Articolo 20 della Legge 28 aprile 2022, n. 46
Articolo 19
Versione
27 maggio 2022
Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 27 maggio 2022