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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6619 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6619 /2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco Perugini, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Debora Macello che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: contratto bancario;
1 conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 aprile 2025, svoltasi ex art. 281sexies c.p.c., è comparso il solo procuratore di parte opposta che ha precisato le conclusioni come segue:
“L'avv. Montaruli precisa le conclusioni come da comparsa richiamando i precedenti scritti difensivi ed evidenziando che quanto dedotto non è stato mai contestato dalla controparte”.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni rassegnate da parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Sig. per mancata osservanza di Parte_1 quanto previsto all'art. 163 c.p.c. come modificato dal d.lgs. .164 del 2024;
In via ulteriormente preliminare
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto in via preliminare, concedere per i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1176/2024 emesso dal
Tribunale di Ancona, in data 27/09/2024 in favore di Controparte_1
Nel merito ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1
) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1176/2024 emesso dal Tribunale di Ancona CP_2 in data 27.09.2024.
In ogni caso dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento della somma € 15.064,15, oltre agli Parte_1 interessi come da domanda e successive spese occorrende.
Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge. Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre”.
Si trascrivono le conclusioni di parte opponente rassegnate nell'atto di citazione:
“Piaccia al Tribunale di Ancona, contrariis reiectis ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che l'opposta non ha documentato la qualità di fideiussore del signor né ha Parte_1 provato l'erogazione del credito azionato ed in ogni caso che la opposta pretesa ceditrice è incorsa nella decadenza nei confronti dell'odierno opponente non avendo iniziato l'attività di recupero nei confronti
2 dell'obbligato entro i 6 mesi dalla dichiarata risoluzione del contratto e non avendola poi diligentemente seguita e portata a compimento, irrimediabilmente compromettendo le ragioni di rivalsa del garante, e per
l'effetto revocare, nei riguardi del il decreto ingiuntivo opposto e condannare la convenuta a Parte_1 rimborsare all'odierno opponente le spese e competenze di lite, da liquidare, unitamente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo presente la predetta responsabilità sostanziale e processuale della ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1176 del 27 settembre 2024 che l'ha condannato a pagare a favore di parte opposta la somma di €
15.064,15, oltre interessi e spese processuali a titolo di restituzione delle somme erogate dall'allora Banca PSA Italia s.p.a. (ora con contratto Controparte_1 di finanziamento n. 7108396372 del 26 novembre 2020 a e quale _1 coobbligato . Pt_1
A motivo dell'opposizione, ha contestato: Parte_1
- di non aver sottoscritto il contratto in qualità di fideiussore;
- che non vi è prova dell'erogazione del danaro;
- che parte opposta è decaduta ex art. 1957 c.c.
2. Il contratto in oggetto risulta essere un finanziamento diretto a consumatore finalizzato all'acquisto di un'autovettura specificamente indicata in contratto dal rivenditore convenzionato Pan s.r.l., in cui il cliente ha autorizzato la banca a erogare le somme direttamente al rivenditore dell'autovettura, con obbligo di restituzione delle stesse mediante un piano di rimborso mensile in 60 mesi.
Tuttavia, al contrario di quanto contestato, dal contratto depositato fin dalla fase monitoria risulta che parte opponente ha sottoscritto il contratto in qualità di “coobbligato” e che in base alle condizioni generali di contratto, all'art. 13, è considerato tale colui che “anche se non cointestatario del veicolo o del relativo contratto di acquisto, questi dovrà intendersi, a tutti gli effetti, come parte contraente del contratto di finanziamento, ai cui obblighi risponderà in via solidale con il cliente”
(cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
Il contratto è sottoscritto dal solo debitore principale unicamente nella parte riferita a
“mandato per addebito diretto SEPA”, in cui viene indicato il conto corrente sul quale effettuare
3 l'addebito mensile, atteso che il titolare del conto corrente risulta essere solo _1
. Per la restante parte, il contratto è stato sottoscritto sia da che da
[...] _1
Essi sono quindi entrambi obbligati in solido alla restituzione delle Parte_1 somme di danaro erogate per l'acquisto dell'autovettura.
Pertanto, irrilevante è l'eccepita decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. atteso che non è fideiussore, ma parte del contratto, obbligato in prima persona, per Pt_1 un'obbligazione propria, unitamente a _1
Vi è inoltre prova dell'erogazione delle somme il 27 novembre 2020 (il giorno dopo la sottoscrizione del contratto) che sono state utilizzate per l'acquisto dell'autovettura con telaio VF7KFAHWTGS502754 (doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Nessuna prova è stata fornita da parte opponente dell'estinzione del debito.
Pertanto l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali anticipate da parte opposta, liquidate, in assenza di nota spese, come in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria (attesa l'assenza di attività difensiva da parte dell'opponente a cui replicare e la definizione semplificata ex art. 281sexies c.p.c. senza il deposito di scritti conclusivi)
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1176 del 27 settembre 2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 21 marzo 2025, che pertanto acquista efficacie esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna al pagamento a favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in € 3.387, oltre rimborso
[...] spese processuali al 15 %, IVA e CPA.
La giudice
Willelma Monterotti
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