Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PRATO
I sezione civile
V.G. 323/2025
Il Giudice del registro,
nel procedimento in oggetto:
premesso che:
-la parte ricorrente ha chiesto al giudice del Registro delle Imprese l'annullamento della determinazione del Conservatore n. 093\2025 del 04/03/2025, comunicata in data 05/03/2025 dalla
Camera di Commercio di Pistoia e Prato, con cui è stato disposto il mancato accoglimento della denuncia presentata dall'impresa individuale istante al Prot. 3730/2020 del 20/02/2020 e, per l'effetto, la predisposizione delle misure necessarie per l'iscrizione dell'istante quale soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, ai sensi del disposto di cui all'art. 12 l. 154\2016; in via subordinata, ha chiesto la riapertura del procedimento fino alla definitiva acquisizione del pareri ministeriali richiesti dal Conservatore, con ordine al medesimo di porre in essere quanto necessario per il definitivo perfezionamento della procedura;
a sostegno della domanda ha dedotto che:
-in data 20 febbraio 2020, ha comunicato al competente ufficio delle imprese di essere soggetto abilitato all'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 12 l. 154\2016;
-alla domanda ha allegato, fra gli altri documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarando, ai sensi e, per gli effetti di cui all'art. 12, primo comma, l. 154\2016 e di quanto disposto dall'accordo sancito nella conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2028, di rientrare nei casi di esenzione dal percorso formativo diretto all'ottenimento della qualifica di responsabile tecnico addetto alla “Costruzione, cura e manutenzione del paesaggio, di aree verdi, parchi e giardini”, punto 7, “casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo dell'accordo”, quale titolare dell'impresa con esperienza biennale maturata alla data di stipula dell'Accordo di cui sopra;
-l'ufficio competente ha dichiarato la richiesta sospesa, in attesa del parere ministeriale in merito all'adempimento relativo alla formazione;
-decorsi cinque anni dall'istanza, in data 11 febbraio 2025, l'ufficio ha fatto pervenire il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241\90, sul presupposto che nell'accordo Stato-Regioni sono stati individuati i casi di esenzione dal percorso formativo ma che la normativa non attribuiva alcuna competenza alla camera di Commercio in ordine all'accertamento dell'esonero dalla formazione;
il
Ministero non ha fornito i chiarimenti richiesto e la pratica non poteva essere più tenuta in sospeso;
-con comunicazione del 21 febbraio 2025, il ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni deducendo che: all'art. 7, lett. H) dell'accordo Conferenza Stato-Regioni, recepito dalla Regione Toscana con delibera di giunta n. 413 del 16 aprile 2018, fossero definiti i casi di esenzione dal percorso formativo in merito all'attività di costruzione, cura e manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini (art. 12 l.
l'autocertificazione, in ogni caso, attesta il soddisfacimento della condizione ai fini dell'esenzione, tanto che tutte le altre Camere di commercio hanno evaso le analoghe pratiche sulla base dell'autocertificazione prodotta dai richiedenti;
-in diritto ha dedotto: 1) l'incompetenza funzionale della Controparte_1 all'adozione di provvedimenti di rifiuto e rigetto all'accoglimento dell'istanza presentata: la Camera di
Commercio non è competente all'adozione di provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza sulla base del possesso o meno delle condizioni richieste per l'esonero dalla formazione;
può solo limitarsi a recepire la documentazione attestante il possesso del requisito;
l'inibizione dello svolgimento dell'attività di impresa è, quindi, illegittimo in quanto adottato da soggetto funzionalmente incompetente;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge n. 154/2016 con riferimento all'art. 7 punto h) dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018: il ricorrente ha depositato autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'esenzione dal percorso formativo;
in cinque anni, mai è stata sollevata l'insufficienza dell'attestazione né è stata chiesta documentazione integrativa, così ingenerando la concreta aspettativa dell'accoglimento della richiesta;
3) carenza di motivazione e contraddittorietà tra atti amministrativi successivi-illogicità manifesta, violazione delle norme del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo: il Conservatore ha sospeso il perfezionamento del procedimento in attesa del parere ministeriale formalmente richiesto, ed ha motivato il rigetto dell'istanza sul solo e unico presupposto costituito dai mancati chiarimenti non pervenuti dai ministeri competenti, ma l'inerzia del Ministero non può legittimare l'adozione di un provvedimento di rigetto;
è la stessa amministrazione che ha ritenuto il parere ministeriale un presupposto indispensabile per la chiusura del procedimento;
