Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/03/2026, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8739 del 2025, proposto da
LL ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Boschetti e AU Podagrosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AU ZE e AZ AC, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
dell'inadempimento all'obbligo di Roma Capitale di avviare e definire il procedimento finalizzato alla trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 della DD 1888/2006 di revoca della precedente DD 1656/1993.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PP RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame tempestivamente proposto ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., la ricorrente agiva per veder dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di dar seguito alla diffida inviata il 28 maggio 2025 e, conseguentemente, per ottenere la condanna dell’amministrazione capitolina a provvedere in conformità - eventualmente anche per il tramite di pronuncia espressa sulla fondatezza della pretesa – e per la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza della parte pubblica.
In via di fatto, essa esponeva di essere comproprietaria, per la metà, di un immobile sito in Roma e distinto al catasto urbano al foglio 1078, particella 2154, subalterni 2, 3, 4, 5 e 6 e che, in data 30 dicembre 1992, il medesimo veniva raggiunto da un ordine di demolizione per opere edilizie asseritamente eseguite in assenza di concessione edilizia.
Tale intimazione rimaneva inottemperata sicché, con successiva determinazione n. 1656/1993 notificata alla dante causa della ricorrente, il Comune di Roma disponeva l’acquisizione al patrimonio dell’amministrazione locale del compendio immobiliare in questione.
Detta ultima determinazione veniva trascritta nei pubblici registri immobiliari il 2 novembre 2000 tuttavia, avendo la ricorrente conseguito, con nota prot. n. 55546 dell’11 maggio 2006, la certificazione di avvenuta presentazione di istanza di sanatoria redatta ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, l’amministrazione resistente, con determinazione n. 1888 del 30 giugno 2006, disponeva la revoca ( recte , l’annullamento) della determinazione dirigenziale n. 1656/1993.
Nondimeno, proseguiva la ricorrente, Roma Capitale non aveva mai provveduto a trascrivere la D.D. n. 1888/2006 nei pubblici registri immobiliari, circostanza questa di cui ella veniva a conoscenza solamente a seguito di ispezione ipotecaria condotta, nel settembre del 2024, al fine di procedere alla divisione catastale del lotto, così appurando che, ad oggi, il bene di cui trattasi è gravato da atto comunale pregiudizievole.
Di conseguenza, con la diffida di cui sopra, ella invitava Roma Capitale a provvedere ad avviare e definire un procedimento inteso alla trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, della determina di acquisizione del bene al patrimonio comunale, il tutto a cura e spese dell’amministrazione locale preannunciando, in difetto, la proposizione di azioni giurisdizionali a tutela del proprio interesse.
Perdurando l’inerzia della parte pubblica, la ricorrente avanzava, allora, l’odierno gravame, con il quale muoveva due motivi di doglianza.
Con il primo, ella si lamentava della violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ritenendo sussistente l’obbligo per Roma Capitale di provvedere sulla propria istanza sulla scorta dei principi generali che regolano l’azione amministrativa e del principio del neminem laedere .
Con il secondo, ella censuava la violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, alcun dubbio ritenendo sussistente la necessità che l’amministrazione si attivasse al fine di concedere alla parte ricorrente la trascrizione del provvedimento del 2006 rettificativo del precedente ancora in atti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Si concludeva il gravame con l’articolazione delle domande come sopra indicate.
Roma Capitale si costituiva in giudizio depositando documentazione e relazione a cura degli uffici ed eccependo l’inammissibilità del gravame.
In vista dell’udienza camerale di discussione nel merito del ricorso, parte ricorrente depositava memoria con la quale replicava alle argomentazioni spese dall’amministrazione ed insisteva per le conclusioni già precedentemente rassegnate.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2025, parte resistente chiedeva un rinvio in attesa di ricevere una risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta al decimo municipio.
Parte ricorrente non si opponeva e, di conseguenza, la discussione dell’affare veniva rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, nel corso della quale il Collegio dava avviso alle parti comparse della sussistenza di una causa di inammissibilità del gravame rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Al termine, la causa passava in decisione.
Il ricorso è inammissibile, siccome inteso a compulsare una mera attività materiale della pubblica amministrazione.
E’ noto come l’azione avverso il silenzio-inadempimento presupponga che vi sia un obbligo giuridico di provvedere in capo alla pubblica amministrazione., ossia il dovere di emettere un provvedimento in esplicazione di una pubblica funzione.
Ma, ancor prima, essa è esperibile allorché la p.a. sia tenuta all'esercizio di una potestà autoritativa e non nel caso in cui l'attività richiesta all’amministrazione impegni la sua capacità di diritto privato ed abbia natura negoziale.
E se è vero che “ costituisce principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost. e alla disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 3 della L. n. 241 del 1990, quello secondo cui è obbligo della Pubblica Amministrazione adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato ” (cfr. Cons. St., sez. III, n. 1040/2024) – e tanto anche allorché ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata –, ed altresì che “ l'obbligo di provvedere della p.a. sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione ” (Cons. St., sez. III, n. 3539/2024), ciò non toglie comunque che “ il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche ” (Cons. St., sez. VII, n. 4860/2024), di talché “ il c.d. silenzio inadempimento, giustiziabile con il rimedio del giudizio ex artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, presuppone che il richiedente abbia sollecitato l'esercizio da parte della P.A. di un'attività provvedimentale, comportante esercizio di pubblici poteri ” (ibidem).
