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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/10/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11865/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11865/2020 promossa da:
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTI CARLA e dell'avv. RUFFINI CP_1 P.IVA_1 NINO GIORDANO ( ) VIA BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA;
C.F._1
( ) VIA P. BORSELLINO N.22 42100 Parte_1 C.F._2 REGGIOE EMILIA;
, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTI CARLA e dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 RUFFINI NINO GIORDANO ( ) VIA P. BORSELLINO, 22 REGGIO C.F._1
EMILIA; ( ) VIA BORSELLINO,22 42100 Parte_1 C.F._2 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRI PIER LUIGI e CP_2 P.IVA_3 dell'avv. MAGNANI ALBERTO ( ) B.GO ANTINI 3 PARMA;
C.F._3 [...]
( VIA C/O AVV ALLEGRI VIA N.SAURO Parte_3 C.F._4 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 3 PARMA presso il difensore avv. ALLEGRI PIER LUIGI
CONVENUTO
Decisa sulle seguenti conclusioni, cui le parti si sono riportate all'udienza del 15 maggio 2025: Parte attrice: Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, invalidità ed inefficacia del brevetto italiano per invenzione industriale n. 102018000010668 depositato il 28.11.2018 dal titolo
“Magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura” a nome della società per CP_2 pagina 1 di 18 carenza dei requisiti di novità ed attività inventiva ex art. 76 C.P.I. lett. a), nonché di sufficiente descrizione di cui alla lettera b) art. 76 C.P.I., anche, ove ritenuta ammissibile, nella versione riformulata di cui all'istanza presentata in data 25.11.2019 da ex artt. 172, 2° comma CP_2 C.P.I. e 5 Decreto 27.06.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento di CP_2
all'accordo di riservatezza stipulato con in data 06.10.2017 e per l'effetto DICHIARARE
[...] CP_1 la risoluzione dell'accordo di riservatezza ex art. 1453 cc ACCERTARE e DICHIARARE che, con i comportamenti di cui in narrativa, si è resa CP_2 responsabile di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 cc. e comunque di fatti illeciti ex art. 2043 cc. in danno delle attrici. Per l'effetto DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE a risarcire alle attrici, in via tra loro CP_2 solidale, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi, compresi i danni morali e all'immagine, che si quantificano complessivamente nell'importo di € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata o di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso RESPINGERE ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti comunque assolvendo le attrici da ogni pretesa. Con vittoria delle spese di lite” Parte convenuta: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza e previa ammissione di CTU e prove per interrogatorio formale e testi, nel merito respingere ogni domanda di parte attrice perché illegittima, infondata, indimostrata o come meglio. In via riconvenzionale accertata la violazione dell'accordo di riservatezza operata dalle attrici, nonché la legittimità e la piena validità del Brevetto n. 102018000010668 in titolarità della soc. Controparte_2
- accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa le società attrici si sono rese responsabili di contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 102018000010668, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni della convenuta, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l'offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti contraddistinti dal marchio o segno “Cheesetech” o, comunque di impianti costituenti automazione completa per magazzino di stagionatura tradizionale di formaggi a pasta dura, ordinando alle attrici medesimi il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti in contraffazione;
- ordinare la distruzione, a spese delle attrici e sotto il controllo della convenuta, dei prodotti recanti gli elementi contraffattori, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti gli elementi contraffattori;
- condannare le attrici a risarcire alla convenuta i danni, patiti e patiendi, cagionati con gli illeciti di cui alle premesse, compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, nella misura del 10% del fatturato o in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa, ricorrendo, se del caso, anche alla liquidazione in via equitativa;
- fissare una somma dovuta dalle attrici per ogni violazione e/o inosservanza dei provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene che venga da esse prodotto in contraffazione, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti della convenuta, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
pagina 2 di 18 - disporre la pubblicazione della sentenza, a spese delle società attici e a cura della convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani Gazzetta di Parma, Gazzetta di Reggio, nonché di due riviste specializzate del settore che saranno successivamente indicate, nonché sulla home page del sito internet delle attrici, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e facenti parte del Gruppo CP_1 Parte_2
operante nel settore della progettazione e produzione di macchinari per automazione Parte_2 industriale e movimentazione, convenivano in giudizio società attiva nella Controparte_2 stagionatura e commercializzazione di , e prosciutto crudo, Parte_4 Parte_5 esponendo quanto segue. Le attrici evidenziavano di essere titolari di specifico know-how consolidato e brevetti relativi a macchinari per la lavorazione e movimentazione dei formaggi a pasta dura. A partire dal 2017, instaurava con un rapporto commerciale finalizzato alla fornitura di CP_1 CP_2 macchinari industriali per la gestione dei magazzini, accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di riservatezza volto a proteggere le informazioni confidenziali reciprocamente scambiate. In base a tale accordo, si impegnava a non divulgare informazioni relative ad una CP_2 domanda di brevetto concernente tecniche di marcatura dei formaggi a pasta dura n.
1020170000040962 ed all'interfaccia software sviluppata internamente per la gestione automatizzata dei magazzini, mentre conservava la titolarità e la libera utilizzabilità delle informazioni CP_1 pregresse, comprese modifiche e implementazioni dei propri progetti. Le attrici rappresentavano, altresì, che nel 2018 aveva provveduto a depositare una seconda domanda di brevetto n. CP_2
102018000010668 concernente un magazzino per la stagionatura dei formaggi, caratterizzato dall'impiego di una “scalonatrice” mobile e di tender automatici. Tali soluzioni, a dire di parte attrice, Contr risultavano già comunicate alla convenuta da in qualità di Parte nell'ambito Parte_6 dell'accordo di riservatezza e vincolate, per espressa clausola contrattuale, all'uso esclusivo della medesima. Nell'ottobre 2019, il gruppo , tramite la consociata presentava alla Parte_2 CP_1 fiera Cibus Tech il nuovo brand “Cheesetech”, linea comprendente macchinari destinati alla lavorazione e movimentazione delle forme di formaggio a pasta dura finalizzate ad agevolare l'attività degli operatori all'interno dei magazzini di stagionatura. In particolare, veniva illustrata la soluzione
“Cheesetech Handling”, caratterizzata dal funzionamento sinergico di due macchinari, il tender e lo scalonatore/descalonatore LT31, i quali operano su tutte le corsie simultaneamente, con movimento telescopico adattabile a diverse altezze di magazzino, utilizzando una presa ad anello brevettato che pagina 3 di 18 garantisce la sicurezza delle forme evitando abrasioni o incisioni accidentali. Nel giugno 2020, le attrici ricevevano da formale diffida nella quale si sosteneva che la presentazione del layout Controparte_2 del magazzino automatico Cheesetech durante Cibus Tech 2019 configurasse un inadempimento del patto di riservatezza e la violazione di brevetti di titolarità della convenuta. Con la stessa, CP_2 diffidava le attrici “dal produrre, pubblicizzare e proporre a terzi idee e prodotti acquisiti ed elaborati tramite informazioni riservate divulgate dalla soc. all'ing. alle CP_2 Controparte_3 società e loro dipendenti e collaboratori, protette dal vincolo di CP_1 Parte_2 riservatezza sottoscritto”, e “dal porre in essere atti di contraffazione dei suoi brevetti relativi a marcatura delle forme di formaggio e gestione automatizzata dei magazzini”. Con raccomandata del 17 giugno 2020, le attrici, tramite il proprio difensore, rigettavano la diffida, contestandone la natura di indebita turbativa ai sensi degli artt. 2598, nn. 2 e 3, c.c., e respingendo ogni addebito. Nella medesima, le attrici denunciavano come avesse fatto uso abusivo delle informazioni riservate relative CP_2 alla gestione del magazzino tramite la coppia di macchine scalonatrice e tender automatizzati, comunicate da nell'ambito dell'accordo di riservatezza, inserendole nella domanda di CP_1 brevetto per il magazzino automatizzato. Contestualmente, avrebbe intrapreso Controparte_2 iniziative denigratorie nei confronti di presso la clientela, pregiudicando rapporti CP_1 commerciali consolidati e ostacolando lo sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Ciò posto, le società attrici, oltre a lamentare la violazione del patto di riservatezza rilevando che le informazioni relative al tender e allo LT31 erano di titolarità esclusiva di Parte_7 CP_1 essendo state sviluppate e offerte a terzi a partire dal 2011, e a sollevare contestazioni in ordine alla fondatezza delle diffide ricevute, evidenziavano, da un lato, che il brevetto n. 1020170000040962 di relativo alla marcatura, non trovava applicazione alla linea Cheesetech, e, dall'altro Controparte_2 lato, che il brevetto n. 102018000010668, concernente il magazzino per stagionatura, era da considerarsi affetto da nullità per difetto di novità, insufficiente attività inventiva e descrizione incompleta, risultando, inoltre, anticipato da predivulgazioni note che ne avrebbero reso ovvie le caratteristiche rivendicate. In conclusione, parte ricorrente considerava le condotte poste in essere dalla convenuta integranti responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, consistendo, tanto nell'uso indebito di know-how e informazioni riservate, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., quanto nella concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., per appropriazione di informazioni riservate, invio di diffide ritenute infondate e atti denigratori diretti verso i clienti di oltre che nell'illecito ex art. 2043 c.c., con richiesta CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, in via equitativa nella somma di €
50.000,00. pagina 4 di 18 Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la ricostruzione in fatto Controparte_2 delle attrici. Nella narrativa di parte convenuta, i rapporti con la società originavano dalla CP_1 volontà di di trovare un partner commerciale per lo sviluppo di un nuovo progetto CP_2 denominato Magazzino 4.0, finalizzato a far interagire più macchinari in sinergia, diversamente dai magazzini già altamente automatizzati presenti nel settore. A tale fine, dopo aver sondato CP_2 varie aziende leader nel settore, senza esito, entrava in contatto con in occasione della fiera CP_1
Cibus Tech del 2016, società all'epoca dedita a macchinari tradizionali e, a dire di parte convenuta, in procinto di fuoriuscire dal comparto lattiero-caseario. La società nella prospettazione della CP_1 convenuta, veniva coinvolta limitatamente alla fornitura di un macchinario per carico e scarico delle scalere, mentre manteneva la direzione complessiva del progetto, avvalendosi di Controparte_2 professionisti selezionati per software e automazione industriale. Nel 2017, al fine di tutelare le informazioni poi confluite nel brevetto n. 102018000010668, le parti sottoscrivevano un accordo di riservatezza, in cui forniva particolari tecnici, modelli software, attrezzature e interfacce CP_2 sviluppate internamente, mentre le conoscenze pregresse di restavano espressamente escluse CP_1 dal novero delle informazioni riservate. Successivamente, trasmetteva documenti progettuali, CP_2
Contr planimetrie e materiali tecnici, ricevendo offerte da parte di ritenute, però, inadeguate per costi e obsolescenza tecnologica, poiché prive delle innovazioni richieste da Nel corso dei contatti CP_2
Contr successivi, inseriva nelle proprie offerte elementi appresi, a dire di parte ricorrente, dal progetto quali AGV e braccio robotizzato per la scalonatrice LT31, tentando di sostituirsi agli altri CP_2 fornitori. Nel 2018, comunicava alla società attrice il deposito della domanda di brevetto n. CP_2
102018000010668 per il magazzino automatizzato, mantenendo intatta la propria proprietà intellettuale. Nel corso del 2019, presentava al pubblico il brand “Cheesetech”, un CP_4 progetto di magazzino automatico per la stagionatura di formaggi a pasta dura, ritenuto dalla controparte come riproduttivo di soluzioni tecniche, principi progettuali e know-how sviluppati nell'ambito della precedente collaborazione. Conseguentemente, il 4 novembre 2019 inviava CP_2
Contr una diffida ad richiamando il rispetto dell'accordo di riservatezza e denunciando l'appropriazione indebita di know-how, senza ottenere risposta. Dopo la pubblicazione del brevetto il 29 maggio 2020 e Contr la reiterazione della diffida l'11 giugno 2020, rispondeva tramite legale proponendo l'attuale giudizio. Nelle more, il 29 ottobre 2020, l' riconosceva a la titolarità del brevetto n. CP_5 CP_2
102018000010668, caducando le contestazioni avanzate dalla controparte. In considerazione di quanto detto, contestava la fondatezza delle domande attoree, ritenendole pretestuose e illegittime. Il CP_2 brevetto n. 102018000010668, depositato il 28 novembre 2018 e concesso il 29 ottobre 2020, riguardava, infatti, un magazzino automatizzato per stagionatura dei formaggi, introducendo soluzioni pagina 5 di 18 inedite e specifiche, confermate, nella tesi della resistente, dalla concessione ufficiale del brevetto. precisava, inoltre, che le proprie azioni erano improntate a correttezza e buona fede, senza CP_2 alcuna violazione dell'accordo di riservatezza né concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., poiché le Contr comunicazioni fatte alla clientela di erano basate su fatti veri, prive di denigrazione e inviate successivamente al deposito della domanda di brevetto.
