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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Iurilli CP_1 contro
[...]
Controparte_2
- contumaci
[...] CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel settembre del 2023 incaricava il geom. e la CP_1 Controparte_4 di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento di Controparte_2 proprietà dell'attore di Via Burlando 14 a Genova.
I lavori risultano descritti nella proposta contrattuale senza data, depositata sub. 2 dal per un CP_1 corrispettivo complessivo di 59.800,00 euro, “a netto Iva”, e la compartecipazione del geom. CP_2 all'accordo è provata dalla sua corrispondenza Whatsapp con il prodotta sub 6.
[...] CP_1
Con tre bonifici, prodotti sub. 5, il ha pagato l'importo totale di 55.000,00 euro. CP_1
I lavori extra relativi alla pavimentazione esterna dell'immobile, descritti nella proposta del 26/6/24
(prod. 7), sono stati invece eseguiti dalla ditta individuale , indicata dal e il CP_2 CP_2 corrispettivo pattuito di 12.800,00 euro è stato pagato con il bonifico del 15/7/24, prodotto sub. 5.
L'attore si duole che il risultato degli appalti non è stato conforme al pattuito.
Chi scrive rileva che gran parte dei fatti prospettati dal hanno trovato conferma nelle CP_1 fotografie del cantiere prodotte sub. 8, dalle quali emerge in modo plateale il mancato completamento dei lavori concordati, ammesso peraltro dai convenuti nella fase di reclamo contro il provvedimento di sequestro dei loro beni del 23/8/24, emesso da altro Giudice Unico di questo Tribunale.
Si tratta di un inadempimento grave, che consente l'accoglimento della domanda di risoluzione di entrambi i contratti per cui è causa ex art. 1453 c.c..
Con riferimento poi alla domanda restitutoria dei corrispettivi versati dall'attore chi scrive ne evidenzia l'infondatezza, perché, come era stato già rilevato nell'ordinanza cautelare del 23/8/24 sopra menzionata, l'attore doveva fornire la prova del minor valore delle opere eseguite rispetto al prezzo concordato e versato.
Nulla in tal senso emerge però dalla perizia di parte depositata dal CP_1
In ordine al risarcimento dei danni lamentati da quest'ultimo, chi scrive ritiene invece che la perizia citata e le fotografie prodotte consentano di ritenere provato l'an di tale domanda, in quanto sono stati indicati preventivi congrui in relazione al completamento dei lavori (voci da AA a F, L e O dell'arch.
. Persona_1 Tali importi devono però essere ridotti equitativamente, perché in tali voci sono state inserite anche lavorazioni che non risultano pattuite nei contratti stipulati tra le parti.
Pertanto appare equo, come già peraltro rilevato nell'ordinanza del 23/8/24, confermata dall'ordinanza collegiale del 2/10/24, che ha respinto il reclamo dei convenuti, quantificare in
50.000,00 euro il danno risarcibile, da maggiorare con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo.
I convenuti devono quindi essere condannati in solido a rimborsare al l'importo sopracitato. CP_1
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste solidalmente a carico dei convenuti nella misura indicata nel dispositivo, comprendendo anche le due fasi cautelari, e vengono liquidate applicando i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
DICHIARA risolti per grave inadempimento dei convenuti ex art. 1453 c.c. i contratti indicati nella motivazione.
CONDANNA in solido tra loro i convenuti a pagare all'attore:
- 50.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo, per le ragioni indicate nella motivazione.
- le sue spese di lite, che liquida in 259,00 euro per esborsi e in 10.426,00 euro per compensi per le fasi cautelari, ed in 518,00 euro per esborsi e in 7.616,00 euro per compensi per la fase di merito, oltre accessori di legge.
RESPINGE per il resto le domande attrici.
Genova, 16/1/25
Il Giudice
Andrea Del Nevo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Iurilli CP_1 contro
[...]
Controparte_2
- contumaci
[...] CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel settembre del 2023 incaricava il geom. e la CP_1 Controparte_4 di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento di Controparte_2 proprietà dell'attore di Via Burlando 14 a Genova.
I lavori risultano descritti nella proposta contrattuale senza data, depositata sub. 2 dal per un CP_1 corrispettivo complessivo di 59.800,00 euro, “a netto Iva”, e la compartecipazione del geom. CP_2 all'accordo è provata dalla sua corrispondenza Whatsapp con il prodotta sub 6.
[...] CP_1
Con tre bonifici, prodotti sub. 5, il ha pagato l'importo totale di 55.000,00 euro. CP_1
I lavori extra relativi alla pavimentazione esterna dell'immobile, descritti nella proposta del 26/6/24
(prod. 7), sono stati invece eseguiti dalla ditta individuale , indicata dal e il CP_2 CP_2 corrispettivo pattuito di 12.800,00 euro è stato pagato con il bonifico del 15/7/24, prodotto sub. 5.
L'attore si duole che il risultato degli appalti non è stato conforme al pattuito.
Chi scrive rileva che gran parte dei fatti prospettati dal hanno trovato conferma nelle CP_1 fotografie del cantiere prodotte sub. 8, dalle quali emerge in modo plateale il mancato completamento dei lavori concordati, ammesso peraltro dai convenuti nella fase di reclamo contro il provvedimento di sequestro dei loro beni del 23/8/24, emesso da altro Giudice Unico di questo Tribunale.
Si tratta di un inadempimento grave, che consente l'accoglimento della domanda di risoluzione di entrambi i contratti per cui è causa ex art. 1453 c.c..
Con riferimento poi alla domanda restitutoria dei corrispettivi versati dall'attore chi scrive ne evidenzia l'infondatezza, perché, come era stato già rilevato nell'ordinanza cautelare del 23/8/24 sopra menzionata, l'attore doveva fornire la prova del minor valore delle opere eseguite rispetto al prezzo concordato e versato.
Nulla in tal senso emerge però dalla perizia di parte depositata dal CP_1
In ordine al risarcimento dei danni lamentati da quest'ultimo, chi scrive ritiene invece che la perizia citata e le fotografie prodotte consentano di ritenere provato l'an di tale domanda, in quanto sono stati indicati preventivi congrui in relazione al completamento dei lavori (voci da AA a F, L e O dell'arch.
. Persona_1 Tali importi devono però essere ridotti equitativamente, perché in tali voci sono state inserite anche lavorazioni che non risultano pattuite nei contratti stipulati tra le parti.
Pertanto appare equo, come già peraltro rilevato nell'ordinanza del 23/8/24, confermata dall'ordinanza collegiale del 2/10/24, che ha respinto il reclamo dei convenuti, quantificare in
50.000,00 euro il danno risarcibile, da maggiorare con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo.
I convenuti devono quindi essere condannati in solido a rimborsare al l'importo sopracitato. CP_1
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste solidalmente a carico dei convenuti nella misura indicata nel dispositivo, comprendendo anche le due fasi cautelari, e vengono liquidate applicando i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
DICHIARA risolti per grave inadempimento dei convenuti ex art. 1453 c.c. i contratti indicati nella motivazione.
CONDANNA in solido tra loro i convenuti a pagare all'attore:
- 50.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo, per le ragioni indicate nella motivazione.
- le sue spese di lite, che liquida in 259,00 euro per esborsi e in 10.426,00 euro per compensi per le fasi cautelari, ed in 518,00 euro per esborsi e in 7.616,00 euro per compensi per la fase di merito, oltre accessori di legge.
RESPINGE per il resto le domande attrici.
Genova, 16/1/25
Il Giudice
Andrea Del Nevo