TRIB
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
VIA MADONNA DELLA PIETÀ N. 28 (CF: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore (CF: , sito in Via Madonna Parte_2 C.F._1 della Pietà n. 28 in San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Fioretti del foro di Fermo
-ATTORE-
contro
:
AVV. (CF: , nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/07/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Recchi
-CONVENUTO-
nonchè
(cf. - p. iva ), , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3
corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale Dott. CP_4 come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso l' , Organizzazione_1
Direzione I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021, atto Notaio di Milano, Org_2 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
-TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in data 21.07.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato il di San Parte_3
Benedetto del Tronto conveniva in giudizio l'Avv. deducendo, in sintesi e per quanto di CP_1
interesse, che:
- Negli anni 2005/2006, l'impresa svolgeva lavori di costruzione del Controparte_5
palazzo sito in San Benedetto del Tronto, alla Via Madonna della Pietà n. 28, ma sin dal 2007 il fabbricato mostrava vizi tali da poterli sussumere nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., ragion per cui il condominio tentava di comporre bonariamente la vicenda, senza alcun esito positivo
- l'08/09/2009 il condominio conferiva all'Avv. l'incarico per l'esercizio CP_1 dell'azione di denuncia e risarcimento dei vizi ed il legale nominava l'Ing. affinché Per_2
redigesse una perizia rimessa il 04/01/2010;
- con tre lettere raccomandate datate 27.01.10, 03.03.10,27.10.10, il legale effettuava la denuncia dei vizi senza però incardinare azione giudiziaria nell'anno 2011;
- in seguito a sollecitazione da parte dell'assemblea, in data 28/04/11 l'Avv. faceva CP_1
pervenire al condominio una comunicazione nella quale dava atto di non aver ancora ricevuto una proposta transattiva ed il condominio sollecitava l'amministratore a contattare l'Avv. CP_1
affinché si attivasse;
- con comunicazione del 18.10.2011 la respingeva ogni addebito, ma si Controparte_6
dichiarava disponibile a transigere la posizione mediante proposta contenuta in scrittura privata che l'assemblea condominiale rifiutava con delibera del 29.03.2012;
- il 05/09/2012 l'assemblea deliberava la messa in mora dell'impresa Controparte_7 conferendo mandato all'Avv. cui veniva inviata la delibera del 05/09/2012 contenente il CP_1
mandato ad agire, reiterando la volontà di procedere contro l'impresa anche con la delibera del
4.10.2013
- il 04/04/2014 l'Avv. notificava un accertamento tecnico preventivo che CP_1 riconosceva l'esistenza di alcuni vizi lamentati e incardinava poi il giudizio di merito nell'anno
2016, procedimento che giungeva a sentenza senza istruttoria poiché il giudice riteneva l'azione prescritta poiché esercitata oltre l'anno dalla denuncia dei vizi;
pagina 2 di 14 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell' Avv.
consistita nell'omesso svolgimento di attività necessarie, nella violazione dei doveri di CP_1 diligenza e di informazione durante l'espletamento dell'incarico professionale, nell'inadempimento contrattuale del mandato giudiziale e stragiudiziale ricevuto dal Via Madonna della Pietà n. Parte_1
28 di San Benedetto del Tronto e per l'effetto: Accertare e dichiarare la risoluzione del mandato professionale, accertando che nulla è dovuto dal per Controparte_8
l'espletamento dell'attività del professionista e, in ogni caso, Condannare il convenuto Avv. CP_1 alla restituzione delle somme ricevute per l'attività svolta ed al risarcimento del danno in favore del
Condominio attore quantificato complessivamente in € 69.510,00 oltre IVA (se dovuta) quale perdita di chance oltre ad € 12.449,41, quale restituzione di somme spese e così in totale € 81.959,41 oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal compimento della prescrizione, quanto ad € 69.510,00 e dai rispettivi pagamenti, quanto ad € 12.449,41, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa per tutti i motivi meglio descritti in parte narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso delle spese anticipate.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in CP_1
diritto e, autorizzato a chiamare in causa compagnia assicurativa, rassegnava le seguenti CP_2 conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale respingere integralmente la domanda attrice come avanzata nei confronti dell'Avv. CP_1
poiché totalmente infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum, dichiarando, conseguentemente, l'Avv. non tenuto al pagamento di somma alcuna in favore di parte CP_1
attrice per i titoli dedotti in domanda, con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice e di rigetto della superiore richiesta avanzata in via principale con riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. dichiarare in ogni caso la AG CP_1 RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano
[...] alla Piazza Vetra n. 17, tenuta a garantire e manlevare l'Avv. da ogni pregiudizio CP_1 patrimoniale derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo che dovesse essere riconosciuto al Controparte_8
a titolo risarcitorio ovvero condannarla a restituire all'Avv. la somma
[...] CP_1 che questi dovesse essere condannato a pagare all'attore, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Autorizzata in data 24.06.2022 la chiamata di terzo, si costituiva contestando le CP_2
avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al pagina 3 di 14 Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; Nel merito, in via di subordine: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e della sussistenza di altre polizze contratte per il medesimo periodo di vigenza rispetto a quella negoziata con l'esponente; In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il procedimento - dopo la trattazione, in assenza di istruttoria orale ed ordinato all' Avv nonché CP_1
agli Avv.ti Fabio Esposto e Erasmo Nicola Esposto di depositare in giudizio entro il 30.6.2023 tutti gli atti in loro possesso afferenti i procedimenti n. 2148/16 ed 850/14- giungeva all'udienza del
21.07.2023, nel corso della quale le parti formulavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione.