-con provvedimento datato 14/03/2025, letto il ricorso, il Tribunale di Prato, ha fissato l'udienza al 02 aprile 2025, trasformata in trattazione scritta, visto l'art. 127 ter c.p.c.;
-con comparsa di costituzione depositata in data 19/03/2025, si è costituito l'Avv. Giuseppe Lucchesi per il ricorrente, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e argomentazioni di cui agli scritti difensivi in atti;
-si è costituita la di a mezzo del Conservatore del Registro delle Controparte_1 CP_1
Imprese, mediante deposito di note scritte, contestando il ricorso e chiedendo la conferma della regolarità dell'operato dell'ufficio;
-la resistente, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (previsione dell'art. 12 Legge
28 luglio 2016 n. 154 ed articolo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018), ha esposto in fatto: 1) di avere esaminato le implicazioni per le imprese esercenti le attività di manutenzione del verde ed i riflessi circa i riflessi circa eventuali compiti istruttori dei propri uffici;
2) di avere inviato, in data 19 luglio 2019, un articolato quesito al Ministero dello Sviluppo Economico, che esercita la vigilanza sul
Repertorio Economico Amministrativo, Tramite l'Unione Regionale delle Camere di commercio della
Toscana, sollecitato tramite Unioncamere nazionale nel mese di ottobre 2019, e con coinvolgimento, quale Ministero competente quello delle Politiche Agricole e forestali;
3) di avere dato alle imprese iscritte indicazioni di non presentare alcuna pratica al Registro delle Imprese, come precisato anche alla con lettera di Unioncamere Toscana del Controparte_2
20.02.2020, ma ciò malgrado alcune imprese della provincia di Pistoia (82 su 311), nel febbraio 2020, hanno trasmesso una pratica con modello ministeriale per dichiarare il requisito di cui al punto 7 dell'accordo Stato-Regioni, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'esenzione dal percorso formativo;
4) di avere sospeso tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente, in attesa di una risposta al quesito, con la conseguenza che nessuna iscrizione veniva effettuata nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo e la posizione non risulta pertanto modificata con alcuna indicazione in merito alla presentazione della pratica (l'attività descritta risulta pertanto la stessa già denunciata e iscritta e riconducibile all'attività di manutenzione del verde); 5) di avere ritenuto opportuno, decorsi ormai cinque anni dall'invio del quesito e ritenuto oramai improbabile ricevere risposta, definire i procedimenti ancora sospesi, disponendo il non accoglimento dell'istanza previa comunicazione di preavviso di rigetto in conformità all'art. 10-bis della legge 241/1990, indicando la possibilità del ricorso al Giudice del Registro, tenuto conto dell'ordinanza
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 08-02-2022) 23- 02-2022, n. 6028, che ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice del Registro anche sul REA;
- in diritto ha dedotto: di ritenere l'Accordo Stato-Regioni in parola non avente natura vincolante, per le Camere di Commercio, trattandosi di intese dirette a favorire la cooperazione tra l'attività dello
Stato e quella delle Regioni e Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;
che se previsioni dell'Accordo intendevano introdurre nuovi obblighi di pubblicità nel Registro imprese o nel REA, occorre precisare che l'indicazione si limitava alle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 154/16 mentre niente è previsto in merito alla pubblicità per i soggetti che abbiano completato il percorso formativo, in quanto non esonerati, creando così una disparità di trattamento non giustificato;
che la non è un mero organo di recepimento della documentazione, Controparte_1 privo di poteri istruttori e di adozione di provvedimenti di qualsiasi genere, in quanto l'attribuzione di competenze a un Ente Pubblico implica, di norma, l'esercizio di poteri istruttori e di accertamento finalizzati alla corretta gestione delle funzioni assegnate;
di avere, comunque, essa stessa posto in dubbio l'intera propria “competenza” in materia, prima sospendendo l'iscrizione nelle more del parere ministeriale e successivamente attivando l'istituto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/1990 e il conseguente provvedimento di non accoglimento della denuncia alla luce del principio di tipicità che trova fondamento nell'art. 2189 del codice civile e nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/95; che con il provvedimento di non accoglimento dell'istanza non è stata disposta alcuna inibizione all'esercizio dell'attività, essendo stata lasciata inalterata la posizione anagrafica, senza incidere ovvero produrre alcun mutamento nella sfera giuridica del oggetto ricorrente, tanto che la maggior parte delle imprese esercenti la medesima attività che non hanno presentato alcunché in merito all'esonero dal percorso formativo, non hanno rappresentato di aver subito alcun pregiudizio.
