TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/03/2026, n. 5259
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e principi generali dell'azione amministrativa

    Il Tribunale ritiene che l'istanza della ricorrente non fosse volta a sollecitare la spendita di poteri pubblicistici, ma una mera attività materiale, forse a carattere negoziale, non connotata da pubblicisticità. L'attività richiesta all'amministrazione non impegna l'esercizio di potestà pubbliche, ma rientra nell'ambito del diritto privato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

    Il Tribunale ritiene che l'attività sollecitata non sia riconducibile all'esercizio di poteri pubblicistici. La tutela del privato, in caso di rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione, è prevista dall'art. 113-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, con ricorso al G.O.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/03/2026, n. 5259
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5259
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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