Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 24/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 24/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
10.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati PIZZUTO Francesco del foro di Patti, e del foro di Palermo, ed elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata presso lo studio professionale del secondo e della terza in Palermo (via Principe di
Belmonte n. 99); Em_ pec: ; Email_1 Email_2 pec: ; Email_4 pec: ; Email_5
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 CP_4
p. IVA: B-7397218313; parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati DISTEFANO Antonino e SCIACCA Gaetano del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in Catania (corso delle Province n. 203); pec: ; Email_6 pec: ; Email_7
APPELLATO
avente ad oggetto: vendita mobiliare (risoluzione contrattuale ed a.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellata si costituiva con atto del 5.4.2024 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione dell'ordinanza in rito già emessa da questa Corte in data 16.5.2025, eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in data 19.5.2025, ore 10:12) rispetto alla superiore data di
“trattazione scritta” del 10.6.2025;
- del mancato deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa di tutte le parti costituite;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 C.P.C. (secondo cui: “… Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo …”) occorre provvedere come in dispositivo.
P. Q. M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 13.6.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)