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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
R.V.G. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 811/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
C.F._2 tivamente domiciliati in Nocera Superiore (SA), alla via G. Garibaldi n.139, presso lo studio dell'avv. Gennaro Loffredo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sci tr avevano contratto matrimonio civile in Scala (SA) in data 18 settembre 1993 e che dalla loro unione era nato un figlio,
(27.08.1986). Per_1
, trascorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n.92/2022 pubblicata il 07.01.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Dichiarare, per la manifesta rinuncia, che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla sig.ra e ciò per essere la stessa stata completamente Parte_2 soddisfatta r l'intervenuto trasferimento in suo favore dell'immobile sito in Scala alla via Grotte n.4 di proprietà del sig. , Parte_1 oggetto dell'atto notarile del 30 maggio 2022, rogato dal not
[...]
registrato a Salerno il 15.06.2022 al numero 20120/1T e trascritt Per_2
16.06.2022 al n.25948 R.G. al n.20552 R.P. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 settembre 1993 nel Comune di Scala (SA) tra , nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2 to nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S tto n. 1, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scala (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 811/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
C.F._2 tivamente domiciliati in Nocera Superiore (SA), alla via G. Garibaldi n.139, presso lo studio dell'avv. Gennaro Loffredo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sci tr avevano contratto matrimonio civile in Scala (SA) in data 18 settembre 1993 e che dalla loro unione era nato un figlio,
(27.08.1986). Per_1
, trascorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n.92/2022 pubblicata il 07.01.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Dichiarare, per la manifesta rinuncia, che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla sig.ra e ciò per essere la stessa stata completamente Parte_2 soddisfatta r l'intervenuto trasferimento in suo favore dell'immobile sito in Scala alla via Grotte n.4 di proprietà del sig. , Parte_1 oggetto dell'atto notarile del 30 maggio 2022, rogato dal not
[...]
registrato a Salerno il 15.06.2022 al numero 20120/1T e trascritt Per_2
16.06.2022 al n.25948 R.G. al n.20552 R.P. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 settembre 1993 nel Comune di Scala (SA) tra , nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2 to nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S tto n. 1, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scala (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi