 allo svolgimento non contemporaneo delle prove concorsuali gli orientamenti giurisprudenziali
23 non risultano allineati (Tar Lazio sent. 3190/2018 e Tar Lazio 3118/2019, diversamente dal Consiglio di Stato, sez. III 3.12.2002, n. 2155/02)>> (doc. 23a app.to); il che rende palese come chiunque abbia ritenuto opportuno <di far svolgere separatamente le prove ai candidati erroneamente esclusi a seguito della correzione della prima prova>>, abbia adottato una decisione per nulla abnorme se non altro in quanto in linea con recente indirizzo giurisprudenziale.
Ora, che di fronte ad una opzione, una delle possibili scelte da adottare, si irroghi una sanzione per essere stata preferita soluzione ritenuta tecnicamente inadeguata, reputa il Collegio come una simile condotta non possa essere ritenuta comportamento posto in essere in violazione di doveri ed obblighi di comportamento incombenti sul dipendente pubblico né frutto di una valutazione negligente, imprudente ovvero imperita.
13.3. Il fatto contestato, quindi, non sussiste e la relativa sanzione deve essere annullata.
14. Deve, in conseguenza dell'annullamento di una sanzione e della riparametrazione di altra sanzione, essere disposta, come richiesto dal
, la restituzione della retribuzione trattenuta in esecuzione dei PT provvedimenti sospensivi.
15. Quanto, infine, alle spese di lite, nella necessità di procedere ad una complessiva valutazione e liquidazione con riferimento ed entrambi i gradi di giudizio, stante la prevalente soccombenza del e, Controparte_1 in ogni caso, tenuto conto della conferma della valenza disciplinare di almeno uno dei (complessivamente tre) fatti contestati, le stesse possono essere in parte (un terzo) compensate ed essere liquidate in base a valori medi di scaglione (valore indeterminato – complessità bassa, essendosi solo di recente interrotto il rapporto di lavoro tra le parti) tenuto conto del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria e, in ogni caso, in applicazione del DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause (riunite) in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento del secondo motivo di gravame avverso la sentenza n. cron. 184/2020 ed in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la sanzione disciplinare comminata in data 8/11/2018 in quella della
24 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni;
2) rigetta l'appello incidentale avverso la sentenza n. cron. 184/2020;
3) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. cron. 86/2022 ed in integrale riforma della sentenza impugnata annulla la sanzione disciplinare comminata in data 14/8/2020;
4) condanna parte appellata a corrispondere in favore della parte appellante, in conseguenza dell'annullamento della sanzione disciplinare comminata in data 14/8/2020 e proporzionalmente alla riparametrazione della sanzione disciplinare comminata in data 8/11/2018, le conseguenti somme illegittimamente trattenute sulla retribuzione della parte appellante per effetto dell'esecuzione delle sanzioni oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
5) compensate in ragione di un terzo le spese del doppio grado di giudizio, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante i costi di lite nella misura dei restanti due terzi a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 7.377,00 quanto al primo grado di giudizio e di €
6.946,00 con riferimento al presente grado di appello oltre alle spese determinate in € 251,25 ed oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato (appellante incidentale avverso la sentenza n. cron. 184/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Il presidente dott. Paolo Talamo
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Il dipendente […] continua a fregiarsi del grado di “commissario principale nel ruolo di comandante” costituito da una torre ed una stella bordata di rosso, previsto nei comuni con numero di addetti uguale o superiore a 31, e con bordatura dorata con barra bordata di rosso nel cappello, anziché foggiare il grado di “ispettore capo” costituito da tre barre dorate la prima delle quali con rombo centrale sovrapposto su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo dorato e soggolo per cappello con fascia dorata con profilo centrale azzurro e tre barre con Profilo centrale azzurro, come invece previsto dalla vigente normativa regionale che tiene anche conto dell'anzianità di servizio nel grado>>. 2 <Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, (…) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma (…) La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza>>. 3 Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.