Passando al merito della vicenda, era onere dell'attore fornire prova dei presupposti costitutivi del vantato diritto risarcitorio ed in primis che il convenuto fosse obbligato alla prestazione che la domanda presuppone ed assume per come dovuta, ma omessa dal professionista convenuto.
La responsabilità dell'avvocato è disciplinata da diverse norme e tra le disposizioni del codice civile vi sono certamente l'art. 1176 co. 2 sulla diligenza media del professionista;
l'art. 1218 c.c in materia di responsabilità del debitore;
l'art. 2236 c.c., rubricato “responsabilità del prestatore d'opera”, secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (esclusa dunque la colpa lieve); né può omettersi di considerare la disciplina dettata per il contratto di mandato (artt. 1703 e ss. c.c.) che, tra l'altro, prescrive un minor rigore nel valutare la colpa per responsabilità del mandatario che non abbia ricevuto il compenso (art. 1710 c.c.).
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone, a sua volta, la prova del danno e del nesso causale - alla stregua dei criteri probabilistici - tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il pagina 4 di 14 risarcimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3830 del 08/02/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 3822 del 08/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020).
Occorre, poi, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio, giacché, in entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma solo nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato
(cfr. Cass. Sez 3, sent. n. 25112 del 2017,Cass. Sez. 3, ord. n. 10320 del 2018, ; Cass., Sez. III, ord.
26/01/2022, n. 2348).
Tanto premesso, la procura - che ha propria autonomia rispetto al rapporto di patrocinio (cfr. Cass. sent.
n. 14276/2017)- costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e deve essere redatta per iscritto. Il mandato sostanziale, o anche contratto di patrocinio, costituisce, invece, un negozio bilaterale con cui il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di mandato, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass. sent. n. 10454/2002; Cass. sent. n. 18450/2014; Cass. sent.
n. 13927/2015; Cass. sent. n. 20865/2019). Il rapporto che ora ci occupa viene pertanto regolato
(anche) dalle norme relative al contratto di mandato (art. 1703 c.c. e ss.), con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici a favore del mandante;
altresì viene regolato dal contratto di prestazione d'opera intellettuale con cui il prestatore svolge la propria attività professionale a favore del committente (art. 2229 c.c.).
pagina 5 di 14 Nel caso di specie, in un primo momento (assemblea dell'8.9.2009: ndr), all'avv. viene conferito CP_1
un mandato stragiudiziale specifico, ossia un incarico allo svolgimento di attività per conto dell'attore al di fuori della sede processuale e limitato a presentare una lettera di contestazione dei vizi sino a quel momento rilevati dal condominio (cfr. verbale assemblea dell' 8.9.2009 di cui si riporta uno stralcio:
Conformemente al mandato ricevuto, l'odierno convenuto convocava un tecnico (Ing. Persona_3
ndr) affinché redigesse un elaborato sulle problematiche evidenziate dal condominio e
[...]
l'ingegnere rimetteva la relazione il 4.1.2010. Immediatamente il si attivava con tre lettere CP_1
raccomandate del 27.1.2010, 03.03.2010 e 27.10.2010 denunciando i vizi (cfr. all 12 diffide . In CP_1 data 27.10.2010 il legale notiziava l'amministratore della necessità di avviare l'azione giudiziaria in assenza di congruo riscontro da controparte cui aveva dato termine sino al 7.11.2010 per fissare un incontro alla presenza di tecnici e legali. In data 18.10.2011, e quindi prima che si compisse la prescrizione annuale, il legale della si dichiarava disponibile a transigere la Controparte_10
posizione, allegando proposta economica che l'assemblea – con delibera del 29.3.2012, di talchè dopo che era spirato il termine annuale- decideva di rifiutare. Alla medesima riunione – come da estratto del verbale che si riporta - il condominio riteneva di indire una nuova assemblea entro il maggio 2012 alla presenza dell'Avv. CP_1
In concreto, la riunione veniva convocata solo in data 05.09.2012 ed in tal sede veniva conferito al il mandato a mettere in mora la società con conseguente inoltro al legale CP_1 CP_6 CP_5
pagina 6 di 14 delle visure catastali in data 19.10.12, attività che il onorava a stretto giro, mettendo in mora CP_1
l'impresa nel dicembre 2012.
Pertanto, alcun mandato di agire in sede processuale era conferito – sino a quel momento - al CP_1
come si evince dalla circostanza che ad esso stesso veniva indicato di predisporre il preventivo di spesa per la causa da promuovere solo in mancanza di riscontro alla messa in mora (cfr. stralcio verbale che si riporta).
A ben vedere, il mandato ad agire in sede processuale era conferito all'odierno convenuto solo all'assemblea del 04.10.2023, allorquando la riunione deliberava di procedere con il contenzioso con la ditta e invitava l'amministratore a contattare il ovvero altro CP_6 CP_5 CP_1
professionista La circostanza che sino a tale data l'assemblea non intendeva che il legale adisse il
Tribunale è confermata dal fatto che, all'assemblea del 2013, i condomini opzionavano persino la possibilità di procedere al giudizio con un diverso avvocato (cfr. verbale assemblea 4.10.2013 di cui si riporta uno stralcio).
Solo in data 13.3.2014 veniva effettivamente sottoscritta procura alle liti (cfr. all. 16 comparsa di costituzione).
pagina 7 di 14 Così ricostruiti i fatti, emerge che sino all'ottobre 2013 il mandato conferito all'Avvocato aveva come unico oggetto il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l'incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa, la successiva causa civile. La conclusione de qua è avvalorata dalla stessa difesa dell'attore che afferma che “vi sono ben due procure alle liti giudiziarie: una del 13.3.2014
e una del 03.07.2015 (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale).
Come precisato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13585/2020, ferme restando le regole generali di diligenza, il professionista non è obbligato ad interrompere la prescrizione quando il mandato viene conferito limitatamente al solo compimento della fase stragiudiziale, l'incarico cessa alla definizione della fase de qua quando implicitamente ed inevitabilmente l'unica alternativa possibile è quella dell'instaurazione del giudizio di merito. In caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, il mandato ricevuto dall'avvocato deve ritenersi concluso, essendo viceversa necessario il conferimento di un incarico scritto, con relativa procura alle liti, per intraprendere il giudizio civile. Pertanto, considerato che per stessa ammissione dell'attore “ la prescrizione era già decorsa [..] ben prima della procura alle liti” (cfr. pag.9 comparsa conclusionale), alcuna responsabilità può essere addebitata al in punto CP_1
di perdita del ristoro per i vizi non essendo ad esso stesso addebitabile alcuna responsabilità per l'insuccesso dell'azione (sulla cui opportunità di meglio discorrerà nel seguito :ndr) essendosi piuttosto l'avvocato mosso nei limiti del suo mandato (stragiudiziale: ndr) ed avendo, anzi, ottenuto un risultato utile da individuarsi nella proposta transattiva del 18.10.2011 rifiutata dall'assemblea il 29.03.2012. A ciò si aggiunga che, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale (cfr. Cassazione civile sez.
II, 10/11/2023, n.31301). In altri termini, il mancato ristoro del danno non è in ogni caso riconducibile ad una carenza professionale del ma deve essere ricondotto all'intento condominiale di risolvere CP_1
la vicenda in via stragiudiziale ed al ritardo con cui solo nel 2013 – quasi due anni dopo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere – conferiva procura alle liti al CP_1
Diversamente, ritiene la scrivente che meritino ristoro le spese sostenute sia per l'ATP sia per il giudizio di merito poiché, in tale fase, il professionista ben poteva (rectius doveva: ndr) dissuadere il condominio dall'incardinare un'azione che avrebbe avuto un esito infausto. Né può valorizzarsi in senso opposto la circostanza che in seguito all'ATP veniva formulata una nuova proposta transattiva pagina 8 di 14 atteso che, dai verbali assembleari, emerge che era proprio l'avvocato a consigliare l'assemblea di rifiutare l'offerta (cfr. verbale assemblea 25.11.14 di cui si riporta uno stralcio).
Orbene, la natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari - ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi - per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente. Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo. La Suprema Corte ha poi avuto modo di affermare che la norma di cui all'art. 27 del codice deontologico non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto, bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato (cfr. Cass.
n. 30169/2018). Da ciò discende che il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma ove l'accetti, non può, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15717 del 02/07/2010; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17506 del 26/07/2010). Viene, in tali casi, conseguentemente a configurarsi una responsabilità professionale dell'avvocato per violazione degli obblighi inerenti al mandato alla lite pagina 9 di 14 per avere comunque esposto il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della parte avversa.
Nel caso in questione non può dubitarsi che si prospettasse per l'avvocato l'accettazione di un mandato alla lite per una causa rientrante nel novero delle "cause perse ab initio" essendo già decorsa la prescrizione del diritto vantato ancor prima della sottoscrizione della procura alle liti, di talché la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un ATP ed un giudizio di merito consigliando al cliente sinanche di rifiutare una proposta transattiva che, sebbene non soddisfacente, rappresentava in ogni caso il miglior esito concretamente realizzabile per il condominio, può dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente, e ciò anche in relazione alla mancata preventiva informativa sul probabile insuccesso della lite ad un cliente dimostratosi comunque inizialmente interessato a intavolare vie conciliative. Sul punto merita considerazione anche il fatto che l'assemblea prima di rifiutare la proposta transattiva esternava la volontà di sentire il parere del legale circa l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte (cfr. verbale assemblea 24.11.14 di cui si riporta uno stralcio), elemento che impone di escludere un concorso colposo dell'odierno attore.
In altri termini, l'accettazione del mandato a svolgere un ATP e un azione di risarcimento del danno nonostante la prescrizione già ampiamente maturata ed eccepita da controparte, ed il successivo consiglio di non accettare una composizione bonaria della controversia in corso, sono tutte scelte professionali di tipo discrezionale che, valutate ex ante, rientrano nello schema di un comportamento professionale non rientrante canone di correttezza professionale richiesta e pretendibile, certamente iscrivibile nell'ambito di un atteggiamento quantomeno spericolato, contrastante con l'interesse del cliente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto.
pagina 10 di 14 Inoltre, il convenuto non ha adempiuto all'onus probandi su di sé gravante di fornire la prova di aver correttamente assolto al dovere di informazione e di dissuasione del cliente, di aver rappresentato al proprio assistito “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi” e sconsigliandolo “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (conf. Cass. 14597/2004; 6782/2015) e che la causa è stata introdotta a seguito dell'irremovibile scelta del cliente (cfr. Cass 9695/16). A ciò deve poi aggiungersi che la responsabilità dell'avvocato non è esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di una strategia processuale sfavorevole al cliente sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cass civ 10289/2015) ed essendo un preciso dovere dello stesso anche quello di sconsigliare il cliente dall'intraprendere o dal proseguire un giudizio dall'esito presumibilmente sfavorevole.
Orbene, poiché l'adempimento del mandato comporta lo svolgimento di tutte le attività utili per la tutela dell'assistito si configurava un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno. Tanto premesso, va rimarcato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del nessi eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. In applicazione di detto principio - ribadito che la circostanza che la prescrizione era maturata già prima del conferimento del mandato osta alla configurazione di una responsabilità dell'Avvocato in punto di ristoro del danno da perdita di chance per il mancato ottenimento del risarcimento del giudizio di merito – deve, diversamente, ritenersi che, se l'avvocato avesse correttamente informato l'assemblea circa la prescrizione del diritto vantato, né il giudizio di ATP né quello di merito sarebbero stati intrapresi. La conclusione de qua è agevolmente inferibile dal fatto che allorquando il suggeriva CP_1 di non impugnare la sentenza che dichiarava l'intervenuta prescrizione il cliente assentiva e non intraprendeva il giudizio di appello. Pertanto, la domanda attorea merita accoglimento limitatamente alle seguenti spese, sostenute dal a causa della condotta inadempiente dell'Avvocato, per il Parte_1
giudizio di ATP e di merito:
pagina 11 di 14 1) euro 4.407,03 per pagamento compenso CTU ing nel procedimento di ATP, spesa CP_11
sostenuta e documentata (ALL.29);
2) euro 4.377,36 per pagamento compensi Avv. Esposto, spesa sostenuta e documentata (all. 29);
3) euro 2.705,02 per pagamento compensi Avv. spesa sostenuta e documentata (all. 29); CP_1
Non si ritiene di dover ristorare le somme corrisposte all' Ing. atteso che la fattura in atti si Per_2
riferisce alla perizia del 2009 e a quella del 2013 quindi a relazioni richieste dal condominio prima della sottoscrizione della procura alle liti e necessarie per l'accertamento dei vizi. Parimenti non ristorabili sono le spese sostenute per la relazione del geometra (all.22), atteso non si appalesa Pt_4
come pertinente ovvero direttamente collegabile ai fatti di causa.
Pertanto, risolto il contratto, il danno risarcibile a titolo di danno emergente ammonta ad euro
11.489,41 all'attualità oltre interesse legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Da ultimo, deve essere analizzata la domanda di manleva avanzata dal nei confronti di CP_1 [...]
. L'odierno convenuto aveva stipulato – a far data dal 7.11.17 al 30.11.2018- con la terza CP_2
chiamata polizza a copertura della Responsabilità relative a Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e Consulenza od assistenza stragiudiziali (cfr. doc 1 set informativo).
Non coglie nel segno l'eccezione avanzata dall' sulla scorta dell'art. 16 invocato CP_2
dalla terza chiamata che recita che “L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente Polizza di
Assicurazione o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale.
Sono escluse le Richieste di Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste. A maggior precisazione l'Assicurazione è valida per eventuali sinistri collegati a Circostanze note Non
Manifeste”. Ora, sebbene l'art. 16 della polizza affermi che sono escluse le richieste di risarcimento collegate a circostanze note manifeste, non può ritenersi che – al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione- la richiesta di risarcimento costituisse circostanza nota manifesta già dal
2014. Invero, la sentenza che dichiarava la prescrizione interveniva solo nel 2018, di talché deve escludersi che già al momento della conclusione del contratto assicurativo – in assenza di statuizione del giudice sul punto ovvero di richiesta di risarcimento- l'intervenuta prescrizione configurasse circostanza nota manifesta. Da ciò discende l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti di massimale e franchigia.
pagina 12 di 14 Le spese di lite, in favore del condominio attore, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per ognuna della quattro fasi processuali.
Nei rapporti tra convenuto e terza chiamata, le spese di lite, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza della terza chiamata e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per ognuna della quattro fasi processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio RG 424/22, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa:
Accerta e Dichiara la responsabilità professionale dell'Avv. per le ragioni di cui in CP_1
parte motiva e per l'effetto
Accerta e Dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale
Condanna al risarcimento del danno patito nei limiti di cui in motivazione da CP_1 quantificarsi in euro 11.489,41 all'attualità, oltre interesse legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo
Accoglie la domanda di manleva avanzata da nei confronti di per le CP_1 Controparte_2
ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Condanna a tenere indenne tenuto conto delle franchigie contrattuali, CP_2 CP_1
di quanto dovrà corrispondere al condominio attore in forza della presente sentenza
Condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida CP_1
in euro 5.077,00 per compensi in euro 759,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge.
Condanna al rimborso, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio che CP_2
liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 13 di 14 Ascoli Piceno, 27 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
VIA MADONNA DELLA PIETÀ N. 28 (CF: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore (CF: , sito in Via Madonna Parte_2 C.F._1 della Pietà n. 28 in San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Fioretti del foro di Fermo
-ATTORE-
contro
:
AVV. (CF: , nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/07/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Recchi
-CONVENUTO-
nonchè
(cf. - p. iva ), , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3
corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale Dott. CP_4 come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso l' , Organizzazione_1
Direzione I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021, atto Notaio di Milano, Org_2 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
-TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in data 21.07.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato il di San Parte_3
Benedetto del Tronto conveniva in giudizio l'Avv. deducendo, in sintesi e per quanto di CP_1
interesse, che:
- Negli anni 2005/2006, l'impresa svolgeva lavori di costruzione del Controparte_5
palazzo sito in San Benedetto del Tronto, alla Via Madonna della Pietà n. 28, ma sin dal 2007 il fabbricato mostrava vizi tali da poterli sussumere nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., ragion per cui il condominio tentava di comporre bonariamente la vicenda, senza alcun esito positivo
- l'08/09/2009 il condominio conferiva all'Avv. l'incarico per l'esercizio CP_1 dell'azione di denuncia e risarcimento dei vizi ed il legale nominava l'Ing. affinché Per_2
redigesse una perizia rimessa il 04/01/2010;
- con tre lettere raccomandate datate 27.01.10, 03.03.10,27.10.10, il legale effettuava la denuncia dei vizi senza però incardinare azione giudiziaria nell'anno 2011;
- in seguito a sollecitazione da parte dell'assemblea, in data 28/04/11 l'Avv. faceva CP_1
pervenire al condominio una comunicazione nella quale dava atto di non aver ancora ricevuto una proposta transattiva ed il condominio sollecitava l'amministratore a contattare l'Avv. CP_1
affinché si attivasse;
- con comunicazione del 18.10.2011 la respingeva ogni addebito, ma si Controparte_6
dichiarava disponibile a transigere la posizione mediante proposta contenuta in scrittura privata che l'assemblea condominiale rifiutava con delibera del 29.03.2012;
- il 05/09/2012 l'assemblea deliberava la messa in mora dell'impresa Controparte_7 conferendo mandato all'Avv. cui veniva inviata la delibera del 05/09/2012 contenente il CP_1
mandato ad agire, reiterando la volontà di procedere contro l'impresa anche con la delibera del
4.10.2013
- il 04/04/2014 l'Avv. notificava un accertamento tecnico preventivo che CP_1 riconosceva l'esistenza di alcuni vizi lamentati e incardinava poi il giudizio di merito nell'anno
2016, procedimento che giungeva a sentenza senza istruttoria poiché il giudice riteneva l'azione prescritta poiché esercitata oltre l'anno dalla denuncia dei vizi;
pagina 2 di 14 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell' Avv.
consistita nell'omesso svolgimento di attività necessarie, nella violazione dei doveri di CP_1 diligenza e di informazione durante l'espletamento dell'incarico professionale, nell'inadempimento contrattuale del mandato giudiziale e stragiudiziale ricevuto dal Via Madonna della Pietà n. Parte_1
28 di San Benedetto del Tronto e per l'effetto: Accertare e dichiarare la risoluzione del mandato professionale, accertando che nulla è dovuto dal per Controparte_8
l'espletamento dell'attività del professionista e, in ogni caso, Condannare il convenuto Avv. CP_1 alla restituzione delle somme ricevute per l'attività svolta ed al risarcimento del danno in favore del
Condominio attore quantificato complessivamente in € 69.510,00 oltre IVA (se dovuta) quale perdita di chance oltre ad € 12.449,41, quale restituzione di somme spese e così in totale € 81.959,41 oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal compimento della prescrizione, quanto ad € 69.510,00 e dai rispettivi pagamenti, quanto ad € 12.449,41, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa per tutti i motivi meglio descritti in parte narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso delle spese anticipate.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in CP_1
diritto e, autorizzato a chiamare in causa compagnia assicurativa, rassegnava le seguenti CP_2 conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale respingere integralmente la domanda attrice come avanzata nei confronti dell'Avv. CP_1
poiché totalmente infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum, dichiarando, conseguentemente, l'Avv. non tenuto al pagamento di somma alcuna in favore di parte CP_1
attrice per i titoli dedotti in domanda, con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice e di rigetto della superiore richiesta avanzata in via principale con riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. dichiarare in ogni caso la AG CP_1 RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano
[...] alla Piazza Vetra n. 17, tenuta a garantire e manlevare l'Avv. da ogni pregiudizio CP_1 patrimoniale derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo che dovesse essere riconosciuto al Controparte_8
a titolo risarcitorio ovvero condannarla a restituire all'Avv. la somma
[...] CP_1 che questi dovesse essere condannato a pagare all'attore, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Autorizzata in data 24.06.2022 la chiamata di terzo, si costituiva contestando le CP_2
avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al pagina 3 di 14 Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; Nel merito, in via di subordine: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e della sussistenza di altre polizze contratte per il medesimo periodo di vigenza rispetto a quella negoziata con l'esponente; In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il procedimento - dopo la trattazione, in assenza di istruttoria orale ed ordinato all' Avv nonché CP_1
agli Avv.ti Fabio Esposto e Erasmo Nicola Esposto di depositare in giudizio entro il 30.6.2023 tutti gli atti in loro possesso afferenti i procedimenti n. 2148/16 ed 850/14- giungeva all'udienza del
21.07.2023, nel corso della quale le parti formulavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione.
Passando al merito della vicenda, era onere dell'attore fornire prova dei presupposti costitutivi del vantato diritto risarcitorio ed in primis che il convenuto fosse obbligato alla prestazione che la domanda presuppone ed assume per come dovuta, ma omessa dal professionista convenuto.
La responsabilità dell'avvocato è disciplinata da diverse norme e tra le disposizioni del codice civile vi sono certamente l'art. 1176 co. 2 sulla diligenza media del professionista;
l'art. 1218 c.c in materia di responsabilità del debitore;
l'art. 2236 c.c., rubricato “responsabilità del prestatore d'opera”, secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (esclusa dunque la colpa lieve); né può omettersi di considerare la disciplina dettata per il contratto di mandato (artt. 1703 e ss. c.c.) che, tra l'altro, prescrive un minor rigore nel valutare la colpa per responsabilità del mandatario che non abbia ricevuto il compenso (art. 1710 c.c.).
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone, a sua volta, la prova del danno e del nesso causale - alla stregua dei criteri probabilistici - tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il pagina 4 di 14 risarcimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3830 del 08/02/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 3822 del 08/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020).
Occorre, poi, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio, giacché, in entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma solo nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato
(cfr. Cass. Sez 3, sent. n. 25112 del 2017,Cass. Sez. 3, ord. n. 10320 del 2018, ; Cass., Sez. III, ord.
26/01/2022, n. 2348).
Tanto premesso, la procura - che ha propria autonomia rispetto al rapporto di patrocinio (cfr. Cass. sent.
n. 14276/2017)- costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e deve essere redatta per iscritto. Il mandato sostanziale, o anche contratto di patrocinio, costituisce, invece, un negozio bilaterale con cui il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di mandato, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass. sent. n. 10454/2002; Cass. sent. n. 18450/2014; Cass. sent.
n. 13927/2015; Cass. sent. n. 20865/2019). Il rapporto che ora ci occupa viene pertanto regolato
(anche) dalle norme relative al contratto di mandato (art. 1703 c.c. e ss.), con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici a favore del mandante;
altresì viene regolato dal contratto di prestazione d'opera intellettuale con cui il prestatore svolge la propria attività professionale a favore del committente (art. 2229 c.c.).
pagina 5 di 14 Nel caso di specie, in un primo momento (assemblea dell'8.9.2009: ndr), all'avv. viene conferito CP_1
un mandato stragiudiziale specifico, ossia un incarico allo svolgimento di attività per conto dell'attore al di fuori della sede processuale e limitato a presentare una lettera di contestazione dei vizi sino a quel momento rilevati dal condominio (cfr. verbale assemblea dell' 8.9.2009 di cui si riporta uno stralcio:
Conformemente al mandato ricevuto, l'odierno convenuto convocava un tecnico (Ing. Persona_3
ndr) affinché redigesse un elaborato sulle problematiche evidenziate dal condominio e
[...]
l'ingegnere rimetteva la relazione il 4.1.2010. Immediatamente il si attivava con tre lettere CP_1
raccomandate del 27.1.2010, 03.03.2010 e 27.10.2010 denunciando i vizi (cfr. all 12 diffide . In CP_1 data 27.10.2010 il legale notiziava l'amministratore della necessità di avviare l'azione giudiziaria in assenza di congruo riscontro da controparte cui aveva dato termine sino al 7.11.2010 per fissare un incontro alla presenza di tecnici e legali. In data 18.10.2011, e quindi prima che si compisse la prescrizione annuale, il legale della si dichiarava disponibile a transigere la Controparte_10
posizione, allegando proposta economica che l'assemblea – con delibera del 29.3.2012, di talchè dopo che era spirato il termine annuale- decideva di rifiutare. Alla medesima riunione – come da estratto del verbale che si riporta - il condominio riteneva di indire una nuova assemblea entro il maggio 2012 alla presenza dell'Avv. CP_1
In concreto, la riunione veniva convocata solo in data 05.09.2012 ed in tal sede veniva conferito al il mandato a mettere in mora la società con conseguente inoltro al legale CP_1 CP_6 CP_5
pagina 6 di 14 delle visure catastali in data 19.10.12, attività che il onorava a stretto giro, mettendo in mora CP_1
l'impresa nel dicembre 2012.
Pertanto, alcun mandato di agire in sede processuale era conferito – sino a quel momento - al CP_1
come si evince dalla circostanza che ad esso stesso veniva indicato di predisporre il preventivo di spesa per la causa da promuovere solo in mancanza di riscontro alla messa in mora (cfr. stralcio verbale che si riporta).
A ben vedere, il mandato ad agire in sede processuale era conferito all'odierno convenuto solo all'assemblea del 04.10.2023, allorquando la riunione deliberava di procedere con il contenzioso con la ditta e invitava l'amministratore a contattare il ovvero altro CP_6 CP_5 CP_1
professionista La circostanza che sino a tale data l'assemblea non intendeva che il legale adisse il
Tribunale è confermata dal fatto che, all'assemblea del 2013, i condomini opzionavano persino la possibilità di procedere al giudizio con un diverso avvocato (cfr. verbale assemblea 4.10.2013 di cui si riporta uno stralcio).
Solo in data 13.3.2014 veniva effettivamente sottoscritta procura alle liti (cfr. all. 16 comparsa di costituzione).
pagina 7 di 14 Così ricostruiti i fatti, emerge che sino all'ottobre 2013 il mandato conferito all'Avvocato aveva come unico oggetto il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l'incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa, la successiva causa civile. La conclusione de qua è avvalorata dalla stessa difesa dell'attore che afferma che “vi sono ben due procure alle liti giudiziarie: una del 13.3.2014
e una del 03.07.2015 (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale).
Come precisato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13585/2020, ferme restando le regole generali di diligenza, il professionista non è obbligato ad interrompere la prescrizione quando il mandato viene conferito limitatamente al solo compimento della fase stragiudiziale, l'incarico cessa alla definizione della fase de qua quando implicitamente ed inevitabilmente l'unica alternativa possibile è quella dell'instaurazione del giudizio di merito. In caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, il mandato ricevuto dall'avvocato deve ritenersi concluso, essendo viceversa necessario il conferimento di un incarico scritto, con relativa procura alle liti, per intraprendere il giudizio civile. Pertanto, considerato che per stessa ammissione dell'attore “ la prescrizione era già decorsa [..] ben prima della procura alle liti” (cfr. pag.9 comparsa conclusionale), alcuna responsabilità può essere addebitata al in punto CP_1
di perdita del ristoro per i vizi non essendo ad esso stesso addebitabile alcuna responsabilità per l'insuccesso dell'azione (sulla cui opportunità di meglio discorrerà nel seguito :ndr) essendosi piuttosto l'avvocato mosso nei limiti del suo mandato (stragiudiziale: ndr) ed avendo, anzi, ottenuto un risultato utile da individuarsi nella proposta transattiva del 18.10.2011 rifiutata dall'assemblea il 29.03.2012. A ciò si aggiunga che, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale (cfr. Cassazione civile sez.
II, 10/11/2023, n.31301). In altri termini, il mancato ristoro del danno non è in ogni caso riconducibile ad una carenza professionale del ma deve essere ricondotto all'intento condominiale di risolvere CP_1
la vicenda in via stragiudiziale ed al ritardo con cui solo nel 2013 – quasi due anni dopo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere – conferiva procura alle liti al CP_1
Diversamente, ritiene la scrivente che meritino ristoro le spese sostenute sia per l'ATP sia per il giudizio di merito poiché, in tale fase, il professionista ben poteva (rectius doveva: ndr) dissuadere il condominio dall'incardinare un'azione che avrebbe avuto un esito infausto. Né può valorizzarsi in senso opposto la circostanza che in seguito all'ATP veniva formulata una nuova proposta transattiva pagina 8 di 14 atteso che, dai verbali assembleari, emerge che era proprio l'avvocato a consigliare l'assemblea di rifiutare l'offerta (cfr. verbale assemblea 25.11.14 di cui si riporta uno stralcio).
Orbene, la natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari - ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi - per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente. Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo. La Suprema Corte ha poi avuto modo di affermare che la norma di cui all'art. 27 del codice deontologico non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto, bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato (cfr. Cass.
n. 30169/2018). Da ciò discende che il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma ove l'accetti, non può, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15717 del 02/07/2010; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17506 del 26/07/2010). Viene, in tali casi, conseguentemente a configurarsi una responsabilità professionale dell'avvocato per violazione degli obblighi inerenti al mandato alla lite pagina 9 di 14 per avere comunque esposto il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della parte avversa.
Nel caso in questione non può dubitarsi che si prospettasse per l'avvocato l'accettazione di un mandato alla lite per una causa rientrante nel novero delle "cause perse ab initio" essendo già decorsa la prescrizione del diritto vantato ancor prima della sottoscrizione della procura alle liti, di talché la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un ATP ed un giudizio di merito consigliando al cliente sinanche di rifiutare una proposta transattiva che, sebbene non soddisfacente, rappresentava in ogni caso il miglior esito concretamente realizzabile per il condominio, può dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente, e ciò anche in relazione alla mancata preventiva informativa sul probabile insuccesso della lite ad un cliente dimostratosi comunque inizialmente interessato a intavolare vie conciliative. Sul punto merita considerazione anche il fatto che l'assemblea prima di rifiutare la proposta transattiva esternava la volontà di sentire il parere del legale circa l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte (cfr. verbale assemblea 24.11.14 di cui si riporta uno stralcio), elemento che impone di escludere un concorso colposo dell'odierno attore.
In altri termini, l'accettazione del mandato a svolgere un ATP e un azione di risarcimento del danno nonostante la prescrizione già ampiamente maturata ed eccepita da controparte, ed il successivo consiglio di non accettare una composizione bonaria della controversia in corso, sono tutte scelte professionali di tipo discrezionale che, valutate ex ante, rientrano nello schema di un comportamento professionale non rientrante canone di correttezza professionale richiesta e pretendibile, certamente iscrivibile nell'ambito di un atteggiamento quantomeno spericolato, contrastante con l'interesse del cliente. Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto.
pagina 10 di 14 Inoltre, il convenuto non ha adempiuto all'onus probandi su di sé gravante di fornire la prova di aver correttamente assolto al dovere di informazione e di dissuasione del cliente, di aver rappresentato al proprio assistito “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi” e sconsigliandolo “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (conf. Cass. 14597/2004; 6782/2015) e che la causa è stata introdotta a seguito dell'irremovibile scelta del cliente (cfr. Cass 9695/16). A ciò deve poi aggiungersi che la responsabilità dell'avvocato non è esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di una strategia processuale sfavorevole al cliente sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cass civ 10289/2015) ed essendo un preciso dovere dello stesso anche quello di sconsigliare il cliente dall'intraprendere o dal proseguire un giudizio dall'esito presumibilmente sfavorevole.
Orbene, poiché l'adempimento del mandato comporta lo svolgimento di tutte le attività utili per la tutela dell'assistito si configurava un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno. Tanto premesso, va rimarcato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del nessi eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. In applicazione di detto principio - ribadito che la circostanza che la prescrizione era maturata già prima del conferimento del mandato osta alla configurazione di una responsabilità dell'Avvocato in punto di ristoro del danno da perdita di chance per il mancato ottenimento del risarcimento del giudizio di merito – deve, diversamente, ritenersi che, se l'avvocato avesse correttamente informato l'assemblea circa la prescrizione del diritto vantato, né il giudizio di ATP né quello di merito sarebbero stati intrapresi. La conclusione de qua è agevolmente inferibile dal fatto che allorquando il suggeriva CP_1 di non impugnare la sentenza che dichiarava l'intervenuta prescrizione il cliente assentiva e non intraprendeva il giudizio di appello. Pertanto, la domanda attorea merita accoglimento limitatamente alle seguenti spese, sostenute dal a causa della condotta inadempiente dell'Avvocato, per il Parte_1
giudizio di ATP e di merito:
pagina 11 di 14 1) euro 4.407,03 per pagamento compenso CTU ing nel procedimento di ATP, spesa CP_11
sostenuta e documentata (ALL.29);
2) euro 4.377,36 per pagamento compensi Avv. Esposto, spesa sostenuta e documentata (all. 29);
3) euro 2.705,02 per pagamento compensi Avv. spesa sostenuta e documentata (all. 29); CP_1
Non si ritiene di dover ristorare le somme corrisposte all' Ing. atteso che la fattura in atti si Per_2
riferisce alla perizia del 2009 e a quella del 2013 quindi a relazioni richieste dal condominio prima della sottoscrizione della procura alle liti e necessarie per l'accertamento dei vizi. Parimenti non ristorabili sono le spese sostenute per la relazione del geometra (all.22), atteso non si appalesa Pt_4
come pertinente ovvero direttamente collegabile ai fatti di causa.
Pertanto, risolto il contratto, il danno risarcibile a titolo di danno emergente ammonta ad euro
11.489,41 all'attualità oltre interesse legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Da ultimo, deve essere analizzata la domanda di manleva avanzata dal nei confronti di CP_1 [...]
. L'odierno convenuto aveva stipulato – a far data dal 7.11.17 al 30.11.2018- con la terza CP_2
chiamata polizza a copertura della Responsabilità relative a Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e Consulenza od assistenza stragiudiziali (cfr. doc 1 set informativo).
Non coglie nel segno l'eccezione avanzata dall' sulla scorta dell'art. 16 invocato CP_2
dalla terza chiamata che recita che “L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente Polizza di
Assicurazione o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale.
Sono escluse le Richieste di Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste. A maggior precisazione l'Assicurazione è valida per eventuali sinistri collegati a Circostanze note Non
Manifeste”. Ora, sebbene l'art. 16 della polizza affermi che sono escluse le richieste di risarcimento collegate a circostanze note manifeste, non può ritenersi che – al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione- la richiesta di risarcimento costituisse circostanza nota manifesta già dal
2014. Invero, la sentenza che dichiarava la prescrizione interveniva solo nel 2018, di talché deve escludersi che già al momento della conclusione del contratto assicurativo – in assenza di statuizione del giudice sul punto ovvero di richiesta di risarcimento- l'intervenuta prescrizione configurasse circostanza nota manifesta. Da ciò discende l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti di massimale e franchigia.
pagina 12 di 14 Le spese di lite, in favore del condominio attore, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per ognuna della quattro fasi processuali.
Nei rapporti tra convenuto e terza chiamata, le spese di lite, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza della terza chiamata e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per ognuna della quattro fasi processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio RG 424/22, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita e/o disattesa:
Accerta e Dichiara la responsabilità professionale dell'Avv. per le ragioni di cui in CP_1
parte motiva e per l'effetto
Accerta e Dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale
Condanna al risarcimento del danno patito nei limiti di cui in motivazione da CP_1 quantificarsi in euro 11.489,41 all'attualità, oltre interesse legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo
Accoglie la domanda di manleva avanzata da nei confronti di per le CP_1 Controparte_2
ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Condanna a tenere indenne tenuto conto delle franchigie contrattuali, CP_2 CP_1
di quanto dovrà corrispondere al condominio attore in forza della presente sentenza
Condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida CP_1
in euro 5.077,00 per compensi in euro 759,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge.
Condanna al rimborso, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio che CP_2
liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 13 di 14 Ascoli Piceno, 27 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 14 di 14