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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/08/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 28/11/2022 al numero 11051/22 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4873/2022 nel giudizio recante R.G. 2612/C/2022, depositata il 28/09/2022;
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Sapuppo;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Natascia Controparte_1 C.F._1
Frisone;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21/02/2022 conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Salerno in persona del legale rappresentante p.t. al fine Controparte_2 di sentirla condannare al risarcimento di €1.505,17 oltre interessi legali per tutti i danni patiti (di cui: €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; €150,00 od altro importo a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza;
€605,17 a titolo di rimborso del biglietto della prenotazione aerea cancellata;
€150,00 a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito da contenersi in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del Giudice di
Pace adito nonché al pagamento delle spese e delle competenze di causa in relazione al volo non comunitario AN-Napoli, via Istanbul del 11-12.06.2020.
1 Assumeva, al riguardo, l'attore di aver acquistato un biglietto della compagnia aerea TU
AI per la tratta AN-Messico (partenza h. 8:40) BU (h. 04:40)LI
(arrivo h. 9:50) dell'11 e 12.06.2020 (voli TK 181 e TK 1879); che in data 05.06.2020 la
Compagnia comunicava al passeggero a mezzo mail che il volo TK 181 relativo alla tratta AN-
Istanbul era stato cancellato causandogli forte stress e gravissimi disagi costituiti dalla necessità di riprogrammare interamente il viaggio;
che non avendo la compagnia aerea provveduto al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito dal sig. a causa della cancellazione del volo lo stesso CP_1 si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 29.04.22, si costituiva in giudizio CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. la quale, instava per il rigetto della domanda in
[...] quanto parzialmente infondata in fatto e in diritto, sia in relazione all'an che al quantum debeatur da ridurre alla sola somma del costo del biglietto aereo pari ad €605,17 con compensazione delle spese di lite oltre Iva e Cpa. In particolare, la Compagnia aerea, con riferimento alla normativa applicabile, rilevava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione alla controversia del
Regolamento CE 261/04 istitutivo di regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato considerato che il volo era stato operato da un vettore non comunitario quale la TU AI battente bandiera turca e che il volo originava da un aeroporto situato al di fuori del territorio dell'Unione Europea diversamente da quanto previsto dall'art. 3 paragrafo 1 del Regolamento che limita espressamente il suo campo di applicazione ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. Per cui, in conseguenza dell'inapplicabilità del Reg. CE 261/04 perde di rilievo la mancata osservanza da parte della Compagnia del termine di preavviso di 14 giorni che deve intercorrere tra la comunicazione dell'avvenuta cancellazione del volo e la data programmata per la partenza espressamente previsto dal Regolamento comunitario, così come è da escludersi il riconoscimento in capo al passeggero di un indennizzo pari ad €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE 261/04 nonché di un ristoro a titolo di danno non patrimoniale del tutto sfornito di prova.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/06/2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 4873 del 2022 depositata il 28/09/2022 nell'ambito del procedimento n.
2612/C/2022 R.G., il Giudice di Pace di Salerno, dichiarando la responsabilità contrattuale ed
2 extracontrattuale del vettore aereo accoglieva la domanda dell'attore e condannava CP_2 al pagamento in favore di della somma di €1.355,17 oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dalla domanda oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €908,00 oltre Iva e Cap e rimborso come per legge.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 24/11/2022
[...]
Contr
di seguito, per comodità, semplicemente ”) in persona del Controparte_3 proprio legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata e per l'effetto rigettata la
[...] domanda proposta in primo grado da con vittoria di spese di lite e competenze di Controparte_1 causa oltre Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante ha eccepito, in via preliminare, la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la ragionevole probabilità di accoglimento del presente gravame nonché l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Salerno in favore del Giudice di
Pace di Napoli e/o di Roma in applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal e dell'art. 17 comma 3 del Reg. UE 1215/12, art. 17, ai sensi del quale la disciplina del foro del consumatore non si applica ai contratti di mero trasporto aereo in cui non vi sia stato un acquisto congiunto di trasporto e alloggio per un prezzo globale. Nel merito, l'appellante lamenta l'errata applicazione delle norme di legge avendo il Giudice di Pace ritenuto erroneamente applicabile al caso di specie il
Regolamento CE 261/04 che ai sensi della lettera b dell'art. 3 comma 1, si applica, invero, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato al di fuori dell'UE (vale a dire in un paese terzo) che si recano nell'UE quando il volo è operato da un vettore aereo titolare di una licenza in uno degli
Stati membri dell'UE (vettore UE) e non come la TU AI battente bandiera turca in quanto autorizzata a operare su licenza delle autorità aeronautiche della Repubblica Turca;
per cui, a dire dell'appellante, il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto disapplicare il Regolamento con tutte le conseguenze del caso, tra cui la non applicazione del regime compensatorio per la c.d. “perdita di tempo” in re ipsa subita dai passeggeri a causa del negato imbarco, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo a destinazione prevista dall'art. 7 del Regolamento, la quale, come stabilito dalla
Convenzione di Montreal, costituirebbe invece un'ipotesi di danno-conseguenza in base al quale il danno da ritardo in quanto riferito alla singola posizione del passeggero deve essere dallo stesso adeguatamente provato e dimostrato come conseguenza immediata e diretta del ritardo stesso.