Nel caso di specie, è da escludersi che l’istanza della ricorrente avanzata il 28 maggio 2025 fosse volta a sollecitare la spendita di poteri pubblicistici.
Con essa, infatti, la parte privata domandava all’amministrazione, nella sostanza, di farsi parte attiva presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari al fine di pervenire alla trascrizione nei pubblici registri della determinazione dirigenziale di annullamento d’ufficio dell’atto di acquisizione al pubblico patrimonio dell’immobile di sua proprietà.
Attività, questa, che non impegna in nessun modo l’esercizio di potestà pubbliche, costituendo attività meramente materiale, forse a carattere negoziale, ma di certo a cui è esclusa qualsivoglia connotazione pubblicistica.
Ben diverso sarebbe stato il caso, invece, in cui la ricorrente avesse sollecitato l’adozione di atti di rettifica di errori materiali da cui fosse stato affetto il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile privato edificato illegittimamente.
In questa ipotesi, infatti, ragioni di giustizia sostanziale e di esplicazione piena del principio di buona fede avrebbero imposto all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza con l’adozione di un provvedimento espresso e, in caso del decorso infruttuoso del termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, avrebbero legittimato la parte privata ad adire questo Giudice con il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
Del resto, quanto sopra è coerente con il principio che si ritrae dalla pronuncia n. 16489/2023 di questo Collegio (citata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi) la quale aveva riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in relazione alla procedura di correzione materiale di un provvedimento amministrativo (che, “ laddove provenga da terzi che non erano destinatari dei relativi effetti in quanto estranei alla relativa procedura (…), non incontra i consueti limiti dell’autotutela provvedimentale (…), ma è doverosa in dipendenza dei principi generali che regolano l’azione amministrativa (primo tra tutti il principio di imparzialità e quello di buon andamento della P.A.) e del principio del neminem laedere ”) ed alla posizione giuridica del “ proprietario di un immobile risultante intestato agli atti catastali all’Amministrazione pubblica, laddove rilevi che quest’ultima lo ha erroneamente indicato in un atto amministrativo emanato nell’ambito di una procedura sanzionatoria di illeciti edilizi quale oggetto di acquisto ex art. 31 del DPR 380/2001, in luogo di altra e diversa particella costituente l’area di sedime dell’abuso ”, (il quale ha quindi “ titolo a richiedere all’Amministrazione l’adozione dei necessari atti correttivi e, vertendosi in ordine alla denuncia di un errore formale, l’esame di tale istanza, con adozione di un provvedimento formale che accolga o neghi la correzione richiesta in presenza o meno dei relativi presupposti, è doveroso ”).
Diversamente, nel caso di specie, nessuna estraneità alla vicenda connota la posizione della ricorrente la quale, invece, già investita da un ordine di demolizione di un immobile abusivo e da un provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico del medesimo (in conseguenza dell’inottemperanza alla misura ripristinatoria), ha ottenuto l’annullamento del provvedimento ablatorio avendo anteriormente ad esso proposto istanza di condono straordinario, quest’ultimo essendo il momento connotato da potestà pubblicistiche il cui esaurimento rende le successive attività a valle non coercibili attraverso il rimedio previsto avverso il silenzio-inadempimento in quanto caratterizzate dallo svolgimento di attività sorrette dal diritto privato ed esercitate in posizione di parità con gli amministrati.
Né si potrebbe sostenere che ragioni di equità impongano comunque l’adozione dell’invocata pronuncia, ad essa ostando sia ragioni di carattere sistemico (la già ricordata estraneità dell’attività sollecitata al perimetro di quelle connotate dall’esercizio di poteri pubblicistici), sia ragioni attinenti agli strumenti di tutela esperibili.
Infatti, laddove il Conservatore dei Registri immobiliari – richiesto dalla ricorrente di procedere, ai sensi dell’art. 2655 c.c., all’annotazione a margine dell’atto di acquisto del bene al patrimonio comunale del sopravvenuto annullamento di tale provvedimento – si rifiuti di compiere l’atto del proprio ufficio (ovvero ravvisi ostatività), il rimedio a tale inerzia è previsto dall’art. 113- bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, a tenore del quale la parte, nel caso in cui il Conservatore “ non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice ” - indicando sulle note i motivi del rifiuto e restituito uno degli originali alla parte richiedente – “ può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile ”.
In definitiva, l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione contra silentium dinanzi a questo Giudice non lascia privo di tutela il cittadino, che a fronte del rifiuto del Conservatore di annotare l’atto di annullamento di un provvedimento ablatorio, può agire dinanzi al G.O. nelle forme sopra descritte.
Conclusivamente, allora, il gravame proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a.
La particolarità della fattispecie costituisce tuttavia circostanza idonea a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH CA, Presidente
PP RI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RI | CH CA |
IL SEGRETARIO