Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3362/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta alla VIA Parte_1 C.F._1
VISCONTI DI MODRONE UBERTO 8/6 21022 MILANO presso lo studio dell'Avv. VISCIANO ENRICO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._3
GALLERIA FERRI 6 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. MAGALINI CHIARA, c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Oggetto: Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103).
CONCLUSIONI Attrice: “Principalmente e nel merito:
1. Accertata la proprietà dei beni mobili di cui agli elenchi indicati in narrativa del presente atto, nonché ai documenti allegati, in capo alla
Sig.ra condannare ex art. 948 cod. civ. il convenuto Parte_1 alla restituzione autorizzandone in ogni caso il recupero coattivo;
2. Condannare in ogni caso il convenuto alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia anche con formulazione equitativa ed in ogni caso non inferiore a quanto indicato in narrativa e comprensiva di ogni voce, ivi comprese quelle di cui alle migliorie apportate e di damnum emergens, lucrum cessans oltrechè c.d. danno da perdita della felicità
(danno non patrimoniale) oltre al danno morale autonomo da ogni altra voce, previa nomina di CTU sul valore effettivo del mancato godimento
ed eventuali danni sofferti dai beni tuttora detenuti indebitamente;
3. Condannare il convenuto alla rifusione delle spese compensi ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.p.A. , 15 % l.pf. e successive occorrende.
Subordinatamente in caso di denegata ipotesi principale:
1. Revocare ex artt. 809 e 801 c.c. ogni donazione dei beni mobili compresi quelli di modico valore ove ritenuta indiretta e/o simulata e dissimulata per ingratitudine condannando il convenuto alla restituzione oltre al risarcimento del danno nella misura non inferiore a quella già indicata principalmente previa nomina di CTU esperta in materia.
In estremo subordine ed in caso di denegata ipotesi principale e subordinata:
1. Condannare in ogni caso il convenuto ad indennizzare l'attrice della corrrelativa deminutio patrimoniale ex art. 2041 c.c. nella misura non inferiore a quanto indicato in ipotesi principale, previa nomina di CTU sul controvalore dei beni. Il tutto, in ogni caso con rifusione di spese e compensi di lite, oltre 15 % lpf
Iva e CPA e successive occorrende, anche ex art. 96 I co ed U. co. cpc, in caso di insistenza sulla negazione della proprietà dei beni per cui è causa.
-In sede istruttoria:
Disporre prova, oltreché ex art. 117 c.p.c., per interpello e testi, anche a mezzo di giuramento decisorio deferito ex art. 2738 c.c. e 233 c.p.c., sul seguente capitolo, con istanza di fissazione di udienza all'uopo, eventualmente riferibile:
- 'giuro e giurando nego di aver mai acquistato con miei danari personali anche un solo bene di quelli di cui all'elenco doc. 9 del fascicolo attoreo' Disporre prova, oltrechè ex art. 117 c.p.c., anche per interpello, ed altresì per testi, nei confronti delle seguenti persone, sul capitolato loro deputato e preceduto da locuzione: 'vero che'.
-Quanto a e , res. str. Cervi 190, cap 46011 Parte_2 Parte_3
Acquanegra sul Chiese (MN):
1. ho bonificato la somma di € 40.000,00 in data 06.02.12: in data 16.09.13 la somma di € 10.000,00; in data 18.02.14 di € 5000,00; in data 16.09.14 di € 500,00; in data 23.12.15 di € 3mila; in data 08.04.16 di 10 mila;
in data 22.12.20 di 10 mila;
in data 16.06.21 di 10mila. sì come da estratto conto che mi si rammostra (doc. 11) al fine di aiutare mia figlia quale importo a lei sola destinato e deputato;
Pt_1
2. tali importi mi eran stati richiesti da mia figlia sin dal mese di gennaio
2012 quali aiuti economico a lei esclusivamente deputati per via di difficoltà economiche insorte a quel tempo;
3. tale importo era confluito su un conto cointestato col marito in data 06.02.12 per motivi di comodità di ricezione nell'immediato della somma;
4. ho visto più volte il padre del Sig. nella casa coniugale nel mese CP_1 corrente maggio 2023 recarsi nella casa coniugale;
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5. nel mese di maggio 2023 ed in precedenza ho visto il padre del Sig. dalla finestra aperta sulla via principale e l'ho sentito discutere CP_1 col figlio e la nuova compagna in merito a dei lavori Controparte_2 da effettuare nella casa;
6. ho saputo da vicini di casa che il padre del sig. abbia iniziato CP_1 lavori nella casa coniugale di asporto di beni ed altro insieme con la nuova compagna del sig. Controparte_3
Quanto a res. in via Leoncavallo 1, 46040 Gazoldo Controparte_4 degli Ippoliti (MN)
7. ho visto nel mese di aprile 2023 coi miei occhi sacchi neri grandi pieni giacenti sull'uscio della casa di Via Marconi 80 Gazoldo degli Ippoliti, una volta recatomi presso l'edicola Martina Idee della zona;
8. recatomi nuovamente all'edicola il giorno successivo, notavo l'assenza dei sacchi preedentemente depositati avanti l'uscio di casa di Via Marconi 80 dopo il passaggio della raccolta rifiuti indifferenziato;
-Quanto a CI JA res. in Via Manzoni 6, 46040 galzoldo degli
Ippoliti (MN)
9. ho visto nei mesi da aprile a maggio 2023 più volte all'uscio della casa del Sig. entrare la compagna Sig.ra e il padre CP_1 Controparte_2 del Sig. con fare trafelato intenti a spostare mobilio e arredi;
CP_1
- Quanto a impiegato de : Defra Multiservice Asola MN
10 Mi sono personalmente occupato del cambio delle serrature di casa di un paziente della sig.ra in quanto oggetto a suo dire di Parte_1 stalking da parte del marito sig. il quale era riuscito a CP_1 penetrare nel cortile del paziente saltando un cancello;
- Quanto a de: Poolmaster Piscine Pozzaglio ed Uniti CR CP_5
11 Sono stato incaricato personalmente dalla Sig.ra che Parte_1 integralmente me ne corrispondeva ogni volta i compensi, per la costruzione della piscina antistante la casa occupata dal Sig. CP_1
- Quanto a (pittrice DECOART) TE (MN) Testimone_1
12 Venivo incaricata direttamente dalla Sig.ra che Parte_1 integralmente me ne corrispondeva ogni volta i compensi, per la pittura delle pareti di tutta la taverna della casa ora occupata dal sig. CP_1 ed i vari oggetti ed arredi colà presenti.
- Quanto a nato a [...] d. Ippoliti il 29.12.34 res. Controparte_6 alla Via Martiri della Libertà 8 Gazoldo degli Ippoliti (MN)
13 Ricevo le cure e l'assistenza sanitaria, materiale e morale della Sig.ra che tuttora frequenta assiduamente casa mia e della quale son Pt_1 stato paziente, affetto da paraplegia all'arto dx, sin dal maggio 2005;
14 Nell'anno 2016 decidevo di conferire procura generale e redigere testamento segreto in favore della sig.ra cui sono Parte_1 legato da anni e riconoscente per quanto da lei profuso nel mio interesse;
15 Ho effettuato numerosi versamenti bancari alla sig.ra Parte_1
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in virtù di detta procura generale, a lei esclusivamente destinati e che sono i seguenti: il 17.2.14 € 6 mila che compare con € 186,00 in quanato somma di due assegni;
in data 13.10.14 € 6mila in data 29.05.15 € 6mila; in data 19.01.16 € 6mila; in data 27.09.16 € 18 mila;
in data 24.10.16 € 125 mila;
in data 10.10.18 € 96670,00; in data 08.07.19 € 200 mila di cui al documento che mi si rammostra (doc. 11) e tali somme sono direttamente ed esclusivamente a lei destinate in quanto gestrice dei miei conti con procura generale;
16 Il Sig. più volte ha tentato di penetrare nella mia Controparte_1 abitazione e di avere contatti diretti con me, al punto che ho dovuto cambiare la serratura e di ciò me ne dolevo con la Sig.ra Pt_1
- Quanto a Filiale di Goito Cassa Padana (MN) Testimone_2
17 Richiesto dalla Sig.ra le riferivo che l'assegno Parte_1 circolare incassato di € 35.000,00 dal sig. in data 17.06.21 e di CP_1 cui al doc. 5 fasc. convenuto che mi si rammostra doveva avere un'origine di cui appare carente la traccia negli addebiti o nelle uscite di conto dei mesi antecedenti.
Si insiste per le richieste istruttorie tutte, sì come evidenziate, in modo peculiare per l'accertamento relativo alla produzione documentale ex adverso indicata sub il n. 5 dell'atto costitutivo dalla quale si evince un'ipotetico deposito in data 17.06.21 di assegno circolare per € 35.000,00 ed un bonifico antecedente, in assenza di relativa provvista, per €28.355,04, di tipo impossibile in assenza fondi e, di talchè, non essendovi traccia di provenienza dei fondi per l'emissione da parte del direttore di filiale di assegno circolare per tale importo, si fa sin d'ora istanza di esibizione ex artt. 210 cpc e 94 disp att al cpc, di tutta la documentazione interna bancaria relativa a detti depositi e prelievi di cui non risulta traccia certa, dal momento che un assegno circolare non può venir emesso in assenza di provvista antecedente. Si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi e su ogni altra richiesta istruttoria già versata in atti
Si insiste per le istanze tutte ex art. 184 bis cc, 153 cpc, 177 II co. cpc e rimessione della causa sul ruolo ai fini di adeguata istruttoria.” Convenuto: “
In via principale: riconoscere e dichiarare la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità di tutte le domande e pretese a qualunque titolo azionate dall'attrice nei confronti del convenuto e comunque respingerle / rigettarle in toto per assoluta infondatezza in fatto e in diritto in forza delle motivazioni in atti espresse.