Infine, l'appellante adduce la totale insussistenza di responsabilità del vettore aereo per inadempimento ex art. 1218 c.c. attesa la circostanza della diffusione della pandemia da Covid 19 che imponendo le cancellazioni de quibus esclude qualsiasi responsabilità del vettore in presenza di
3 circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/02/2023 ha contestato in ogni sua Controparte_1 parte l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma della sentenza appellata e condanna, in via subordinata, dell'appellante al pagamento in proprio favore dell'importo di €605,17 indebitamente trattenuto dalla Compagnia oltre alla condanna dell'appellante alle competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio rilevando, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Compagnia aerea e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
25/02/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza comunicata il 19/03/2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal
4 giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello è parzialmente fondato.
5 3.1 Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità della questione pregiudiziale di rito relativa all'incompetenza del Giudice di pace adito sollevata dall'appellante in sede di gravame posto che non ha mai, nel corso del giudizio di primo grado, mosso alcuna Controparte_2 eccezione sull'argomento proponendo solamente in appello l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Salerno in favore del Giudice di Pace di Napoli e/o Roma. Sul punto, va osservato, che una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile in applicazione del divieto di jus novorum. L'art. 345 c.p.c. statuisce al comma 2 che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” rinviando all'art. 112 c.p.c. che nel sancire il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato prevede che il giudice non possa pronunciarsi d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti richiamando espressamente l'art. 38 c.p.c. relativo all'incompetenza per materia, valore e territorio del Giudice adito. Per cui, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, se non oltre la prima udienza, e non configurandosi alcuna violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. l'eccezione di incompetenza del Giudice di pace adito è inammissibile.
3.2 Venendo al merito, giova evidenziare che con il primo motivo di gravame Controparte_2 ha impugnato la parte del provvedimento di primo grado in cui il Giudice di Pace ha affermato che
“per quanto riguarda la richiesta della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/04, va detto che tale indennizzo è dovuto in caso di soppressione del volo, tenendo conto dei disagi sofferti. Il regolamento si applica anche ai passeggeri in partenza da un paese extracomunitario a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, art. 3, co. 1., lett. b, Reg.
Ce 261/04, come nel caso di specie che l'aeroporto di arrivo di tutta la tratta è Napoli”. Orbene, secondo la compagnia aerea il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie il
Reg. CE 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo aereo, in quanto non operante con riferimento a vettori aerei non comunitari.
Tale doglianza non può che trovare accoglimento atteso che il Reg. CE 261/2004 relativo alla compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”. (art. 3, par. 1 lett. b) del Regolamento. Per
“vettore comunitario” si intende “un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei” (art. 2 lett. c) Reg. cit.).
6 Viceversa, nell'ipotesi di vettore non comunitario in partenza da uno Stato Terzo, a destinazione di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero stato extra UE, trova applicazione la sola
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 relativa al trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 del 10 Gennaio del 2004.
Per “trasporto internazionale” deve intendersi ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato. (Art.
2).
