Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 20 della Legge 28 aprile 2022, n. 46
Articolo 19
Articolo 20 della Legge 28 aprile 2022, n. 46
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27 maggio 2022
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