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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 11781, vertente tra
(avv. M. Ricciardelli), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. R. Cardone) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente;
che dall'unione era nata la figlia minorenne;
che era Per_1 gradualmente venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, ha chiesto, previa compari zione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale;
disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
disporsi un assegno d i mantenimento in Per_1 favore della minore nella misura di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa familiare a sé medesima, in qualità di genitore collocatario, e la condanna del resistente alle spese del giudizio.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 20.07.2023 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 3062/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 06.10.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato in atti, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione del 17.09.2025, depositata telematicamente il
18.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno concordato di consensualizzare la lite alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale del
18.04.2023 e precisamente: la figlia continuerà ad abitare con la madre Per_1 presso l'abitazione famili are, permanendo l'affidamento condiviso in capo ad ambedue i genitori;
gli incontri padre/figlia saranno liberi, stante l'età della giovane
Il corrisponderà € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per Per_1 CP_1 la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre l'AUU sarà percepito in egual misura tra le parti. Con compensazione delle spese del giudizio.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione del 17.09.2025 depositata in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 11781, vertente tra
(avv. M. Ricciardelli), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. R. Cardone) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente;
che dall'unione era nata la figlia minorenne;
che era Per_1 gradualmente venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, ha chiesto, previa compari zione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale;
disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
disporsi un assegno d i mantenimento in Per_1 favore della minore nella misura di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa familiare a sé medesima, in qualità di genitore collocatario, e la condanna del resistente alle spese del giudizio.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 20.07.2023 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 3062/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 06.10.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato in atti, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione del 17.09.2025, depositata telematicamente il
18.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno concordato di consensualizzare la lite alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale del
18.04.2023 e precisamente: la figlia continuerà ad abitare con la madre Per_1 presso l'abitazione famili are, permanendo l'affidamento condiviso in capo ad ambedue i genitori;
gli incontri padre/figlia saranno liberi, stante l'età della giovane
Il corrisponderà € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per Per_1 CP_1 la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre l'AUU sarà percepito in egual misura tra le parti. Con compensazione delle spese del giudizio.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione del 17.09.2025 depositata in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato