Versione
21 marzo 2003
21 marzo 2003
Art. 15. Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".
Commentario • 1
- 1. E’ evidente l’interesse dell’Amministrazione a conoscere dati ed informazioni sul rispetto da parte dei concorrenti delle norme di prevenzione e di sicurezza sui…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2006 · 1.9979063
Un?amministrazione aggiudicatrice ha l?obbligo di verificare se le autodichiarazioni rese dai legali rappresentanti di un? unica concorrente fossero o meno veritiere anche prescindendo dalla esibizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.. ? Il disposto dell?articolo 77-bis del DPR 445/2000 (articolo aggiunto con l?articolo 15 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003)? prevede la possibilit? di documentare con autodichiarazioni anche le certificazioni o attestazioni? richieste nelle ?procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilit?, di servizi e di forniture, […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/10/2011, n. 7871Provvedimento: […] Il Collegio ritiene, al riguardo, che meriti adesione l'orientamento giurisprudenziale che, traendo spunto dalle modifiche introdotte alla legge generale sulla documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha introdotto l'art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000, considera venuto meno l'obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, con correlativa sufficienza della sola dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, per le procedure di gara indette, come quella in contestazione, in data successiva all'entrata in vigore della citata novella legislativa (C.S., V, 10 dicembre 2003, n. 8139; C.S., V, 12 luglio 2004, n. 5053; C.G.A., 21 dicembre 2005, n. 946).Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- legge n. 81 del 2009·
- legge n. 68 del 1999·
- art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000·
- autotutela amministrativa·
- normativa sulla documentazione amministrativa·
- appalti pubblici·
- procedura di gara·
- ricorso incidentale·
- principio di parità delle parti·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dichiarazione di regolarità·
- esclusione dalla gara·
- costi della sicurezza·
- art. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006