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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 331/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 331/2023, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Malatesta Nada e Parte_1
Vittorini Pasquale, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Forcini Gabriele, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025 – sostituita da “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Teramo in data 08/09/2002 con
[...]
e che dal matrimonio erano nati i figli (il 19/02/2008) e CP_1 Per_1 Per_2
(il 27/01/2005) - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore , regolando Per_1
i tempi di permanenza presso il padre come;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il COA di Teramo del
05/12/2018; l'attribuzione esclusiva dell'Assegno Unico.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto coniugale, pur iniziato sotto i migliori auspici, era stato irrimediabilmente compromesso dall'alcolismo del marito;
- l'abuso di alcool, infatti, aveva cagionato al coniuge sintomi psicotici e depressivi che avevano ingenerato ansia e timore nei figli, soprattutto nel minore
, il quale non voleva più avere contatti con il padre;
Per_1
- inoltre, il marito era venuto meno agli obblighi di contribuzione morale e materiale nei confronti della famiglia. Alla prima udienza di comparizione in data 26/05/2023, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente – la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare - ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida il figlio minorenni ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione prevalente preso la madre nell'abitazione sita in Nepezzano (TE) C.da Panchieri snc che assegna alla madre in ragione di ciò;
- dispone che il padre eserciti il solo diritto di visita del figlio minore allo stato il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alla ore 19.00 presso l'abitazione della madre e sotto la vigilanza di quest'ultima o di persona da questa delegata;
- pone a carico di parte ricorrente resistente un assegno mensile di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 per figlio), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il coretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Con comparsa in data 14/08/2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale di coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il COA oa di Teramo del
05/12/2018; porre la percezione esclusiva in favore della moglie dell'assegno universale INPS.
In particolare, ha dedotto che:
-a causa di un disturbo ansioso-depressivo, aveva abusato di sostanze alcoliche ma la crisi matrimoniale in atto era dovuta a problematiche già esistenti all'interno del nucleo familiare;
- nonostante i suoi problemi di salute, non aveva mai violato i doveri derivanti dal matrimonio;
- stava ricevendo idoneo supporto medico ed era pienamente in grado di assolvere i suoi doveri di padre.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, all'udienza del 10/07/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il
Presidente, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ha disposto CTU al fine di valutare la capacità genitoriale della coppia ed il miglior regime di affidamento della prole.
Con istanza congiunta in data 03/12/2024, i Procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione sicchè il Presidente, con ordinanza in data 04/12/2024, ha revocato la disposta CTU con interruzione delle operazioni peritali, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno chiesto che fosse resa pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024. Il Presidente, pertanto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede : l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minorenne alla madre, cui verrà assegnata la casa coniugale sita in Teramo, frazione Nepezzano;
il padre potrà vedere il figlio minore due volte al mese presso l'abitazione della madre con le modalità stabilite nell'accordo; il padre verserà l'assegno mensile di € 400,00
a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; l'assegno universale INPS verrà percepito in via esclusiva dalla moglie).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data CP_1
02/12/2024 e depositata in data 03/12/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 331/2023, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Malatesta Nada e Parte_1
Vittorini Pasquale, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Forcini Gabriele, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025 – sostituita da “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Teramo in data 08/09/2002 con
[...]
e che dal matrimonio erano nati i figli (il 19/02/2008) e CP_1 Per_1 Per_2
(il 27/01/2005) - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore , regolando Per_1
i tempi di permanenza presso il padre come;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il COA di Teramo del
05/12/2018; l'attribuzione esclusiva dell'Assegno Unico.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto coniugale, pur iniziato sotto i migliori auspici, era stato irrimediabilmente compromesso dall'alcolismo del marito;
- l'abuso di alcool, infatti, aveva cagionato al coniuge sintomi psicotici e depressivi che avevano ingenerato ansia e timore nei figli, soprattutto nel minore
, il quale non voleva più avere contatti con il padre;
Per_1
- inoltre, il marito era venuto meno agli obblighi di contribuzione morale e materiale nei confronti della famiglia. Alla prima udienza di comparizione in data 26/05/2023, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente – la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare - ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida il figlio minorenni ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione prevalente preso la madre nell'abitazione sita in Nepezzano (TE) C.da Panchieri snc che assegna alla madre in ragione di ciò;
- dispone che il padre eserciti il solo diritto di visita del figlio minore allo stato il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alla ore 19.00 presso l'abitazione della madre e sotto la vigilanza di quest'ultima o di persona da questa delegata;
- pone a carico di parte ricorrente resistente un assegno mensile di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 per figlio), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il coretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Con comparsa in data 14/08/2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale di coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il COA oa di Teramo del
05/12/2018; porre la percezione esclusiva in favore della moglie dell'assegno universale INPS.
In particolare, ha dedotto che:
-a causa di un disturbo ansioso-depressivo, aveva abusato di sostanze alcoliche ma la crisi matrimoniale in atto era dovuta a problematiche già esistenti all'interno del nucleo familiare;
- nonostante i suoi problemi di salute, non aveva mai violato i doveri derivanti dal matrimonio;
- stava ricevendo idoneo supporto medico ed era pienamente in grado di assolvere i suoi doveri di padre.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, all'udienza del 10/07/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il
Presidente, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ha disposto CTU al fine di valutare la capacità genitoriale della coppia ed il miglior regime di affidamento della prole.
Con istanza congiunta in data 03/12/2024, i Procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione sicchè il Presidente, con ordinanza in data 04/12/2024, ha revocato la disposta CTU con interruzione delle operazioni peritali, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i Procuratori delle parti hanno chiesto che fosse resa pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024. Il Presidente, pertanto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 02/12/2024 e depositato in data 03/12/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede : l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minorenne alla madre, cui verrà assegnata la casa coniugale sita in Teramo, frazione Nepezzano;
il padre potrà vedere il figlio minore due volte al mese presso l'abitazione della madre con le modalità stabilite nell'accordo; il padre verserà l'assegno mensile di € 400,00
a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; l'assegno universale INPS verrà percepito in via esclusiva dalla moglie).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data CP_1
02/12/2024 e depositata in data 03/12/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)