In via riconvenzionale, la convenuta formulava una serie di richieste, anche in via cautelare, quale l'accertamento del fumus boni iuris con riferimento alla validità del brevetto n. 102018000010668 e alla sussistenza di condotte di contraffazione, nonché del periculum in mora, ravvisato nell'urgenza di acquisire e preservare la prova. Conseguentemente, richiedeva la descrizione e il sequestro – ovvero, in subordine, l'inibitoria – dei beni ritenuti in contraffazione presso gli stabilimenti di Controparte_6
(Brescia) e presso le sedi di (Reggio Emilia), nonché l'ordine di esibizione di materiali CP_4 tecnici e pubblicitari, scritture contabili, fatture e ogni altra documentazione relativa ai prodotti contestati, ai sensi degli artt. 121 e 121-bis C.P.I., con la facoltà per di assistere alle relative CP_2 operazioni;
sia in via principale, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la legittimità e validità del brevetto n. 102018000010668, nonché la responsabilità delle società attrici per condotte di contraffazione e per atti di concorrenza sleale. Domandava, inoltre, che venisse disposta l'inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio
“Cheesetech”, con il conseguente ritiro definitivo degli stessi dal mercato, unitamente all'ordine di distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario, a spese delle attrici. In conclusione, la riconvenzionale includeva la richiesta di condanna delle attrici al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla retroversione degli utili, quantificati in misura pari al 10% del fatturato –
o in diversa entità da determinarsi in via equitativa dal giudice, in aggiunta alla richiesta di fissazione di somme dovute per ogni violazione successiva agli ordini contenuti in sentenza, nonché la pubblicazione del provvedimento, a spese delle attrici, su quotidiani e riviste di settore e sui rispettivi siti web.
Sullo svolgimento del processo
Con ordinanza del 2 febbraio 2021, la Giudice istruttrice all'epoca procedente rigettava la richiesta di descrizione e sequestro dei macchinari e della documentazione tecnica avanzata da parte convenuta a causa della mancanza dei presupposti per disporre la descrizione, non essendo emersi elementi concreti idonei a dimostrare un'interferenza delle macchine delle attrici con il brevetto invocato. Veniva, inoltre, evidenziato come essendo stata partner tecnologico di potesse CP_1 Controparte_2 verosimilmente avere sviluppato la linea “Cheesetech” in forza di una progettazione interna, circostanza che rendeva meno plausibile la tesi della contraffazione. Infine, la Giudice osservava come pagina 6 di 18 non sussistesse alcun pericolo di dispersione della prova, posto che le parti erano già a conoscenza delle rispettive contestazioni, sicché risultava superflua e priva di utilità un'eventuale “descrizione a sorpresa”. Nel corso della fase istruttoria, le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 19 luglio 2022, la giudice istruttrice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la validità del brevetto e l'eventuale interferenza dei macchinari “Cheesetech” con CP_2 la privativa. Il CTU, nominato in data 20 ottobre 2022, depositava la relazione il 27 marzo 2023, rilevando la validità del brevetto e l'assenza di interferenze da parte dei macchinari CP_2
“Cheesetech”. Le conclusioni del CTU venivano contestate dal consulente tecnico di parte attrice. In data 25 luglio 2023, la convenuta presentava istanza volta ad ottenere una nuova verifica sull'impianto installato presso lo stabilimento di;
tale richiesta veniva, tuttavia, rigettata con Parte_8 provvedimento del 17 ottobre 2023. Successivamente, nelle udienze del 29 maggio e del 12 settembre
2024, la medesima parte reiterava l'istanza, sollecitando un'integrazione delle verifiche già espletate.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, il Giudice Istruttore accoglieva parzialmente le richieste, disponendo un'ispezione presso la ed integrando il quesito affidato al consulente Controparte_6 tecnico, affinché fosse accertata la presenza di una stazione di marcatura e la sua eventuale riconducibilità alla fornitura effettuata dalle società attrici. Con integrazione depositata il 19 febbraio
2025, il consulente tecnico d'ufficio dava atto di avere svolto l'ispezione presso la , Controparte_6 dalla quale emergeva, in primo luogo, l'assenza di una stazione di marcatura automatica, posto che la marcatura risultava effettuata manualmente, e, in secondo luogo, la mancata fornitura, da parte delle società attrici, di una stazione di marcatura, così come l'assenza di qualsivoglia acquisizione della stessa da parte della . Lo stesso CTU confermava, inoltre, che il marchio Controparte_6
“Cheesetech”, unitamente alla relativa pubblicità e all'offerta commerciale, non interferiva con il brevetto n. IT'668. La causa era quindi ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 15 maggio
2025, le parti precisavano le conclusioni avanti alla nuova G.I. odierna relatrice, che rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.
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Sulla validità del brevetto
La domanda proposta dalle società attrici volta a ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto n.
102018000010668 per asserito difetto di novità, insufficiente attività inventiva e incompletezza della descrizione non può trovare accoglimento, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnico- brevettuale espletata.
pagina 7 di 18 Ritiene, infatti, questo Collegio di condividere quanto esposto ed argomentato dal consulente tecnico nominato Ing. nelle due relazioni peritali versate in atti in ordine alla sussistenza del Controparte_7 requisito di sufficiente descrizione ed ai requisiti di novità e attività inventiva del trovato di cui al brevetto n. 102018000010668 (IT'668) concesso in data 29.10.2020 ed avente ad oggetto “magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura”.
La relazione peritale
Il Collegio ritiene necessario ricostruire puntualmente l'attività peritale, onde dare conto della rilevanza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e della loro piena condivisibilità.
Nel contesto della causa identificata in epigrafe, all'udienza tenutasi in data 20 ottobre 2022 il G.I. sottoponeva al CTU il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa anche prodotti in corso di consulenza nel rispetto del contraddittorio, compiuti gli accertamenti e le ispezioni del caso anche presso terzi, dica il CTU
1) se il trovato di cui al brevetto n. 102018000010668 concesso in data 29.10.2020 ed avente ad oggetto 'magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura' sia dotato dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge con particolare riferimento alla novità e all'attività inventiva e alla sufficiente descrizione e, nella positiva
2) se la presentazione del brand “Cheesetech”, la sua pubblicità e promozione, l'offerta commerciale che di esso sia stata fatta dalle attrici (in particolare a ) interferisca con la privativa Controparte_6 di cui al superiore punto 1;
Con espressa autorizzazione al CTU ex art. 121 CPI di acquisire, dalle parti o presso terzi, ogni utile documentazione, tecnica, commerciale o contabile, concernente la lamentata contraffazione”.
Le operazioni peritali avevano inizio il 28 ottobre 2022, in modalità telematica, alla presenza dei consulenti tecnici di parte. In tale sede, il consulente tecnico d'ufficio fissava il calendario per il deposito e lo scambio delle memorie tecniche. Su proposta del consulente della convenuta, veniva concordato un sopralluogo presso lo stabilimento della , destinataria dell'offerta Controparte_6 oggetto del quesito;
successivamente, su sollecitazione del consulente delle attrici, l'opportunità del sopralluogo veniva nuovamente discussa in un secondo incontro del 9 novembre 2022, nel corso del quale si decideva di rinviarne l'esecuzione al periodo compreso tra il 15 e il 23 dicembre, dopo il deposito delle prime memorie. Le parti depositavano le prime memorie tecniche il 12 dicembre 2022, seguite dallo scambio effettuato il giorno 13. In seguito, la manifestava alcune Controparte_6 perplessità circa lo svolgimento del sopralluogo. Il consulente d'ufficio, dopo avere richiesto chiarimenti al giudice istruttore, riceveva conferma che il quesito fosse limitato alla “presentazione del brand Cheesetech, alla sua pubblicità e promozione e all'offerta commerciale”. Pertanto, il 19 pagina 8 di 18 dicembre disponeva l'annullamento del sopralluogo, invitando le parti ad integrare le osservazioni nelle successive memorie. Nonostante le obiezioni del consulente della convenuta, il CTU ribadiva la propria decisione, ritenendo possibile acquisire la documentazione utile tramite corrispondenza con la CP_6
, la quale forniva riscontro e documenti tra il 10 e il 13 gennaio 2023. Entro il 12 gennaio le
[...] parti depositavano le seconde memorie tecniche, seguite dallo scambio del 13. Il 16 gennaio il consulente della convenuta reiterava la richiesta di sopralluogo e sollecitava un'ulteriore memoria;
dopo nuovo interpello del giudice, il CTU rigettava l'istanza, ritenendo di disporre di elementi sufficienti per rispondere al quesito. Concedeva, tuttavia, alle parti la facoltà di depositare una terza memoria, avente ad oggetto le osservazioni reciproche e la documentazione acquisita. Tale memoria veniva depositata da entrambe le parti il 30 gennaio, con scambio il giorno successivo. A seguito di nuove osservazioni e richieste di replica, il CTU autorizzava il deposito di una quarta e ultima memoria, limitata a commenti sulle argomentazioni precedenti, fissandone la scadenza all'8 febbraio
2023. Le parti rispettavano il termine, con scambio effettuato il giorno successivo. Concluse le attività di scambio e valutazione delle memorie, il consulente tecnico d'ufficio redigeva una relazione preliminare di consulenza, trasmessa alle parti in data 27 febbraio 2023,
Come emerso dalla lettura del quesito proposto in sede di giuramento del CTU, la sostanza della perizia ruotava intorno alla validità/invalidità del brevetto n. 102018000010668 di proprietà di ed CP_2 alla pretesa interferenza della linea Cheesetech con la privativa del brevetto summenzionato. Quanto al primo profilo oggetto del quesito, il CTU, nella prima relazione peritale, ha svolto un'analisi sistematica delle singole caratteristiche della rivendicazione 1 del brevetto IT'668, confrontandole con gli insegnamenti tecnici contenuti nel documento anteriore D1, per accertarne l'eventuale anticipazione.
In apertura, il consulente “condivide l'opinione del CT di parte attrice”, osservando che la caratteristica 1.a della rivendicazione — nella parte in cui indica che “il magazzino è destinato alla stagionatura di formaggi a pasta dura” — si limita a descrivere la mera destinazione d'uso del sistema, senza introdurre elementi tecnici di novità rispetto all'arte nota. Ne consegue, secondo il CTU, che “risulta quindi anticipata da D1 la caratteristica 1.a della rivendicazione 1 di IT'668”.
Diversamente, il consulente ha escluso che D1 contenga alcun riferimento o insegnamento riconducibile a una “stazione di marcatura nel senso della caratteristica 1.b della rivendicazione 1 di
IT'668”, evidenziando come tale valutazione sia “confermata anche dall'Esaminatore europeo” e come “i CCTTPP non sembrano avere opinioni differenti o contrastanti” sul punto. Pertanto, il CTU individua nella stazione di marcatura un elemento che permane estraneo al contenuto tecnico di D1, rappresentando una componente innovativa del trovato brevettuale. Con riguardo alla caratteristica pagina 9 di 18
1.d, relativa alla presenza di “una pluralità di scalere comprendenti rispettive mensole di stagionatura”, il CTU ha ritenuto che D1 descriva un carrello 21 che si muove tra scaffalature di stoccaggio dotate di piastre di supporto, struttura che, a suo avviso, risulta “identicamente corrispondente a quanto indicato nella caratteristica 1.d della rivendicazione in esame”. A tale riguardo, il consulente ha ritenuto priva di rilievo la differenza evidenziata dal CT di parte convenuta circa la rimovibilità dei pianali, precisando che tale peculiarità non altera la funzione tecnica del sistema di stoccaggio. Di conseguenza, “risulta anticipata da D1 la caratteristica 1.d della rivendicazione 1 di IT'668”.
In relazione alla caratteristica 1.e, il CTU ha affrontato la contestazione della parte convenuta, secondo cui la macchina descritta in D1 non sarebbe qualificabile come “scalonatrice”. Il consulente ha invece precisato che “la valutazione deve essere condotta sulla base di quanto indicato in rivendicazione”, dove la macchina scalonatrice è definita come mobile tra le scalere “per posizionare automaticamente una o più di dette forme di formaggio su dette mensole di stagionatura”. Tale funzione, a giudizio del CTU, “è senz'altro espletata dal carrello o macchina mobile 21” descritto in
D1, con conseguente anticipazione anche di tale caratteristica. Diverso giudizio è stato espresso con riferimento alla caratteristica 1.c, concernente la “stazione di accumulo”. Il CTU ha chiarito che il riferimento, contenuto in D1, alla “stazione di attesa 42” non può essere considerato equivalente alla stazione di accumulo rivendicata, poiché, come risulta dalla descrizione testuale del documento, essa
“riceve i formaggi lavorati nella stazione di lavorazione e li trattiene temporaneamente, prima di riconsegnarli alle scaffalature”. Ne consegue che tale stazione non può essere “assimilabile a quella oggetto della caratteristica 1.c”. Il consulente conclude, pertanto, che “D1 non anticipa la caratteristica 1.c della rivendicazione 1 di IT'668”.
Tale esclusione comporta, per effetto logico, che “non è stato possibile identificare in D1 una stazione di accumulo agente da buffer”, e, conseguentemente, neppure “mezzi di movimentazione nel senso della caratteristica 1.f”. Solo nella “non creduta ipotesi” in cui la stazione 42 potesse essere assimilata a una stazione di accumulo ai sensi del brevetto, il CTU ammette che “D1 anticiperebbe anche tale caratteristica, con il dispositivo 15 e il suo braccio di caricamento 45”. Inoltre, il CTU ha rilevato come “D2 certamente non descriva una stazione di accumulo”, sicché la combinazione D1 + D2 non sarebbe idonea a privare di attività inventiva le rivendicazioni 1 e 10 di IT'668. Come si legge nella relazione, “mancherebbe comunque l'insegnamento relativo a una stazione di accumulo agente da buffer per i macchinari successivi e alla fase di movimentazione delle forme dalla stazione di accumulo alla macchina scalonatrice”. Pertanto, “lo scrivente ritiene che le rivendicazioni 1 e 10 di IT'668 siano dotate di attività inventiva rispetto ad una combinazione degli insegnamenti di D1 e D2”, e che pagina 10 di 18 “tutte le restanti rivendicazioni 2–9 e 11–16 siano a loro volta da ritenersi dotate di attività inventiva”, in quanto dipendenti dalle prime.
Nella sua quarta memoria, il consulente tecnico di parte attrice aveva sostenuto che “il documento D4 divulga tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto di a eccezione dello specifico CP_2 impiego per la stagionatura delle forme di formaggio e la relativa stazione di marcatura”. Tuttavia, poiché – come concordemente rilevato dai consulenti tecnici di parte e dal CTU – “D4 non prevede una stazione di marcatura”, il documento può essere preso in considerazione solo ai fini della valutazione dell'attività inventiva, la quale, come osservato dal CTU, deve essere condotta secondo il metodo rigoroso del “problem–solution approach”. In tale prospettiva, prima ancora di verificare quali caratteristiche della rivendicazione 1 di IT'668 possano eventualmente trovarsi in D4, il CTU ha ritenuto necessario stabilire se tale documento possa costituire una valida “closest prior art”.
Richiamando le “Guidelines for Examination” dell'Ufficio Brevetti Europeo (GL G–VII, 5.1), egli ha evidenziato che la “closest prior art” deve descrivere una soluzione tecnica rivolta a un obiettivo o effetto simile a quello dell'invenzione analizzata, appartenente allo stesso settore tecnico o a uno ad esso affine. Da ciò deriva che, secondo il CTU, il punto cruciale non è la possibilità di costruire più attacchi inventivi su differenti “closest prior art”, bensì verificare se D4 risponda effettivamente a tale criterio. In tal senso, le prime pagine della descrizione del brevetto IT'668, nelle quali è delineato lo stato dell'arte di riferimento, consentono di individuare con chiarezza il settore tecnico e gli obiettivi del trovato Come si legge in particolare a pagina 1, righe 4–11, “la presente invenzione CP_2 riguarda un magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura e un relativo procedimento di gestione”. Inoltre, “i magazzini tradizionali per la stagionatura dei formaggi a pasta dura comprendono una pluralità di strutture, chiamate 'scalere', organizzate in file parallele e dotate di una pluralità di mensole in legno debitamente distanziate per consentire un'adeguata aerazione delle forme di formaggio ivi disposte”. Quanto agli obiettivi, “è scopo della presente invenzione rendere disponibile un magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura e un relativo procedimento di gestione che consentano una gestione più efficiente rispetto ai magazzini esistenti, senza alterare le condizioni di stagionatura che contraddistinguono la stagionatura in scalera tradizionale”.
Alla luce di tali premesse, il CTU ha concluso che “D4 non può essere considerato un buon punto di partenza”, poiché non appartiene allo stesso settore tecnico né persegue obiettivi assimilabili. Il documento, infatti, descrive un generico magazzino a scaffali (magazzino 1) destinato a contenere carichi (“loads”) genericamente identificati come “containers, cardboard boxes, tablets, items”, senza alcun riferimento alla stagionatura dei formaggi o alle peculiari problematiche connesse alla loro movimentazione. Di conseguenza, “D4 non è nello stesso settore tecnico dell'invenzione” e “non è pagina 11 di 18 diretto a un obiettivo o effetto simili a quelli dell'invenzione analizzata”, non potendo pertanto essere considerato “closest prior art” idoneo a fondare un attacco per difetto di attività inventiva contro le rivendicazioni 1 o 10 di IT'668.
L'analisi delle singole caratteristiche della rivendicazione 1 ha ulteriormente confermato tale conclusione. Contrariamente a quanto sostenuto dal CT di parte attrice, D4 non manca soltanto della stazione di marcatura e dello specifico impiego per la stagionatura delle forme di formaggio, ma anche della caratteristica 1.e, relativa a “una macchina scalonatrice mobile tra dette scalere per posizionare automaticamente una o più di dette forme di formaggio su dette mensole di stagionatura”, e, di riflesso, della caratteristica 1.f, che ne menziona la presenza. Il CT di parte attrice aveva ritenuto che tale macchina fosse anticipata dal veicolo 3 di D4, il quale si muove tra le scaffalature (“racks”) 12a e
12b, equiparate alle scalere di IT'668. Il CTU ha però osservato che, pur potendosi ammettere una certa equivalenza tra scaffalature e scalere, “non sembra corretto affermare che il veicolo 3 possa essere una scalonatrice”. Già a pagina 1 del brevetto IT'668 (righe 16–20) è infatti precisato che le scalonatrici sono “speciali macchine configurate per movimentare forme di formaggio cedevoli e di peso considerevole (solitamente 40 kg) senza comprometterne l'integrità”. Il generico veicolo descritto in
D4 non possiede tali caratteristiche, evidenziando dunque “una ulteriore lacuna in D4 rispetto agli insegnamenti della rivendicazione 1 di IT'668”.
Il CTU ha, infine, rilevato che, anche volendo ipotizzare una combinazione tra D4 e D2, “la persona esperta del ramo non troverebbe comunque in D2 alcuna scalonatrice”, poiché tale documento “si limita a descrivere un procedimento di marcatura di forme di formaggio e nulla insegna in merito a macchine e sistemi preposti alla stagionatura in magazzino”. Ne consegue che “le rivendicazioni 1 e
10 di IT'668 risultano dotate di attività inventiva rispetto a una combinazione degli insegnamenti di
D4 e D2”, e che, per la medesima ragione, “tutte le restanti rivendicazioni 2–9 e 11–16 sono a loro volta da ritenersi dotate di attività inventiva, in quanto dipendenti dalla rivendicazione 1 o dalla 10”.
Quanto poi al profilo della sufficiente descrizione, il CTU prendeva atto delle divergenze tra i consulenti tecnici delle parti: da un lato, il CT di parte attrice aveva sostenuto che l'emendamento introdotto in sede di esame — volto a precisare che “la stazione di accumulo agisce da buffer per i macchinari successivi” — fosse privo di adeguato supporto nella descrizione e, quindi, di chiara comprensibilità; dall'altro, il CT di parte convenuta aveva difeso la coerenza dell'emendamento con la descrizione e con le linee guida dell'Ufficio Brevetti Europeo. Il CTU, pur non potendo accertare le motivazioni dell'Esaminatore europeo, rileva che “con l'emendamento sono (ancor più) chiari il ruolo
e l'interpretazione da attribuire alla stazione di accumulo 30”, trattandosi, a suo parere, di “una stazione di accumulo temporaneo in cui prodotti provenienti da una prima linea possono essere pagina 12 di 18 temporaneamente accolti e accumulati in attesa di essere trasferiti a una seconda linea a valle, tipicamente operante a velocità inferiore”. Concludeva, pertanto, che l'emendamento è sufficientemente descritto, rinviando ad altri capitoli per le valutazioni in tema di novità e attività inventiva.
Quanto al tema della contraffazione, il CTU ha concentrato la propria analisi sulla presenza o meno, nei prodotti e materiali pubblicitari del brand “Cheesetech”, di “una stazione di marcatura comprendente un dispositivo per imprimere una marcatura durevole, univoca e leggibile automaticamente” (rivendicazione 1.b), e dell'analoga caratteristica di processo (rivendicazione 10.c).
Egli ha rilevato che né i video promozionali né l'offerta commerciale a mostrano o Controparte_6 lasciano intendere l'esistenza di un dispositivo di marcatura, ma soltanto “un dispositivo di lettura incaricato dell'identificazione delle forme”, che si limita a scansionare una marcatura già apposta. A fronte delle ipotesi del CT di parte convenuta circa la possibile presenza di una stazione di marcatura nel magazzino di Chiari, il CTU ha quindi escluso tale evenienza, osservando che “nel magazzino venga effettuata una lettura di una marcatura precedentemente apposta, e già questo appare sufficiente
a rigettare le considerazioni del CT di parte convenuta”.
Richiamando il disciplinare del parmigiano reggiano, il CTU aggiungeva che la marcatura è realizzata
“mediante placca di caseina applicata sulla superficie delle forme alla nascita del formaggio”, la quale contiene già i codici identificativi univoci. Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità né evidenza di un'ulteriore stazione di marcatura all'interno del magazzino di stagionatura. In definitiva, il CTU concludeva che “nella presentazione del brand Cheesetech, nella sua pubblicità e promozione e nell'offerta commerciale non è riscontrabile alcuna interferenza con l'ambito di protezione delle rivendicazioni indipendenti n. 1 e 10 del brevetto IT'668”. Conseguentemente, non risultano interferenze nemmeno rispetto alle rivendicazioni dipendenti, che presuppongono le stesse caratteristiche delle rivendicazioni principali.
Per questi motivi
sopra esposti, in base all'analisi condotta e agli accertamenti tecnici eseguiti, il CTU formulava le seguenti conclusioni:
1. All'esito della verifica relativa alla sussistenza del requisito di sufficiente descrizione, nonché dei requisiti di novità e di attività inventiva, si ritiene che il trovato oggetto del brevetto n.
102018000010668 (IT'668), concesso in data 29 ottobre 2020 e avente ad oggetto “magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura”, risulti dotato dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge.
2. Dalla disamina della documentazione prodotta e del materiale illustrativo e pubblicitario acquisito, è emerso che la presentazione del brand “Cheesetech”, la relativa attività pagina 13 di 18 promozionale e pubblicitaria, nonché l'offerta commerciale formulata dalle attrici — in particolare nei confronti di — non interferiscono con la privativa Controparte_6 brevettuale sopra indicata.
L'integrazione della CTU
Successivamente, su sollecitazione di parte convenuta il G.I. disponeva l'integrazione della CTU, tramite ispezione presso l'unità produttiva di al fine di accertare: “a) se in tale Parte_8 stabilimento è presente una stazione di marcatura per formaggi e b) se tale stazione di marcatura è parte della medesima fornitura (…) oppure se (…) è stata altrimenti acquisita da Parte_8
(…) oltre ai due punti di cui sopra, il signor consulente vorrà valutare il quesito relativo alla
[...] interferenza (…) alla luce della ispezione”. Il CTU dava atto che: “in data 15 ottobre 2024 si teneva una prima riunione per via telematica (…) al fine di organizzare le successive attività. (…) L'ispezione veniva confermata per giovedì 7 novembre. Lo svolgimento dell'ispezione è documentato nel verbale redatto dal CTU e sottoscritto dai CCTTPP e dal rappresentante di .” Seguivano il Controparte_6 deposito delle memorie tecniche di parte, rispettivamente il 3 e il 13 dicembre 2024, e la redazione di una bozza di relazione preliminare dell'integrazione, inviata alle parti il 16 gennaio 2025. All'esito della integrazione della CTU il CTU evidenziava che, già nella fase originaria, aveva escluso l'esistenza di una stazione di marcatura automatizzata, rilevando che “nello stabilimento di Chiari fosse presente al più un dispositivo di lettura, ma nulla lasciava supporre l'esistenza di una stazione di marcatura (o di una marcatura)”. L'ispezione integrativa, tuttavia, aveva consentito ulteriori approfondimenti, potendosi confermare le conclusioni già raggiunte e quindi che “in tale stabilimento
l'unica marcatura 'durevole, univoca e leggibile automaticamente' eseguita (…) è quella eseguita manualmente dagli operatori che appongono una placca di caseina su ciascuna forma di formaggio, senza quindi ricorrere ad alcun congegno e, dunque, ad alcun dispositivo di marcatura”. In particolare, il CTU ha sottolineato che la rivendicazione 1 di IT'668 richiede espressamente un dispositivo, precisando: “Il 'dispositivo' che la rivendicazione 1 di IT'668 sancisce essere compreso nella stazione di marcatura è e deve essere un congegno utilizzato per compiere una determinata funzione. Così, infatti, si legge (in modo pressoché identico) nelle definizioni fornite dal dizionario
CC ('Congegno che serve a una determinata funzione'), dal RI della SE ('Congegno utilizzato per compiere una determinata funzione') e da -L UB ('Congegno, meccanismo che, applicato a un apparecchio o a un impianto, svolge una determinata funzione')”.
Egli ha quindi concluso che “è indubbio, a parere dello scrivente, che la formulazione della rivendicazione 1 di IT'668 escluda dall'ambito di tutela una siffatta possibilità [di marcatura esclusivamente manuale], prevedendo espressamente un dispositivo e quindi un congegno che si pagina 14 di 18 incarica dell'esecuzione della marcatura”. Quanto alla rivendicazione 10, di metodo, il CTU ha ribadito che “la marcatura manuale osservata nello stabilimento (…) non è, a parere dello scrivente, marcatura ai sensi della rivendicazione 10”.
Le conclusioni finali sono state pertanto così riassunte: “L'ispezione presso lo stabilimento di
[...] ha permesso di accertare che: Parte_8
a) in tale stabilimento NON è presente una stazione di marcatura per formaggi;
in esso, l'unica marcatura durevole, univoca e leggibile automaticamente da una macchina, è effettuata manualmente dagli operatori;
b) la stazione di marcatura, dunque, non era parte della fornitura effettuata dagli attori né è stata altrimenti acquisita da . Inoltre, dopo aver rivalutato il quesito relativo Parte_8 all'interferenza già in atti, alla luce dell'ispezione, lo scrivente conferma le conclusioni cui era giunto in precedenza, ovvero: la presentazione del brand ' il brevetto n. Parte_9
102018000010668 (IT'668)”.
Questo Collegio non può che aderire alle risultanze peritali. La CTU ha chiarito in modo inequivoco che le rivendicazioni 1 e 10 presuppongono la presenza di un dispositivo di marcatura, inteso quale congegno tecnico, e che la mera apposizione manuale di una placca di caseina non integra tale requisito. Pertanto, non essendo riscontrabile nello stabilimento alcuna stazione conforme alle rivendicazioni brevettuali, resta esclusa ogni interferenza con il titolo di privativa della convenuta.
La decisione si fonda, dunque, sulla rigorosa constatazione tecnica che la marcatura, così come attuata nello stabilimento di , non soddisfa gli elementi qualificanti delle rivendicazioni Controparte_6 indipendenti 1 e 10 del brevetto IT'668, e che, conseguentemente, non può configurarsi alcuna contraffazione o interferenza.
Sulla dedotta violazione dell'accordo di riservatezza e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Quanto al profilo della violazione dell'accordo di riservatezza, rispetto al quale le parti si muovono reciproci addebiti, questo Collegio, analizzato il merito dell'accordo stesso, ritiene non possa individuarsi con sufficiente specificità la natura ed il contenuto delle informazioni riservate tutelate dall'accordo di riservatezza stipulato tra le parti. L'accordo in sé, infatti, non definisce positivamente quali conoscenze siano soggette al vincolo, limitandosi ad indicare le informazioni espressamente escluse, quali quelle già di pubblico dominio, già note al ricevente o divenute tali indipendentemente dalla divulgazione della controparte. Tale circostanza, rende indeterminata la portata dell'obbligazione di non divulgazione, con conseguente difficoltà a circoscrivere l'oggetto della responsabilità invocata dalle parti ed a verificare l'eventuale violazione. pagina 15 di 18 Così, la domanda fondata sulla dedotta violazione dell'accordo di riservatezza, a cui parte attrice fa seguire ai sensi dell'art. 1453 c.c. la richiesta di risoluzione per inadempimento, non può essere accolta in considerazione dell'assenza di una definizione positiva delle informazioni riservate, rendendo intrinsecamente insostenibile la pretesa risolutiva. Inoltre, nessuna delle parti ha fornito prova adeguata della concreta divulgazione o utilizzazione indebita del know-how protetto, così da non soddisfare né
l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c. Le condotta reciprocamente contestate, pertanto, non possono qualificarsi come inadempimento, ma rientrano piuttosto nella fisiologica dinamica di circolazione di conoscenze tecniche, tipica delle collaborazioni tecnico-commerciali tra le parti, finalizzate alla realizzazione di un progetto comune. Alla luce di quanto sopra, le domande attoree in ordine alla violazione dell'accordo di riservatezza devono essere rigettate. Analogamente, le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta sul medesimo punto risultano infondate e vanno anch'esse rigettate. In definitiva, l'indeterminatezza del contenuto informativo oggetto di protezione e la mancanza di prova delle asserite violazioni rendono insostenibili giuridicamente le reciproche pretese di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto.
Neppure può accogliersi la richiesta di risarcimento formulata da parte attrice, fondata sull'art. 2043
c.c., del danno derivante dalla comunicazione fatta dalla convenuta a , relativamente Controparte_6
Contr alla quale parte attrice ha sostenuto che nel riferire ai clienti di l'esistenza di una CP_2 possibile contraffazione della linea “Cheesetech”, avrebbe prodotto l'interruzione di rapporti Contr commerciali e determinato una perdita di opportunità economiche per stessa. Con tale condotta, si sarebbe resa responsabile di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 cc. Tale CP_2 doglianza non trova, tuttavia, riscontro probatorio sufficiente. Non risulta dimostrato che la comunicazione in parola abbia effettivamente determinato un rifiuto di fornitura, la risoluzione di contratti o la perdita di opportunità commerciali concrete. In assenza di evidenze documentali (ordini annullati, comunicazioni aziendali, flussi economici interrotti) atte a comprovare il danno-conseguenza, la pretesa risarcitoria si fonda su congetture ipotetiche, prive di base fattuale. Il danno-evento, per essere giuridicamente apprezzabile, deve tradursi in un pregiudizio patrimoniale certo e attuale, non potendo farsi luogo a risarcimento di mere aspettative o probabilità economiche non dimostrate. In questo caso mancano sia la prova del fatto illecito, sia quella del nesso causale tra la condotta della controparte e un danno effettivamente subito. Difettano, dunque, elementi essenziali della responsabilità aquiliana, che presuppone la dimostrazione di un comportamento doloso o colposo, antigiuridico e causalmente efficiente rispetto al pregiudizio lamentato. Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda attorea deve essere respinta.
pagina 16 di 18 In definitiva, quanto alle domande di nullità del brevetto [...] (IT'668) proposte da parte attrice, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno pienamente accertato la validità del titolo brevettuale, confermandone la conformità ai requisiti di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione di cui agli artt. 45 ss. c.p.i. Il CTU, mediante un'analisi puntuale del corpus brevettuale e dei documenti anteriori D1–D4, ha escluso che il trovato di possa ritenersi anticipato o privo CP_2 di carattere inventivo rispetto allo stato della tecnica, rilevando altresì l'adeguatezza della descrizione ai fini della riproducibilità dell'invenzione. Di conseguenza, la domanda di nullità deve essere dichiarata infondata.
Parimenti infondate risultano le domande riconvenzionali di parte convenuta, dirette ad ottenere l'accertamento della contraffazione o interferenza della linea “Cheesetech” con il brevetto IT'668. La
CTU ha, infatti, escluso in modo netto ogni sovrapposizione tecnico-funzionale tra le soluzioni adottate Contr da e quelle brevettate da evidenziando la diversità strutturale dei rispettivi sistemi e la CP_2 mancanza di coincidenza tra le caratteristiche inventive rivendicate e le modalità operative della linea contestata. Ne consegue che né la pretesa nullità del brevetto né la
contro
-pretesa di contraffazione possono essere accolte, determinando reciproca soccombenza in relazione alle rispettive posizioni.
Così, sulla base delle risultanze istruttorie e delle valutazioni tecniche acquisite, il Collegio ritiene che:
- le reciproche domande di accertamento della violazione dell'accordo di riservatezza, con le connesse pretese di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, debbano essere respinte per difetto di prova e per indeterminatezza dell'oggetto del vincolo di riservatezza;
- le domande di nullità del brevetto IT'668 siano parimenti infondate, essendo stata accertata la piena validità del titolo brevettuale;
- le domande riconvenzionali relative alla pretesa contraffazione o interferenza della linea
“Cheesetech” siano da rigettarsi in conformità alle conclusioni del CTU;
- non risultando provato un danno effettivo derivante dalla comunicazione a , Controparte_6
Contr debba essere disattesa anche la domanda risarcitoria avanzata da
Pertanto, tutte le domande principali e riconvenzionali devono essere rigettate.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle rispettive domande, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 17 di 18 1. rigetta le domande formulate da parte attrice e le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del 22 ottobre 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11865/2020 promossa da:
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTI CARLA e dell'avv. RUFFINI CP_1 P.IVA_1 NINO GIORDANO ( ) VIA BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA;
C.F._1
( ) VIA P. BORSELLINO N.22 42100 Parte_1 C.F._2 REGGIOE EMILIA;
, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTI CARLA e dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 RUFFINI NINO GIORDANO ( ) VIA P. BORSELLINO, 22 REGGIO C.F._1
EMILIA; ( ) VIA BORSELLINO,22 42100 Parte_1 C.F._2 REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ATTI CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRI PIER LUIGI e CP_2 P.IVA_3 dell'avv. MAGNANI ALBERTO ( ) B.GO ANTINI 3 PARMA;
C.F._3 [...]
( VIA C/O AVV ALLEGRI VIA N.SAURO Parte_3 C.F._4 PARMA;
, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 3 PARMA presso il difensore avv. ALLEGRI PIER LUIGI
CONVENUTO
Decisa sulle seguenti conclusioni, cui le parti si sono riportate all'udienza del 15 maggio 2025: Parte attrice: Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, invalidità ed inefficacia del brevetto italiano per invenzione industriale n. 102018000010668 depositato il 28.11.2018 dal titolo
“Magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura” a nome della società per CP_2 pagina 1 di 18 carenza dei requisiti di novità ed attività inventiva ex art. 76 C.P.I. lett. a), nonché di sufficiente descrizione di cui alla lettera b) art. 76 C.P.I., anche, ove ritenuta ammissibile, nella versione riformulata di cui all'istanza presentata in data 25.11.2019 da ex artt. 172, 2° comma CP_2 C.P.I. e 5 Decreto 27.06.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento di CP_2
all'accordo di riservatezza stipulato con in data 06.10.2017 e per l'effetto DICHIARARE
[...] CP_1 la risoluzione dell'accordo di riservatezza ex art. 1453 cc ACCERTARE e DICHIARARE che, con i comportamenti di cui in narrativa, si è resa CP_2 responsabile di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 cc. e comunque di fatti illeciti ex art. 2043 cc. in danno delle attrici. Per l'effetto DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE a risarcire alle attrici, in via tra loro CP_2 solidale, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi, compresi i danni morali e all'immagine, che si quantificano complessivamente nell'importo di € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata o di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso RESPINGERE ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti comunque assolvendo le attrici da ogni pretesa. Con vittoria delle spese di lite” Parte convenuta: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza e previa ammissione di CTU e prove per interrogatorio formale e testi, nel merito respingere ogni domanda di parte attrice perché illegittima, infondata, indimostrata o come meglio. In via riconvenzionale accertata la violazione dell'accordo di riservatezza operata dalle attrici, nonché la legittimità e la piena validità del Brevetto n. 102018000010668 in titolarità della soc. Controparte_2
- accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa le società attrici si sono rese responsabili di contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. 102018000010668, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni della convenuta, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l'offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti contraddistinti dal marchio o segno “Cheesetech” o, comunque di impianti costituenti automazione completa per magazzino di stagionatura tradizionale di formaggi a pasta dura, ordinando alle attrici medesimi il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti in contraffazione;
- ordinare la distruzione, a spese delle attrici e sotto il controllo della convenuta, dei prodotti recanti gli elementi contraffattori, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti gli elementi contraffattori;
- condannare le attrici a risarcire alla convenuta i danni, patiti e patiendi, cagionati con gli illeciti di cui alle premesse, compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, nella misura del 10% del fatturato o in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa, ricorrendo, se del caso, anche alla liquidazione in via equitativa;
- fissare una somma dovuta dalle attrici per ogni violazione e/o inosservanza dei provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene che venga da esse prodotto in contraffazione, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti della convenuta, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
pagina 2 di 18 - disporre la pubblicazione della sentenza, a spese delle società attici e a cura della convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani Gazzetta di Parma, Gazzetta di Reggio, nonché di due riviste specializzate del settore che saranno successivamente indicate, nonché sulla home page del sito internet delle attrici, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e facenti parte del Gruppo CP_1 Parte_2
operante nel settore della progettazione e produzione di macchinari per automazione Parte_2 industriale e movimentazione, convenivano in giudizio società attiva nella Controparte_2 stagionatura e commercializzazione di , e prosciutto crudo, Parte_4 Parte_5 esponendo quanto segue. Le attrici evidenziavano di essere titolari di specifico know-how consolidato e brevetti relativi a macchinari per la lavorazione e movimentazione dei formaggi a pasta dura. A partire dal 2017, instaurava con un rapporto commerciale finalizzato alla fornitura di CP_1 CP_2 macchinari industriali per la gestione dei magazzini, accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di riservatezza volto a proteggere le informazioni confidenziali reciprocamente scambiate. In base a tale accordo, si impegnava a non divulgare informazioni relative ad una CP_2 domanda di brevetto concernente tecniche di marcatura dei formaggi a pasta dura n.
1020170000040962 ed all'interfaccia software sviluppata internamente per la gestione automatizzata dei magazzini, mentre conservava la titolarità e la libera utilizzabilità delle informazioni CP_1 pregresse, comprese modifiche e implementazioni dei propri progetti. Le attrici rappresentavano, altresì, che nel 2018 aveva provveduto a depositare una seconda domanda di brevetto n. CP_2
102018000010668 concernente un magazzino per la stagionatura dei formaggi, caratterizzato dall'impiego di una “scalonatrice” mobile e di tender automatici. Tali soluzioni, a dire di parte attrice, Contr risultavano già comunicate alla convenuta da in qualità di Parte nell'ambito Parte_6 dell'accordo di riservatezza e vincolate, per espressa clausola contrattuale, all'uso esclusivo della medesima. Nell'ottobre 2019, il gruppo , tramite la consociata presentava alla Parte_2 CP_1 fiera Cibus Tech il nuovo brand “Cheesetech”, linea comprendente macchinari destinati alla lavorazione e movimentazione delle forme di formaggio a pasta dura finalizzate ad agevolare l'attività degli operatori all'interno dei magazzini di stagionatura. In particolare, veniva illustrata la soluzione
“Cheesetech Handling”, caratterizzata dal funzionamento sinergico di due macchinari, il tender e lo scalonatore/descalonatore LT31, i quali operano su tutte le corsie simultaneamente, con movimento telescopico adattabile a diverse altezze di magazzino, utilizzando una presa ad anello brevettato che pagina 3 di 18 garantisce la sicurezza delle forme evitando abrasioni o incisioni accidentali. Nel giugno 2020, le attrici ricevevano da formale diffida nella quale si sosteneva che la presentazione del layout Controparte_2 del magazzino automatico Cheesetech durante Cibus Tech 2019 configurasse un inadempimento del patto di riservatezza e la violazione di brevetti di titolarità della convenuta. Con la stessa, CP_2 diffidava le attrici “dal produrre, pubblicizzare e proporre a terzi idee e prodotti acquisiti ed elaborati tramite informazioni riservate divulgate dalla soc. all'ing. alle CP_2 Controparte_3 società e loro dipendenti e collaboratori, protette dal vincolo di CP_1 Parte_2 riservatezza sottoscritto”, e “dal porre in essere atti di contraffazione dei suoi brevetti relativi a marcatura delle forme di formaggio e gestione automatizzata dei magazzini”. Con raccomandata del 17 giugno 2020, le attrici, tramite il proprio difensore, rigettavano la diffida, contestandone la natura di indebita turbativa ai sensi degli artt. 2598, nn. 2 e 3, c.c., e respingendo ogni addebito. Nella medesima, le attrici denunciavano come avesse fatto uso abusivo delle informazioni riservate relative CP_2 alla gestione del magazzino tramite la coppia di macchine scalonatrice e tender automatizzati, comunicate da nell'ambito dell'accordo di riservatezza, inserendole nella domanda di CP_1 brevetto per il magazzino automatizzato. Contestualmente, avrebbe intrapreso Controparte_2 iniziative denigratorie nei confronti di presso la clientela, pregiudicando rapporti CP_1 commerciali consolidati e ostacolando lo sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Ciò posto, le società attrici, oltre a lamentare la violazione del patto di riservatezza rilevando che le informazioni relative al tender e allo LT31 erano di titolarità esclusiva di Parte_7 CP_1 essendo state sviluppate e offerte a terzi a partire dal 2011, e a sollevare contestazioni in ordine alla fondatezza delle diffide ricevute, evidenziavano, da un lato, che il brevetto n. 1020170000040962 di relativo alla marcatura, non trovava applicazione alla linea Cheesetech, e, dall'altro Controparte_2 lato, che il brevetto n. 102018000010668, concernente il magazzino per stagionatura, era da considerarsi affetto da nullità per difetto di novità, insufficiente attività inventiva e descrizione incompleta, risultando, inoltre, anticipato da predivulgazioni note che ne avrebbero reso ovvie le caratteristiche rivendicate. In conclusione, parte ricorrente considerava le condotte poste in essere dalla convenuta integranti responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, consistendo, tanto nell'uso indebito di know-how e informazioni riservate, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., quanto nella concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., per appropriazione di informazioni riservate, invio di diffide ritenute infondate e atti denigratori diretti verso i clienti di oltre che nell'illecito ex art. 2043 c.c., con richiesta CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, in via equitativa nella somma di €
50.000,00. pagina 4 di 18 Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la ricostruzione in fatto Controparte_2 delle attrici. Nella narrativa di parte convenuta, i rapporti con la società originavano dalla CP_1 volontà di di trovare un partner commerciale per lo sviluppo di un nuovo progetto CP_2 denominato Magazzino 4.0, finalizzato a far interagire più macchinari in sinergia, diversamente dai magazzini già altamente automatizzati presenti nel settore. A tale fine, dopo aver sondato CP_2 varie aziende leader nel settore, senza esito, entrava in contatto con in occasione della fiera CP_1
Cibus Tech del 2016, società all'epoca dedita a macchinari tradizionali e, a dire di parte convenuta, in procinto di fuoriuscire dal comparto lattiero-caseario. La società nella prospettazione della CP_1 convenuta, veniva coinvolta limitatamente alla fornitura di un macchinario per carico e scarico delle scalere, mentre manteneva la direzione complessiva del progetto, avvalendosi di Controparte_2 professionisti selezionati per software e automazione industriale. Nel 2017, al fine di tutelare le informazioni poi confluite nel brevetto n. 102018000010668, le parti sottoscrivevano un accordo di riservatezza, in cui forniva particolari tecnici, modelli software, attrezzature e interfacce CP_2 sviluppate internamente, mentre le conoscenze pregresse di restavano espressamente escluse CP_1 dal novero delle informazioni riservate. Successivamente, trasmetteva documenti progettuali, CP_2
Contr planimetrie e materiali tecnici, ricevendo offerte da parte di ritenute, però, inadeguate per costi e obsolescenza tecnologica, poiché prive delle innovazioni richieste da Nel corso dei contatti CP_2
Contr successivi, inseriva nelle proprie offerte elementi appresi, a dire di parte ricorrente, dal progetto quali AGV e braccio robotizzato per la scalonatrice LT31, tentando di sostituirsi agli altri CP_2 fornitori. Nel 2018, comunicava alla società attrice il deposito della domanda di brevetto n. CP_2
102018000010668 per il magazzino automatizzato, mantenendo intatta la propria proprietà intellettuale. Nel corso del 2019, presentava al pubblico il brand “Cheesetech”, un CP_4 progetto di magazzino automatico per la stagionatura di formaggi a pasta dura, ritenuto dalla controparte come riproduttivo di soluzioni tecniche, principi progettuali e know-how sviluppati nell'ambito della precedente collaborazione. Conseguentemente, il 4 novembre 2019 inviava CP_2
Contr una diffida ad richiamando il rispetto dell'accordo di riservatezza e denunciando l'appropriazione indebita di know-how, senza ottenere risposta. Dopo la pubblicazione del brevetto il 29 maggio 2020 e Contr la reiterazione della diffida l'11 giugno 2020, rispondeva tramite legale proponendo l'attuale giudizio. Nelle more, il 29 ottobre 2020, l' riconosceva a la titolarità del brevetto n. CP_5 CP_2
102018000010668, caducando le contestazioni avanzate dalla controparte. In considerazione di quanto detto, contestava la fondatezza delle domande attoree, ritenendole pretestuose e illegittime. Il CP_2 brevetto n. 102018000010668, depositato il 28 novembre 2018 e concesso il 29 ottobre 2020, riguardava, infatti, un magazzino automatizzato per stagionatura dei formaggi, introducendo soluzioni pagina 5 di 18 inedite e specifiche, confermate, nella tesi della resistente, dalla concessione ufficiale del brevetto. precisava, inoltre, che le proprie azioni erano improntate a correttezza e buona fede, senza CP_2 alcuna violazione dell'accordo di riservatezza né concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., poiché le Contr comunicazioni fatte alla clientela di erano basate su fatti veri, prive di denigrazione e inviate successivamente al deposito della domanda di brevetto.
In via riconvenzionale, la convenuta formulava una serie di richieste, anche in via cautelare, quale l'accertamento del fumus boni iuris con riferimento alla validità del brevetto n. 102018000010668 e alla sussistenza di condotte di contraffazione, nonché del periculum in mora, ravvisato nell'urgenza di acquisire e preservare la prova. Conseguentemente, richiedeva la descrizione e il sequestro – ovvero, in subordine, l'inibitoria – dei beni ritenuti in contraffazione presso gli stabilimenti di Controparte_6
(Brescia) e presso le sedi di (Reggio Emilia), nonché l'ordine di esibizione di materiali CP_4 tecnici e pubblicitari, scritture contabili, fatture e ogni altra documentazione relativa ai prodotti contestati, ai sensi degli artt. 121 e 121-bis C.P.I., con la facoltà per di assistere alle relative CP_2 operazioni;
sia in via principale, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la legittimità e validità del brevetto n. 102018000010668, nonché la responsabilità delle società attrici per condotte di contraffazione e per atti di concorrenza sleale. Domandava, inoltre, che venisse disposta l'inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio
“Cheesetech”, con il conseguente ritiro definitivo degli stessi dal mercato, unitamente all'ordine di distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario, a spese delle attrici. In conclusione, la riconvenzionale includeva la richiesta di condanna delle attrici al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla retroversione degli utili, quantificati in misura pari al 10% del fatturato –
o in diversa entità da determinarsi in via equitativa dal giudice, in aggiunta alla richiesta di fissazione di somme dovute per ogni violazione successiva agli ordini contenuti in sentenza, nonché la pubblicazione del provvedimento, a spese delle attrici, su quotidiani e riviste di settore e sui rispettivi siti web.
Sullo svolgimento del processo
Con ordinanza del 2 febbraio 2021, la Giudice istruttrice all'epoca procedente rigettava la richiesta di descrizione e sequestro dei macchinari e della documentazione tecnica avanzata da parte convenuta a causa della mancanza dei presupposti per disporre la descrizione, non essendo emersi elementi concreti idonei a dimostrare un'interferenza delle macchine delle attrici con il brevetto invocato. Veniva, inoltre, evidenziato come essendo stata partner tecnologico di potesse CP_1 Controparte_2 verosimilmente avere sviluppato la linea “Cheesetech” in forza di una progettazione interna, circostanza che rendeva meno plausibile la tesi della contraffazione. Infine, la Giudice osservava come pagina 6 di 18 non sussistesse alcun pericolo di dispersione della prova, posto che le parti erano già a conoscenza delle rispettive contestazioni, sicché risultava superflua e priva di utilità un'eventuale “descrizione a sorpresa”. Nel corso della fase istruttoria, le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 19 luglio 2022, la giudice istruttrice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la validità del brevetto e l'eventuale interferenza dei macchinari “Cheesetech” con CP_2 la privativa. Il CTU, nominato in data 20 ottobre 2022, depositava la relazione il 27 marzo 2023, rilevando la validità del brevetto e l'assenza di interferenze da parte dei macchinari CP_2
“Cheesetech”. Le conclusioni del CTU venivano contestate dal consulente tecnico di parte attrice. In data 25 luglio 2023, la convenuta presentava istanza volta ad ottenere una nuova verifica sull'impianto installato presso lo stabilimento di;
tale richiesta veniva, tuttavia, rigettata con Parte_8 provvedimento del 17 ottobre 2023. Successivamente, nelle udienze del 29 maggio e del 12 settembre
2024, la medesima parte reiterava l'istanza, sollecitando un'integrazione delle verifiche già espletate.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, il Giudice Istruttore accoglieva parzialmente le richieste, disponendo un'ispezione presso la ed integrando il quesito affidato al consulente Controparte_6 tecnico, affinché fosse accertata la presenza di una stazione di marcatura e la sua eventuale riconducibilità alla fornitura effettuata dalle società attrici. Con integrazione depositata il 19 febbraio
2025, il consulente tecnico d'ufficio dava atto di avere svolto l'ispezione presso la , Controparte_6 dalla quale emergeva, in primo luogo, l'assenza di una stazione di marcatura automatica, posto che la marcatura risultava effettuata manualmente, e, in secondo luogo, la mancata fornitura, da parte delle società attrici, di una stazione di marcatura, così come l'assenza di qualsivoglia acquisizione della stessa da parte della . Lo stesso CTU confermava, inoltre, che il marchio Controparte_6
“Cheesetech”, unitamente alla relativa pubblicità e all'offerta commerciale, non interferiva con il brevetto n. IT'668. La causa era quindi ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 15 maggio
2025, le parti precisavano le conclusioni avanti alla nuova G.I. odierna relatrice, che rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.
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Sulla validità del brevetto
La domanda proposta dalle società attrici volta a ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto n.
102018000010668 per asserito difetto di novità, insufficiente attività inventiva e incompletezza della descrizione non può trovare accoglimento, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnico- brevettuale espletata.
pagina 7 di 18 Ritiene, infatti, questo Collegio di condividere quanto esposto ed argomentato dal consulente tecnico nominato Ing. nelle due relazioni peritali versate in atti in ordine alla sussistenza del Controparte_7 requisito di sufficiente descrizione ed ai requisiti di novità e attività inventiva del trovato di cui al brevetto n. 102018000010668 (IT'668) concesso in data 29.10.2020 ed avente ad oggetto “magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura”.
La relazione peritale
Il Collegio ritiene necessario ricostruire puntualmente l'attività peritale, onde dare conto della rilevanza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e della loro piena condivisibilità.
Nel contesto della causa identificata in epigrafe, all'udienza tenutasi in data 20 ottobre 2022 il G.I. sottoponeva al CTU il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa anche prodotti in corso di consulenza nel rispetto del contraddittorio, compiuti gli accertamenti e le ispezioni del caso anche presso terzi, dica il CTU
1) se il trovato di cui al brevetto n. 102018000010668 concesso in data 29.10.2020 ed avente ad oggetto 'magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura' sia dotato dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge con particolare riferimento alla novità e all'attività inventiva e alla sufficiente descrizione e, nella positiva
2) se la presentazione del brand “Cheesetech”, la sua pubblicità e promozione, l'offerta commerciale che di esso sia stata fatta dalle attrici (in particolare a ) interferisca con la privativa Controparte_6 di cui al superiore punto 1;
Con espressa autorizzazione al CTU ex art. 121 CPI di acquisire, dalle parti o presso terzi, ogni utile documentazione, tecnica, commerciale o contabile, concernente la lamentata contraffazione”.
Le operazioni peritali avevano inizio il 28 ottobre 2022, in modalità telematica, alla presenza dei consulenti tecnici di parte. In tale sede, il consulente tecnico d'ufficio fissava il calendario per il deposito e lo scambio delle memorie tecniche. Su proposta del consulente della convenuta, veniva concordato un sopralluogo presso lo stabilimento della , destinataria dell'offerta Controparte_6 oggetto del quesito;
successivamente, su sollecitazione del consulente delle attrici, l'opportunità del sopralluogo veniva nuovamente discussa in un secondo incontro del 9 novembre 2022, nel corso del quale si decideva di rinviarne l'esecuzione al periodo compreso tra il 15 e il 23 dicembre, dopo il deposito delle prime memorie. Le parti depositavano le prime memorie tecniche il 12 dicembre 2022, seguite dallo scambio effettuato il giorno 13. In seguito, la manifestava alcune Controparte_6 perplessità circa lo svolgimento del sopralluogo. Il consulente d'ufficio, dopo avere richiesto chiarimenti al giudice istruttore, riceveva conferma che il quesito fosse limitato alla “presentazione del brand Cheesetech, alla sua pubblicità e promozione e all'offerta commerciale”. Pertanto, il 19 pagina 8 di 18 dicembre disponeva l'annullamento del sopralluogo, invitando le parti ad integrare le osservazioni nelle successive memorie. Nonostante le obiezioni del consulente della convenuta, il CTU ribadiva la propria decisione, ritenendo possibile acquisire la documentazione utile tramite corrispondenza con la CP_6
, la quale forniva riscontro e documenti tra il 10 e il 13 gennaio 2023. Entro il 12 gennaio le
[...] parti depositavano le seconde memorie tecniche, seguite dallo scambio del 13. Il 16 gennaio il consulente della convenuta reiterava la richiesta di sopralluogo e sollecitava un'ulteriore memoria;
dopo nuovo interpello del giudice, il CTU rigettava l'istanza, ritenendo di disporre di elementi sufficienti per rispondere al quesito. Concedeva, tuttavia, alle parti la facoltà di depositare una terza memoria, avente ad oggetto le osservazioni reciproche e la documentazione acquisita. Tale memoria veniva depositata da entrambe le parti il 30 gennaio, con scambio il giorno successivo. A seguito di nuove osservazioni e richieste di replica, il CTU autorizzava il deposito di una quarta e ultima memoria, limitata a commenti sulle argomentazioni precedenti, fissandone la scadenza all'8 febbraio
2023. Le parti rispettavano il termine, con scambio effettuato il giorno successivo. Concluse le attività di scambio e valutazione delle memorie, il consulente tecnico d'ufficio redigeva una relazione preliminare di consulenza, trasmessa alle parti in data 27 febbraio 2023,
Come emerso dalla lettura del quesito proposto in sede di giuramento del CTU, la sostanza della perizia ruotava intorno alla validità/invalidità del brevetto n. 102018000010668 di proprietà di ed CP_2 alla pretesa interferenza della linea Cheesetech con la privativa del brevetto summenzionato. Quanto al primo profilo oggetto del quesito, il CTU, nella prima relazione peritale, ha svolto un'analisi sistematica delle singole caratteristiche della rivendicazione 1 del brevetto IT'668, confrontandole con gli insegnamenti tecnici contenuti nel documento anteriore D1, per accertarne l'eventuale anticipazione.
In apertura, il consulente “condivide l'opinione del CT di parte attrice”, osservando che la caratteristica 1.a della rivendicazione — nella parte in cui indica che “il magazzino è destinato alla stagionatura di formaggi a pasta dura” — si limita a descrivere la mera destinazione d'uso del sistema, senza introdurre elementi tecnici di novità rispetto all'arte nota. Ne consegue, secondo il CTU, che “risulta quindi anticipata da D1 la caratteristica 1.a della rivendicazione 1 di IT'668”.
Diversamente, il consulente ha escluso che D1 contenga alcun riferimento o insegnamento riconducibile a una “stazione di marcatura nel senso della caratteristica 1.b della rivendicazione 1 di
IT'668”, evidenziando come tale valutazione sia “confermata anche dall'Esaminatore europeo” e come “i CCTTPP non sembrano avere opinioni differenti o contrastanti” sul punto. Pertanto, il CTU individua nella stazione di marcatura un elemento che permane estraneo al contenuto tecnico di D1, rappresentando una componente innovativa del trovato brevettuale. Con riguardo alla caratteristica pagina 9 di 18
1.d, relativa alla presenza di “una pluralità di scalere comprendenti rispettive mensole di stagionatura”, il CTU ha ritenuto che D1 descriva un carrello 21 che si muove tra scaffalature di stoccaggio dotate di piastre di supporto, struttura che, a suo avviso, risulta “identicamente corrispondente a quanto indicato nella caratteristica 1.d della rivendicazione in esame”. A tale riguardo, il consulente ha ritenuto priva di rilievo la differenza evidenziata dal CT di parte convenuta circa la rimovibilità dei pianali, precisando che tale peculiarità non altera la funzione tecnica del sistema di stoccaggio. Di conseguenza, “risulta anticipata da D1 la caratteristica 1.d della rivendicazione 1 di IT'668”.
In relazione alla caratteristica 1.e, il CTU ha affrontato la contestazione della parte convenuta, secondo cui la macchina descritta in D1 non sarebbe qualificabile come “scalonatrice”. Il consulente ha invece precisato che “la valutazione deve essere condotta sulla base di quanto indicato in rivendicazione”, dove la macchina scalonatrice è definita come mobile tra le scalere “per posizionare automaticamente una o più di dette forme di formaggio su dette mensole di stagionatura”. Tale funzione, a giudizio del CTU, “è senz'altro espletata dal carrello o macchina mobile 21” descritto in
D1, con conseguente anticipazione anche di tale caratteristica. Diverso giudizio è stato espresso con riferimento alla caratteristica 1.c, concernente la “stazione di accumulo”. Il CTU ha chiarito che il riferimento, contenuto in D1, alla “stazione di attesa 42” non può essere considerato equivalente alla stazione di accumulo rivendicata, poiché, come risulta dalla descrizione testuale del documento, essa
“riceve i formaggi lavorati nella stazione di lavorazione e li trattiene temporaneamente, prima di riconsegnarli alle scaffalature”. Ne consegue che tale stazione non può essere “assimilabile a quella oggetto della caratteristica 1.c”. Il consulente conclude, pertanto, che “D1 non anticipa la caratteristica 1.c della rivendicazione 1 di IT'668”.
Tale esclusione comporta, per effetto logico, che “non è stato possibile identificare in D1 una stazione di accumulo agente da buffer”, e, conseguentemente, neppure “mezzi di movimentazione nel senso della caratteristica 1.f”. Solo nella “non creduta ipotesi” in cui la stazione 42 potesse essere assimilata a una stazione di accumulo ai sensi del brevetto, il CTU ammette che “D1 anticiperebbe anche tale caratteristica, con il dispositivo 15 e il suo braccio di caricamento 45”. Inoltre, il CTU ha rilevato come “D2 certamente non descriva una stazione di accumulo”, sicché la combinazione D1 + D2 non sarebbe idonea a privare di attività inventiva le rivendicazioni 1 e 10 di IT'668. Come si legge nella relazione, “mancherebbe comunque l'insegnamento relativo a una stazione di accumulo agente da buffer per i macchinari successivi e alla fase di movimentazione delle forme dalla stazione di accumulo alla macchina scalonatrice”. Pertanto, “lo scrivente ritiene che le rivendicazioni 1 e 10 di IT'668 siano dotate di attività inventiva rispetto ad una combinazione degli insegnamenti di D1 e D2”, e che pagina 10 di 18 “tutte le restanti rivendicazioni 2–9 e 11–16 siano a loro volta da ritenersi dotate di attività inventiva”, in quanto dipendenti dalle prime.
Nella sua quarta memoria, il consulente tecnico di parte attrice aveva sostenuto che “il documento D4 divulga tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto di a eccezione dello specifico CP_2 impiego per la stagionatura delle forme di formaggio e la relativa stazione di marcatura”. Tuttavia, poiché – come concordemente rilevato dai consulenti tecnici di parte e dal CTU – “D4 non prevede una stazione di marcatura”, il documento può essere preso in considerazione solo ai fini della valutazione dell'attività inventiva, la quale, come osservato dal CTU, deve essere condotta secondo il metodo rigoroso del “problem–solution approach”. In tale prospettiva, prima ancora di verificare quali caratteristiche della rivendicazione 1 di IT'668 possano eventualmente trovarsi in D4, il CTU ha ritenuto necessario stabilire se tale documento possa costituire una valida “closest prior art”.
Richiamando le “Guidelines for Examination” dell'Ufficio Brevetti Europeo (GL G–VII, 5.1), egli ha evidenziato che la “closest prior art” deve descrivere una soluzione tecnica rivolta a un obiettivo o effetto simile a quello dell'invenzione analizzata, appartenente allo stesso settore tecnico o a uno ad esso affine. Da ciò deriva che, secondo il CTU, il punto cruciale non è la possibilità di costruire più attacchi inventivi su differenti “closest prior art”, bensì verificare se D4 risponda effettivamente a tale criterio. In tal senso, le prime pagine della descrizione del brevetto IT'668, nelle quali è delineato lo stato dell'arte di riferimento, consentono di individuare con chiarezza il settore tecnico e gli obiettivi del trovato Come si legge in particolare a pagina 1, righe 4–11, “la presente invenzione CP_2 riguarda un magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura e un relativo procedimento di gestione”. Inoltre, “i magazzini tradizionali per la stagionatura dei formaggi a pasta dura comprendono una pluralità di strutture, chiamate 'scalere', organizzate in file parallele e dotate di una pluralità di mensole in legno debitamente distanziate per consentire un'adeguata aerazione delle forme di formaggio ivi disposte”. Quanto agli obiettivi, “è scopo della presente invenzione rendere disponibile un magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura e un relativo procedimento di gestione che consentano una gestione più efficiente rispetto ai magazzini esistenti, senza alterare le condizioni di stagionatura che contraddistinguono la stagionatura in scalera tradizionale”.
Alla luce di tali premesse, il CTU ha concluso che “D4 non può essere considerato un buon punto di partenza”, poiché non appartiene allo stesso settore tecnico né persegue obiettivi assimilabili. Il documento, infatti, descrive un generico magazzino a scaffali (magazzino 1) destinato a contenere carichi (“loads”) genericamente identificati come “containers, cardboard boxes, tablets, items”, senza alcun riferimento alla stagionatura dei formaggi o alle peculiari problematiche connesse alla loro movimentazione. Di conseguenza, “D4 non è nello stesso settore tecnico dell'invenzione” e “non è pagina 11 di 18 diretto a un obiettivo o effetto simili a quelli dell'invenzione analizzata”, non potendo pertanto essere considerato “closest prior art” idoneo a fondare un attacco per difetto di attività inventiva contro le rivendicazioni 1 o 10 di IT'668.
L'analisi delle singole caratteristiche della rivendicazione 1 ha ulteriormente confermato tale conclusione. Contrariamente a quanto sostenuto dal CT di parte attrice, D4 non manca soltanto della stazione di marcatura e dello specifico impiego per la stagionatura delle forme di formaggio, ma anche della caratteristica 1.e, relativa a “una macchina scalonatrice mobile tra dette scalere per posizionare automaticamente una o più di dette forme di formaggio su dette mensole di stagionatura”, e, di riflesso, della caratteristica 1.f, che ne menziona la presenza. Il CT di parte attrice aveva ritenuto che tale macchina fosse anticipata dal veicolo 3 di D4, il quale si muove tra le scaffalature (“racks”) 12a e
12b, equiparate alle scalere di IT'668. Il CTU ha però osservato che, pur potendosi ammettere una certa equivalenza tra scaffalature e scalere, “non sembra corretto affermare che il veicolo 3 possa essere una scalonatrice”. Già a pagina 1 del brevetto IT'668 (righe 16–20) è infatti precisato che le scalonatrici sono “speciali macchine configurate per movimentare forme di formaggio cedevoli e di peso considerevole (solitamente 40 kg) senza comprometterne l'integrità”. Il generico veicolo descritto in
D4 non possiede tali caratteristiche, evidenziando dunque “una ulteriore lacuna in D4 rispetto agli insegnamenti della rivendicazione 1 di IT'668”.
Il CTU ha, infine, rilevato che, anche volendo ipotizzare una combinazione tra D4 e D2, “la persona esperta del ramo non troverebbe comunque in D2 alcuna scalonatrice”, poiché tale documento “si limita a descrivere un procedimento di marcatura di forme di formaggio e nulla insegna in merito a macchine e sistemi preposti alla stagionatura in magazzino”. Ne consegue che “le rivendicazioni 1 e
10 di IT'668 risultano dotate di attività inventiva rispetto a una combinazione degli insegnamenti di
D4 e D2”, e che, per la medesima ragione, “tutte le restanti rivendicazioni 2–9 e 11–16 sono a loro volta da ritenersi dotate di attività inventiva, in quanto dipendenti dalla rivendicazione 1 o dalla 10”.
Quanto poi al profilo della sufficiente descrizione, il CTU prendeva atto delle divergenze tra i consulenti tecnici delle parti: da un lato, il CT di parte attrice aveva sostenuto che l'emendamento introdotto in sede di esame — volto a precisare che “la stazione di accumulo agisce da buffer per i macchinari successivi” — fosse privo di adeguato supporto nella descrizione e, quindi, di chiara comprensibilità; dall'altro, il CT di parte convenuta aveva difeso la coerenza dell'emendamento con la descrizione e con le linee guida dell'Ufficio Brevetti Europeo. Il CTU, pur non potendo accertare le motivazioni dell'Esaminatore europeo, rileva che “con l'emendamento sono (ancor più) chiari il ruolo
e l'interpretazione da attribuire alla stazione di accumulo 30”, trattandosi, a suo parere, di “una stazione di accumulo temporaneo in cui prodotti provenienti da una prima linea possono essere pagina 12 di 18 temporaneamente accolti e accumulati in attesa di essere trasferiti a una seconda linea a valle, tipicamente operante a velocità inferiore”. Concludeva, pertanto, che l'emendamento è sufficientemente descritto, rinviando ad altri capitoli per le valutazioni in tema di novità e attività inventiva.
Quanto al tema della contraffazione, il CTU ha concentrato la propria analisi sulla presenza o meno, nei prodotti e materiali pubblicitari del brand “Cheesetech”, di “una stazione di marcatura comprendente un dispositivo per imprimere una marcatura durevole, univoca e leggibile automaticamente” (rivendicazione 1.b), e dell'analoga caratteristica di processo (rivendicazione 10.c).
Egli ha rilevato che né i video promozionali né l'offerta commerciale a mostrano o Controparte_6 lasciano intendere l'esistenza di un dispositivo di marcatura, ma soltanto “un dispositivo di lettura incaricato dell'identificazione delle forme”, che si limita a scansionare una marcatura già apposta. A fronte delle ipotesi del CT di parte convenuta circa la possibile presenza di una stazione di marcatura nel magazzino di Chiari, il CTU ha quindi escluso tale evenienza, osservando che “nel magazzino venga effettuata una lettura di una marcatura precedentemente apposta, e già questo appare sufficiente
a rigettare le considerazioni del CT di parte convenuta”.
Richiamando il disciplinare del parmigiano reggiano, il CTU aggiungeva che la marcatura è realizzata
“mediante placca di caseina applicata sulla superficie delle forme alla nascita del formaggio”, la quale contiene già i codici identificativi univoci. Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità né evidenza di un'ulteriore stazione di marcatura all'interno del magazzino di stagionatura. In definitiva, il CTU concludeva che “nella presentazione del brand Cheesetech, nella sua pubblicità e promozione e nell'offerta commerciale non è riscontrabile alcuna interferenza con l'ambito di protezione delle rivendicazioni indipendenti n. 1 e 10 del brevetto IT'668”. Conseguentemente, non risultano interferenze nemmeno rispetto alle rivendicazioni dipendenti, che presuppongono le stesse caratteristiche delle rivendicazioni principali.
Per questi motivi
sopra esposti, in base all'analisi condotta e agli accertamenti tecnici eseguiti, il CTU formulava le seguenti conclusioni:
1. All'esito della verifica relativa alla sussistenza del requisito di sufficiente descrizione, nonché dei requisiti di novità e di attività inventiva, si ritiene che il trovato oggetto del brevetto n.
102018000010668 (IT'668), concesso in data 29 ottobre 2020 e avente ad oggetto “magazzino per la stagionatura di formaggi a pasta dura”, risulti dotato dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge.
2. Dalla disamina della documentazione prodotta e del materiale illustrativo e pubblicitario acquisito, è emerso che la presentazione del brand “Cheesetech”, la relativa attività pagina 13 di 18 promozionale e pubblicitaria, nonché l'offerta commerciale formulata dalle attrici — in particolare nei confronti di — non interferiscono con la privativa Controparte_6 brevettuale sopra indicata.
L'integrazione della CTU
Successivamente, su sollecitazione di parte convenuta il G.I. disponeva l'integrazione della CTU, tramite ispezione presso l'unità produttiva di al fine di accertare: “a) se in tale Parte_8 stabilimento è presente una stazione di marcatura per formaggi e b) se tale stazione di marcatura è parte della medesima fornitura (…) oppure se (…) è stata altrimenti acquisita da Parte_8
(…) oltre ai due punti di cui sopra, il signor consulente vorrà valutare il quesito relativo alla
[...] interferenza (…) alla luce della ispezione”. Il CTU dava atto che: “in data 15 ottobre 2024 si teneva una prima riunione per via telematica (…) al fine di organizzare le successive attività. (…) L'ispezione veniva confermata per giovedì 7 novembre. Lo svolgimento dell'ispezione è documentato nel verbale redatto dal CTU e sottoscritto dai CCTTPP e dal rappresentante di .” Seguivano il Controparte_6 deposito delle memorie tecniche di parte, rispettivamente il 3 e il 13 dicembre 2024, e la redazione di una bozza di relazione preliminare dell'integrazione, inviata alle parti il 16 gennaio 2025. All'esito della integrazione della CTU il CTU evidenziava che, già nella fase originaria, aveva escluso l'esistenza di una stazione di marcatura automatizzata, rilevando che “nello stabilimento di Chiari fosse presente al più un dispositivo di lettura, ma nulla lasciava supporre l'esistenza di una stazione di marcatura (o di una marcatura)”. L'ispezione integrativa, tuttavia, aveva consentito ulteriori approfondimenti, potendosi confermare le conclusioni già raggiunte e quindi che “in tale stabilimento
l'unica marcatura 'durevole, univoca e leggibile automaticamente' eseguita (…) è quella eseguita manualmente dagli operatori che appongono una placca di caseina su ciascuna forma di formaggio, senza quindi ricorrere ad alcun congegno e, dunque, ad alcun dispositivo di marcatura”. In particolare, il CTU ha sottolineato che la rivendicazione 1 di IT'668 richiede espressamente un dispositivo, precisando: “Il 'dispositivo' che la rivendicazione 1 di IT'668 sancisce essere compreso nella stazione di marcatura è e deve essere un congegno utilizzato per compiere una determinata funzione. Così, infatti, si legge (in modo pressoché identico) nelle definizioni fornite dal dizionario
CC ('Congegno che serve a una determinata funzione'), dal RI della SE ('Congegno utilizzato per compiere una determinata funzione') e da -L UB ('Congegno, meccanismo che, applicato a un apparecchio o a un impianto, svolge una determinata funzione')”.
Egli ha quindi concluso che “è indubbio, a parere dello scrivente, che la formulazione della rivendicazione 1 di IT'668 escluda dall'ambito di tutela una siffatta possibilità [di marcatura esclusivamente manuale], prevedendo espressamente un dispositivo e quindi un congegno che si pagina 14 di 18 incarica dell'esecuzione della marcatura”. Quanto alla rivendicazione 10, di metodo, il CTU ha ribadito che “la marcatura manuale osservata nello stabilimento (…) non è, a parere dello scrivente, marcatura ai sensi della rivendicazione 10”.
Le conclusioni finali sono state pertanto così riassunte: “L'ispezione presso lo stabilimento di
[...] ha permesso di accertare che: Parte_8
a) in tale stabilimento NON è presente una stazione di marcatura per formaggi;
in esso, l'unica marcatura durevole, univoca e leggibile automaticamente da una macchina, è effettuata manualmente dagli operatori;
b) la stazione di marcatura, dunque, non era parte della fornitura effettuata dagli attori né è stata altrimenti acquisita da . Inoltre, dopo aver rivalutato il quesito relativo Parte_8 all'interferenza già in atti, alla luce dell'ispezione, lo scrivente conferma le conclusioni cui era giunto in precedenza, ovvero: la presentazione del brand ' il brevetto n. Parte_9
102018000010668 (IT'668)”.
Questo Collegio non può che aderire alle risultanze peritali. La CTU ha chiarito in modo inequivoco che le rivendicazioni 1 e 10 presuppongono la presenza di un dispositivo di marcatura, inteso quale congegno tecnico, e che la mera apposizione manuale di una placca di caseina non integra tale requisito. Pertanto, non essendo riscontrabile nello stabilimento alcuna stazione conforme alle rivendicazioni brevettuali, resta esclusa ogni interferenza con il titolo di privativa della convenuta.
La decisione si fonda, dunque, sulla rigorosa constatazione tecnica che la marcatura, così come attuata nello stabilimento di , non soddisfa gli elementi qualificanti delle rivendicazioni Controparte_6 indipendenti 1 e 10 del brevetto IT'668, e che, conseguentemente, non può configurarsi alcuna contraffazione o interferenza.
Sulla dedotta violazione dell'accordo di riservatezza e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Quanto al profilo della violazione dell'accordo di riservatezza, rispetto al quale le parti si muovono reciproci addebiti, questo Collegio, analizzato il merito dell'accordo stesso, ritiene non possa individuarsi con sufficiente specificità la natura ed il contenuto delle informazioni riservate tutelate dall'accordo di riservatezza stipulato tra le parti. L'accordo in sé, infatti, non definisce positivamente quali conoscenze siano soggette al vincolo, limitandosi ad indicare le informazioni espressamente escluse, quali quelle già di pubblico dominio, già note al ricevente o divenute tali indipendentemente dalla divulgazione della controparte. Tale circostanza, rende indeterminata la portata dell'obbligazione di non divulgazione, con conseguente difficoltà a circoscrivere l'oggetto della responsabilità invocata dalle parti ed a verificare l'eventuale violazione. pagina 15 di 18 Così, la domanda fondata sulla dedotta violazione dell'accordo di riservatezza, a cui parte attrice fa seguire ai sensi dell'art. 1453 c.c. la richiesta di risoluzione per inadempimento, non può essere accolta in considerazione dell'assenza di una definizione positiva delle informazioni riservate, rendendo intrinsecamente insostenibile la pretesa risolutiva. Inoltre, nessuna delle parti ha fornito prova adeguata della concreta divulgazione o utilizzazione indebita del know-how protetto, così da non soddisfare né
l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c. Le condotta reciprocamente contestate, pertanto, non possono qualificarsi come inadempimento, ma rientrano piuttosto nella fisiologica dinamica di circolazione di conoscenze tecniche, tipica delle collaborazioni tecnico-commerciali tra le parti, finalizzate alla realizzazione di un progetto comune. Alla luce di quanto sopra, le domande attoree in ordine alla violazione dell'accordo di riservatezza devono essere rigettate. Analogamente, le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta sul medesimo punto risultano infondate e vanno anch'esse rigettate. In definitiva, l'indeterminatezza del contenuto informativo oggetto di protezione e la mancanza di prova delle asserite violazioni rendono insostenibili giuridicamente le reciproche pretese di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto.
Neppure può accogliersi la richiesta di risarcimento formulata da parte attrice, fondata sull'art. 2043
c.c., del danno derivante dalla comunicazione fatta dalla convenuta a , relativamente Controparte_6
Contr alla quale parte attrice ha sostenuto che nel riferire ai clienti di l'esistenza di una CP_2 possibile contraffazione della linea “Cheesetech”, avrebbe prodotto l'interruzione di rapporti Contr commerciali e determinato una perdita di opportunità economiche per stessa. Con tale condotta, si sarebbe resa responsabile di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 cc. Tale CP_2 doglianza non trova, tuttavia, riscontro probatorio sufficiente. Non risulta dimostrato che la comunicazione in parola abbia effettivamente determinato un rifiuto di fornitura, la risoluzione di contratti o la perdita di opportunità commerciali concrete. In assenza di evidenze documentali (ordini annullati, comunicazioni aziendali, flussi economici interrotti) atte a comprovare il danno-conseguenza, la pretesa risarcitoria si fonda su congetture ipotetiche, prive di base fattuale. Il danno-evento, per essere giuridicamente apprezzabile, deve tradursi in un pregiudizio patrimoniale certo e attuale, non potendo farsi luogo a risarcimento di mere aspettative o probabilità economiche non dimostrate. In questo caso mancano sia la prova del fatto illecito, sia quella del nesso causale tra la condotta della controparte e un danno effettivamente subito. Difettano, dunque, elementi essenziali della responsabilità aquiliana, che presuppone la dimostrazione di un comportamento doloso o colposo, antigiuridico e causalmente efficiente rispetto al pregiudizio lamentato. Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda attorea deve essere respinta.
pagina 16 di 18 In definitiva, quanto alle domande di nullità del brevetto [...] (IT'668) proposte da parte attrice, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno pienamente accertato la validità del titolo brevettuale, confermandone la conformità ai requisiti di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione di cui agli artt. 45 ss. c.p.i. Il CTU, mediante un'analisi puntuale del corpus brevettuale e dei documenti anteriori D1–D4, ha escluso che il trovato di possa ritenersi anticipato o privo CP_2 di carattere inventivo rispetto allo stato della tecnica, rilevando altresì l'adeguatezza della descrizione ai fini della riproducibilità dell'invenzione. Di conseguenza, la domanda di nullità deve essere dichiarata infondata.
Parimenti infondate risultano le domande riconvenzionali di parte convenuta, dirette ad ottenere l'accertamento della contraffazione o interferenza della linea “Cheesetech” con il brevetto IT'668. La
CTU ha, infatti, escluso in modo netto ogni sovrapposizione tecnico-funzionale tra le soluzioni adottate Contr da e quelle brevettate da evidenziando la diversità strutturale dei rispettivi sistemi e la CP_2 mancanza di coincidenza tra le caratteristiche inventive rivendicate e le modalità operative della linea contestata. Ne consegue che né la pretesa nullità del brevetto né la
contro
-pretesa di contraffazione possono essere accolte, determinando reciproca soccombenza in relazione alle rispettive posizioni.
Così, sulla base delle risultanze istruttorie e delle valutazioni tecniche acquisite, il Collegio ritiene che:
- le reciproche domande di accertamento della violazione dell'accordo di riservatezza, con le connesse pretese di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, debbano essere respinte per difetto di prova e per indeterminatezza dell'oggetto del vincolo di riservatezza;
- le domande di nullità del brevetto IT'668 siano parimenti infondate, essendo stata accertata la piena validità del titolo brevettuale;
- le domande riconvenzionali relative alla pretesa contraffazione o interferenza della linea
“Cheesetech” siano da rigettarsi in conformità alle conclusioni del CTU;
- non risultando provato un danno effettivo derivante dalla comunicazione a , Controparte_6
Contr debba essere disattesa anche la domanda risarcitoria avanzata da
Pertanto, tutte le domande principali e riconvenzionali devono essere rigettate.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle rispettive domande, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 17 di 18 1. rigetta le domande formulate da parte attrice e le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del 22 ottobre 2025
Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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