Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 311
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire

    La Corte ha disatteso l'eccezione, ritenendo che le comunicazioni di procedibilità, in assenza di avviso di accertamento, configurano atti prodromici all'esecuzione forzata, con efficacia lesiva e quindi impugnabili.

  • Accolto
    Insussistenza del diritto di CO a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando l'insussistenza del diritto di CO di procedere ad esecuzione forzata in mancanza di prova della riscossione di una quota dell'attivo della società cancellata in base al bilancio di liquidazione. Il creditore non può agire in via esecutiva nei confronti del socio in mancanza di un attivo liquidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 311
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo