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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 304/2025 RGA avverso la sentenza a verbale n° 147/2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 4/3/2025, non notificata, resa nel giudizio n° 766/2024 RGL;
avente ad oggetto: licenziamento orale/dimissioni; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti G. Paolo Lando e Cristina Allegro, elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio telematico;
appellante; contro con sede legale in Via Trento, n. Controparte_1 CP_1
49/B,(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Azzurro e Silvia Brutti, con elezione di domicilio digitale;
appellata; pag. 1 di 12 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: << […] 1.1. Con ricorso depositato in data 18.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società
[...] instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza delle pretese dimissioni, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia/nullità del licenziamento orale e, quindi, condannarsi la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel posto Parte_1 di lavoro e a corrispondergli l'indennità risarcitoria nella misura pari alle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione con riferimento alla retribuzione di euro 1.439,26. In subordine: - Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'inefficacia delle dimissioni, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del 31/3/2023 o, in subordine, del 26/1/2024 con riferimento alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.439,26.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali/moratori ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
- Con rifusione integrale del compenso professionale e distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcunché a titolo di compenso professionale”. A fondamento della domanda, rappresentava: a) che, in data 1.01.2021, il ricorrente veniva assunto dalla società a seguito di Controparte_1 passaggio diretto dalla società Uno Servizi s.r.l.s. con riconoscimento pag. 2 di 12 dell'anzianità di servizio maturata dal 25.3.2019 presso la precedente società (cfr. doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il ricorrente veniva inquadrato come operaio di livello E di cui al CCNL Grafica-Editoria con mansioni di addetto alle macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali presso l'unità produttiva di Noceto (PR), via Europa;
c) che, a partire dal mese di novembre 2022, la società sospendeva il rapporto di lavoro con il ricorrente;
d) che, alla fine del mese di marzo 2023, la società licenziava il ricorrente non consentendogli più di rientrare al lavoro;
e) che, con lettera PEC in data 24-26/1/2024, il lavoratore impugnava il licenziamento e dichiarava di essere a disposizione della Società per la ripresa dell'attività lavorativa (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente); f) che, a seguito di richiesta da parte del lavoratore, il Centro per l'Impiego di trasmetteva la scheda anagrafico-professionale del sig. da CP_1 Parte_1 cui risulta che il rapporto di lavoro con era cessato in Controparte_1 data 31.03.2023 per pretese “dimissioni” (cfr. doc. 3 fasc. parte ricorrente); g) che il ricorrente non aveva mai dichiarato di volersi dimettere, né aveva mai manifestato alcuna volontà in tal senso;
h) che, in data 23.05.2024 – a seguito di richiesta del lavoratore – la Regione Lombardia trasmetteva la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dalla società
[...]
in data 31.03.2023 con la motivazione delle “dimissioni per CP_1 comportamento concludente” (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) che la società ometteva di riscontrare la lettera di impugnazione del Controparte_1 licenziamento e di messa a disposizione del lavoratore del 24-26/1/2024. 1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 20.09.2024, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 4.03.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo della sentenza, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c.. (…) >>.
pag. 3 di 12 Il Tribunale di Parma ha definito la vertenza con la sentenza n. 147/2025, emessa e pubblicata in data 4/3/2025, così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso. 2) Condanna parte ricorrente a pagare, in favore della società CP_1
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 9.048,00 per
[...] compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riassunto lo svolgimento del processo, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di “decadenza sollevata dal difensore di parte resistente per non aver impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione o notifica della lettera di licenziamento previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966”; nel merito, ricostruiti i fatti di causa alla luce della documentazione versata in atti e del principio di non contestazione, ha ritenuto che il rapporto di lavoro inter partes si sia risolto “per mutuo dissenso”, argomentando in punto di diritto sulla perdurante configurabilità di tale istituto (di creazione giurisprudenziale) anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015 e del Decreto Ministeriale attuativo del 15 dicembre 2015, ai sensi del quale le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate, “a pena di inefficacia”, con modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con condanna del lavoratore, allora ricorrente, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Con ricorso depositato in data 13/05/2025, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui proposte in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente: <i: violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia cessazione rapporto lavoro per “mutuo dissenso”; degli artt. 414 416 con riferimento alle domande svolte giudizio dalle parti>>; <ii: erronea ricostruzione del fatto con riferimento alla pretesa sussistenza della volontà dimissionaria pag. 4 di 12 lavoratore;
Violazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 del Dlgs 151/2015 con riferimento all'onere della prova, a carico del datore di lavoro, in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, stante l'onere/obbligo della forma vincolata, anche alla 10 luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n° 27331/2023. >>; << III: Erroneità del richiamo alla sentenza del Tribunale di Cuneo (rectius, Udine) n° 147 del 6.10.2022 (31/1/2022) per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 26 Dlgs 151/2015 anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità in materia di dimissioni a forma vincolata. >>; << IV: Erroneità/ingiustizia della sentenza del Tribunale di Parma in punto di condanna alle spese di lite a carico del lavoratore. >>. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame, asseverando la correttezza delle valutazioni di merito compiute dal Giudice a quo ed ha chiesto: “(…) Nel merito In via principale - il rigetto del ricorso ex art. 433 c.p.c. e la conferma integrale della sentenza n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Parma in data 04.03.2025, comunicata in pari data, resa all'esito del giudizio di cui R.G. n. 766/2024 – Sez. Lavoro, in quanto giuridicamente corretta e conforme alle risultanze di causa;
In via subordinata - dedurre l'aliunde perceptum dalla somma che la società appellata sarà eventualmente condannata a corrispondere al Sig. Parte_1
In ogni caso - condannare l'odierno appellante a rifondere alla resistente le spese e gli onorari di assistenza e difesa in giudizio del secondo grado di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato (c.d. giudicato interno) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di “decadenza sollevata dal difensore di parte resistente” per non aver il lavoratore asseritamente “impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione o notifica della lettera di licenziamento previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966”, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di specifica impugnazione. Ed invero, è principio pacifico (sancito, inter alia, da Corte di Cassazione SS.UU. n. 11799 del 12.5.17) che nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata pag. 5 di 12 in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ad avviso della Corte, l'appello proposto dal lavoratore risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi appresso indicati, da considerarsi alla stregua di ragione più liquida di decisione. Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella qui in esame ha osservato: “(…) 4. La Corte territoriale ha richiamato consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale - nella vigenza del criterio, dettato dall'articolo 2118 c.c., della liberta' delle forme per il recesso del lavoratore - ha espresso un principio di diritto necessario per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al criterio di riparto dell'onere probatorio ove, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza formalita' scritte, una parte (il lavoratore) deduca un sopravvenuto provvedimento di espulsione dall'azienda e l'altra parte (il datore di lavoro) eccepisca l'intervenuta determinazione di dimissioni (Cass. n. 3822 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 13195 del 2019; da ultimo, Cass. n. 16013 del 2022); la sentenza impugnata non si è, peraltro, avveduta della circostanza che le ipotesi esaminate dalla Suprema Corte erano sottratte alla più incisiva normativa introdotta, dapprima, con la L. n. 188 del 2007, articolo 1 (abrogato subito dopo con il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 39, convertito con L. n. 133 del 2008; su tale disposizione, cfr. Cass. n. 24750 del 2017) e, successivamente, (con la L. n. 92 del 2012, articolo 4, comma 16, e poi) con il Decreto Legislativo n. 151 del 2015, articolo 26, che - a pena di nullita', ex L. n. 188 citata, e a pena di inefficacia, ex Decreto Legislativo n. 151 citato - ha introdotto per le dimissioni (e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) l'onere della forma scritta. L'applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati non si attaglia, pertanto, al caso di specie, che ricade nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. pag. 6 di 12 151 del 2015.
5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, dovendosi esprimere il seguente principio di diritto: ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, articolo 26, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. (…)”(così Corte Cass., ordinanza, 26 settembre 2023, n. 27331, in senso sostanzialmente conforme, seppur riferita alla disciplina di cui all'art. 4, commi da 17 a 22 della legge n. 92 del 2012 si veda Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15006 del 4 giugno 2025). A ciò aggiungasi che la recente legge 13 dicembre 2024 n° 203 ha introdotto, all'art. 26 del D.lgs. 151/2015, il comma 7 bis, ai sensi del quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. pag. 7 di 12 Con tale disposizione, il Legislatore ha confermato che la disciplina delle dimissioni per fatto concludente del lavoratore è derogatoria rispetto all'art. 26 D.lgs. 151/2015 (“non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”): ciò significa che, prima dell'entrata in vigore del comma 7 bis, non era possibile invocare le dimissioni volontarie del lavoratore che non fossero “fatte con modalità telematiche”. Ciò posto, nell'ambito della presente controversia, è pacifico ed incontestato che il sig. non abbia mai rassegnato delle dimissioni nelle forme Parte_1 prescritte dall'art. 26 del D. lgs. 151/2015 e, pertanto, la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro effettuata al competente Centro per l'Impiego dalla società in data 31/3/2023 con la Controparte_1 motivazione delle “dimissioni per comportamento concludente” va considerata alla stregua di licenziamento orale, di cui va dichiarata l'inefficacia per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 2 della legge 604/1966 (ai sensi del quale: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. (…) 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. In ragione di quanto sopra esposto, va accordata in favore dell''odierno appellante, la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, rubricato
“Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”, ai sensi del quale: “ (…) 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui pag. 8 di 12 sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Nel caso di specie, quindi, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento orale intimato all'odierno appellante in data 31/3/2023, la va Controparte_1 condannata a reintegrare nel posto di lavoro in precedenza occupato il sig. Pt_1
e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno subito per il
[...] licenziamento di cui è stata accertata l'inefficacia, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.). L'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del sig. stando a quanto da lui allegato e documentato, Parte_1
pag. 9 di 12 va determinata nella somma di € 1.439,26 (importo non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società ex datrice di lavoro). La , inoltre, per il medesimo periodo, va condannata al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Quanto all'eccezione di aliunde perceputum proposta dalla società odierna appellata in prime cure e reiterata in questa sede, ritiene la Corte che la stessa non possa essere accolta in quanto formulata in maniera palesemente generica ed esplorativa. Ed invero, in merito all'aliunde perceptum la società allora resistente, in prime cure, non aveva svolto alcuna specifica allegazione (così come non ha fatto in questa sede), non aveva offerto alcuna prova documentale, né formulato istanze istruttorie (oggetto di inammissibile riserva) e, anche a voler prescindere da tale constatazione, lo svolgimento di altre attività lavorative da parte dell'odierno appellante non è comunque mai emerso nel giudizio a quo. A sostegno di tale conclusione, si può richiamare Cassazione n. 4056 del 16 febbraio 2021 secondo cui: “il cd. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è dunque rilevabile d'ufficio dal Giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo. Per tale ragione, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino ex actis”. A ciò aggiungasi che risulta pacifico in giurisprudenza che l'onere di allegare e provare il presupposto per la detrazione dell'aliunde perceptum grava sul datore di lavoro (tra le tante, Cass., Sez. Lav 11122/2016; Cass., Sez. Lav. 11706/2020). Nel caso di specie, tale onere assertivo e probatorio, alla luce di quanto innanzi rilevato, non può in alcun modo ritenersi esser stato assolto. Le ulteriori deduzioni svolte sul punto per la prima volta in questa sede dalla società appellata appaiono inammissibili in quanto tardive, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va accolto con statuizioni come da dispositivo,. Parte_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della in quanto parte Controparte_1
pag. 10 di 12 soccombente ex art. 91 c.p.c e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di una fase istruttoria/di trattazione in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore, odierno appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dal sig. riformando Parte_1 integralmente la sentenza gravata, accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento orale da ritenersi comminato nei confronti dell'allora ricorrente in data 31/3/2023;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, condanna la CP_1
a reintegrare nel posto di lavoro in precedenza occupato il sig.
[...] Pt_1
e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno subito per il
[...] licenziamento per cui è causa, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- determina l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del sig. nella somma lorda di € Parte_1
1.439,26;
- condanna, altresì, la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna, infine, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge. pag. 11 di 12 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 304/2025 RGA avverso la sentenza a verbale n° 147/2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 4/3/2025, non notificata, resa nel giudizio n° 766/2024 RGL;
avente ad oggetto: licenziamento orale/dimissioni; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti G. Paolo Lando e Cristina Allegro, elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio telematico;
appellante; contro con sede legale in Via Trento, n. Controparte_1 CP_1
49/B,(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Azzurro e Silvia Brutti, con elezione di domicilio digitale;
appellata; pag. 1 di 12 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: << […] 1.1. Con ricorso depositato in data 18.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società
[...] instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza delle pretese dimissioni, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia/nullità del licenziamento orale e, quindi, condannarsi la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel posto Parte_1 di lavoro e a corrispondergli l'indennità risarcitoria nella misura pari alle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione con riferimento alla retribuzione di euro 1.439,26. In subordine: - Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'inefficacia delle dimissioni, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del 31/3/2023 o, in subordine, del 26/1/2024 con riferimento alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.439,26.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali/moratori ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
- Con rifusione integrale del compenso professionale e distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcunché a titolo di compenso professionale”. A fondamento della domanda, rappresentava: a) che, in data 1.01.2021, il ricorrente veniva assunto dalla società a seguito di Controparte_1 passaggio diretto dalla società Uno Servizi s.r.l.s. con riconoscimento pag. 2 di 12 dell'anzianità di servizio maturata dal 25.3.2019 presso la precedente società (cfr. doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il ricorrente veniva inquadrato come operaio di livello E di cui al CCNL Grafica-Editoria con mansioni di addetto alle macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali presso l'unità produttiva di Noceto (PR), via Europa;
c) che, a partire dal mese di novembre 2022, la società sospendeva il rapporto di lavoro con il ricorrente;
d) che, alla fine del mese di marzo 2023, la società licenziava il ricorrente non consentendogli più di rientrare al lavoro;
e) che, con lettera PEC in data 24-26/1/2024, il lavoratore impugnava il licenziamento e dichiarava di essere a disposizione della Società per la ripresa dell'attività lavorativa (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente); f) che, a seguito di richiesta da parte del lavoratore, il Centro per l'Impiego di trasmetteva la scheda anagrafico-professionale del sig. da CP_1 Parte_1 cui risulta che il rapporto di lavoro con era cessato in Controparte_1 data 31.03.2023 per pretese “dimissioni” (cfr. doc. 3 fasc. parte ricorrente); g) che il ricorrente non aveva mai dichiarato di volersi dimettere, né aveva mai manifestato alcuna volontà in tal senso;
h) che, in data 23.05.2024 – a seguito di richiesta del lavoratore – la Regione Lombardia trasmetteva la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dalla società
[...]
in data 31.03.2023 con la motivazione delle “dimissioni per CP_1 comportamento concludente” (cfr. doc. 4 fasc. parte ricorrente); i) che la società ometteva di riscontrare la lettera di impugnazione del Controparte_1 licenziamento e di messa a disposizione del lavoratore del 24-26/1/2024. 1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 20.09.2024, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 4.03.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo della sentenza, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c.. (…) >>.
pag. 3 di 12 Il Tribunale di Parma ha definito la vertenza con la sentenza n. 147/2025, emessa e pubblicata in data 4/3/2025, così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso. 2) Condanna parte ricorrente a pagare, in favore della società CP_1
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 9.048,00 per
[...] compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riassunto lo svolgimento del processo, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di “decadenza sollevata dal difensore di parte resistente per non aver impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione o notifica della lettera di licenziamento previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966”; nel merito, ricostruiti i fatti di causa alla luce della documentazione versata in atti e del principio di non contestazione, ha ritenuto che il rapporto di lavoro inter partes si sia risolto “per mutuo dissenso”, argomentando in punto di diritto sulla perdurante configurabilità di tale istituto (di creazione giurisprudenziale) anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015 e del Decreto Ministeriale attuativo del 15 dicembre 2015, ai sensi del quale le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate, “a pena di inefficacia”, con modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con condanna del lavoratore, allora ricorrente, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Con ricorso depositato in data 13/05/2025, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui proposte in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente: <i: violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia cessazione rapporto lavoro per “mutuo dissenso”; degli artt. 414 416 con riferimento alle domande svolte giudizio dalle parti>>; <ii: erronea ricostruzione del fatto con riferimento alla pretesa sussistenza della volontà dimissionaria pag. 4 di 12 lavoratore;
Violazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 del Dlgs 151/2015 con riferimento all'onere della prova, a carico del datore di lavoro, in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, stante l'onere/obbligo della forma vincolata, anche alla 10 luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n° 27331/2023. >>; << III: Erroneità del richiamo alla sentenza del Tribunale di Cuneo (rectius, Udine) n° 147 del 6.10.2022 (31/1/2022) per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 26 Dlgs 151/2015 anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità in materia di dimissioni a forma vincolata. >>; << IV: Erroneità/ingiustizia della sentenza del Tribunale di Parma in punto di condanna alle spese di lite a carico del lavoratore. >>. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame, asseverando la correttezza delle valutazioni di merito compiute dal Giudice a quo ed ha chiesto: “(…) Nel merito In via principale - il rigetto del ricorso ex art. 433 c.p.c. e la conferma integrale della sentenza n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Parma in data 04.03.2025, comunicata in pari data, resa all'esito del giudizio di cui R.G. n. 766/2024 – Sez. Lavoro, in quanto giuridicamente corretta e conforme alle risultanze di causa;
In via subordinata - dedurre l'aliunde perceptum dalla somma che la società appellata sarà eventualmente condannata a corrispondere al Sig. Parte_1
In ogni caso - condannare l'odierno appellante a rifondere alla resistente le spese e gli onorari di assistenza e difesa in giudizio del secondo grado di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato (c.d. giudicato interno) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di “decadenza sollevata dal difensore di parte resistente” per non aver il lavoratore asseritamente “impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione o notifica della lettera di licenziamento previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966”, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di specifica impugnazione. Ed invero, è principio pacifico (sancito, inter alia, da Corte di Cassazione SS.UU. n. 11799 del 12.5.17) che nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata pag. 5 di 12 in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ad avviso della Corte, l'appello proposto dal lavoratore risulta meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi appresso indicati, da considerarsi alla stregua di ragione più liquida di decisione. Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella qui in esame ha osservato: “(…) 4. La Corte territoriale ha richiamato consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale - nella vigenza del criterio, dettato dall'articolo 2118 c.c., della liberta' delle forme per il recesso del lavoratore - ha espresso un principio di diritto necessario per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al criterio di riparto dell'onere probatorio ove, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza formalita' scritte, una parte (il lavoratore) deduca un sopravvenuto provvedimento di espulsione dall'azienda e l'altra parte (il datore di lavoro) eccepisca l'intervenuta determinazione di dimissioni (Cass. n. 3822 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 13195 del 2019; da ultimo, Cass. n. 16013 del 2022); la sentenza impugnata non si è, peraltro, avveduta della circostanza che le ipotesi esaminate dalla Suprema Corte erano sottratte alla più incisiva normativa introdotta, dapprima, con la L. n. 188 del 2007, articolo 1 (abrogato subito dopo con il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 39, convertito con L. n. 133 del 2008; su tale disposizione, cfr. Cass. n. 24750 del 2017) e, successivamente, (con la L. n. 92 del 2012, articolo 4, comma 16, e poi) con il Decreto Legislativo n. 151 del 2015, articolo 26, che - a pena di nullita', ex L. n. 188 citata, e a pena di inefficacia, ex Decreto Legislativo n. 151 citato - ha introdotto per le dimissioni (e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) l'onere della forma scritta. L'applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati non si attaglia, pertanto, al caso di specie, che ricade nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. pag. 6 di 12 151 del 2015.
5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, dovendosi esprimere il seguente principio di diritto: ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, articolo 26, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. (…)”(così Corte Cass., ordinanza, 26 settembre 2023, n. 27331, in senso sostanzialmente conforme, seppur riferita alla disciplina di cui all'art. 4, commi da 17 a 22 della legge n. 92 del 2012 si veda Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15006 del 4 giugno 2025). A ciò aggiungasi che la recente legge 13 dicembre 2024 n° 203 ha introdotto, all'art. 26 del D.lgs. 151/2015, il comma 7 bis, ai sensi del quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. pag. 7 di 12 Con tale disposizione, il Legislatore ha confermato che la disciplina delle dimissioni per fatto concludente del lavoratore è derogatoria rispetto all'art. 26 D.lgs. 151/2015 (“non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”): ciò significa che, prima dell'entrata in vigore del comma 7 bis, non era possibile invocare le dimissioni volontarie del lavoratore che non fossero “fatte con modalità telematiche”. Ciò posto, nell'ambito della presente controversia, è pacifico ed incontestato che il sig. non abbia mai rassegnato delle dimissioni nelle forme Parte_1 prescritte dall'art. 26 del D. lgs. 151/2015 e, pertanto, la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro effettuata al competente Centro per l'Impiego dalla società in data 31/3/2023 con la Controparte_1 motivazione delle “dimissioni per comportamento concludente” va considerata alla stregua di licenziamento orale, di cui va dichiarata l'inefficacia per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 2 della legge 604/1966 (ai sensi del quale: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. (…) 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. In ragione di quanto sopra esposto, va accordata in favore dell''odierno appellante, la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, rubricato
“Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”, ai sensi del quale: “ (…) 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui pag. 8 di 12 sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Nel caso di specie, quindi, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento orale intimato all'odierno appellante in data 31/3/2023, la va Controparte_1 condannata a reintegrare nel posto di lavoro in precedenza occupato il sig. Pt_1
e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno subito per il
[...] licenziamento di cui è stata accertata l'inefficacia, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.). L'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del sig. stando a quanto da lui allegato e documentato, Parte_1
pag. 9 di 12 va determinata nella somma di € 1.439,26 (importo non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società ex datrice di lavoro). La , inoltre, per il medesimo periodo, va condannata al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Quanto all'eccezione di aliunde perceputum proposta dalla società odierna appellata in prime cure e reiterata in questa sede, ritiene la Corte che la stessa non possa essere accolta in quanto formulata in maniera palesemente generica ed esplorativa. Ed invero, in merito all'aliunde perceptum la società allora resistente, in prime cure, non aveva svolto alcuna specifica allegazione (così come non ha fatto in questa sede), non aveva offerto alcuna prova documentale, né formulato istanze istruttorie (oggetto di inammissibile riserva) e, anche a voler prescindere da tale constatazione, lo svolgimento di altre attività lavorative da parte dell'odierno appellante non è comunque mai emerso nel giudizio a quo. A sostegno di tale conclusione, si può richiamare Cassazione n. 4056 del 16 febbraio 2021 secondo cui: “il cd. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è dunque rilevabile d'ufficio dal Giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo. Per tale ragione, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino ex actis”. A ciò aggiungasi che risulta pacifico in giurisprudenza che l'onere di allegare e provare il presupposto per la detrazione dell'aliunde perceptum grava sul datore di lavoro (tra le tante, Cass., Sez. Lav 11122/2016; Cass., Sez. Lav. 11706/2020). Nel caso di specie, tale onere assertivo e probatorio, alla luce di quanto innanzi rilevato, non può in alcun modo ritenersi esser stato assolto. Le ulteriori deduzioni svolte sul punto per la prima volta in questa sede dalla società appellata appaiono inammissibili in quanto tardive, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va accolto con statuizioni come da dispositivo,. Parte_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della in quanto parte Controparte_1
pag. 10 di 12 soccombente ex art. 91 c.p.c e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di una fase istruttoria/di trattazione in entrambi i gradi del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore, odierno appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dal sig. riformando Parte_1 integralmente la sentenza gravata, accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento orale da ritenersi comminato nei confronti dell'allora ricorrente in data 31/3/2023;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2015, condanna la CP_1
a reintegrare nel posto di lavoro in precedenza occupato il sig.
[...] Pt_1
e a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno subito per il
[...] licenziamento per cui è causa, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- determina l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del sig. nella somma lorda di € Parte_1
1.439,26;
- condanna, altresì, la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna, infine, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge. pag. 11 di 12 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12