CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4613/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CO S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2016
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2017
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2018
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2019
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2020
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2021
- COMUN.PROCEDIB. n. 11704 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il provvedimento di comunicazione di procedibilità dei crediti nella sua qualità di socio della cessata società Società_1 S.r.l. (cancellata dal Registro Imprese a seguito di approvazione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto del 27/12/2023), aventi ad oggetto il recupero dell'IMU per le annualità 2019-2022, relativa all'immobile di Indirizzo_1.
Il Ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione di CO a procedere esecutivamente, in quanto il ricorrente non avrebbe ancora materialmente incassato le somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione della cessata società Società_1 S.R.L.
L' intimata si è costituita con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società CO S.p.A. eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso avverso le comunicazioni di procedibilità dei crediti n. 11703 e n. 11704 per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., attesa la natura non provvedimentale e non lesiva degli atti contestati.
Tale eccezione va disattesa
L'elenco dell'art. 19 è tassativo per categorie, ma ricomprende anche atti atipici che esteriorizzano una pretesa e incidono autoritativamente sulla sfera del contribuente, potendo essere impugnati pure se privi della formula tipica o di un'espressa intimazione, quando comunque veicolino i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa (Cass. 3 dicembre 2025 n. 31530)
La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'ente impositore, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Nel caso di specie la comunicazione di procedibilità ha la natura di un avviso di pagamento, prodromico all'inizio dell'esecuzione e non di mera comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione, di una pretesa tributaria vantata nei confronti di altro soggetto giuridico (Società_1 s.r.l.).
Si evidenzia infatti nell'atto che “salvo non intervenga l'integrale pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto sarà attivata nei confronti della S.V. la procedura di esecuzione coattiva del credito”.
Nel merito il ricorso è fondato
Nel caso di specie va ravvisata l'insussistenza del diritto di CO di procedere ad esecuzione forzata in mancanza di prova della riscossione di una quota dell'attivo della società cancellata in base al bilancio di liquidazione.
Non è, quindi, consentito al creditore di agire in via esecutiva nei confronti del socio in mancanza di un attivo liquidato, potendo al più il creditore “munirsi di un titolo per aggredire sopravvenienze attive o per escutere garanzie (Cass. civ. S.U. n. 3625/2025), oppure per interrompere la prescrizione.
Tale interpretazione è anche confermata dall'art. 2495 cod. civ. secondo cui i soci della società estinta rispondono nei soli limiti di quanto riscosso e l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci“.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 900, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4613/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CO S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2016
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2017
- COMUN.PROCEDIB. n. 13361 IMU 2018
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2019
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2020
- COMUN.PROCEDIB. n. 11703 IMU 2021
- COMUN.PROCEDIB. n. 11704 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il provvedimento di comunicazione di procedibilità dei crediti nella sua qualità di socio della cessata società Società_1 S.r.l. (cancellata dal Registro Imprese a seguito di approvazione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto del 27/12/2023), aventi ad oggetto il recupero dell'IMU per le annualità 2019-2022, relativa all'immobile di Indirizzo_1.
Il Ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione di CO a procedere esecutivamente, in quanto il ricorrente non avrebbe ancora materialmente incassato le somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione della cessata società Società_1 S.R.L.
L' intimata si è costituita con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società CO S.p.A. eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso avverso le comunicazioni di procedibilità dei crediti n. 11703 e n. 11704 per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., attesa la natura non provvedimentale e non lesiva degli atti contestati.
Tale eccezione va disattesa
L'elenco dell'art. 19 è tassativo per categorie, ma ricomprende anche atti atipici che esteriorizzano una pretesa e incidono autoritativamente sulla sfera del contribuente, potendo essere impugnati pure se privi della formula tipica o di un'espressa intimazione, quando comunque veicolino i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa (Cass. 3 dicembre 2025 n. 31530)
La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'ente impositore, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Nel caso di specie la comunicazione di procedibilità ha la natura di un avviso di pagamento, prodromico all'inizio dell'esecuzione e non di mera comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione, di una pretesa tributaria vantata nei confronti di altro soggetto giuridico (Società_1 s.r.l.).
Si evidenzia infatti nell'atto che “salvo non intervenga l'integrale pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto sarà attivata nei confronti della S.V. la procedura di esecuzione coattiva del credito”.
Nel merito il ricorso è fondato
Nel caso di specie va ravvisata l'insussistenza del diritto di CO di procedere ad esecuzione forzata in mancanza di prova della riscossione di una quota dell'attivo della società cancellata in base al bilancio di liquidazione.
Non è, quindi, consentito al creditore di agire in via esecutiva nei confronti del socio in mancanza di un attivo liquidato, potendo al più il creditore “munirsi di un titolo per aggredire sopravvenienze attive o per escutere garanzie (Cass. civ. S.U. n. 3625/2025), oppure per interrompere la prescrizione.
Tale interpretazione è anche confermata dall'art. 2495 cod. civ. secondo cui i soci della società estinta rispondono nei soli limiti di quanto riscosso e l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci“.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 900, oltre accessori di legge.