In via riconvenzionale: a) previo riconoscimento dell'indebito prelievo ad opera dell'attrice dal c/c cointestato ad entrambe le odierne parti presso Banca Cassa Padana Ag. di Gazoldo degli Ippoliti dell'importo di € 139.957,11 di spettanza del sig.
, condannare la sig.ra a corrispondere, a Controparte_1 Parte_1
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titolo di restituzione al convenuto, l'importo di € 139.957,11, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
b) in accoglimento delle ragioni esplicitate in atti, condannare altresì la sig.ra a versare al sig. l'importo, pari al Parte_1 Controparte_1
50% del controvalore delle due autovetture già in comproprietà tra le odierne parti ed unilateralmente asportate dalla sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.. In via istruttoria
Integralmente richiamate le opposizioni già puntualmente e tempestivamente sollevate nel corso del giudizio in ordine a tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso per tutte le motivazioni già specificamente dedotte, si chiede la totale conferma dell'Ordinanza del G.I. del 22.11.2023.”.
MOTIVI 1. Con citazione ritualmente notificata, l'attrice indicata in epigrafe ha esposto che: contraeva matrimonio concordatario, per entrare in medias res, in originario regime di comunione (e successivamente separazione) dei beni in Acquanegra Sul Chiese (MN) in data
07.06.1998 come da atto n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998 con il Sig. Dalla suddetta unione non nascevano Controparte_1 figli;
con apposito procedimento RG 2348/22 iscritto a ruolo il
2.09.22, avanti il medesimo Tribunale oggi adito, l'odierna attrice richiedeva la separazione giudiziale;
la Sig.ra svolgendo due Pt_1 attività lavorative, poteva godere di una maggiore capacità di guadagno che veniva messa a completa diposizione dell'economia familiare;
per quanto riguarda il primo appartamento di cui è composta la casa coniugale, entrambi i coniugi concorrevano al 50 % alle spese afferenti il mobilio, la biancheria e le stoviglie, ma con riferimento al secondo appartamento dei coniugi, la maggior parte delle opere e degli arredi sono stati acquistati e consentiti dai guadagni della Sig.ra Pt_1 la Sig.ra pertanto provvedeva con i proventi delle sue due Pt_1 attività lavorative ad arredare quasi completamente il secondo appartamento ove sono presenti, tra le altre cose una cucina ed una camera da letto dipinte a mano dalla pittrice ed una Testimone_1 sala completamente di materiale teak;
inoltre nella casa coniugale sono presenti i seguenti beni: 1) collezione Swarovski;
2) collezione ceramiche carosello anni 60; 3) collezione swatch composta da circa
800 pezzi;
4) collezione ceramiche e articoli da cucina "la griffe"; 5) collezione ceramiche e articoli da cucina "nadir"; 6) collezione da cucina marca Looney Tunes;
7) collezione articoli Coca-cola; 8) collezione articoli di marca Estathè; 9) collezione articoli
Parmareggio; 10) collezione enciclopedie di pregio di vario genere e tipologia;
11) collezione di radio;
12) collezione articoli marca Illy
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Caffè; 13) collezione articoli marca AZ Caffè; 14) collezione vasi speziali;
15) collezione quadri della dalla sua nascita alla sua Pt_4 caduta;
16) collezioni di peluche marca di varie serie;
17) collezione di giochi in scatola Travel;
18) collezione di quadri in legno;
19) collezione articoli Nutella;
20) collezione ceramiche marca TE Giglio;
21) collezione articoli Kinder, tutti oggetti che hanno non solo un elevato valore economico, ma anche affettivo di tipo indeterminabile, comprati per la maggior parte con i proventi della ricorrente. Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
2. Si è costituito il convenuto, sostenendo preliminarmente che l'orologio è stato acquistato dallo stesso prima del CP_7 matrimonio e, pertanto, gli apparterebbe in via esclusiva. Quanto agli altri beni elencati, ha eccepito che, ai sensi dell'art. 219 comma 2 c.c., la proprietà degli stessi sarebbe indivisa per pari quote in favore di entrambi i coniugi in quanto tutti acquistati entro il 18 maggio 2021, in regime patrimoniale di comunione legale. Ha altresì rappresentato di essere disponibile e cedere, gratuitamente, la propria quota di titolarità in favore dell'attrice con conseguente esclusiva attribuzione alla stessa di tutti i beni elencati a pag. 6 dell'atto di citazione. In via riconvenzionale ha chiesto, previo accertamento dell'indebito prelievo ad opera dell'attrice dal c/c cointestato ad entrambe le odierne parti presso Banca Cassa Padana Ag. di Gazoldo degli Ippoliti dell'importo di € 139.957,11 di spettanza del sig. , condannarsi la Controparte_1 sig.ra a corrispondere, a titolo di restituzione al Parte_1 convenuto, l'importo di € 139.957,11, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
nonché a versare al sig. l'importo, Controparte_1 pari al 50% del controvalore delle due autovetture già in comproprietà tra le odierne parti ed unilateralmente asportate dalla sig.ra Pt_1
3. Compiute le verifiche preliminari, concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, rigettate le prove richieste, la causa è stata riassegnata in data 15.11.2024, a questo giudice e in data 1.4.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte , è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190c.c.
4. Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea e la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto sono infondate e vanno respinte per gli argomenti appresso esplicitati.
5. Quanto alla domanda dell'attrice, la stessa va correttamente qualificata quale domanda di rivendicazione di beni mobili ex art. 948 c.c. Rivendicare beni mobili significa far valere il diritto di proprietà su un bene mobile da parte di chi si ritiene proprietario ma non ne ha il possesso o la detenzione. Orbene , si osserva preliminarmente , che alla pag. 7 della comparsa costitutiva , il convenuto ha precisato che dalla separazione (febbraio 2022) l'attrice ha continuato ad avere
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pieno possesso delle chiavi di casa e ad esercitare sistematicamente l'accesso in casa, e tale circostanza non è stata contestata dall'attrice. Per cui si ritiene che con riferimento ai beni di cui la stessa chiede la restituzione e che si trovano presso la casa coniugale , non vi sia stata perdita di possesso. A ciò si aggiunga che l'attrice non ha fornito alcun tipo di prova della proprietà esclusiva dei beni elencati ( l'atto di compravendita, le ricevute di acquisto, le fatture o qualsiasi altro documento che dimostri l'acquisto del bene;
capitoli di prova specificatamente idonei a provare l'esclusiva proprietà dei beni), che devono intendersi pertanto di proprietà comune ex art. 219 c.c., sicché rispetto agli stessi non si può accogliere la domanda di rivendicazione.
6. Le domande dell'attrice non possono pertanto essere accolte, considerato che anche quelle proposte in via subordinata presuppongono l'accertamento della proprietà esclusiva dei beni da parte dell'attrice e la relativa perdita di possesso dei predetti beni.
7. Con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, si osserva che con riferimento ai conti correnti cointestati , il principio generale è che nei rapporti interni, le somme si presumono di proprietà di entrambi in egual misura, salvo prova contraria. Ciò posto, il convenuto si è limitato a produrre alcuni elenchi parziali dei movimenti del conto (cfr. docc. 3,5 e 6), di cui solo 4 movimenti riconducibili ad operazioni che l'attrice avrebbe compiuto in proprio favore, senza dedurre o provare in alcun modo che tali prelievi della moglie siano stati superiori alla sua quota di spettanza. Solo con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc, il convenuto ha prodotto al doc. 17 l'elenco completo dei movimenti del conto cointestato alle parti , per il periodo dal 4.1.2021 al 15.2.2022, e dai quali comunque non risulta provato che l'attrice abbia prelevato somme di importo superiore a quelle a lei spettanti in qualità di contitolare del conto. La tesi del convenuto si fonda infatti, per la somma pari ad euro 32.457,11, sulla circostanza che sarebbe stata di esclusiva spettanza del convenuto stesso (circostanza questa non adeguatamente provata), perché proveniente da una polizza contratta prima del matrimonio, e per le somme prelevate dopo il 18.5.2021, perché tratterebbesi di operazioni intervenute dopo il mutamento del regime da comunione legale a separazione dei beni. Orbene, come detto, tali circostanze appaiono irrilevanti a fronte della cointestazione del conto ed in mancanza di adeguata prova sulla spettanza in via esclusiva al convenuto delle predette somme. Il convenuto avrebbe infatti dovuto provare che l'attrice aveva prelevato somme complessivamente superiori alla metà di sua spettanza, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
8. Con riferimento poi alle autovetture, il convenuto negli atti non ha mai individuato in modo specifico i due beni, non indicando mai negli atti
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il numero di targa , il modello ecc. Ha poi prodotto la consultazione dei dati Aci relativa a due veicoli , di cui uno intestato all'attrice e il secondo ad un terzo soggetto, non vi è pertanto alcuna prova della proprietà o comproprietà in capo al convenuto dei suddetti veicoli. 9.
Considerato che
le parti sono reciprocamente soccombenti, esistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. rigetta le domande attoree;
2. rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Mantova, il 28/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Monti
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