Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 133/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice2 Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 133/2013 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Orazio ABBAMONTE, del Foro di Napoli;
ATTRICE
E oggi , in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r. p.t.;
CONVENUTA contumace
, oggi Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_4
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' mpugnava la cartella di pagamento n. 092 Parte_1
2012 00038035 14, emessa dall' per un credito del Controparte_1 [...]
: venivano convenuti in giudizio l (oggi Controparte_3 Controparte_1
) ed il medesimo (oggi Controparte_2 CP_3 Controparte_4
).
[...]
Si trattava di euro 1.014.988,48, oltre compensi di riscossione, per totali euro
1.062.185,44, se pagati entro le scadenze, cui aggiungere le spese di notificazione (euro 5,88).
1
Il credito era sorto per effetto di revoca di agevolazioni alle attività produttive,
riconosciute dal ai sensi della l. 488/1992. CP_3
L'attrice aveva già agito, innanzi al medesimo Tribunale (causa n. 2370/2011
R.G.A.C.), per contestare la revoca, e riproduceva quelle ragioni (si rinvia, in proposito, all'atto di citazione).
La cartella presentava anche un vizio proprio, non essendo possibile comprendere come fosse stata determinata la somma richiesta, quando l'ammontare del contributo concesso era stato pari ad euro 621.623,01.
2. Non si costituiva alcuno dei convenuti.
3. Da ultimo, l'attrice deduceva che il giudizio n. 2370/2011 R.G.A.C. era stato definito con sentenza n. 822 del 16 Maggio 2024, passata in giudicato: il Tribunale aveva accolto la domanda della società.
In ottemperanza di tale pronunzia, il (già Controparte_4
), per il tramite del Direttore Generale del Dipartimento Controparte_3 per le Politiche per le Imprese – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, aveva emesso il Decreto n. 1171, del 2.12.2024, con il quale aveva annullato il provvedimento di revoca delle agevolazioni n. 160697, del 14.6.2011, trasmesso con Decreto prot. 23885, del
5.7.2011, ripristinando, in ogni sua parte, l'efficacia del decreto di concessione definitiva n.
115658, del 6.5.2002, adottato in favore dell'impresa Parte_1
Era, dunque, venuta definitivamente meno la pretesa ministeriale, azionata attraverso la cartella opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I convenuti, ritualmente chiamati a partecipare al giudizio, nel quale però non si costituivano, debbono essere dichiarati contumaci.
2. L'opposizione dev'essere accolta, per quanto riportato nel § 3 dello svolgimento del processo: quelle deduzioni sono corrette, e sono sostenute dalla produzione dei correlativi documenti.
3. Le spese di lite possono essere compensate, anzi, più esattamente (perché i convenuti, non essendo costituiti, non hanno potuto sostenere spese difensive, passibili di compensazione),
dichiarate irripetibili: le parti convenute non hanno neppure resistito;
la cartella era atto conseguenziale, rispetto alla revoca del contributo;
i motivi di doglianza appaiono quasi interamente ripetitivi di quelli già sollevati nella causa n. 2370/2011 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 133/2013 R.G.A.C., promossa dall' in persona del l.r. p.t., contro l' Parte_1 CP_1 oggi , in persona del l.r. p.t.,
[...] Controparte_2
e contro il , oggi Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro p.t., ogni diversa domanda, Controparte_4 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
2 N. 133/2013 R.G.A.C.
1. dichiara contumaci i convenuti;
2. annulla la cartella di pagamento n. 092 2012 00038035 14, emessa dall' CP_1
[...]
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 16 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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