Tanto premesso, il volo prenotato dal sig. prevedeva la partenza da IC (paese CP_1 extra UE) il giorno 11.06.2020 alle ore 8:40 con scalo ad Istanbul-Turchia alle ore 4:40 (volo
TK0181 AN-Istanbul), ripartenza da Istanbul alle 8:30 e arrivo a Napoli-Italia (pase UE) alle ore 9:50 del 12.06.2020 tramite il volo (TK 1879 Istanbul-Napoli) non oggetto di cancellazione né di contestazione. Il volo interessato era dunque quello diretto da AN ad Istanbul (TK0181) operato dal vettore TU AI battente bandiera turca;
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Reg. 261/04 sopra citato, la compagnia aerea in questione non può essere qualificata come “vettore comunitario”, in quanto la sua sede principale è situata ad Istanbul cioè in un paese terzo rispetto all'UE, a nulla rilevando la circostanza che la compagnia aerea odierna appellante abbia una sede secondaria in Italia, trattandosi, in ogni caso, di persona giuridica extracomunitaria in quanto autorizzata a operare su licenza delle autorità aeronautiche della Repubblica Turca.
Né può rilevare che la destinazione finale del viaggio fosse in ambito UE (Napoli), non avendo dimostrato l'attore, né dedotto, che i due biglietti siano stati oggetto di un'unica prenotazione.
Non vi è alcun dubbio, quindi, sul fatto che la vicenda in questione vada risolta alla luce della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, avendo il Giudice di primo grado errato nel ritenere applicabile la normativa comunitaria e, dunque, nel riconoscere all'attore, odierno appellato, la relativa compensazione pecuniaria pari ad €600,00 ai sensi dell'art. 7 lett c) Regolamento (CE) n.
261/2004.
Non essendo dunque applicabile al caso in esame il Reg. UE 2004 non vi è alcuno spazio per il rimedio indennitario riconosciuto ai passeggeri dal suddetto regolamento quanto piuttosto un rimedio risarcitorio espressamente previsto dalla Convenzione.
Difatti, diversamente dal Regolamento n. 261/2004, che si basa sul principio indennitario introducendo delle presunzioni sia con riferimento all'elemento soggettivo della colpa sia con
7 riguardo alla sussistenza e alla quantificazione del danno, la Convenzione di Montreal del '99 si fonda su un principio risarcitorio anche in ossequio ai principi del nostro ordinamento in tema di riparto dell'onere di allegazione e prova (artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.) e del principio della vicinanza della prova, comportando l'onere in capo a parte attrice (odierno appellato) di provare e quantificare il danno effettivamente patito, salvo poi limitarne l'importo massimo liquidabile ai sensi del cit. art. 22 della Convenzione relativa a “limitazioni di responsabilità per il ritardo”.
In base alla più recente giurisprudenza va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
Incombe, dunque, sul passeggero, alla luce della Convenzione di Montreal in combinato con il sistema giuridico italiano, l'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, ossia l'esistenza di uno specifico pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno, ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
Sul punto, l'art. 949 bis del Codice della Navigazione prevede che il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Inoltre, l'art. 1681, comma 1, c.c. relativo alla “responsabilità del vettore” dispone che “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio […] se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Giova, pertanto, osservare che in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. n. 1484/2018).
La Convenzione introduce, dunque, una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era
8 ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
Per cui, ai sensi della Convenzione di Montreal e degli artt. 1681 c.c. e 949-bis del Codice della navigazione, il vettore aereo è responsabile dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione del contratto di trasporto aereo e dei danni conseguenti al ritardo o alla cancellazione, in assenza di circostanze eccezionali esimenti.
La Corte di Giustizia ha in più occasioni ribadito che la scelta del termine “eccezionale” è indicativa della volontà di offrire la massima tutela al viaggiatore escludendo la responsabilità del vettore solo nel caso in cui la cancellazione del volo sia determinata da eventi del tutto incontrollabili.
Nel caso in oggetto, l'appellante, ha invocato a propria giustificazione la sussistenza di un'ipotesi eccezionale di forza maggiore individuata nella diffusione della pandemia da COVID -19 del tutto esulante dalla sfera di controllo del vettore che, dunque, non avrebbe potuto in alcun modo evitare la cancellazione del volo TK0181 AN/Istanbul dell'11.06.2020 anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Orbene, la prova della fonte nonché dell'esistenza del contratto di trasporto può dirsi raggiunta per tabulas poiché il sig. ha prodotto in primo grado la ricevuta della prenotazione dei Controparte_1 due biglietti aerei costituente documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto alla prestazione di trasporto nonché prova dell'avvenuta conclusione del contratto di trasporto aereo tra il vettore e il passeggero indicato nel biglietto. Tale circostanza non è mai stata contestata dalla compagnia aerea che ha, anzi, in primo grado riconosciuto essa stessa il diritto al rimborso dell'intero prezzo del biglietto pari ad €605,17 come conseguenza della cancellazione del volo per emergenza da Covid-19 invocata quale circostanza esimente dall'appellante ma mai concretamente dimostrata ai fini dell'esonero della responsabilità non avendo la Compagnia aerea mai provato la sussistenza delle restrizioni imposte dai Governi per limitare l'operatività degli aeroporti e la mobilità delle persone sul territorio.
Considerata l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del Regolamento CE 261/2004 e, di conseguenza, l'art. 5 lett c) iii va poi riformata la parte della sentenza in cui il Giudice di Prime cure ha ritenuto corretto riconoscere in favore di l'ulteriore somma di €150,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento in via equitativa per mancata assistenza dopo il preavviso di soli 5 giorni della soppressione del volo da parte della compagnia aerea. Ad ogni modo, il pregiudizio subito dal passeggero a causa della mancata comunicazione della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell'orario di partenza previsto avrebbe dovuto essere dimostrato in termini di danno sia morale che patrimoniale trattandosi non di un danno-evento ma di un danno quale conseguenza immediata e diretta dell'evento (ritardo o cancellazione) stesso.
9 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, non può essere riconosciuto il diritto dell'appellato al pagamento della somma di €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria e della somma di €150,00 per la mancata informativa ed assistenza, perché legato all'applicazione del Reg.
(Ce) 261/04, che nel caso di specie va esclusa;
né il diritto al pagamento della somma di €150,00 a titolo di risarcimento del danno (peraltro già disconosciuta dal giudice di prime cure in mancanza di prova specifica sul punto), potendosi riconoscere unicamente il diritto al rimborso della somma sborsata per l'acquisto del biglietto, pari ad €605,17.
4. Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 11051/2022
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di €600,00 e di € 150,00 riconosciuti dal Giudice di Prime cure a titolo di compensazione pecuniaria e di danno ulteriore per la mancata assistenza in applicazione del Regolamento CE 261/2004.
- Riconosce in favore dell'appellato il pagamento della sola somma pari ad € 605,17 relativa al rimborso del biglietto TK 181 non usufruito e cancellato dalla Compagnia Aerea senza giustificato motivo.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 21.08.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 28/11/2022 al numero 11051/22 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4873/2022 nel giudizio recante R.G. 2612/C/2022, depositata il 28/09/2022;
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Sapuppo;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Natascia Controparte_1 C.F._1
Frisone;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21/02/2022 conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Salerno in persona del legale rappresentante p.t. al fine Controparte_2 di sentirla condannare al risarcimento di €1.505,17 oltre interessi legali per tutti i danni patiti (di cui: €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; €150,00 od altro importo a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza;
€605,17 a titolo di rimborso del biglietto della prenotazione aerea cancellata;
€150,00 a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito da contenersi in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del Giudice di
Pace adito nonché al pagamento delle spese e delle competenze di causa in relazione al volo non comunitario AN-Napoli, via Istanbul del 11-12.06.2020.
1 Assumeva, al riguardo, l'attore di aver acquistato un biglietto della compagnia aerea TU
AI per la tratta AN-Messico (partenza h. 8:40) BU (h. 04:40)LI
(arrivo h. 9:50) dell'11 e 12.06.2020 (voli TK 181 e TK 1879); che in data 05.06.2020 la
Compagnia comunicava al passeggero a mezzo mail che il volo TK 181 relativo alla tratta AN-
Istanbul era stato cancellato causandogli forte stress e gravissimi disagi costituiti dalla necessità di riprogrammare interamente il viaggio;
che non avendo la compagnia aerea provveduto al rimborso del prezzo del biglietto non usufruito dal sig. a causa della cancellazione del volo lo stesso CP_1 si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 29.04.22, si costituiva in giudizio CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. la quale, instava per il rigetto della domanda in
[...] quanto parzialmente infondata in fatto e in diritto, sia in relazione all'an che al quantum debeatur da ridurre alla sola somma del costo del biglietto aereo pari ad €605,17 con compensazione delle spese di lite oltre Iva e Cpa. In particolare, la Compagnia aerea, con riferimento alla normativa applicabile, rilevava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione alla controversia del
Regolamento CE 261/04 istitutivo di regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato considerato che il volo era stato operato da un vettore non comunitario quale la TU AI battente bandiera turca e che il volo originava da un aeroporto situato al di fuori del territorio dell'Unione Europea diversamente da quanto previsto dall'art. 3 paragrafo 1 del Regolamento che limita espressamente il suo campo di applicazione ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. Per cui, in conseguenza dell'inapplicabilità del Reg. CE 261/04 perde di rilievo la mancata osservanza da parte della Compagnia del termine di preavviso di 14 giorni che deve intercorrere tra la comunicazione dell'avvenuta cancellazione del volo e la data programmata per la partenza espressamente previsto dal Regolamento comunitario, così come è da escludersi il riconoscimento in capo al passeggero di un indennizzo pari ad €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE 261/04 nonché di un ristoro a titolo di danno non patrimoniale del tutto sfornito di prova.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/06/2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 4873 del 2022 depositata il 28/09/2022 nell'ambito del procedimento n.
2612/C/2022 R.G., il Giudice di Pace di Salerno, dichiarando la responsabilità contrattuale ed
2 extracontrattuale del vettore aereo accoglieva la domanda dell'attore e condannava CP_2 al pagamento in favore di della somma di €1.355,17 oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dalla domanda oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €908,00 oltre Iva e Cap e rimborso come per legge.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 24/11/2022
[...]
Contr
di seguito, per comodità, semplicemente ”) in persona del Controparte_3 proprio legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata e per l'effetto rigettata la
[...] domanda proposta in primo grado da con vittoria di spese di lite e competenze di Controparte_1 causa oltre Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante ha eccepito, in via preliminare, la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la ragionevole probabilità di accoglimento del presente gravame nonché l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Salerno in favore del Giudice di
Pace di Napoli e/o di Roma in applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal e dell'art. 17 comma 3 del Reg. UE 1215/12, art. 17, ai sensi del quale la disciplina del foro del consumatore non si applica ai contratti di mero trasporto aereo in cui non vi sia stato un acquisto congiunto di trasporto e alloggio per un prezzo globale. Nel merito, l'appellante lamenta l'errata applicazione delle norme di legge avendo il Giudice di Pace ritenuto erroneamente applicabile al caso di specie il
Regolamento CE 261/04 che ai sensi della lettera b dell'art. 3 comma 1, si applica, invero, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato al di fuori dell'UE (vale a dire in un paese terzo) che si recano nell'UE quando il volo è operato da un vettore aereo titolare di una licenza in uno degli
Stati membri dell'UE (vettore UE) e non come la TU AI battente bandiera turca in quanto autorizzata a operare su licenza delle autorità aeronautiche della Repubblica Turca;
per cui, a dire dell'appellante, il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto disapplicare il Regolamento con tutte le conseguenze del caso, tra cui la non applicazione del regime compensatorio per la c.d. “perdita di tempo” in re ipsa subita dai passeggeri a causa del negato imbarco, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo a destinazione prevista dall'art. 7 del Regolamento, la quale, come stabilito dalla
Convenzione di Montreal, costituirebbe invece un'ipotesi di danno-conseguenza in base al quale il danno da ritardo in quanto riferito alla singola posizione del passeggero deve essere dallo stesso adeguatamente provato e dimostrato come conseguenza immediata e diretta del ritardo stesso.
Infine, l'appellante adduce la totale insussistenza di responsabilità del vettore aereo per inadempimento ex art. 1218 c.c. attesa la circostanza della diffusione della pandemia da Covid 19 che imponendo le cancellazioni de quibus esclude qualsiasi responsabilità del vettore in presenza di
3 circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/02/2023 ha contestato in ogni sua Controparte_1 parte l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma della sentenza appellata e condanna, in via subordinata, dell'appellante al pagamento in proprio favore dell'importo di €605,17 indebitamente trattenuto dalla Compagnia oltre alla condanna dell'appellante alle competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio rilevando, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Compagnia aerea e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
25/02/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza comunicata il 19/03/2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal
4 giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello è parzialmente fondato.
5 3.1 Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità della questione pregiudiziale di rito relativa all'incompetenza del Giudice di pace adito sollevata dall'appellante in sede di gravame posto che non ha mai, nel corso del giudizio di primo grado, mosso alcuna Controparte_2 eccezione sull'argomento proponendo solamente in appello l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Salerno in favore del Giudice di Pace di Napoli e/o Roma. Sul punto, va osservato, che una questione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile in applicazione del divieto di jus novorum. L'art. 345 c.p.c. statuisce al comma 2 che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” rinviando all'art. 112 c.p.c. che nel sancire il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato prevede che il giudice non possa pronunciarsi d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti richiamando espressamente l'art. 38 c.p.c. relativo all'incompetenza per materia, valore e territorio del Giudice adito. Per cui, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, se non oltre la prima udienza, e non configurandosi alcuna violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. l'eccezione di incompetenza del Giudice di pace adito è inammissibile.
3.2 Venendo al merito, giova evidenziare che con il primo motivo di gravame Controparte_2 ha impugnato la parte del provvedimento di primo grado in cui il Giudice di Pace ha affermato che
“per quanto riguarda la richiesta della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/04, va detto che tale indennizzo è dovuto in caso di soppressione del volo, tenendo conto dei disagi sofferti. Il regolamento si applica anche ai passeggeri in partenza da un paese extracomunitario a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, art. 3, co. 1., lett. b, Reg.
Ce 261/04, come nel caso di specie che l'aeroporto di arrivo di tutta la tratta è Napoli”. Orbene, secondo la compagnia aerea il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie il
Reg. CE 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo aereo, in quanto non operante con riferimento a vettori aerei non comunitari.
Tale doglianza non può che trovare accoglimento atteso che il Reg. CE 261/2004 relativo alla compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”. (art. 3, par. 1 lett. b) del Regolamento. Per
“vettore comunitario” si intende “un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei” (art. 2 lett. c) Reg. cit.).
6 Viceversa, nell'ipotesi di vettore non comunitario in partenza da uno Stato Terzo, a destinazione di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero stato extra UE, trova applicazione la sola
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 relativa al trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 del 10 Gennaio del 2004.
Per “trasporto internazionale” deve intendersi ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato. (Art.
2).
Tanto premesso, il volo prenotato dal sig. prevedeva la partenza da IC (paese CP_1 extra UE) il giorno 11.06.2020 alle ore 8:40 con scalo ad Istanbul-Turchia alle ore 4:40 (volo
TK0181 AN-Istanbul), ripartenza da Istanbul alle 8:30 e arrivo a Napoli-Italia (pase UE) alle ore 9:50 del 12.06.2020 tramite il volo (TK 1879 Istanbul-Napoli) non oggetto di cancellazione né di contestazione. Il volo interessato era dunque quello diretto da AN ad Istanbul (TK0181) operato dal vettore TU AI battente bandiera turca;
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Reg. 261/04 sopra citato, la compagnia aerea in questione non può essere qualificata come “vettore comunitario”, in quanto la sua sede principale è situata ad Istanbul cioè in un paese terzo rispetto all'UE, a nulla rilevando la circostanza che la compagnia aerea odierna appellante abbia una sede secondaria in Italia, trattandosi, in ogni caso, di persona giuridica extracomunitaria in quanto autorizzata a operare su licenza delle autorità aeronautiche della Repubblica Turca.
Né può rilevare che la destinazione finale del viaggio fosse in ambito UE (Napoli), non avendo dimostrato l'attore, né dedotto, che i due biglietti siano stati oggetto di un'unica prenotazione.
Non vi è alcun dubbio, quindi, sul fatto che la vicenda in questione vada risolta alla luce della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, avendo il Giudice di primo grado errato nel ritenere applicabile la normativa comunitaria e, dunque, nel riconoscere all'attore, odierno appellato, la relativa compensazione pecuniaria pari ad €600,00 ai sensi dell'art. 7 lett c) Regolamento (CE) n.
261/2004.
Non essendo dunque applicabile al caso in esame il Reg. UE 2004 non vi è alcuno spazio per il rimedio indennitario riconosciuto ai passeggeri dal suddetto regolamento quanto piuttosto un rimedio risarcitorio espressamente previsto dalla Convenzione.
Difatti, diversamente dal Regolamento n. 261/2004, che si basa sul principio indennitario introducendo delle presunzioni sia con riferimento all'elemento soggettivo della colpa sia con
7 riguardo alla sussistenza e alla quantificazione del danno, la Convenzione di Montreal del '99 si fonda su un principio risarcitorio anche in ossequio ai principi del nostro ordinamento in tema di riparto dell'onere di allegazione e prova (artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.) e del principio della vicinanza della prova, comportando l'onere in capo a parte attrice (odierno appellato) di provare e quantificare il danno effettivamente patito, salvo poi limitarne l'importo massimo liquidabile ai sensi del cit. art. 22 della Convenzione relativa a “limitazioni di responsabilità per il ritardo”.