Lette le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale di Prato, in funzione di
Giudice del Registro delle Imprese, osserva quanto segue, in relazione agli argomenti esposti dalle parti.
La competenza della Camera di Commercio di Pistoia e Prato.
Sussiste senz'altro la competenza della Camera di commercio resistente all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, ancorché avesse in precedenza sospeso il procedimento;
essa, infatti, è l'autorità alla quale è stata chiesta l'iscrizione del Registro delle Imprese.
Il vizio della motivazione del provvedimento della CCIAA di Pistoia e Prato.
Certamente, tuttavia, non è corretta la motivazione di rigetto dell'istanza del ricorrente sul presupposto della mancata ricezione di chiarimenti richiesti ai ministeri competenti. La decisione, infatti, avrebbe dovuto essere resa sulla base della normativa vigente.
Deve, dunque, essere valutato, sulla base della normativa vigente, se vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta della parte ricorrente. La ricorrente, infatti, ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della notizia relativa alla regolarizzazione di impresa esercente l'attività di giardinaggio/cura del verde legge 154/2016, punto 7 lettera H) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018.
Tale disposizione prevede che, con riferimento alle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28/07/2016 n. 154 al Registro Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente ed il collaboratore familiare dell'impresa, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo, con la precisazione che, per queste figure, occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell'accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIA o degli Albi delle Imprese
Artigiane.
In primo luogo, va osservato che non può essere dubitato il valore vincolante per la CCIAA dell'Accordo
Stato-Regione, trattandosi di un'intesa volta ad assicurare una disciplina uniforme sul tutto territorio dello standard professionale e dei percorsi formativi del manutentore del verde e dei relativi casi di esenzione, predisposta in attuazione dell'articolo 12, comma 2 della legge 154\2016.
Ciò premesso, e venendo al caso concreto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Rileva il Giudice del Registro che la specifica ipotesi di esenzione dall'obbligo formativo è stata documentata da parte ricorrente attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445\2000 (cfr. doc. in atti). Tale dichiarazione, tuttavia non è utilizzabile ai fini della richiesta in esame. Infatti, l'autocertificazione viene redatta e firmata dal soggetto interessato, il quale se ne assume la totale responsabilità, per dichiarare determinati fatti, stati o qualità personali in sostituzione dei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi o anche da privati che lo consentono, fattispecie completamente diverse dal caso in esame, dove viene in rilievo un'esperienza lavorativa e/o professionale non risultante da alcun certificato.
Inoltre, la norma richiede la necessità di “dimostrare” la sussistenza del presupposto attraverso
“specifica documentazione”, la quale non può consistere in una mera autocertificazione ed è altresì soggetta ad un'attività di valutazione nel merito che non può essere demandata alla discrezionalità della Camera di Commercio.
La regolarizzazione delle aziende che alleghino di avere esperienza biennale presuppone, dunque, che sia emanata una specifica disposizione ministeriale o normativa che definisca tale “esperienza” e, dunque, le modalità pratiche di regolarizzazione.
A tal proposito, comunque, la CCIAA ha già chiarito che, in ogni caso, non vi sarà alcun mutamento nella sfera giuridica del ricorrente con l'inibizione dell'attività, e che pertanto non vi sarà alcun effetto diretto dall'adozione del provvedimento qui impugnato, che ha lasciato inalterata la posizione anagrafica, senza incidere ovvero produrre alcun mutamento nella sfera giuridica del soggetto ricorrente.
Ritiene, dunque, questo Giudice che il provvedimento contro il quale si fa ricorso è corretto, ancorchè non adeguatamente motivato, dato che il ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere l'accoglimento della propria domanda.
Deve, dunque, respingersi il ricorso.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi alle parti.
Prato, 17/04/2025
P.Q.M.
Il Giudice del registro delle Imprese
Lucia Schiaretti