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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 995/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
Nicola Bellotti Consigliere relatore
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. MIRAGLIA Parte_1
PASQUALINO con domicilio eletto in MODENA, VIA RAINUSSO N.
118 appellante e
e assistite e difese dall'Avv. Parte_2 Parte_3
SE PA con domicilio eletto IN MODENA PIAZZA
MANZONI 4/2, appellate
In punto di : Appello avverso la sentenza del Tribunale i Modena n.
545/2025 del 2.05.2025
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3
allegando l'inadempimento contrattuale del Parte_1
conduttore per avere questi adibito l'immobile a lui locato ad uso diverso da quello commerciale, come pattuito, nonché per avere ceduto l'immobile a terzi, circostanza espressamente prevista come clausola risolutiva espressa.
Si costitutiva il resistente contestando la domanda.
Venivano acquisite prove orali.
Con sentenza n. 545/2025 il tribunale di Modena, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_1
e per l'effetto condannato il medesimo al rilascio
[...]
dell'immobile entro la data del 30.08.2025, nonché al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra,
è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma Parte_1
della pronuncia e l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 - Erronea motivazione in punto di valutazione dei fatti e delle prove documentali;
pag. 2/5 2 – Erronea motivazione in tema di qualificazione giuridica dell'assenza del conduttore;
3- Mancata valutazione della regolarità del pagamento del canone di locazione;
4 - Infondatezza delle allegazioni circa il disturbo all'ordine pubblico e assenza di prove.
La causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di preminenza logica rendono opportuna la preliminare trattazione del secondo motivo, con cui l'appellante censura l'erronea motivazione in tema di qualificazione giuridica dell'assenza del conduttore, in quanto potenzialmente dirimente la controversia.
La difesa del conduttore deduce che i soggetti operanti nell'immobile adibito a fumeria nell'immobile oggetto del contratto, rivestirebbero la qualifica di preposto, e dunque non sarebbe configurabile alcuna violazione contrattuale .
L'assenza del conduttore titolare del contatto è circostanza pacifica, così come è pacifica la circostanza della presenza di altri soggetti (“due signore”, vedi prove orali) abitualmente presenti nella gestione del locale.
La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e pag. 3/5 mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio (Cass. civ. n. 21811/2015).
Nello specifico, il conduttore ha indicato i soggetti gerenti il locale investiti della qualifica di preposto, senza tuttavia fornire ulteriori indizi, né si è messo in prova sul punto.
Consegue la natura meramente assertiva delle allegazioni di parte resistente sulla asserita qualifica di preposto dei soggetti gerenti il locale, in quanto non supportate da idonei elementi probatori.
Tali considerazioni rendono gli attuali gestori terzi, e dunque configurano l'inadempimento contrattuale per violazione della relativa clausola risolutiva espressa.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_1
545/2025 così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
pag. 4/5 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella
Camera di Consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 995/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
Nicola Bellotti Consigliere relatore
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. MIRAGLIA Parte_1
PASQUALINO con domicilio eletto in MODENA, VIA RAINUSSO N.
118 appellante e
e assistite e difese dall'Avv. Parte_2 Parte_3
SE PA con domicilio eletto IN MODENA PIAZZA
MANZONI 4/2, appellate
In punto di : Appello avverso la sentenza del Tribunale i Modena n.
545/2025 del 2.05.2025
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3
allegando l'inadempimento contrattuale del Parte_1
conduttore per avere questi adibito l'immobile a lui locato ad uso diverso da quello commerciale, come pattuito, nonché per avere ceduto l'immobile a terzi, circostanza espressamente prevista come clausola risolutiva espressa.
Si costitutiva il resistente contestando la domanda.
Venivano acquisite prove orali.
Con sentenza n. 545/2025 il tribunale di Modena, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_1
e per l'effetto condannato il medesimo al rilascio
[...]
dell'immobile entro la data del 30.08.2025, nonché al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra,
è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma Parte_1
della pronuncia e l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 - Erronea motivazione in punto di valutazione dei fatti e delle prove documentali;
pag. 2/5 2 – Erronea motivazione in tema di qualificazione giuridica dell'assenza del conduttore;
3- Mancata valutazione della regolarità del pagamento del canone di locazione;
4 - Infondatezza delle allegazioni circa il disturbo all'ordine pubblico e assenza di prove.
La causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di preminenza logica rendono opportuna la preliminare trattazione del secondo motivo, con cui l'appellante censura l'erronea motivazione in tema di qualificazione giuridica dell'assenza del conduttore, in quanto potenzialmente dirimente la controversia.
La difesa del conduttore deduce che i soggetti operanti nell'immobile adibito a fumeria nell'immobile oggetto del contratto, rivestirebbero la qualifica di preposto, e dunque non sarebbe configurabile alcuna violazione contrattuale .
L'assenza del conduttore titolare del contatto è circostanza pacifica, così come è pacifica la circostanza della presenza di altri soggetti (“due signore”, vedi prove orali) abitualmente presenti nella gestione del locale.
La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e pag. 3/5 mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio (Cass. civ. n. 21811/2015).
Nello specifico, il conduttore ha indicato i soggetti gerenti il locale investiti della qualifica di preposto, senza tuttavia fornire ulteriori indizi, né si è messo in prova sul punto.
Consegue la natura meramente assertiva delle allegazioni di parte resistente sulla asserita qualifica di preposto dei soggetti gerenti il locale, in quanto non supportate da idonei elementi probatori.
Tali considerazioni rendono gli attuali gestori terzi, e dunque configurano l'inadempimento contrattuale per violazione della relativa clausola risolutiva espressa.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_1
545/2025 così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
pag. 4/5 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella
Camera di Consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5