In base alla più recente giurisprudenza va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
Incombe, dunque, sul passeggero, alla luce della Convenzione di Montreal in combinato con il sistema giuridico italiano, l'onere di allegare e di provare gli elementi costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, ossia l'esistenza di uno specifico pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno, ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
Sul punto, l'art. 949 bis del Codice della Navigazione prevede che il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Inoltre, l'art. 1681, comma 1, c.c. relativo alla “responsabilità del vettore” dispone che “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio […] se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Giova, pertanto, osservare che in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. n. 1484/2018).
La Convenzione introduce, dunque, una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era
8 ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
Per cui, ai sensi della Convenzione di Montreal e degli artt. 1681 c.c. e 949-bis del Codice della navigazione, il vettore aereo è responsabile dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione del contratto di trasporto aereo e dei danni conseguenti al ritardo o alla cancellazione, in assenza di circostanze eccezionali esimenti.
La Corte di Giustizia ha in più occasioni ribadito che la scelta del termine “eccezionale” è indicativa della volontà di offrire la massima tutela al viaggiatore escludendo la responsabilità del vettore solo nel caso in cui la cancellazione del volo sia determinata da eventi del tutto incontrollabili.
Nel caso in oggetto, l'appellante, ha invocato a propria giustificazione la sussistenza di un'ipotesi eccezionale di forza maggiore individuata nella diffusione della pandemia da COVID -19 del tutto esulante dalla sfera di controllo del vettore che, dunque, non avrebbe potuto in alcun modo evitare la cancellazione del volo TK0181 AN/Istanbul dell'11.06.2020 anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Orbene, la prova della fonte nonché dell'esistenza del contratto di trasporto può dirsi raggiunta per tabulas poiché il sig. ha prodotto in primo grado la ricevuta della prenotazione dei Controparte_1 due biglietti aerei costituente documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto alla prestazione di trasporto nonché prova dell'avvenuta conclusione del contratto di trasporto aereo tra il vettore e il passeggero indicato nel biglietto. Tale circostanza non è mai stata contestata dalla compagnia aerea che ha, anzi, in primo grado riconosciuto essa stessa il diritto al rimborso dell'intero prezzo del biglietto pari ad €605,17 come conseguenza della cancellazione del volo per emergenza da Covid-19 invocata quale circostanza esimente dall'appellante ma mai concretamente dimostrata ai fini dell'esonero della responsabilità non avendo la Compagnia aerea mai provato la sussistenza delle restrizioni imposte dai Governi per limitare l'operatività degli aeroporti e la mobilità delle persone sul territorio.
Considerata l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del Regolamento CE 261/2004 e, di conseguenza, l'art. 5 lett c) iii va poi riformata la parte della sentenza in cui il Giudice di Prime cure ha ritenuto corretto riconoscere in favore di l'ulteriore somma di €150,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento in via equitativa per mancata assistenza dopo il preavviso di soli 5 giorni della soppressione del volo da parte della compagnia aerea. Ad ogni modo, il pregiudizio subito dal passeggero a causa della mancata comunicazione della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell'orario di partenza previsto avrebbe dovuto essere dimostrato in termini di danno sia morale che patrimoniale trattandosi non di un danno-evento ma di un danno quale conseguenza immediata e diretta dell'evento (ritardo o cancellazione) stesso.
9 In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, non può essere riconosciuto il diritto dell'appellato al pagamento della somma di €600,00 a titolo di compensazione pecuniaria e della somma di €150,00 per la mancata informativa ed assistenza, perché legato all'applicazione del Reg.
(Ce) 261/04, che nel caso di specie va esclusa;
né il diritto al pagamento della somma di €150,00 a titolo di risarcimento del danno (peraltro già disconosciuta dal giudice di prime cure in mancanza di prova specifica sul punto), potendosi riconoscere unicamente il diritto al rimborso della somma sborsata per l'acquisto del biglietto, pari ad €605,17.
4. Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese del secondo grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 11051/2022
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di €600,00 e di € 150,00 riconosciuti dal Giudice di Prime cure a titolo di compensazione pecuniaria e di danno ulteriore per la mancata assistenza in applicazione del Regolamento CE 261/2004.
- Riconosce in favore dell'appellato il pagamento della sola somma pari ad € 605,17 relativa al rimborso del biglietto TK 181 non usufruito e cancellato dalla Compagnia Aerea senza giustificato motivo.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 21.08.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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