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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32594-1/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice nel procedimento camerale ex artt. 35-bis del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 32594-1/2024 R.G., promosso da:
(C.U.I. 066TI7H) Parte_1
1.04.1996, rappresentato e difeso dall'Avvocato KANU Sidiki del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), alla Via Stradella, n. 15 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano resistente
sentita la relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 sull'istanza depositata in data 11.01.2025 di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.) con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza, a norma dell'art. 28-ter comma 1 lett. a) del D. Lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente.
1) Devesi premettere che la persona ricorrente ha proposto ricorso il 19.09.2024 avverso il provvedimento testé citato, emesso il 13.05.2024. Rilevata l'assenza in atti della prova di notifica del provvedimento impugnato, con ordinanza del 13.01.2025 la giudice designata ha chiesto alle parti di produrre la documentazione attestante la tempestività del ricorso;
tuttavia, la competente C.T. nulla ha prodotto, mentre la difesa ha prodotto gli screenshot di plurime e-mail con le quali ha richiesto la prova della notifica alla C.T., sicché deve essere riservata al merito la valutazione sulla tempestività del ricorso. Ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato è ictu oculi adottato all'esito di una procedura ordinaria e, pertanto, è sospeso ex lege, come si evince dal mancato riferimento ad una procedura accelerata nel corpo dello stesso provvedimento e dalla circostanza che in sede di audizione non è stato fornito alcun avviso in merito ad un'eventuale procedura accelerata.
2) Svolte tali premesse, è opportuno evidenziare che le evidenze probatorie disponibili non possono che indurre ad accogliere la proposta istanza di sospensione del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo della protezione cd. speciale. Difatti, risulta per tabulas che la persona ricorrente è giunta in Italia il 24.09.2021 (cfr. modello C3 depositato dalla difesa il 28.03.2025) Riguardo alla sua situazione abitativa, è stata prodotta una dichiarazione di ospitalità relativa ad un immobile sito in Milano (MI), alla Via Francesco Cavezzali, n. 11, valida sino alla data del 10.05.2025 (cfr. doc. 9 allegato alla memoria integrativa del 26.02.2025). Riguardo alla condizione lavorativa, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente ha lavorato dal mese di gennaio 2022 sino all'attualità, salvo alcuni periodi in cui ha beneficiato della Naspi (cfr. estratto conto previdenziale , contratti di lavoro e buste paga, docc. 4 - 8 allegati alla memoria integrativa del 26.02.2025) CP_2 Pertan salvo quanto detto sopra in merito alla procedura adottata, il complesso degli elementi testé sinteticamente riportati fonderebbe comunque, ad avviso del Collegio, le gravi e circostanziate ragioni, ex art. 35- bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998, che consentono di sospendere l'impugnato provvedimento. Pena, in caso contrario, la evidente violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare della persona ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 13.05.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale presentata da (C.U.I. ), nato a [...], Monofiya Parte_1 C.F._1 (EGITTO) in Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025.
La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice nel procedimento camerale ex artt. 35-bis del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 32594-1/2024 R.G., promosso da:
(C.U.I. 066TI7H) Parte_1
1.04.1996, rappresentato e difeso dall'Avvocato KANU Sidiki del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), alla Via Stradella, n. 15 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano resistente
sentita la relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 sull'istanza depositata in data 11.01.2025 di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.) con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza, a norma dell'art. 28-ter comma 1 lett. a) del D. Lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente.
1) Devesi premettere che la persona ricorrente ha proposto ricorso il 19.09.2024 avverso il provvedimento testé citato, emesso il 13.05.2024. Rilevata l'assenza in atti della prova di notifica del provvedimento impugnato, con ordinanza del 13.01.2025 la giudice designata ha chiesto alle parti di produrre la documentazione attestante la tempestività del ricorso;
tuttavia, la competente C.T. nulla ha prodotto, mentre la difesa ha prodotto gli screenshot di plurime e-mail con le quali ha richiesto la prova della notifica alla C.T., sicché deve essere riservata al merito la valutazione sulla tempestività del ricorso. Ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato è ictu oculi adottato all'esito di una procedura ordinaria e, pertanto, è sospeso ex lege, come si evince dal mancato riferimento ad una procedura accelerata nel corpo dello stesso provvedimento e dalla circostanza che in sede di audizione non è stato fornito alcun avviso in merito ad un'eventuale procedura accelerata.
2) Svolte tali premesse, è opportuno evidenziare che le evidenze probatorie disponibili non possono che indurre ad accogliere la proposta istanza di sospensione del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo della protezione cd. speciale. Difatti, risulta per tabulas che la persona ricorrente è giunta in Italia il 24.09.2021 (cfr. modello C3 depositato dalla difesa il 28.03.2025) Riguardo alla sua situazione abitativa, è stata prodotta una dichiarazione di ospitalità relativa ad un immobile sito in Milano (MI), alla Via Francesco Cavezzali, n. 11, valida sino alla data del 10.05.2025 (cfr. doc. 9 allegato alla memoria integrativa del 26.02.2025). Riguardo alla condizione lavorativa, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente ha lavorato dal mese di gennaio 2022 sino all'attualità, salvo alcuni periodi in cui ha beneficiato della Naspi (cfr. estratto conto previdenziale , contratti di lavoro e buste paga, docc. 4 - 8 allegati alla memoria integrativa del 26.02.2025) CP_2 Pertan salvo quanto detto sopra in merito alla procedura adottata, il complesso degli elementi testé sinteticamente riportati fonderebbe comunque, ad avviso del Collegio, le gravi e circostanziate ragioni, ex art. 35- bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998, che consentono di sospendere l'impugnato provvedimento. Pena, in caso contrario, la evidente violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare della persona ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 13.05.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale presentata da (C.U.I. ), nato a [...], Monofiya Parte_1 C.F._1 (EGITTO) in Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025.
La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri