Articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 marzo 2003
Art. 15. Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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